Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9348/2019+13000/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Ma-
rasà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9348 del 2019 Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi dell'anno vertente, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 13000 del 2022 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi proposta
DA
(P.I. Parte_1
), in persona del suo amministratore legale pro-tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Passalacqua, in forza di procura in atti
- attrice -
contro
Controparte_1
(C.F.: , in persona
[...] P.IVA_2
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, dall'Avv. Moni-
ca Bottino, giusta procura in atti;
Tribunale di Palermo
- convenuti -
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate da
[...]
e per la Parte_2 Controparte_2
trattazione dell'udienza del 16/10/2024 nelle modalità di cui all'art. 127
ter c.p.c..
MOTIVAZIOI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduttivo del procedi-
mento n. R.G. 9348/2019, la Parte_1
impugnando il D.D.G. n. 986 del 12/12/2018 con cui l'Assessorato
[...]
Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana disponeva la revoca totale e chiusura del programma del contributo economico di euro 200.000,00 concesso in via provvisoria con precedente D.D.G. n.
656 del 30/06/2014 per la realizzazione dell'investimento riguardante l'attività ricettiva ubicata in Tusa (ME) alla C.da Lotarello Sud, ha agito in giudizio per sentir accertare e dichiarare che essa attrice non è tenuta a corrispondere alle controparti la somma di euro 100.000,00, oltre interes-
si legali, già erogata all'impresa attrice a titolo di anticipo dall'amministrazione regionale e di cui quest'ultima disponeva la restitu-
zione, da parte dell'impresa beneficiaria, a seguito della revoca del mede-
simo contributo.
In particolare, la ha de- Parte_1
dotto l'illegittimità della revoca disposta dall'Assessorato, perché fondata unicamente sul decreto di sequestro preventivo con richiesta di blocco del pagamento del saldo del finanziamento, emesso dal Giudice per le Indagi-
Tribunale di Palermo
- 2 - R.G. n. 9348/2019+13000/2022
ni Preliminari presso il Tribunale di Patti il 09/01/2017, avente natura esclusivamente provvisoria e interinale. L'attrice, inoltre, premesso che l'importo di euro 100.000,00 - già erogato a titolo di acconto del contribu-
to - è stato di fatto già prelevato dall'amministrazione attraverso il sum-
menzionato sequestro preventivo, ha dedotto che la richiesta di restitu-
zione del medesimo importo, contestuale alla revoca del finanziamento,
costituisce un'illegittima duplicazione delle poste di credito.
Dunque, la previa di- Parte_1
sapplicazione del D.D.G. n. 986 del 12/12/2018, ha chiesto al Tribunale
di accertare e dichiarare che la medesima società non è incorsa in alcun inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalla concessione del finan-
ziamento oggetto di causa e, quindi, il diritto di quest'ultima a non resti-
tuire la somma di denaro pretesa dall'Assessorato e, di conseguenza,
l'inesistenza del diritto dell'amministrazione regionale a pretenderne la restituzione, e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima al pagamento in favore dell'odierna attrice delle somme ancora dovute a titolo di contribu-
to, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha dedotto l'infondatezza delle domande avversarie di cui ha pertanto chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con secondo atto di citazione ritualmente notificato, introduttivo del procedimento n. R.G. 13000/2022, la Parte_1
convenendo in giudizio l e
[...] Controparte_2
nuovamente l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, ha im-
pugnato la cartella di pagamento n. 29520200021397927000, limitata-
Tribunale di Palermo
- 3 - R.G. n. 9348/2019+13000/2022
mente al ruolo n. 2020/001582, notificatale a mezzo p.e.c. in data
15/09/2022 con cui lo stesso Agente della Riscossione intimava alla so-
cietà attrice il pagamento del complessivo importo di euro 104.596,87 in forza del predetto ruolo emesso da “Regione Sicilia – Ass. Territorio ed Am-
biente – ” per il recupero somme da imprese per spese non CP_3
ammissibili e non certificata – quota comunitaria e quota cofinanziamento regionale.
Nel merito, la ha dedot- Parte_1
to l'infondatezza della pretesa avversaria, sul presupposto di aver pun-
tualmente completato il programma oggetto del finanziamento e di aver pertanto diritto sia al mantenimento della somma di euro 100.000,00 già
versata a titolo di anticipazione dall'amministrazione regionale, sia all'erogazione del saldo;
ha altresì nuovamente dedotto che il summenzio-
nato importo, erogato a titolo di acconto, di fatto è stato già prelevato con il sequestro preventivo per equivalente emesso dal G.I.P. del Tribunale di
Patti per il complessivo importo di euro 699.291,75, di cui euro
599.291,75 relativi alla linea di intervento 3.3.1.4 FERS SICILIA
2007/2013 ed euro 100.000,00 relativi alla linea di intervento 3.2.2.4
FERS SICILIA 2007/2013, oggetto della cartella di pagamento opposta;
ha inoltre evidenziato che la medesima cartella risulta viziata dalla man-
canza di motivazione, anche in via derivata per carenza di motivazione del prodromico decreto emesso dell'Assessorato Regionale.
L'attrice ha pertanto chiesto al Tribunale di ritenere e dichiarare nulla e/o illegittima la cartella opposta e, conseguentemente, di accertare e di-
chiarare che essa non è tenuta al pagamento della somma di euro
Tribunale di Palermo
- 4 - R.G. n. 9348/2019+13000/2022
104.286,05 illegittimamente intimata nella medesima cartella.
Costituitosi nel giudizio, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, dedotta la legittimità del D.D.G. n. 986 del 12/12/2018 e della cartella di pagamento de qua, ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice, con condanna della stessa al pagamento delle spese del giu-
dizio.
Costituitasi in giudizio, l ha in via Controparte_2
preliminare eccepito la carenza della propria legittimazione passiva nel presente giudizio e, nel merito, l'infondatezza delle domande di parte at-
trice, di cui ha pertanto chiesto il rigetto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite o, in subordine, la compensazione delle stesse. Sempre in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle do-
mande di parte attrice, ha domandato la condanna dell'Assessorato Re-
gionale alla rifusione delle spese di giudizio in favore dello stesso Agente
della Riscossione.
Con ordinanza del 28/11/2023, veniva disposta la riunione ex art. 274
c.p.c. del procedimento n. R.G. 13000/2022 al procedimento n. R.G.
9348/2019 previo accertamento della sussistenza dei profili di connes-
sione soggettiva e oggettiva tra i due medesimi giudizi.
La causa, istruita in via documentale e mediante c.t.u. contabile, è sta-
ta assunta in decisione, sulle conclusioni sopra richiamate, previa asse-
gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c.
****
Al fine di vagliare le domande di parte attrice è opportuno, in primo luogo, illustrare sinteticamente i fatti di causa così come emergenti dalla
Tribunale di Palermo
- 5 - R.G. n. 9348/2019+13000/2022
documentazione in atti.
Con D.D.G. n. 656 del 30/06/2014, la Parte_3
veniva ammessa alla partecipazione al Bando P.M.I. ema-
[...]
nato ai sensi del Reg. (CE) 1998/2006 sugli “aiuti di importanza minore” o
“de minimis” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il
23/03/2012 ed afferente alla linea di intervento 3.2.2.4 del PO/FESR
2007/2013 per la valorizzazione di “Azione congiunte di tutela, Sviluppo
Sostenibile e promozione imprenditoriale del sistema della Rete Ecologica
Siciliana”. Sulla base del predetto D.D.G., l'Assessorato Regionale del Ter-
ritorio e dell'Ambiente concedeva alla società attrice un contributo eco-
nomico provvisorio pari ad euro 200.000,00 per la realizzazione di un programma d'investimento di importo complessivo pari a euro 435.000,00
riguardante l'attività ricettiva, ubicata in Tusa alla C/da Lotarello Sud.
Ai sensi dell'art. 6 del D.D.G. n. 656/2014, il termine di completamen-
to dei lavori veniva fissato in 12 mesi dalla notifica dello stesso provvedi-
mento e, comunque, non oltre il 30/09/2015. Pertanto, poiché il D.D.G.
veniva notificato alla in da- Parte_1
ta 14/10/2014, il termine di dodici mesi sarebbe effettivamente scaduto il
13/10/2015, oltre il limite massimo previsto già previsto.
In data 24/03/2015, l'Assessorato pubblicava una nuova comunica-
zione con la quale, vista la “nuova pista di controllo” per il bando PMI
3.2.2 Ac (ex 3.2.2.4) ex Decreto n. 437/2014 del 18/06/2014, chiariva che il periodo di validità delle spese dei progetti era contenuto nell'intero arco temporale onnicomprensivo intercorrente fra il giorno 01/01/2007 –
31/12/2015; di conseguenza, le scadenze per il completamento dei pro-
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grammi venivano posticipate alla data del 31/12/2015, così unitamente alla data di conclusione dei lavori.
Con D.R.S. n. 427 del 26/05/2015, l Controparte_4
liquidava n favore della società attrice la somma di
[...]
euro 100.000,00 a titolo di anticipo pari al 50% del contributo di cui alla polizza fideiussoria n. 366401133 del 21/11/2014 emessa da HDI Assi-
curazioni S.p.a., ai sensi dell'art. 9 del D.D.G. n. 656 del 30/06/2014.
In data 16/02/2016, la Parte_1
avendo concluso i lavori nel termine del 31/12/2015, presentava all'Assessorato documentazione finale della spesa, depositando, su richie-
sta dell'amministrazione regionale, ulteriore documentazione il
28/10/2016 e il 17/11/2016.
Allo stesso tempo, la Guardia di Finanza – Tenenza Sant'Agata di Mi-
litello con nota prot. n. 0556095/2016 del 12/10/2016 inoltrava una “Ri-
chiesta dati e notizie ex art. 32 D.P.R. 600/73” al Dipartimento Regionale
dell'Ambiente (dell'Assessorato convenuto), al quale dava riscontro il Ser-
vizio competente con nota prot. n. 68336 del 18/10/2016 e successiva integrazione prot. n. 69728 del 24/10/2016. Alla suindicata richiesta se-
guiva, poi, il 09/11/2016 il Verbale Acquisizione Documentazione ex art. 248 c.p.p. presso gli Uffici dell'Assessorato Territorio Ambiente di Paler-
mo, redatto dalla Guardia di Finanza – Tenenza Sant'Agata di Militello.
Quest'ultima, con nota prot. n. 19888/2017 del 12/01/2017,
nell'ambito del procedimento penale n. 1991/16 mod. 21 della Procura
della Repubblica di Patti (ME), trasmetteva all'Assessorato convenuto il provvedimento di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, del
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- 7 - R.G. n. 9348/2019+13000/2022
09/01/2017 emesso nei confronti di , richiedendo il Parte_1
blocco del saldo al finanziamento provvisoriamente concesso.
In data 08/08/2017, la società attrice, con prot. n. 59904 del
21/08/2017, richiedeva l'erogazione della rata ancora dovuta;
richiesta che veniva tuttavia respinta dall'amministrazione regionale con nota prot.
60150 del 23/08/2017, a seguito del blocco dell'erogazione del saldo di-
sposto dal summenzionato provvedimento di sequestro penale.
Dunque, con nota prot. 61594 del 01/09/2017, L'Assessorato Regio-
nale comunicava alla società attrice l'avvio del procedimento di revoca to-
tale con richiesta di restituzione di quanto già erogato, ai sensi dell'art. 16
del Bando PMI n. 83 del 10/02/2012 (GURS n. 12 del 23/03/2012) e ai sensi dell'art. 7 del D.D.G. 656 del 30/06/2014 che cita tra i casi di “re-
voca del contributo concesso ovvero al recupero di quanto già erogato, in
presenza di dichiarazioni false e mendaci che impongono altresì
l'applicazione della normativa al riguardo”.
Da ultimo, in assenza di controdeduzioni al preavviso, l'Assessorato
emanava il D.D.G. n. 986 del 12/12/2018 con cui disponeva la revoca del finanziamento e la ripetizione della somma già erogata a titolo di acconto.
Durante la pendenza del giudizio n. R.G. 9348/2019, in data
15/09/2022 veniva notificata a mezzo p.e.c. alla Società attrice la cartella di pagamento n. 29520200021397927000 per il complessivo importo di euro 104.596,87, che veniva opposta (con l'introduzione del giudizio riu-
nito n. R.G. 13000/2022), limitatamente al ruolo n. 2020/001582, emes-
so da Regione Sicilia – Ass. Territorio ed Ambiente – – per il CP_3
recupero somme da imprese per spese non ammissibili e non certificata –
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quota comunitaria e quota cofinanziamento regionale.
Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che il presente giudizio verte sulla verifica dei presupposti della disapplicazione del provvedimen-
to di revoca del contributo erogato dall'Assessorato Regionale, sulla fon-
datezza della pretesa azionata con la cartella di pagamento n.
29520200021397927000 e, pertanto, sull'accertamento della sussistenza,
o meno, del diritto di credito dell'amministrazione regionale nei confronti dell'odierna attrice;
verifica ed accertamento che presuppongono un esa-
me sull'esatta realizzazione del progetto oggetto del contributo nonché del rispetto degli obblighi assunti dalla beneficiaria per la realizzazione dello stesso in forza del D.D.G. 656 del 30/06/2014.
Orbene il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, chiamato a verificare
“se la nell'esecuzione del Parte_1
programma di investimento relativo a “riqualificazione e riconversione di
esistente patrimonio edilizio per attività di case ed appartamenti per va-
canze e realizzazione di servizi per la fruizione naturalistica, siti nel Comu-
ne di Tusa, C.da Porto Marina Lotarello, abbia rispettato (o meno) le pre-
scrizioni del decreto del 10.02.2012”, rispondendo al primo quesito volto
“alla verifica dell'effettiva, completa e regolare esecuzione delle opere pro-
gettate nel rispetto della normativa edilizia e alla loro ultimazione entro la
scadenza prevista”, ha concluso osservando che la
[...]
ha posto in essere una procedura amministrati- Parte_4
va edilizia non applicabile ai lavori edili effettivamente realizzati.
In particolare, il c.t.u. ha evidenziato sul punto che il gazebo in legno di dimensioni 4 ml. x 4 ml., la cui esecuzione veniva affidata alla ditta
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D'TO GI, non è stato realizzato nel rispetto delle normative edilizie, in quanto non trattasi di gazebo, ma di volume edilizio chiuso da
tutti e quattro i lati, coperto e costituito da una struttura non precaria.
Inoltre, il c.t.u., pur rilevando che la Parte_3
concludeva i lavori entro il termine del 31/12/2015, nel
[...]
rispondere al secondo quesito (volto “alla verifica della correttezza della
rendicontazione finale delle spese in relazione sia alla effettiva corrispon-
denza dell'oggetto delle fatture (prodotte in giudizio dalla società attrice) al-
le opere realizzate (con particolare attenzione alle fatture emesse
dall'impresa individuale D'TO GI), sia alla quantificazione delle
medesime spese”) ha tuttavia rilevato incongruenze in diverse fatture e voci oggetto della contabilizzazione finale fornita dalla società attrice.
Al riguardo il c.t.u. ha in particolare evidenziato che le fatture per le opere edili emesse dall'impresa individuale D'TO GI venivano pagate con n. 11 acconti forfettari, oltre fattura a saldo, che non sono correlati agli effettivi stati di avanzamento dei lavori e che, pertanto, non è
possibile individuare una corrispondenza tra i singoli acconti erogati con le relative lavorazioni eseguite (pagate a corpo).
Inoltre, il nominato c.t.u., dal confronto fra il computo metrico con-
suntivo e il computo metrico estimativo, ha rilevato che dal primo emerge una contabilizzazione totale in eccesso, al netto di IVA, pari ad euro
26.092,70, e ciò in quanto:
- “la voce numero 5 riguardante la fornitura dei serbatoi riporta una spesa
contabilizzata in eccesso pari ad euro 2.691,70 più iva poiché in luogo del
contabilizzato serbatoio da 1000 litri, ne sono stati collocati due da 1000
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litri e da 5000 litri;
- la voce numero 22 riguardante la realizzazione di un gazebo in legno di
dimensioni di 4 ml. x 4 ml. contabilizzato per l'importo di euro 6.000 più iva
non si può giustificare in quanto non trattasi di gazebo, ma di volume edili-
zio, chiuso da tutti e quattro i lati, coperto e costituito da una struttura non
precaria”;
- “la voce n. 23 riguardante le sole opere murarie di un impianto domotico
non realizzato, ma contabilizzato per l'importo di € 3.000,00 più IVA non si
può giustificare poiché è relativo ad un impianto inesistente, non funzionan-
te e non funzionale”;
- “la fattura n. 46 del 15.12.2015 relativa alla realizzazione di un impianto
solare termico dell'importo di € 13.000,00 più IVA che non risulta congrua
rispetto i lavori realizzati dal momento che “Infatti risultano realizzati sol-
tanto due collettori con relativo boiler. Il loro valore complessivo, desunto da
Prezziario Regionale, alle voci 24.1.1.2 e 24.1.4.4 risulta pari a € 4.500,00
più IVA incluso un importo forfettario per completamento dell'opera, stimato
dal C.T.U. in € 1.500,00 più IVA” con la conseguenza che “Il C.T.U. valuta,
quindi, un eccesso di contabilizzazione pari a € 8.500,00 più IVA”.
- “la fattura n. 49 del 31.12.2015 relativa alla fornitura ed installazione di
numero tre pompe di calore dell'importo di € 10.400,00 più IVA che il C.T.U.
non ritiene congruo, data la scarna descrizione in fattura, rispetto al prezzo
di mercato di tre pompe di calore fornite ed installate in opera e quindi al riguardo “Il C.T.U. ritiene di poter riconoscere per la fornitura ed installa-
zione di tre pompe di calore un importo complessivo € 4.500,00 più IVA così
distinto: Due pompe di calore con unità esterna, con prezzo desunto da
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Prezziario regionale alla voce 24.3.3.2 per un prezzo complessivo di €
2.500,00 più IVA. Un monoblocco stimato da indagine di mercato ad €
2.000,00 più IVA” con la conseguenza che “Il C.T.U. valuta, quindi, un ec-
cesso di contabilizzazione pari a € 5.900,00 più IVA”.
Ritiene questo giudice di condividere l'operato e le conclusioni del c.t.u., perché basate sull'analisi del computo metrico consuntivo e di quello estimativo, nonché del contenuto delle fatture prodotte nel giudi-
zio.
Nel caso di specie, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 7 del D.D.G.
656 del 30/06/2014, con cui l'amministrazione regionale ha provvisoria-
mente concesso il contributo di euro 200.000,00 all'odierna attrice, “In
presenza di dichiarazioni false o mendaci troverà applicazione la normativa
prevista al riguardo e l'Amministrazione provvederà alla revoca del contri-
buto nonché ad agire per il risarcimento degli eventuali danni”.
Ebbene, in virtù delle suindicate incongruenze rilevate dal c.t.u. tra quanto dichiarato nel computo metrico consuntivo, i lavori effettivamente realizzati e le fatture pagate, deve accertarsi la legittimità del provvedi-
mento di revoca adottato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambien-
te. Ed infatti, l'art. 7, che regola i casi di revoca del contributo, è stato correttamente applicato dall'amministrazione, in quanto la contabilizza-
zione delle opere fornita dalla Parte_1
è risultata eccessiva rispetto ai lavori effettivamente realizzati o rife-
[...]
Pt_
ad opere mai eseguite (cfr. pagg. 8 e 9 della relazione di C.T.U. in at-
ti). La correttezza della revoca del contributo disposta dall'Assessorato
convenuto è corroborata dal richiamo effettuato dal D.D.G. 986 del
Tribunale di Palermo
- 12 - R.G. n. 9348/2019+13000/2022
12/12/2018 alla nota della Guardia di Finanza, Tenenza di S. Agata di
Militello prot. n. 19888 del 12/01/2017 con la quale alla medesima am-
ministrazione regionale veniva notificato il provvedimento di sequestro preventivo e per equivalente emesso il 09/01/2017 dal G.I.P. del Tribuna-
le di Patti a carico di , legale rappresentante della Parte_1
Invero, nel provvedimento Parte_1
giurisdizionale appena menzionato, sono riportate diverse dichiarazioni rese dallo stesso D'TO GI, titolare dell'omonima ditta indivi-
duale, circa la mendacia e falsità delle fatture emesse in favore della nella realizzazione delle ope- Parte_1
re di cui al programma di investimento oggetto del presente giudizio.
In particolare, tra le fatture in relazione alle quali il D'TO ha per-
sonalmente disconosciuto la veridicità ed effettività dei lavori in esse indi-
cati, vi sono la fattura n. 46 del 15/12/2015 e quella n. 49 del
31/12/2015, ossia le stesse fatture che il C.T.U., nominato nel presente giudizio, ha poi ritenuto non congrue per i motivi sopra indicati (cfr. Alle-
gato 9 alla comparsa di costituzione e risposta dell'Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente e pagg. 6 e seguenti della nota della Guardia di Fi-
nanza, Tenenza di S. Agata di Militello prot. n. 19888 del 12/01/2017).
Ne consegue la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall'Assessorato con riferimento alla somma di denaro già corrisposta alla società beneficiaria del finanziamento a titolo di anticipo, che trova giusti-
ficazione nella revoca del contributo.
È inoltre infondata la doglianza di parte attrice secondo cui il D.D.G. n.
986 del 12/12/2018 dell'Assessorato Regionale del Territorio e
Tribunale di Palermo
- 13 - R.G. n. 9348/2019+13000/2022
dell'Ambiente della Regione Siciliana, con riferimento al recupero della somma già erogata all'attrice a titolo di anticipo, rappresenterebbe una duplicazione del sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di
Patti. Infatti, premesso che la misura cautelare del sequestro preventivo è
volta garantire la riscossione dell'importo risultato frutto dell'illecito commesso (nel caso di specie) ai danni della pubblica amministrazione,
non risulta che, a seguito dell'emissione del citato provvedimento di se-
questro preventivo e per equivalente, la società attrice abbia provveduto alla restituzione della somma già erogatale a titolo di anticipo dall'Assessorato Regionale, nè emerge dagli atti la prova dell'avvenuta esecuzione del sequestro per equivalente a carico del prevenuto
[...]
per una somma di denaro pari a quella del predetto anticipo. Parte_1
Stante la fondatezza della pretesa dell'Assessorato Regionale, deve per-
tanto ritenersi legittima la cartella di pagamento n.
29520200021397927000 notificata alla società attrice dall
[...]
su incarico dell'Assessorato Regionale convenuto Controparte_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, devono essere rigettate tutte le domande proposte nelle due cause riunite dalla
[...]
contro dell Parte_1 Controparte_4
e l .
[...] Controparte_2
In virtù del principio della soccombenza, l'attrice va condannata al pa-
gamento delle spese del giudizio che si liquidano, in favore di ciascuna delle due parti convenute (Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della
Regione Siciliana e ) nella misura di Controparte_2
euro 4.000,00 (oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per leg-
Tribunale di Palermo
- 14 - R.G. n. 9348/2019+13000/2022
ge), secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i., in ragione del valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva svolta dal medesimo convenuto.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 20/10/2021,
vanno poste definitivamente a carico della Pt_1 Parte_6
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
- Rigetta le domande proposte da Parte_1
nei confronti dell
[...] Controparte_5
e dell;
[...] Controparte_2
- Condanna la al paga- Parte_1
mento, in favore di ciascuna delle due parti convenute, delle spese di lite nella misura di euro 4.000,00, oltre al rimborso delle spese processuali del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della
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Parte_1
Palermo, 24.03.2025
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Tribunale di Palermo
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