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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/10/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 316/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 180/2022 emessa dal Tribunale di Enna in data 8 marzo 2022
PROPOSTO DA
, nata a [...] il [...] e residente ad Parte_1
Acireale nella via Capomulini n. 14 (c.f. ) e C.F._1
, nata a [...] il [...] e residente a [...] (c.f. ), entrambe C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Giovanni Guerra presso il cui studio, in
Catania, Via G. Vagliasindi n. 9, sono elettivamente domiciliate;
Appellanti
CONTRO
1 , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., corrente in Torino, Corso Inghilterra n. 3 (p.iva ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Massimo D'Argerio e Alessandro
Di AN presso lo studio del quale, in Leonforte, Corso Umberto n. 368,
è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni delle appellanti
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, riconoscere e dichiarare ammissibile il gravame de quo ed accogliendolo nel merito, in integrale riforma della sentenza impugnata, accogliere le domanda di prime cure, quali articolate in quell'atto alle pagine 12 e 13 da intendersi integralmente ritrascritte ed integrate con la sostituzione, nel capo relativo al computo degli interessi relativi alla domanda di condanna dell'ammontare di €.
95.368,70 con €.179.988,00, integralmente corrisposte all'Istituto mutuante a saldo dell'originario debito come risultante dai due documenti depositati il 29 gennaio 2020. Col favore di spese ed onorari del doppio grado.
Conclusioni dell'appellato CP_2
“Previe le opportune ed ulteriori declaratorie in fatto e in diritto, dichiarare
l'inammissibilità all'appello ex diverso proposto ex art. 348 bis c.p.c. non avendo esso alcuna probabilità di essere accolto, ovvero rigettarlo perché infondato, confermando, conseguentemente, la sentenza del Tribunale di
Enna n.180/2022, ovvero rigettare comunque le domande avversarie in accoglimento delle seguenti eccezioni: in considerazione delle dichiarazioni inesatte e reticenti rilasciate dall'assicurato in sede di adesione alla cosiddetta polizza Business Sempre, accertare e dichiarare che la stessa non era soggetto assicurabile ai sensi dell'art. 2 combinato con il successivo art. 21 delle condizioni di assicurazione;
In subordine e in ogni caso, dichiarare il buon diritto della Compagnia convenuta a rifiutare, ai
2 sensi dell'art. 1892 c. 3 c.c. (richiamato dall'articolo 11 delle condizioni di assicurazione) il pagamento dell'indennizzo ex adverso richiesto per il sinistro decesso;
In subordine rigettare comunque tutte le domande svolte nei confronti di essendo, la fattispecie per cui è Controparte_1 causa, espressamente esclusa dalla copertura assicurativa ai sensi degli articoli 20 e 25 delle condizioni di assicurazione;
In via ulteriormente gradata, nella ipotesi in cui dovesse essere giudicata Controparte_1 tenuta ad erogare l'indennizzo assicurativo, contenerne l'importo entro i limiti previsti dall'art. 24 sezione A delle condizioni di assicurazione. In ogni caso con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, la
[...] [...] chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo Controparte_1 assicurativo relativo alla Polizza Business Sempre n. 30 1910088/12 - pacchetto assicurativo vita - stipulata tra ON Vita s.p.a. e
[...]
, accessoria ad un contratto di finanziamento stipulato fra l' CP_1
Istituto bancario e il 6 luglio 2011 e posta a copertura del CP_3 rischio decesso dell'assicurato da infortunio e malattia.
Deducevano le attrici di essere succedute quali eredi di CP_3
(giusta rinuncia del loro padre, coniuge della de cuius) deceduta il
21.12.2012 e di avere richiesto, in tale qualità, alla Compagnia il pagamento dell'indennizzo assicurativo, però denegato dall'Istituto che aveva eccepito che, dalla documentazione visionata, era emerso che la non avrebbe potuto sottoscrivere la “dichiarazione di CP_3 buono stato di salute” con conseguente legittimo diniego al rifiuto del pagamento.
Evidenziavano che la morte della loro madre era avvenuta per
“insufficienza respiratoria da adenocarcinoma polmonare” diagnosticato il
3 27.11.2012 e che il decesso era stato determinato da condizioni patologiche assolutamente disgiunte dalla “broncopneumopatia”, unica patologia tra quelle di natura polmonare indicate tra le condizioni di
Polizza idonee ad escluderne l'operatività.
Rappresentavano, pertanto, il loro buon diritto all'indennizzo perché al momento della stipula del contratto la loro madre non era affetta da nessuna patologia respiratoria grave in quanto la “broncopatia asmatiforme” che l'affliggeva non presentava il carattere di gravità tale da escludere la possibilità di sottoscrizione del certificato di Buono stato di salute e quindi di aderire alla Polizza.
Si costituiva in giudizio la che contestava integralmente Controparte_1 le pretese avverse eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del
Tribunale di Enna essendo la parte attrice residente ad Acireale e, nel merito, il diritto della Compagnia di rifiutare la liquidazione ex art. 1892
c. 3 c.c..
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e, concessi i termini ex art. 183 c. VI c.p.c., all'udienza del 16.11.2021, precisate alle conclusioni, veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha rigettato la domanda delle attrici condannando le stesse alle spese di lite.
Il Giudice di prime cure– dopo aver preliminarmente rigettato la eccepita incompetenza per territorio – ha rilevato che l'art. 21 delle condizioni di assicurazione indicava, quali patologie ostative gravi o significative le
“insufficienze respiratorie da enfisema e/o broncopneumopatia” e che la
, già nell'aprile del 2011, soffriva di “insufficienza respiratoria” CP_3 tant'è che il 22 maggio 2011 gli veniva diagnosticata la
“broncopneumopatia cronica ostruttiva ad evoluzione enfisematosa in soggetto forte fumatrice”, patologia confermata il successivo 17.09.2011
4 in seguito a visita pneumologica effettuata presso il centro Morgagni di
Pedara.
Il Tribunale ha rilevato, pertanto, che la , in data 6 luglio CP_3
2011, era già a conoscenza delle gravi patologie respiratorie di cui era affetta e che tali patologie non erano state portate a conoscenza di
[...]
al momento della sottoscrizione della dichiarazione di CP_1
Buono stato di salute.
Richiamato l'articolo 1892 c. 3 c.c. il Tribunale ha, pertanto, ritenuto legittimo il diniego dell'Istituto bancario al pagamento dell'indennizzo richiesto.
****
Avverso tale sentenza hanno proposto gravame e Parte_1
per i motivi in detto atto meglio specificati. Parte_2
Sostituita l'udienza del 29 maggio 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura le appellanti deducono che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che , già nell'aprile 2011, soffrisse CP_3 di insufficienza respiratoria “grave” tale da non legittimare o rendere comunque inveritiera la dichiarazione di buono stato di salute sottoscritta al momento della stipula della Polizza il 6 luglio 2011.
A sostegno del motivo evidenziano come il richiamato articolo 21 delle condizioni di Polizza non indica “tra le malattie gravi o significative”
l'enfisema e/o la broncopneumopatia ma solo le “gravi insufficienze respiratorie da enfisema e/o broncopneumopatia”.
5 La seppur flebile differenza, secondo le appellanti sarebbe dirimente in quanto, ed in estrema sintesi, la nel dichiarare, come da CP_3 formulario immodificabile sottopostole dall' Istituto di Credito, di non essere affetta da “gravi insufficienze respiratorie non aveva celato la sussistenza della broncopneumopatia, non comportando la stessa, a quel momento, alcuna insufficienza respiratoria grave.
*******
Con il secondo motivo di censura le appellanti deducono la erroneità della sentenza con riferimento al regolamento delle spese di lite. Evidenziano che, richiamando i parametri di cui al DM 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore corrispondente, la somma da porsi a loro carico doveva essere ben inferiore rispetto a quella stabilita dal Tribunale.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellato nella Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta per come già spiegato dalla Corte con ordinanza del 26 gennaio 2023.
La Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
6 vincolata” (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Nel merito l'appello è infondato.
La prestazione di cui alla Polizza oggetto di causa è stata rifiutata poiché la de cuius, al momento della stipula del contratto, aveva attestato, sottoscrivendo il certificato di buono stato di salute, circostanze non veritiere omettendo di riferire di essere affetta da broncopatia cronica ostruttiva ad evoluzione enfisematosa in soggetto forte fumatrice, come attestato dalla documentazione medica (allegati 6, 7, 8 e 9 del fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Tra le condizioni di Polizza, ai fini che qui interessano, l'articolo 21 prevede che: “…fini della presente polizza per malattie gravi o significative…..devono intendersi gravi insufficienze respiratorie da enfisema e/o bronco pneumopatia”.
Come sopra ricordato dalla documentazione medica allegata risulta che a , già il 22.05.2011 presso il centro cuore Morgagni di CP_3
7 Pedara, in occasione di una visita pneumologia, era stata diagnosticata la “broncopneumopatia cronico ostruttiva ad evoluzione enfisematosa” e che tale patologia aveva comportato “una grave riduzione dei volumi polmonari respiratori dinamici forzati a patogenesi” (documenti nn. 6 e 7)
e che la stessa patologia era presente, già nel mese di Aprile del 2011 per come accertato dal Dott. in una relazione medica trasmessa al Per_1 medico curante della (doc. n. 9) allorquando, relazionando sulle CP_3 cause del decesso (insufficienza respiratoria da adenocarcinoma polmonare sx), segnalava l'insorgere della malattia al 1 aprile 2011, ritenendo che, in quella data, era già in corso la BCO ad evoluzione enfisematosa che, entro pochi mesi, avrebbe portato al decesso la
. CP_3
Ciò premesso ai sensi dell'articolo 1892 c.c. le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono cause di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo con colpa grave.
Nel caso che ci occupa vanno ritenute reticenti le dichiarazioni rese dalla de cuius all'atto della stipula del contratto e della sottoscrizione della dichiarazione di buona salute del 6 luglio 2011 essendo emerso che, a quella data, era già affetta da broncopatia enfisematosa e che tali condizioni di salute della non erano note all' al momento CP_3 CP_2 della sottoscrizione dell'atto.
Non può accogliersi la tesi delle appellanti che pretende di disgiungere la patologia polmonare sofferta dalla loro dante causa, “broncopatia cronica ostruttiva ad evoluzione enfisematosa”, dagli effetti della stessa, “gravi insufficienze respiratorie”, perché la gravità di tali insufficienze era emersa chiaramente dall'esito della visita pneumologica del 22 maggio
8 2011 che aveva attestato, come visto, “una grave riduzione dei volumi polmonari respiratori dinamici forzati a patogenesi”.
Ciò detto, merita di essere ricordata Cass. n. 24563/18 secondo la quale:
“in tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex articolo 1892 c.c., sotto il profilo dell'elemento soggettivo, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la conoscenza e la volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente. Quanto alla colpa grave occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (vedasi anche Cass. Civ. Ord. n. 19520 dal 40.08.2017).
Discende, da quanto detto, che non possono apprezzarsi i motivi di gravame nella parte in cui, le appellanti, deducono la correttezza delle dichiarazioni rese dalla loro madre a fronte di un “formulario blindato nelle indicazioni delle patologie” essendo palese che, per come sopra ricordato, proprio le insufficienze respiratorie da enfisema o bronco pneumopatie erano tali da escludere la sottoscrizione della Polizza.
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E' infondato anche il motivo sulla pretesa eccessività della condanna alle spese.
Premesso che, in caso di rigetto della domanda, il valore della lite deve essere determinato in base all'importo della somma rivendicata (nella specie, oltre € 95.000), applicando le tariffe previste dal D.M. 55/2014 vigenti al momento della decisione e con riferimento allo scaglione di valore compreso tra €. 52.000,00 ed €. 260.000,00, l'importo determinato
9 dal Giudice di prime cure (€. 7.795,00) è pari ai “valori minimi” previsti ed è quindi corretto.
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La sentenza deve, pertanto, integralmente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 180/2022 resa dal Tribunale di Enna in data 8 marzo 2022 ed appellata da e , Parte_1 Parte_2
Condanna le appellanti, in solido, a rifondere all'appellato istituto
[...] le spese del presente grado del giudizio che liquida Controparte_1 in complessive €. 7.100,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico delle appellanti, in solido, il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per le rispettive impugnazioni, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 3 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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