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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 691/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 3 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CARVELLO MANUEL, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANCINI GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.; chiede in subordine la compensazione parziale delle spese legali;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario RD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 691/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. CARVELLO MANUEL Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “– Nel merito: Accertare e quindi Parte_1
dichiarare che i postumi permanenti residuati in capo alla ricorrente in ragione
pagina 2 di 4 dell'infortunio sul lavoro per cui è causa, già riconosciuto dall' per quanto CP_1
attiene all'origine professionale delle menomazioni lamentate, sono pari al 021% ovvero alla diversa maggiore o minore percentuale che dovesse risultare di giustizia, comunque superiore a quanto già riconosciuto dall' in sede amministrativa, ai CP_1
sensi del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ovvero ai sensi della diversa disciplina ritenuta applicabile al caso di specie e, per l'effetto, – Condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente le relative indennità economiche previste ex lege a far data dalla revisione attiva al decimo anno conclusasi il 02 luglio 2018 ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia, anche ai sensi dell'articolo 149 disp. att. c.p.c., oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa (che riguarda il solo quantum di un infortunio già riconosciuto con postumi del
16 %) era istruita con C.T.U. medico-legale.
All'esito della C.T.U., il ricorso risulta fondato, nella misura ritenuta dal C.T.U. (dott.
, ossia il 19 %. Per_1
Alla esaustiva e logica motivazione della C.T.U. si fa integrale rinvio anche in punto ad osservazioni alla C.T.P. del resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza del danno biologico nella misura del 19 % a far data dalla domanda amministrativa;
condanna a corrispondere al ricorrente le relative CP_1
provvidenze, oltre accessori di legge;
pagina 3 di 4 2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 3.246,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . CP_1
Ravenna, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario RD
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 3 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CARVELLO MANUEL, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANCINI GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.; chiede in subordine la compensazione parziale delle spese legali;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario RD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 691/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. CARVELLO MANUEL Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “– Nel merito: Accertare e quindi Parte_1
dichiarare che i postumi permanenti residuati in capo alla ricorrente in ragione
pagina 2 di 4 dell'infortunio sul lavoro per cui è causa, già riconosciuto dall' per quanto CP_1
attiene all'origine professionale delle menomazioni lamentate, sono pari al 021% ovvero alla diversa maggiore o minore percentuale che dovesse risultare di giustizia, comunque superiore a quanto già riconosciuto dall' in sede amministrativa, ai CP_1
sensi del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ovvero ai sensi della diversa disciplina ritenuta applicabile al caso di specie e, per l'effetto, – Condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente le relative indennità economiche previste ex lege a far data dalla revisione attiva al decimo anno conclusasi il 02 luglio 2018 ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia, anche ai sensi dell'articolo 149 disp. att. c.p.c., oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa (che riguarda il solo quantum di un infortunio già riconosciuto con postumi del
16 %) era istruita con C.T.U. medico-legale.
All'esito della C.T.U., il ricorso risulta fondato, nella misura ritenuta dal C.T.U. (dott.
, ossia il 19 %. Per_1
Alla esaustiva e logica motivazione della C.T.U. si fa integrale rinvio anche in punto ad osservazioni alla C.T.P. del resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza del danno biologico nella misura del 19 % a far data dalla domanda amministrativa;
condanna a corrispondere al ricorrente le relative CP_1
provvidenze, oltre accessori di legge;
pagina 3 di 4 2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 3.246,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . CP_1
Ravenna, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario RD
pagina 4 di 4