TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
13/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3639/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta LA FATA MARIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te Controparte_1
CASAGLI MARGHERITA e CERNIGLIARO DELIA)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1°/3/2024;
◊ dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari legittimanti la
Tribunale di Palermo sez. Lavoro condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 14/05/2021;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_2
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletate in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento;
◊ condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite, liquidate in CP_2
complessivi € 1750,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore, compensando la restante metà.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 10/03/2024 la ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_2
condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, negate nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dal CTU, il quale aveva invece ritenuto sussistere la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 14/05/2021;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_1
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, dei quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ritenuto che detta opposizione sia fondata nei limiti delle considerazioni che seguono, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU
nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione indicata solo a decorrere dal 1°/3/2024, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte e della certificazione medica depositata che il
Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione della decorrenza di una delle prestazioni successiva non solo alla domanda ma anche alla instaurazione del giudizio di a.t.p., si rende necessaria la parziale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' solo le spese delle due CCTTUU, come liquidate in atti;
CP_2
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 16/01/2025
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CA
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
13/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3639/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta LA FATA MARIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te Controparte_1
CASAGLI MARGHERITA e CERNIGLIARO DELIA)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1°/3/2024;
◊ dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari legittimanti la
Tribunale di Palermo sez. Lavoro condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 14/05/2021;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_2
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletate in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento;
◊ condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite, liquidate in CP_2
complessivi € 1750,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore, compensando la restante metà.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 10/03/2024 la ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_2
condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento, negate nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dal CTU, il quale aveva invece ritenuto sussistere la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 14/05/2021;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_1
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, dei quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ritenuto che detta opposizione sia fondata nei limiti delle considerazioni che seguono, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU
nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione indicata solo a decorrere dal 1°/3/2024, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte e della certificazione medica depositata che il
Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione della decorrenza di una delle prestazioni successiva non solo alla domanda ma anche alla instaurazione del giudizio di a.t.p., si rende necessaria la parziale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' solo le spese delle due CCTTUU, come liquidate in atti;
CP_2
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 16/01/2025
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CA
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro