TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1318/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICA SCRIVA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.02.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento dell'ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione o dell'assegno di invalidità civile di cui agli artt. 12 e 13 L. 118/1971 e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU, depositata nella precedente fase, ritenendo che il CTU non abbia correttamente valutato le patologie dichiarate pagina1 di 2
1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
2.- Il ricorso non è fondato, non essendovi ragione per disattendere le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato nell'ambito dell'ATPO.
3.- In particolare, il ricorrente, seppur nel presente giudizio, incardinato ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., sia stata disposta la rinnovazione della CTU già espletata in sede di ATPO, non si è presentato innanzi al Consulente al fine di sottoporsi alla visita peritale, non consentendo, pertanto, la valutazione della sussistenza del presupposto sanitario utile ai fini del riconoscimento del beneficio anelato e gravando, quindi, sul ricorrente detta impossibilità.
4.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate nella fase di ATPO.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
Palmi, 08/04/2025
Il giudice
Luca Coppola
pagina2 di 2