TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/05/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 744/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di IA, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 744/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] scala D int. 5, titolo di studio 5° elementare, libero pensionato rappresentato e difeso dall'Avv. AMERIO LUCA presso il cui studio professionale ha eletto domicilio.
- ricorrente -
contro
(C.F. , nata a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
con cittadinanza bulgara, residente in [...] scala D C.F._2
int.5 rappresentato e difeso dall'Avv. ZANOTTI LOREDANA presso il cui studio professionale ha eletto domicilio.
AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- resistente - Conclusioni del ricorrente: “Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: - pronunciare la separazione del ricorrente dalla sig.ra ; - autorizzare i Controparte_1
coniugi, fin da ora, a vivere separati;
- il figlio sarà affidato congiuntamente ai genitori e Per_1
vivrà co7n il padre nella casa di residenza e la madre potrà incontrarlo, in considerazione dell'età dello stesso, organizzandosi direttamente con il figlio;
i genitori collaboreranno per il corretto sviluppo del figlio;
- dichiarare il genitore non collocatario tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento del figlio la somma meglio ritenuta, oltre alle spese ordinarie e straordinarie Per_1
nella misura del 50 % sulla base del protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di IA;
- stabilire affinché l'assegno unico ed universale per il figlio sia trattenuto dal padre collocatario;
- dichiarare che nulla è dovuto per mantenimento alla in considerazione della capacità CP_1
lavorativa della stessa e della pensione minima del ricorrente. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Conclusioni della resistente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con l'ordine Parte_2 Parte_1 all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni di legge. Con i conseguenti provvedimenti in ordine agli adempimenti della cancelleria 2. Dichiarare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore con collocamento prevalente presso Persona_2
l'abitazione paterna, stabilendo il regime di visita e frequentazione con la madre, genitore non collocatario.
3. Dare atto che la sig. rinuncia a percepire l'assegno unico Parte_2
del figlio minore in favore del ricorrente, genitore collocatario.
4. Dare atto che il sig. Parte_1
a fronte di quanto previsto al punto 3, si impegna a provvedere in via esclusiva al
[...]
mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore rinunciando a chiedere un Per_1
qualsivoglia concorso al mantenimento da parte della sig.
5.Prevedersi in capo al signor CP_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento della sig. Parte_1 Parte_2
nella misura di euro 150 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat 6.Assegnare la casa coniugale sita in IA Via Gandolfi 14 scala D int. 5 al padre Parte_1 genitore collocatario del figlio Con vittoria di spese ed onorari di causa. Salvis iuribus.”. Per_1
Svolgimento del processo
Con ricorso del 25.3.2024 ritualmente notificato in data 8.4.2024, il ricorrente sig. Parte_1
chiedeva di dichiarare la separazione giudiziale dal coniuge sig.ra
[...] Controparte_1 per sopravvenuta incompatibilità caratteriali lamentando altresì l'abbandono della casa
[...]
coniugale da circa un anno da parte del coniuge.
Il ricorrente sig. chiedeva l'affidamento super esclusivo del figlio minore con Parte_1 Per_1
collocamento del medesimo presso la propria abitazione, nonché un contributo economico da parte della madre al mantenimento del figlio della somma di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione per l'intero dell'assegno unico relativo al figlio.
Si costituiva nel giudizio la sig. contestando le circostanze allegate dal Controparte_1
ricorrente e le istanze formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
successivamente la resistente depositava memoria istruttoria ex art. 473 bis 17 comma 2 c.p.c. nella quale, tra le altre istanze, chiedeva l'audizione del figlio minore ex art.473 bis 5 cpc. Per_1
In data 22.10.2024 il Giudice provvedeva all'ascolto del minore.
Nella stessa udienza, terminata la fase istruttoria, veniva disposta la rimessione della causa a decisione con concessione dei termini ex art. 189 1 comma c.p.c. Venivano depositate le memorie e comparsa ex art 189 1 comma cpc.
In data 4.2.2025 parte ricorrente presentava istanza per un nuovo ascolto del minore.
All'udienza del 4.3.2025 la resistente rinunciava alla richiesta di collocamento presso di sé del minore in considerazione del fatto che nel frattempo la medesima era rimasta priva di lavoro e non in grado di provvedere al mantenimento del figlio;
il ricorrente rinunciava alla richiesta di audizione del minore e i procuratori delle parti dichiaravano di essere d'accordo nel modificare le precedenti conclusioni in ordine all'affido condiviso, al collocamento e al mantenimento del minore.
La signora dichiarava inoltre di rinunciare all'assegno unico in favore del signor CP_1
che -a fronte di tale rinuncia- si impegnava a provvedere al mantenimento del figlio Parte_3
minore senza richiedere alcunché alla madre. Per_1
A fronte di un sostanziale accordo sul petitum sopra specificato, le parti non rassegnavano conclusioni congiunte unicamente in ordine alla richiesta di mantenimento formulata dalla resistente, e, con provvedimento in pari data, la causa veniva rimessa in decisione per l'udienza del
13.5.2025 con termine sino al 20.3.2025 per la precisazione delle conclusioni, sino al 25.4.2025 per deposito comparse conclusionali e sino 10.5.2025 per deposito eventuali note di replica.
All'udienza del 13 maggio 2025 la causa veniva quindi riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
1. SULLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Riguardo alla domanda di separazione personale che, peraltro, entrambi i coniugi hanno reciprocamente formulato all'interno dei rispettivi atti introduttivi, non si può non evidenziare come la parte resistente abbia abbandonato la casa coniugale da tempo, facendo venir meno i presupposti per la prosecuzione della vita coniugale. Deve – quindi – essere riscontrata da parte del Tribunale la totale carenza di una comunione spirituale e materiale tra i due, nonché l'impossibilità di una eventuale riconciliazione a causa del loro reciproco rifiuto.
Anche dalle risultanze processuali è emersa una situazione di intollerabile prosecuzione della convivenza coniugale, già in essere da diverso tempo prima del giudizio, cui si aggiunge un insanabile e progressivo distacco affettivo e spirituale.
Risultando, pertanto, integrati i principali presupposti previsti dalla legge per procedere alla separazione giudiziale tra i coniugi, la relativa domanda non può che trovare accoglimento.
2.SULL'AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL FIGLIO MINORE Per_1
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Come già evidenziato e come si ricava dalle conclusioni ritualmente depositate, le parti si sono accordate per l'affidamento condiviso del figlio in tal modo dovranno essere prese di comune accordo le Per_1
decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3. SUL COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE Per_1
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza.
Nel caso concreto la resistente in data 4.3.2025 ha espressamente rinunciato alla domanda di collocamento prevalente di presso di lei, avendo la medesima recentemente perso Per_1
l'occupazione lavorativa e non disponendo di stabili risorse economiche capaci di garantire il proprio sostentamento. Nell'interesse del figlio minore appare – dunque - opportuno disporre il collocamento del minore presso il padre che – in tale particolare contesto – può assicurare al figlio una maggiore sicurezza e stabilità economica.
4. SULLA FREQUENTAZIONE Parte_4
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza.
Peraltro sia gli accordi fra i genitori che la cornice minima data dal giudice devono essere adeguata alle esigenze delle famiglia e – soprattutto - all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013).
Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, NG c. Svizzera e
CEDU 12.7.2011, ER e PA c. Italia).
Nel caso concreto, in considerazione dell'età adolescenziale prossima alla maturità di si Per_1
ritiene opportuno che le modalità di visita/frequentazione siano lasciate concretamente ai genitori, prevedendosi, comunque un frequentazione - al fine di assicurare il diritto/dovere alla bigenitorialità - di due pomeriggi alla settimana, ed un week end alternato dal venerdi alle 17 fino alla domenica alle 20,00 in favore del genitore non collocatario.
Le principali festività civili e religiose saranno trascorse del minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza.
Il minore trascorrerà con il genitore non collocatario prevalente anche 15 giorni di vacanza estiva
(non necessariamente consecutivi).
5. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE In conseguenza di quanto sopra esposto al punto 3., la casa coniugale sita in IA Via
Gandolfi n.14 scala D. int 5, dovrà essere assegnata al padre, genitore collocatario del figlio minore.
6. SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ECONOMICO DEL MINORE
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio.
Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089).
Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, la resistente si trova senza alcuna fonte di reddito con la quale provvedere anche al proprio sostentamento.
Deve pertanto essere disposto che il sig. provvederà al mantenimento ordinario e Parte_1
straordinario del figlio minore, fino a quando la resistente non avrà trovato una stabile occupazione, con la quale provvedere al mantenimento proprio e pro quota del minore.
7. SUL AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ECONOMICO DELLA SIG.
CP_1
Come già anticipato si tratta dell'unico parte del petitum inziale sul quale le parti non hanno raggiunto un accordo.
Come noto, l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. 30.1.2013, nn. 2186 e 2187). L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'“an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il “quantum” dell'assegno anche alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (in questo senso, si veda, tra le altre,
Cass. 11.7.2013 n. 17199).
Relativamente al momento (marzo 2024) in cui il presente procedimento è stato iscritto, le condizioni economiche della resistente sono mutate, in quanto la medesima ha avuto una stabile occupazione fino al mese di luglio 2024; successivamente a tale data è rimasta priva di occupazione;
essendo disoccupata ha tuttavia beneficiato di un'indennità NASPI di circa € 600,00 mensili;
a partire dal mese di agosto 2024 la medesima aveva ripreso a svolgere attività di assistenza agli anziani presso l'Istituto Maria Ausiliatrice di IA (con retribuzione mensile di circa € 1.000) ed era stata assunta con contratto a tempo determinato scaduto il 31.1.2025 e non rinnovato.
Nell'attualità - come dichiarato anche all'ultima udienza di comparizione delle parti del 4.3.2025 - la resistente sig. è nuovamente priva di stabile occupazione e non sta percependo né CP_1
l'indennità di disoccupazione (non ricorrendone i presupposti) né altre forme di sussidio (reddito di inclusione ecc..).
Parte ricorrente è pensionato e percepisce un reddito annuo di circa euro 11.500,00 (cfr. documentazione relativa all'anno 2022).
Appare pertanto corretto onerare il marito a garantire un sostegno materiale in favore della moglie non essendo la medesima economicamente autosufficiente fino quando la medesima – che è in possesso di una generica capacità lavorativa – non troverà una nuova occupazione.
In considerazione del reddito del ricorrente si ritiene pertanto adeguata la previsione di un contributo al mantenimento che si quantifica in euro 150,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese fino al rinvenimento di una nuova attività lavorativa da parte della resistente.
8. SULLE SPESE DEL GIUDIZIO
Nel caso concreto, avendo le parti raggiunto un accorso sulla gran parte delle questioni oggetto del ricorso introduttivo, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di IA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. Parte_1 ) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
, i quali hanno celebrato matrimonio in IA il 3 dicembre C.F._2
2015 trascritto nell'Ufficio di Stato civile come atto n. 139 parte 1, anno 2015 ufficio 1
Manda alla cancelleria per la comunicazione all'Ufficio di Stato civile del Comune di alessandria per le annotazioni di competenza;
affida il figlio minore in modo condiviso, a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre sig. Parte_1
dove avrà residenza anagrafica;
assegna a la casa coniugale con ogni arredo e pertinenza;
Parte_1
dispone che la resistente, in quanto genitore non collocatario prevalente, trascorra con il figlio minore due pomeriggi alla settimana, ed un week end alternato dal venerdi alle 17 fino alla domenica alle
20,00.
Le principali festività civili e religiose saranno trascorse del minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza. Il minore trascorrerà con il genitore non collocatario prevalente anche 15 giorni di vacanza estiva (non necessariamente consecutivi).
Dispone
che il ricorrente sig. provveda al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Parte_1
minore fino a quando la resistente non avrà trovato una stabile occupazione, con la quale provvedere al mantenimento proprio e pro quota del minore. Nel caso di rinvenimento di attività lavorativa da parte della resistente la medesima dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone che il ricorrente versi alla resistente fino a quando la medesima non avrà Parte_1
rinvenuto una attività lavorativa, a titolo di contributo al mantenimento la somma di euro
150,00 entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT.
Spese integralmente compensate fra le parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in IA, il 20 maggio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Giuseppe Bersani)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di IA, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 744/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] scala D int. 5, titolo di studio 5° elementare, libero pensionato rappresentato e difeso dall'Avv. AMERIO LUCA presso il cui studio professionale ha eletto domicilio.
- ricorrente -
contro
(C.F. , nata a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
con cittadinanza bulgara, residente in [...] scala D C.F._2
int.5 rappresentato e difeso dall'Avv. ZANOTTI LOREDANA presso il cui studio professionale ha eletto domicilio.
AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- resistente - Conclusioni del ricorrente: “Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: - pronunciare la separazione del ricorrente dalla sig.ra ; - autorizzare i Controparte_1
coniugi, fin da ora, a vivere separati;
- il figlio sarà affidato congiuntamente ai genitori e Per_1
vivrà co7n il padre nella casa di residenza e la madre potrà incontrarlo, in considerazione dell'età dello stesso, organizzandosi direttamente con il figlio;
i genitori collaboreranno per il corretto sviluppo del figlio;
- dichiarare il genitore non collocatario tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento del figlio la somma meglio ritenuta, oltre alle spese ordinarie e straordinarie Per_1
nella misura del 50 % sulla base del protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di IA;
- stabilire affinché l'assegno unico ed universale per il figlio sia trattenuto dal padre collocatario;
- dichiarare che nulla è dovuto per mantenimento alla in considerazione della capacità CP_1
lavorativa della stessa e della pensione minima del ricorrente. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Conclusioni della resistente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con l'ordine Parte_2 Parte_1 all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni di legge. Con i conseguenti provvedimenti in ordine agli adempimenti della cancelleria 2. Dichiarare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore con collocamento prevalente presso Persona_2
l'abitazione paterna, stabilendo il regime di visita e frequentazione con la madre, genitore non collocatario.
3. Dare atto che la sig. rinuncia a percepire l'assegno unico Parte_2
del figlio minore in favore del ricorrente, genitore collocatario.
4. Dare atto che il sig. Parte_1
a fronte di quanto previsto al punto 3, si impegna a provvedere in via esclusiva al
[...]
mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore rinunciando a chiedere un Per_1
qualsivoglia concorso al mantenimento da parte della sig.
5.Prevedersi in capo al signor CP_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento della sig. Parte_1 Parte_2
nella misura di euro 150 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat 6.Assegnare la casa coniugale sita in IA Via Gandolfi 14 scala D int. 5 al padre Parte_1 genitore collocatario del figlio Con vittoria di spese ed onorari di causa. Salvis iuribus.”. Per_1
Svolgimento del processo
Con ricorso del 25.3.2024 ritualmente notificato in data 8.4.2024, il ricorrente sig. Parte_1
chiedeva di dichiarare la separazione giudiziale dal coniuge sig.ra
[...] Controparte_1 per sopravvenuta incompatibilità caratteriali lamentando altresì l'abbandono della casa
[...]
coniugale da circa un anno da parte del coniuge.
Il ricorrente sig. chiedeva l'affidamento super esclusivo del figlio minore con Parte_1 Per_1
collocamento del medesimo presso la propria abitazione, nonché un contributo economico da parte della madre al mantenimento del figlio della somma di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione per l'intero dell'assegno unico relativo al figlio.
Si costituiva nel giudizio la sig. contestando le circostanze allegate dal Controparte_1
ricorrente e le istanze formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
successivamente la resistente depositava memoria istruttoria ex art. 473 bis 17 comma 2 c.p.c. nella quale, tra le altre istanze, chiedeva l'audizione del figlio minore ex art.473 bis 5 cpc. Per_1
In data 22.10.2024 il Giudice provvedeva all'ascolto del minore.
Nella stessa udienza, terminata la fase istruttoria, veniva disposta la rimessione della causa a decisione con concessione dei termini ex art. 189 1 comma c.p.c. Venivano depositate le memorie e comparsa ex art 189 1 comma cpc.
In data 4.2.2025 parte ricorrente presentava istanza per un nuovo ascolto del minore.
All'udienza del 4.3.2025 la resistente rinunciava alla richiesta di collocamento presso di sé del minore in considerazione del fatto che nel frattempo la medesima era rimasta priva di lavoro e non in grado di provvedere al mantenimento del figlio;
il ricorrente rinunciava alla richiesta di audizione del minore e i procuratori delle parti dichiaravano di essere d'accordo nel modificare le precedenti conclusioni in ordine all'affido condiviso, al collocamento e al mantenimento del minore.
La signora dichiarava inoltre di rinunciare all'assegno unico in favore del signor CP_1
che -a fronte di tale rinuncia- si impegnava a provvedere al mantenimento del figlio Parte_3
minore senza richiedere alcunché alla madre. Per_1
A fronte di un sostanziale accordo sul petitum sopra specificato, le parti non rassegnavano conclusioni congiunte unicamente in ordine alla richiesta di mantenimento formulata dalla resistente, e, con provvedimento in pari data, la causa veniva rimessa in decisione per l'udienza del
13.5.2025 con termine sino al 20.3.2025 per la precisazione delle conclusioni, sino al 25.4.2025 per deposito comparse conclusionali e sino 10.5.2025 per deposito eventuali note di replica.
All'udienza del 13 maggio 2025 la causa veniva quindi riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
1. SULLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Riguardo alla domanda di separazione personale che, peraltro, entrambi i coniugi hanno reciprocamente formulato all'interno dei rispettivi atti introduttivi, non si può non evidenziare come la parte resistente abbia abbandonato la casa coniugale da tempo, facendo venir meno i presupposti per la prosecuzione della vita coniugale. Deve – quindi – essere riscontrata da parte del Tribunale la totale carenza di una comunione spirituale e materiale tra i due, nonché l'impossibilità di una eventuale riconciliazione a causa del loro reciproco rifiuto.
Anche dalle risultanze processuali è emersa una situazione di intollerabile prosecuzione della convivenza coniugale, già in essere da diverso tempo prima del giudizio, cui si aggiunge un insanabile e progressivo distacco affettivo e spirituale.
Risultando, pertanto, integrati i principali presupposti previsti dalla legge per procedere alla separazione giudiziale tra i coniugi, la relativa domanda non può che trovare accoglimento.
2.SULL'AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL FIGLIO MINORE Per_1
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Come già evidenziato e come si ricava dalle conclusioni ritualmente depositate, le parti si sono accordate per l'affidamento condiviso del figlio in tal modo dovranno essere prese di comune accordo le Per_1
decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3. SUL COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE Per_1
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza.
Nel caso concreto la resistente in data 4.3.2025 ha espressamente rinunciato alla domanda di collocamento prevalente di presso di lei, avendo la medesima recentemente perso Per_1
l'occupazione lavorativa e non disponendo di stabili risorse economiche capaci di garantire il proprio sostentamento. Nell'interesse del figlio minore appare – dunque - opportuno disporre il collocamento del minore presso il padre che – in tale particolare contesto – può assicurare al figlio una maggiore sicurezza e stabilità economica.
4. SULLA FREQUENTAZIONE Parte_4
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza.
Peraltro sia gli accordi fra i genitori che la cornice minima data dal giudice devono essere adeguata alle esigenze delle famiglia e – soprattutto - all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013).
Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, NG c. Svizzera e
CEDU 12.7.2011, ER e PA c. Italia).
Nel caso concreto, in considerazione dell'età adolescenziale prossima alla maturità di si Per_1
ritiene opportuno che le modalità di visita/frequentazione siano lasciate concretamente ai genitori, prevedendosi, comunque un frequentazione - al fine di assicurare il diritto/dovere alla bigenitorialità - di due pomeriggi alla settimana, ed un week end alternato dal venerdi alle 17 fino alla domenica alle 20,00 in favore del genitore non collocatario.
Le principali festività civili e religiose saranno trascorse del minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza.
Il minore trascorrerà con il genitore non collocatario prevalente anche 15 giorni di vacanza estiva
(non necessariamente consecutivi).
5. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE In conseguenza di quanto sopra esposto al punto 3., la casa coniugale sita in IA Via
Gandolfi n.14 scala D. int 5, dovrà essere assegnata al padre, genitore collocatario del figlio minore.
6. SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ECONOMICO DEL MINORE
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio.
Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089).
Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, la resistente si trova senza alcuna fonte di reddito con la quale provvedere anche al proprio sostentamento.
Deve pertanto essere disposto che il sig. provvederà al mantenimento ordinario e Parte_1
straordinario del figlio minore, fino a quando la resistente non avrà trovato una stabile occupazione, con la quale provvedere al mantenimento proprio e pro quota del minore.
7. SUL AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ECONOMICO DELLA SIG.
CP_1
Come già anticipato si tratta dell'unico parte del petitum inziale sul quale le parti non hanno raggiunto un accordo.
Come noto, l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. 30.1.2013, nn. 2186 e 2187). L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'“an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il “quantum” dell'assegno anche alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (in questo senso, si veda, tra le altre,
Cass. 11.7.2013 n. 17199).
Relativamente al momento (marzo 2024) in cui il presente procedimento è stato iscritto, le condizioni economiche della resistente sono mutate, in quanto la medesima ha avuto una stabile occupazione fino al mese di luglio 2024; successivamente a tale data è rimasta priva di occupazione;
essendo disoccupata ha tuttavia beneficiato di un'indennità NASPI di circa € 600,00 mensili;
a partire dal mese di agosto 2024 la medesima aveva ripreso a svolgere attività di assistenza agli anziani presso l'Istituto Maria Ausiliatrice di IA (con retribuzione mensile di circa € 1.000) ed era stata assunta con contratto a tempo determinato scaduto il 31.1.2025 e non rinnovato.
Nell'attualità - come dichiarato anche all'ultima udienza di comparizione delle parti del 4.3.2025 - la resistente sig. è nuovamente priva di stabile occupazione e non sta percependo né CP_1
l'indennità di disoccupazione (non ricorrendone i presupposti) né altre forme di sussidio (reddito di inclusione ecc..).
Parte ricorrente è pensionato e percepisce un reddito annuo di circa euro 11.500,00 (cfr. documentazione relativa all'anno 2022).
Appare pertanto corretto onerare il marito a garantire un sostegno materiale in favore della moglie non essendo la medesima economicamente autosufficiente fino quando la medesima – che è in possesso di una generica capacità lavorativa – non troverà una nuova occupazione.
In considerazione del reddito del ricorrente si ritiene pertanto adeguata la previsione di un contributo al mantenimento che si quantifica in euro 150,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese fino al rinvenimento di una nuova attività lavorativa da parte della resistente.
8. SULLE SPESE DEL GIUDIZIO
Nel caso concreto, avendo le parti raggiunto un accorso sulla gran parte delle questioni oggetto del ricorso introduttivo, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di IA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. Parte_1 ) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
, i quali hanno celebrato matrimonio in IA il 3 dicembre C.F._2
2015 trascritto nell'Ufficio di Stato civile come atto n. 139 parte 1, anno 2015 ufficio 1
Manda alla cancelleria per la comunicazione all'Ufficio di Stato civile del Comune di alessandria per le annotazioni di competenza;
affida il figlio minore in modo condiviso, a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre sig. Parte_1
dove avrà residenza anagrafica;
assegna a la casa coniugale con ogni arredo e pertinenza;
Parte_1
dispone che la resistente, in quanto genitore non collocatario prevalente, trascorra con il figlio minore due pomeriggi alla settimana, ed un week end alternato dal venerdi alle 17 fino alla domenica alle
20,00.
Le principali festività civili e religiose saranno trascorse del minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza. Il minore trascorrerà con il genitore non collocatario prevalente anche 15 giorni di vacanza estiva (non necessariamente consecutivi).
Dispone
che il ricorrente sig. provveda al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Parte_1
minore fino a quando la resistente non avrà trovato una stabile occupazione, con la quale provvedere al mantenimento proprio e pro quota del minore. Nel caso di rinvenimento di attività lavorativa da parte della resistente la medesima dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone che il ricorrente versi alla resistente fino a quando la medesima non avrà Parte_1
rinvenuto una attività lavorativa, a titolo di contributo al mantenimento la somma di euro
150,00 entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT.
Spese integralmente compensate fra le parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in IA, il 20 maggio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Giuseppe Bersani)