Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 03/03/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00409/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01823/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2025, proposto da NI RI, rappresentato e difeso dagli avvocati NI Rizzo, Mario Volpe, Carmine Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caselle in Pittari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva:
a) dell'ordinanza a firma del Responsabile comunale dell'Ufficio Tecnico del predetto Comune n. 1 del 18.9.2025, con cui la P.A. ha ingiunto al ricorrente lo sgombero dei terreni oggetto della donazione per notar CA EL dell'16.12.2000 dal sig. CH RI al figlio NI;
b) per quanto di ragione, della comunicazione di avviso dell'avvio del procedimento per l'emanazione di ordinanza di sgombero prot. n. 6858 del 18.8.2025;
c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caselle in Pittari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa MO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che
con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato l’ordinanza a firma del Responsabile comunale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Caselle in Pittari n. 1 del 18.09.2025, con cui è stato ingiunto al ricorrente lo sgombero dei terreni censiti al foglio 11, part. 241, 282, 395, 244 e foglio 23 part. 185, 182, ubicati in agro del Comune di Caselle in Pittari, oggetto di atto di donazione rep. 57598 del 16/12/2000 racc. 26072 a rogito del notaio CA EL di Lagonegro, assumendone l’illegittimità sotto i profili della violazione di legge (823 c.c.) e dell’eccesso di potere per sviamento ed assenza dei presupposti, oltreché per inadeguatezza istruttoria, insufficienza della motivazione e violazione del principio dell’affidamento;
Considerato che
costituitosi il Comune intimato, in data 20.02.2026 ha depositato l’ordinanza n. 1 del 20.02.2026 con cui è stato disposto l’annullamento d’ufficio della gravata ordinanza di sgombero;
Ritenuto
che, per tale motivo, non resti al Collegio che dichiarare l’avvenuta cessazione della materia del contendere facendo applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ai sensi del quale: “ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”;
che le spese del giudizio possano compensarsi in ragione della condotta tempestiva e collaborativa dell’ente locale e della rapida definizione della lite, al netto del Contributo unificato da porre a carico del Comune virtualmente soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Condanna il Comune di Caselle in Pittari alla rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI US, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
MO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO AR | UI US |
IL SEGRETARIO