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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/07/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 209 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 209 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 02 luglio 2025, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Eleonora Mott;
- per parte convenuta l'avv. Giulia Albini in sostituzione dell'avv. Mazzarella.
È altresì presente il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
L'avv. Mott precisa di essersi soffermata sulla questione sollevata dal Tribunale, riportandosi comunque a tutte le proprie difese. Ribadisce la tempestività dell'opposizione all'atto della notifica, prodotta al doc.
2, presso l'indirizzo di Firenze ed alla giurisprudenza in materia citata. Chiede quindi respingersi l'eccezione preliminare e di fissare udienza di discussione in merito all'opposizione spiegata.
L'avv. Albini si riporta ai propri scritti difensivi ed alle note depositate, contestando anche le odierne deduzioni.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17.03
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 2 luglio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 209 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Eleonora Mott e dell'avv. Massimo Aragiusto;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del Controparte_2 direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Mazzarella;
Parte resistente
Oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 336 del 2023 emesso dal
Tribunale di Prato il 12.10.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del giudizio è l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. promossa da al Parte_1 decreto ingiuntivo n.336\2023 (R.G. 779\2023), emesso dal Tribunale di Prato in data 12.10.2023 su ricorso della (d'ora in avanti, . Il sig. Controparte_2 CP_1 Pt_1
Pag. 2 di 5 deduce, difatti, di non aver avuto notizia dell'iniziativa monitoria qui opposta fino a quando non ha ritirato la raccomandata contenente atto di precetto per euro 98.075,39, notificatogli dalla CP_1
A fondamento dell'opposizione (e della relativa tempestività), il ricorrente deduce l'invalidità della notifica del titolo giudiziale, effettuata ad un indirizzo di residenza con cui il ricorrente non aveva più alcun collegamento dal mese di aprile 2023, essendo lo stesso residente a [...]. Per tale motivo, eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Prato. Contesta, altresì, il merito della pretesa, attinente all'omesso versamento di contributi per il periodo 1999 - 2020, negato di aver svolto attività di geometra libero professionista dal 2015, lavorando alle dipendenze di terzi, ed eccependo, ad ogni modo, l'intervenuta prescrizione per i crediti delle annualità precedenti al 2017.
2. Si è costituita in giudizio la contestando la tardività dell'opposizione, alla luce della CP_1 notifica del decreto ingiuntivo per compiuta giacenza presso il luogo di residenza. Nel merito, rivendica la spettanza dei contributi, come da attestazione di credito effettuata dal direttore generale della CP_2 all'esito delle relative verifiche contabili, alla luce dell'iscrizione del sig. al Collegio geometri della Pt_1
Provincia di Prato ed alla Cassa geometri dal 6\11\1999 al 24\03\2023 con matricola 806298E. La
Cassa contesta, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, sostenendo il mancato decorso del termine prescrizionale alla luce dell'omessa dichiarazione del ricorrente dei redditi e deducendo l'esistenza di numerosi solleciti di pagamento, inviati anche dall'Agenzia delle Entrate, idonei ad interrompere il termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Ne chiede, comunque, la chiamata in causa, onde rivalersi del danno eventualmente subito per effetto della mancata coltivazione delle pretese previdenziali nel termine prescrizionale utile.
3. La causa non richiede ulteriori approfondimenti istruttori rispetto alle allegazioni delle parti e l'estensione del contraddittorio processuale. Difatti, in ossequio al principio della ragione più liquida, risulta del tutto preliminare, nonché idonea ad assorbire ogni ulteriore rilievo, la questione dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
4. Come noto, l'art. 650 c.p.c. stabilisce che: “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere
Pag. 3 di 5 che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (ex multis,
Cass., n. 20850 del 2018).
5. Nel caso di specie, non vi sono elementi per superare le considerazioni già espresse in sede di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 650, comma 2, c.p.c..
Dagli atti si evince, difatti, che la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo è stata eseguita con raccomandata A.R. presso l'indirizzo di residenza anagrafica e successiva comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale. Agli atti risulta, altresì, prodotta la C.A.D.. La notifica, quindi, si è perfezionata con il decorso dei dieci giorni senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza.
Risultano, quindi, rispettate tutte le formalità previste dalla normativa in materia di notifica a mezzo posta, avvenute presso l'allora indirizzo di residenza anagrafica.
Ebbene, la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, ove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139
c.p.c. (cfr. Cass., n. 11369 del 2006 e successive conformi, tra cui Cass., n. 27540 del 2023; si cfr. anche
Cass., n. 25737 del 2008 - massima: “Ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650
c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza”).
Riprendendo sul punto l'ordinanza del 9.7.2024, al fine dell'effettuazione della notificazione con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., in caso di irreperibilità del destinatario presso il luogo che sia individuato come sua residenza, l'ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere ricerche per appurare l'eventuale trasferimento di detta residenza, salvo che concorrano specifiche circostanze idonee ad ingenerare il sospetto del verificarsi del trasferimento stesso (cfr. Cass. n. 7549 del 2003; Cass., n. 23742 del 2020).
6. Le allegazioni del ricorrente in merito all'asserito trasferimento già da tempo in Firenze non risultano idonee ad integrare i presupposti per adire allo strumento recuperatorio dell'art. 650 c.p.c. perché, come già rilevato nell'ordinanza, la richiesta di cambio di residenza (che dalle allegazioni risulterebbe essere stata inviata il 20.6.2023 mediante posta elettronica), è stata respinta mediante PEC del 13.7.2023. A fronte di ciò, la richiesta risulta riproposta unicamente cinque mesi dopo, ovvero il
4.12.2023, successivamente al perfezionamento del procedimento di notifica. Il ricorrente non ha
Pag. 4 di 5 allegato ulteriori circostanze, né ha spiegato la motivazione che hanno portato alla richiesta ad una distanza temporale invero apprezzabile. Gli ulteriori elementi documentali addotti (ovvero il contratto di compravendita dell'abitazione e l'attivazione di un'utenza presso la stessa) nulla comprovano in punto di conoscibilità di un cambiamento dell'effettiva residenza dell'opponente e, soprattutto, in punto di rescissione con l'indirizzo di residenza presso cui risulta essere stata effettuata la notifica.
Dall'insieme degli elementi, dunque, le circostanze addotte non risultano sufficienti a dimostrare che il sig. non ha avuto conoscenza del decreto ingiuntivo a causa di un'irregolarità della Pt_1 notificazione, di un caso fortuito o di forza maggiore, essendo, piuttosto, imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza degli atti notificati nelle more del dedotto trasferimento di residenza.
7. L'opposizione formulata dal sig. va, conclusivamente, dichiarata inammissibile in quanto Pt_1 tardiva, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto dei criteri tabellari in base al valore del giudizio, alla luce non elevata complessità delle questioni sollevate e della decisione sulla scorta delle allegazioni iniziali (elemento che non rende liquidabile un'autonoma fase di trattazione).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in quanto tardiva e, per l'effettivo, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla che liquida in €. CP_2
4.201,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 2 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 209 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 02 luglio 2025, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Eleonora Mott;
- per parte convenuta l'avv. Giulia Albini in sostituzione dell'avv. Mazzarella.
È altresì presente il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
L'avv. Mott precisa di essersi soffermata sulla questione sollevata dal Tribunale, riportandosi comunque a tutte le proprie difese. Ribadisce la tempestività dell'opposizione all'atto della notifica, prodotta al doc.
2, presso l'indirizzo di Firenze ed alla giurisprudenza in materia citata. Chiede quindi respingersi l'eccezione preliminare e di fissare udienza di discussione in merito all'opposizione spiegata.
L'avv. Albini si riporta ai propri scritti difensivi ed alle note depositate, contestando anche le odierne deduzioni.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17.03
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 2 luglio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 209 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Eleonora Mott e dell'avv. Massimo Aragiusto;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del Controparte_2 direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Mazzarella;
Parte resistente
Oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 336 del 2023 emesso dal
Tribunale di Prato il 12.10.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del giudizio è l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. promossa da al Parte_1 decreto ingiuntivo n.336\2023 (R.G. 779\2023), emesso dal Tribunale di Prato in data 12.10.2023 su ricorso della (d'ora in avanti, . Il sig. Controparte_2 CP_1 Pt_1
Pag. 2 di 5 deduce, difatti, di non aver avuto notizia dell'iniziativa monitoria qui opposta fino a quando non ha ritirato la raccomandata contenente atto di precetto per euro 98.075,39, notificatogli dalla CP_1
A fondamento dell'opposizione (e della relativa tempestività), il ricorrente deduce l'invalidità della notifica del titolo giudiziale, effettuata ad un indirizzo di residenza con cui il ricorrente non aveva più alcun collegamento dal mese di aprile 2023, essendo lo stesso residente a [...]. Per tale motivo, eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Prato. Contesta, altresì, il merito della pretesa, attinente all'omesso versamento di contributi per il periodo 1999 - 2020, negato di aver svolto attività di geometra libero professionista dal 2015, lavorando alle dipendenze di terzi, ed eccependo, ad ogni modo, l'intervenuta prescrizione per i crediti delle annualità precedenti al 2017.
2. Si è costituita in giudizio la contestando la tardività dell'opposizione, alla luce della CP_1 notifica del decreto ingiuntivo per compiuta giacenza presso il luogo di residenza. Nel merito, rivendica la spettanza dei contributi, come da attestazione di credito effettuata dal direttore generale della CP_2 all'esito delle relative verifiche contabili, alla luce dell'iscrizione del sig. al Collegio geometri della Pt_1
Provincia di Prato ed alla Cassa geometri dal 6\11\1999 al 24\03\2023 con matricola 806298E. La
Cassa contesta, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, sostenendo il mancato decorso del termine prescrizionale alla luce dell'omessa dichiarazione del ricorrente dei redditi e deducendo l'esistenza di numerosi solleciti di pagamento, inviati anche dall'Agenzia delle Entrate, idonei ad interrompere il termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Ne chiede, comunque, la chiamata in causa, onde rivalersi del danno eventualmente subito per effetto della mancata coltivazione delle pretese previdenziali nel termine prescrizionale utile.
3. La causa non richiede ulteriori approfondimenti istruttori rispetto alle allegazioni delle parti e l'estensione del contraddittorio processuale. Difatti, in ossequio al principio della ragione più liquida, risulta del tutto preliminare, nonché idonea ad assorbire ogni ulteriore rilievo, la questione dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
4. Come noto, l'art. 650 c.p.c. stabilisce che: “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere
Pag. 3 di 5 che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (ex multis,
Cass., n. 20850 del 2018).
5. Nel caso di specie, non vi sono elementi per superare le considerazioni già espresse in sede di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 650, comma 2, c.p.c..
Dagli atti si evince, difatti, che la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo è stata eseguita con raccomandata A.R. presso l'indirizzo di residenza anagrafica e successiva comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale. Agli atti risulta, altresì, prodotta la C.A.D.. La notifica, quindi, si è perfezionata con il decorso dei dieci giorni senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza.
Risultano, quindi, rispettate tutte le formalità previste dalla normativa in materia di notifica a mezzo posta, avvenute presso l'allora indirizzo di residenza anagrafica.
Ebbene, la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, ove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139
c.p.c. (cfr. Cass., n. 11369 del 2006 e successive conformi, tra cui Cass., n. 27540 del 2023; si cfr. anche
Cass., n. 25737 del 2008 - massima: “Ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650
c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza”).
Riprendendo sul punto l'ordinanza del 9.7.2024, al fine dell'effettuazione della notificazione con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., in caso di irreperibilità del destinatario presso il luogo che sia individuato come sua residenza, l'ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere ricerche per appurare l'eventuale trasferimento di detta residenza, salvo che concorrano specifiche circostanze idonee ad ingenerare il sospetto del verificarsi del trasferimento stesso (cfr. Cass. n. 7549 del 2003; Cass., n. 23742 del 2020).
6. Le allegazioni del ricorrente in merito all'asserito trasferimento già da tempo in Firenze non risultano idonee ad integrare i presupposti per adire allo strumento recuperatorio dell'art. 650 c.p.c. perché, come già rilevato nell'ordinanza, la richiesta di cambio di residenza (che dalle allegazioni risulterebbe essere stata inviata il 20.6.2023 mediante posta elettronica), è stata respinta mediante PEC del 13.7.2023. A fronte di ciò, la richiesta risulta riproposta unicamente cinque mesi dopo, ovvero il
4.12.2023, successivamente al perfezionamento del procedimento di notifica. Il ricorrente non ha
Pag. 4 di 5 allegato ulteriori circostanze, né ha spiegato la motivazione che hanno portato alla richiesta ad una distanza temporale invero apprezzabile. Gli ulteriori elementi documentali addotti (ovvero il contratto di compravendita dell'abitazione e l'attivazione di un'utenza presso la stessa) nulla comprovano in punto di conoscibilità di un cambiamento dell'effettiva residenza dell'opponente e, soprattutto, in punto di rescissione con l'indirizzo di residenza presso cui risulta essere stata effettuata la notifica.
Dall'insieme degli elementi, dunque, le circostanze addotte non risultano sufficienti a dimostrare che il sig. non ha avuto conoscenza del decreto ingiuntivo a causa di un'irregolarità della Pt_1 notificazione, di un caso fortuito o di forza maggiore, essendo, piuttosto, imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza degli atti notificati nelle more del dedotto trasferimento di residenza.
7. L'opposizione formulata dal sig. va, conclusivamente, dichiarata inammissibile in quanto Pt_1 tardiva, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto dei criteri tabellari in base al valore del giudizio, alla luce non elevata complessità delle questioni sollevate e della decisione sulla scorta delle allegazioni iniziali (elemento che non rende liquidabile un'autonoma fase di trattazione).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in quanto tardiva e, per l'effettivo, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla che liquida in €. CP_2
4.201,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 2 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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