Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. 420/2025
N. 119/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 4154/2024, estensore giudice DOTT.SSA MARIA BEATRICE GIGLI, discussa all'udienza del 21.5.2025 e promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Pt_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MARTINA IANNETTI , elettivamente C.F._1 domiciliato in MILANO VIA MAZZINI 7, pre
APPELLANTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
LIDIA LEVANTINO C.F._2
e dell'avv. GIOVANNI DE DONNO ), elettivamente C.F._3 domiciliato in via Altamura 20148 MILA avv. GIOVANNI DE DONNO
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'On.le Corte, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza nr. 4154/2024, espressamente richiamate le difese ed eccezioni tutte esperite in I° grado, rigettare la domanda formulata dalla Controparte_2 con il ricorso di I° grado perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese di lite o, in subordine, con la compensazione delle stesse, eventualmente nella misura di cui all'art.113 T.U.n.1124/65”.
1
“piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria in rito ed in merito: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o l'illegittimità della Cartella di Pagamento notificata ed opposta nel primo grado di giudizio per le ragioni esposte in fatto e diritto e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierna appellata per i titoli dedotti dall' e portati dalla menzionata Cartella di Parte_1
Pagamento e nel verbale unico mento e notificazione, e per gli effetti respingere il proposto appello confermando la sentenza di primo grado n. 4154/2024 emessa nel giudizio avente RGNL 4416/2024 dal Tribunale di Milano, Dr.ssa Gigli. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra richiesto, per tutti i motivi in atti, revocare e/o annullare la cartella di pagamento n. 068 2024 00516922 23/000, notificata il 27 febbraio 2024, riquantificando la diversa e minore misura dei premi, decurtando eventualmente quelli non dovuti per gli anni 2017, 2018, 2022 e 2023 contestati, ridotte le sanzioni a seguito di qualificazione della fattispecie come omissione contributiva, e riquantificando gli interessi al solo saggio di mora, senza applicazione di alcun interesse per la regolazione del premio. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e del presente giudizio, oltre oneri accessori di legge”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 4.2.2025, l' proponeva impugnazione avverso la Pt_1 sentenza in epigrafe indicata, me la quale il TRIBUNALE di MILANO, in accoglimento del ricorso presentato da aveva accertato Controparte_1
l'insussistenza dei crediti oggetto dell to n. 068 2024 00516922 23/000, notificata in data 27/02/2024, con cui era stato intimato alla società il pagamento di € 612.244,28 a titolo di contributi previdenziali di pertinenza dell' relativamente al periodo intercorso dal 2017 al 2022, Pt_1 interessi di mora e sanzioni.
Nella sentenza era stato esposto come l' , a seguito dell'accertamento Pt_2 ispettivo concluso il 31/3/23, avesse r errata la qualificazione del personale, operata della con riferimento a mansioni di CP_2
“movimentazione merci cont uogo di quella corretta costituita dal mero facchinaggio all'interno dei magazzini . CP_3
Su tale presupposto, l' aveva proceduto alla riclassificazione del rischio Pt_2 dalla voce di tariff 9311 a quella n. 9232, con conseguente riquantificazione dei premi dovuti.
Secondo il primo Giudice, l' non aveva adempiuto all'onere probatorio – Pt_1 sullo stesso gravante quale sostanziale – relativamente ai fatti costitutivi delle pretese azionate tramite il titolo opposto, con particolare riguardo
2 all'identità dei lavoratori coinvolti nell'accertamento ed alla conservazione di analoghe mansioni dopo il passaggio da a SIGEST, avvenuto fin dal CP_1
31/10/21: l' , infatti, non aveva articolato mezzi di prova orale volti Pt_2 all'accertamento degli elementi posti a base della pretesa creditoria.
Tale valutazione era stata estesa dal TRIBUNALE alla posizione del legale rappresentante della ricorrente – – assoggettato a Persona_1 contribuzione in difetto di allegazioni in merito ai relativi presupposti.
Era stata disattesa dalla sentenza l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 45 DPR N. 1165/1942 e all'art. 27 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe
avanzata da Pt_1 Pt_1
Ciò in quanto, ad avviso del primo Giudice, la prima di tali disposizioni non prevedeva alcun termine decadenziale, né una condizione di procedibilità o ammissibilità della domanda poteva essere stabilita dalle Modalità di Applicazione delle Tariffe peraltro prive di previsioni in tal senso. Pt_1
In ragione della soccombenza, l' era stato condannato a rifondere alla Pt_2 parte ricorrente le spese di lit ate in € 843,00 per esborsi ed in € 8.936,00 per compensi, oneri e accessori di Legge.
Con un unico, articolato motivo di gravame, si rimproverava al TRIBUNALE la
“violazione di legge per erronea valutazione dei fatti, illogicità e motivazione insufficiente, con particolare riguardo alle disposizioni afferenti all'onere della prova ed alla L. n. 183/2010”.
In particolare, l'appellante lamentava che il TRIBUNALE non avesse valutato in modo – a suo avviso – adeguato la rilevanza probatoria del verbale ispettivo, idonea a rendere superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori in giudizio in ordine alla sussistenza dell'illecito contestato.
A sostegno di tale doglianza, si evidenziava nell'atto di impugnazione come il verbale unico di accertamento e notificazione n. 202200064, redatto in data 31/03/2023, avesse costituito l'epilogo di un lungo procedimento di controllo, necessariamente eseguito – trattandosi di “PAT” cessata – presso il polo logistico ove aveva svolto, per la committente , CP_1 CP_3 lavorazioni, che secondo erano state proseguite da con il Pt_1 Parte_3 medesimo amministrator
Nel corso delle verifiche, proseguiva l'appellante, gli avevano Per_2 incontrato il Direttore della logistica di , ed CP_3 Persona_3 avevano visitato il magazzino del freddo, alla presenza dei capi servizio di turno, rilevando incongruità tra la lavorazione effettivamente svolta e la classificazione di rischio, in ragione delle mansioni di mera movimentazione delle merci svolte dal personale di SIGEST.
3 evidenziava come gli Ispettori avessero personalmente accertato che “i Pt_1 enti della odierna appellata intervengono nel processo solo per le operazioni di carico e scarico e apposizione delle etichette sui colli in uscita, elaborate da ”: secondo l' , gli stessi erano “pertanto, dei CP_3 Pt_2 facchini”, co ato dalla lor zione per lo svolgimento di tali mansioni.
L'appellante riteneva decisiva la circostanza “che tutti i dipendenti delle cooperative consorziate sono stati ceduti e presi in carico dal , ma le CP_4 mansioni (facchinaggio) degli stessi non sono mutate, mantenendo financo lo stesso contratto collettivo” e sosteneva che il ricorso presentato da in CP_1 primo grado fosse sprovvisto di alcuna allegazione probatoria “idonea a suffragare la effettiva natura della lavorazione svolta”.
La decisione del TRIBUNALE veniva censurata anche con specifico riguardo alla posizione dell'amministratore unico, . Persona_1
Secondo l' , contrariamente a quanto affermato nella sentenza, Pt_2
l'apertura della relativa nuova voce di rischio era stata correttamente basata sulla qualifica attestata dalla visura e dalle risultanze ispettive, secondo cui gli Ispettori sarebbero stati “accolti ed accompagnati” dallo stesso, “che parlava per TE detenendo, pertanto, il sotteso potere”, pur non essendo stato assicurato, con omissione totale del versamento del premio, relativamente al periodo indicato.
Conclusivamente, l' affermava: “che sia o SIGEST il soggetto Pt_1 CP_1 datore dei dipendenti di che trattasi, il nodo della questione è che gli stessi espletassero mansioni non correttamente classificate, con voce di rischio non corrispondente”.
Nell'ottica del gravame, “non vi era, pertanto, nulla da provare o allegare, che non sia stato già provato ed allegato, dagli ispettori”.
Su tali presupposti, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, rigettasse la domanda formulata da in primo CP_1 grado, con vittoria di spese o, in subordine, con la compensazione delle stesse.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 7.5.2025, invocando l'integrale accoglimento delle proprie conclusioni di primo grado e la condanna dell'appellante alla rifusione di spese e competenze di entrambe le fasi processuali.
All'udienza del 21.5.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
___________________
L'appello proposto dall' è infondato e, come tale, non può trovare Pt_1 accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4 La fattispecie oggetto di causa riguarda la riclassificazione come facchini di ex dipendenti di basata su accertamento ispettivo iniziato oltre un anno CP_1 dopo la cessazione dell'attività dell'odierna appellata ed eseguito, presso il solo magazzino ESSELUNGA di PIOLTELLO, con esclusivo riguardo ai servizi espletati, all'epoca dell'accesso, da personale (non indicato nominativamente) ormai da tempo passato a diversa società, insieme a quello di altre cooperative in precedenza consorziate.
La tesi sottesa all'addebito è quella secondo cui le modalità esecutive, riscontrate all'epoca dell'ispezione, fossero le stesse seguite – fino a più di un anno prima – quando era attiva e fossero state identiche presso tutti i CP_1 siti, in cui la stessa av to.
Si legge, infatti, nel verbale ispettivo: “le mansioni di tutti questi lavoratori non sono cambiate nel passaggio dalle di provenienza alla a CP_2 Parte_3 socio unico. - … - L'accertamento one, trattandosi di P , è stato svolto esaminando la lavorazione svolta dalla TE per il suo Committente ( ) il quale a sua volta adotta presso ogni Polo Logistico CP_3 la stessa mo secuzione della gestione del magazzino. Pertanto, essendo il Polo Logistico di Biandrate (NO) dell' gestito allo stesso CP_3 modo del Polo Logistico di Limito di Pioltello, il è stato effettuato presso quest'ultimo”.
Come correttamente rilevato dal TRIBUNALE, tale tesi è risultata – tuttavia – del tutto priva di supporto probatorio nel verbale ispettivo, non sorretto da dichiarazioni dei lavoratori o da alcun altro elemento acquisito in sede di accertamento relativamente alla decisiva circostanza della prosecuzione del servizio con identica ripartizione dei compiti fra gli addetti.
Né tale lacuna è stata in alcun modo colmata nel presente giudizio, in cui l' non ha svolto alcuna deduzione a fini istruttori, avendo, al riguardo, Pt_1 così concluso nella propria memoria di primo grado: “in via istruttoria, questa difesa ritiene che la presente causa sia di natura documentale e non necessiti, pertanto, di prova orale. Ci si oppone, pertanto, alla richiesta di prova testimoniale, come anche alla richiesta di allegazione successiva alla presente costituzione, inammissibile nel rito lavoro”.
Specifiche considerazioni verranno, di seguito, svolte con riguardo alla posizione dell'amministratore . Per_1
Sotto l'aspetto fattuale, giova sinteticamente ripercorrere lo svolgimento della vicenda, nei passaggi rilevanti ai fini della presente decisione, come ricostruiti alle pagine 3 e ss. del verbale di accertamento (doc. 1, gr.). CP_5
L'11.12.2003, veniva costituita (P.IVA Controparte_6
) con oggetto “l'autotr zinaggio P.IVA_2 conto terzi, deposito merci conto terzi, gestione dei magazzini conto terzi,
5 traslochi e lavori di facchinaggio e movimentazione merci con e senza l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento ecc.. nonché esecuzione di pulizie uffici, stabilimenti, mense aziendali, abitazioni e altri immobili".
Il 28.10.2004, variava la propria denominazione in Controparte_7 [...]
.. CP_1
Successivamente, il 10.12.2007, veniva costituita Controparte_8
(P. IVA ), con
[...] P.IVA_3 servizi, già facenti capo a appaltando i lavori alle Controparte_7 consorziate ), ex Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_7
e .. Controparte_9 Controparte_10
A far tempo dall'8.11.2021, (P. IVA Controparte_11
) variava forma societaria e ragione sociale in a P.IVA_3 Parte_3 socio unico (P. IVA ), trasformandosi da consorzio in società di P.IVA_3 capitali.
In quest'ultima società confluivano, infine, tutti i dipendenti delle cooperative, già facenti capo al (fra cui l'odierna appellata , le CP_4 Controparte_1 quali avevano cessato – con decorrenza dal 31.10.2021 - la propria attività.
Oltre un anno dopo, il 21.12.2022, aveva luogo il primo accesso ispettivo presso il Polo Logistico ESSELUNGA di Limito di Pioltello, sfociato nel verbale di accertamento e notificazione n. 202200064, notificato a il 31.3.2023, CP_1 tramite il quale si procedeva alla “riclassificazione della rischio dalla voce v. 9311 (ex v. 9300) alla voce v. 9232 e conseguente contestazione di Parte evasione di premi con decorrenza dall'anno 2017 e riattivazione della precedentemente cessata e quindi l'evasione di premi anche per gli anni 2022 e 2023 in cui risultavano erogazioni retributive; apertura della nuova posizione di rischio per il legale rappresentante della società, Sig. a Persona_1 decorrere dall'08/11/2021”.
In diritto, è noto come l'applicazione delle regole generali in tema di onere probatorio operi in modo invariato quale che sia la parte che abbia assunto l'iniziativa processuale.
Pertanto, resta a carico del creditore la prova dei presupposti del proprio diritto, quand'anche sia stato il debitore ad esercitare, in ordine allo stesso, eventuale azione di accertamento negativo.
Siffatto principio, già enunciato in passato dal Supremo Collegio in tema di obbligazioni contrattuali (v. ad es. Cass. 18.2.1985 n. 1391, secondo la quale
“nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di una obbligazione – nella specie per prestazioni professionali – i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, con azione di accertamento negativo, e pertanto anche in tale situazione sono a carico del creditore le conseguenze
6 della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese (nella parte in cui non siano ammesse dall'avversario) mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima”) è stato dallo stesso specificamente affermato anche con riferimento alle controversie di natura previdenziale.
A tale ultimo proposito, la Corte di Cassazione – mutando il proprio precedente orientamento – ha infatti condivisibilmente sancito che “una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2697, c.c., (…) conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo” (Cass. 17.7.2008, n. 19762).
Insegnamento – questo – ribadito dal Supremo Collegio mediante la pronuncia n. 22862 del 10.11.2010, secondo la quale:
“in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , Pt_5 preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale Pt_2 non riveste efficacia probatoria” (conf. Cass. 6.9.2012, n. 14965; Cass. 23.9.2020, n. 19982).
Uniformandosi a tale insegnamento, questa Corte ha già affermato – con propria pronuncia n. 794/2022 (PRES. VITALI, REL. ONESTI) qui richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. – che “nel processo introdotto per l'accertamento negativo, spetta, quindi, all'Istituto previdenziale dimostrare i fatti costitutivi delle proprie pretese contributive attraverso gli ordinari strumenti processuali (istanze istruttorie, deposito documenti, etc.)” (conf. Corte d'App. MILANO, Sez. Lavoro, sent. n. 262/2022).
L'applicazione dei consolidati principi, sopra richiamati, al caso di specie consente di condividere pienamente la decisione di primo grado, basata su una esauriente e corretta valutazione del materiale probatorio – di carattere esclusivamente documentale – acquisito agli atti di causa.
Come chiaramente esposto nel verbale, infatti, l'accertamento svolto in sede ispettiva è stato costituito esclusivamente dalla verifica – tramite sopralluogo eseguito nel dicembre del 2022 – delle modalità operative in atto al momento dell'accesso, senza riscontro alcuno in ordine all'identità delle stesse rispetto a quelle adottate, fino ad oltre un anno prima, dall'odierna appellata.
7 Il contenuto del verbale è, infatti, limitato, dal lato fattuale, all'esposizione delle seguenti circostanze riscontrate direttamente dagli ispettori durante le operazioni di accertamento, iniziate il 22.12.2022:
“l'accertamento della lavorazione, trattandosi di PAT cessata, è stato svolto esaminando la lavorazione svolta dalla TE per il suo Committente ) il quale a sua volta adotta presso ogni Polo CP_3
Logistico la stessa modalità di esecuzione della gestione del magazzino. Pertanto, essendo il Polo Logistico di Biandrate (NO) dell' gestito CP_3 allo stesso modo del Polo Logistico di Limito di Pioltello, il sopralluogo è stato effettuato presso quest'ultimo. In questa sede, la scrivente, alla presenza del Funzionario di Vigilanza Dott. ha incontrato il Pt_1 Per_4
Dott. , in quali Diret lla Logistica di Persona_3
, e ha potuto visitare il magazzino del freddo alla Presenza dei CP_3
Capi Servizio di Turno. Dal sopralluogo effettuato sono emerse delle incongruità tra la lavorazione e rischio corrispondente. Il polo logistico è costituito da numerosi magazzini ciascuno dei quali è pronto ad accogliere prodotti alimentari a seconda della categoria merceologica di appartenenza. La suddivisione principale dei prodotti è: fresco e non fresco (drogherie). Le merci fresche sono suddivise per: latticini e salumi / frutta e verdura /carni. Le merci secche si riferiscono a prodotti di drogheria e non solo e vengono stoccate in un solo magazzino. Tanto premesso, i camion entrano all'interno del polo logistico, raggiungono i magazzini dove dovranno scaricare le varie tipologie di merci e da questo momento iniziano le operazioni di scarico quando i camion sono in arrivo e carico quando i camion sono in partenza per il rifornimento dei vari punti vendita dell' sul territorio. Le merci sia fresche che non fresche CP_3 sono scari personale delle cooperative che sono addette esclusivamente ad operazioni di carico e scarico per conto dell' CP_3 in forza di contratto di appalto. I prodotti alimentari una volta s camion e depositati nell'area di carico/scarico di fronte alle ribalte sono soggetti al controllo da parte del personale (per colli e stato dei CP_3 prodotti), alla registrazione in ingresso per il deposito e spedizione verso i punti vendita . avoca a sé queste funzioni perché in CP_3 CP_3 prima person r garantisce la qualità facendo in modo che i rifornimenti verso i punti vendita presenti sul territorio siano puntuali. Le cooperative presenti all'interno del polo logistico e che lavorano per limitatamente alle operazioni di carico e scarico si CP_3 occupano sol vimentazione delle merci in arrivo e in partenza;
il deposito delle merci all'interno delle celle frigorifere a temperatura controllata viene effettuato solo dopo che i facchini della cooperativa ricevono l'ok da parte dal personale dell' . Queste celle frigorifere CP_3 costituiscono un continuo con l'area ento e il sistema di refrigerazione presente all'interno del magazzino permette di mantenere i prodotti alimentari freschi ad un livello di temperatura costante. Alla luce di quanto sopra esposto emerge che il personale dipendente di CP_3 presente in magazzino svolge la funzione di: - controllo e su delle merci in entrata;
- predisposizione degli ordini in uscita delle merci
8 per il rifornimento dei distributori. Nessuna merce può arrivare o uscire senza essere stata posta al controllo e alla supervisione dei Capi turno e/o Responsabili dell' presenti nel magazzino. Mentre il personale
CP_3 delle cooperative che hanno in appalto la movimentazione delle merci: - Scaricano i prodotti - Li depositano all'interno del magazzino su input controllo merci in arrivo da parte del personale - Spediscono le
CP_3 merci previa preparazione dei colli in uscita e a dell'"etichetta" I facchini, pertanto, intervengono nel processo solo nelle operazioni di carico e scarico e apposizione delle etichette sui colli in uscita elaborate da Personale . Si precisa che il sistema di magazzinaggio merci
CP_3 dell' matizzato e si avvale di procedure informatiche di
CP_3 proprietà per la gestione delle merci in arrivo e in uscita dal
CP_3 magazzin nale delle cooperative se ne avvale nello svolgimento delle operazioni di scarico e carico per il rifornimento entrando così a far parte di una gestione del processo di movimentazione svolto secondo le indicazioni di . In caso di anomalie queste sono individuate dal
CP_3 personale rché solo loro hanno il controllo delle merci in
CP_3 entrata deposito e uscita dal magazzino. Inoltre, occorre aggiungere che il personale delle cooperative è assunto con mansioni di facchinaggio e prima che le operazioni di carico e scarico fossero esternalizzate venivano eseguite da personale interno all' ”.
CP_3
Come risulta del tutto evidente dalla lettura dell'esposizione sopra riportata, le circostanze riscontrate dagli ispettori – descritte tutte al presente (dicembre 2022) – riguardano esclusivamente le modalità di esecuzione dei servizi logistici, in atto al momento del sopralluogo.
Non risulta acquisita, né allegata al verbale, alcuna dichiarazione di soggetti informati relativamente alle attività espletate da odierna appellata, CP_1 nell'epoca in cui la stessa aveva operato.
Né gli ispettori hanno svolto, nell'atto di accertamento, la benché minima indicazione in ordine agli elementi, in base ai quali gli stessi hanno ritenuto che le procedure esecutive rilevate durante il sopralluogo fossero le stesse, adottate da prima della cessazione, pacificamente risalente ad oltre CP_1 un anno prima.
Del tutto ultronee risultano, pertanto, le considerazioni svolte da parte appellante – sotto l'aspetto giuridico – in ordine alla rilevanza probatoria dei verbali ispettivi.
I principi, riguardanti la valenza attribuita dalla pacifica e condivisibile giurisprudenza alle circostanze direttamente verificate dagli ispettori, non soccorrono l' nel caso di specie, in cui nessun accertamento è stato Pt_2 compiuto in ll'attività, in concreto espletata dalla società opponente in primo grado durante il periodo che ha formato oggetto dell'addebito.
9 Questo risulta, pertanto, basato su una sostanziale petizione di principio priva di alcun supporto istruttorio.
Né è dato rinvenire maggiori elementi, a sostegno del gravame, nella restante documentazione, prodotta dall' in primo grado, tutta proveniente dallo Pt_1 stesso . Pt_2
Nel doc. 3, costituito dalla “relazione tecnica emessa dalla sede, del 13/05/2024”, si afferma, infatti, che “gli ispettori hanno effettuato una verifica del rischio e del relativo tasso applicato rispetto alla lavorazione svolta;
trattandosi di pat cessata, per accertare la lavorazione è stato esaminato il ciclo di attività svolta dalla per il suo Committente , che a CP_1 CP_3 sua volta adotta presso og ogistico la stessa modal uzione della gestione del magazzino”.
Senonché, la “ , menzionata in tale atto, aveva cessato la propria CP_1 attività più di u rima della verifica svolta sulla gestione del magazzino, né viene spiegato in base a quali elementi sia stato possibile affermare l'analogia dell'organizzazione adottata dalla committente presso ogni polo logistico.
Nessuna più specifica fonte probatoria viene menzionata nel doc. 4 (“parere CONTARP sul ricorso amministrativo, del 4/03/2024”), che si limita ad affermare: “la voce classificativa relativa alla gestione dell'intero ciclo di magazzinaggio non è applicabile in quanto la società lavora in un magazzino in base ad un appalto ottenuto dal consorzio di imprese che opera negli stessi luoghi di lavoro in appalto per la ditta di cui il consorzio cura la logistica, il consorzio operava nei medesimi locali ove operavano anche alcuni lavoratori della ditta proprietaria delle merci ed altre ditte, non è possibile che la ditta in oggetto abbia la gestione completa del magazzino stesso, condizione indispensabile per ottenere la voce classificativa richiesta nel ricorso. Nonostante che nel ricorso sia riportato che la documentazione sarebbe stata presentata nelle sedi opportune, non è stata integrata la documentazione carente agli atti, per quanto riguarda i contratti di appalto che avrebbero potuto chiarire la natura delle mansioni, nel tentativo di conciliazione o ad integrazione del ricorso presentato. La completa descrizione delle lavorazioni svolte non è mai stata comunicata all' le numerose comunicazioni Pt_1 esaminate agli atti non hanno consentito la certa classificazione della ditta, giustamente inquadrata solo dopo l'accertamento ispettivo”.
Tuttavia, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, gravava sull' , nella sua veste di creditore sostanziale, l'onere di provare i Pt_2 pre i della pretesa avanzata: onere rimasto del tutto inadempiuto, come affermato dal TRIBUNALE in modo pienamente condivisibile.
I documenti sopra richiamati esauriscono le produzioni documentali, compiute dall'Istituto in primo grado (con la sola aggiunta del “certificato di assicurazione del 26/04/2023 emesso dalla sede competente”, doc. 2 e dello
10 “stralcio delle MAT 2019 (art. 27)”, doc. 5, all'evidenza privi di rilevanza probatoria in ordine ai presupposti fattuali del credito per cui è causa).
La sentenza di primo grado appare immune da censure anche con riferimento alla posizione assicurativa dell'amministratore di CP_1 Persona_1 costituita relativamente all'epoca successiva all'8.11.2021 e, quindi, ad un periodo in cui la società era pacificamente inattiva a seguito della già menzionata cessazione.
Diversamente da quanto affermato nel verbale di accertamento, lo stesso non rientra – con riguardo al periodo cui l'addebito è riferito – fra gli “gli Amministratori non soci che intrattengono un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che, ovviamente, prestano una delle attività rischiose previste dall'art. 1, D.P.R. 1124/65”, non risultando autore di alcuna forma di collaborazione in favore della società, all'epoca pacificamente inattiva.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma sentenza n. 4154/2024 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 21/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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