Ordinanza cautelare 4 novembre 2022
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 4552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4552 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04552/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04773/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4773 del 2022, proposto da
LE RU, rappresentato e difeso dagli avvocati Geremia Biancardi, Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento 12 luglio 2022 n.923/2022 recante annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n.68 del 6 settembre 2021, rilasciato al sig. LE RU, e gli effetti della SCIA n.339/2021 del 20 ottobre 2021 prot.n.55875, per la realizzazione di un edificio agricolo sul fondo sito in Nola alla via Saviano e riportato in catasto al foglio 21 particella 2589;
nonchè dell'ordinanza n.18 del 5 agosto 2022 di demolizione delle opere, realizzate sul fondo sito in Nola alla via Saviano e riportato in catasto al foglio 21 particella 2589, divenute abusive a seguito dell'annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n.68 del 6 settembre 2021.
della comunicazione 11 maggio 2022 prot.n.26410/2022, notificata in data 12 maggio 2022, di avvio del procedimento volto all’annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n.68 del 6
settembre 2021 e della SCIA n.339/2021 del 20 ottobre 2021;
- della Relazione prot.n.1195 del 21 aprile 2022 a firma dell’arch. Salvatore Celentano;
- dell’ordinanza di sospensione lavori (ex art.27 DPR n.380/2001) n.10 del 15 aprile 2022;
- della relazione n.21030 del 13 aprile 2022 a firma dell’arch. Francesco Giaccio, in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa Edilizia Privata, redatta a seguito del sopralluogo
congiunto con i Carabinieri Forestali di Marigliano;
- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguente, ove e per quanto lesivo dello jus aedificandi del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nola;
Vista la mekoria del 19.5.2025 , con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che parte ricorrente è insorta avverso gli atti in epigrafe, lamentando plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere;
Considerato che l’amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo la infondatezza della domanda;
Rilevato che alla pubblici udienza del 4 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
DIRITTO
Vista la memoria del 19.5.2025 con cui il difensore di parte ricorrente chiede che sia dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, deducendo che nelle more del giudizio, il ricorrente ha provveduto alla demolizione delle opere abusive giusta CILA trasmessa al SUE con prot.n.SUED03264-2023-CILA ;
Considerato che per effetto di tale dichiarazione , il Collegio non può non prendere atto di tale sopraggiunta situazione e, pertanto, deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- sussistono giusti e particolari motivi, in ragione dell’evoluzione della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO