Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'udienza del 16.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1258/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pecorario, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Teverola alla via Roma n. 264
Appellante
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo di Maio, Ida
Verrengia, Luca Cuzzupoli, Roberto Maisto, con procura generale alle Controparte_2
liti rep. 37590 del 23.01.2023 a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliato Per_1
in Napoli alla via Ferraris 4
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.04.2023, l'appellante proponeva impugnazione alla sentenza resa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, n.
1118 del 2023, che, nel giudizio diretto ad ottenere i ratei di indennità di accompagnamento dopo l'omologa, aveva dichiarato cessata la materia del contendere ma aveva compensato le spese.
In particolare, sosteneva l'erroneità della decisione sulle spese di giudizio per violazione
CP_ degli artt. 91 e 92 c.p.c., stante la soccombenza virtuale dell' che aveva pagato la prestazione oltre i 120 giorni previsti dalla legge, a nulla rilevando che il modello AP70 fosse stato inviato via pec e non tramite portale, modalità a suo dire consentita solo dopo che l' abbia aperto la relativa posizione previdenziale. CP_1
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
L'appello proposto va rigettato in quanto infondato.
Alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n.
162.
In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n.77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ciò significa che al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è consentito provvedere alla compensazione, parziale o integrale, delle spese di giudizio anche al di fuori delle ipotesi originariamente previste come tassative.
Alla luce di tale decisione e dunque della clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni”, come nella formulazione previgente, è possibile per il Giudice addivenire alla compensazione anche in altre ipotesi non tipizzate in base ad un procedimento valutativo che, soppesando la gravità delle ragioni che hanno determinato il comportamento processuale della parte soccombente ed ogni altro elemento rilevante, ne ravvisi l'idoneità a giustificare una deroga all'ordinario principio di cui all'art. 91, comma 1 c.p.c..
A tal fine, potranno quindi risultare ancora utili elementi di riferimento quelli che già in passato la giurisprudenza ha indicato come di particolare consistenza, quali ad esempio (oltre le oscillazioni giurisprudenziali), le oggettive difficoltà di accertamenti in fatto incidenti sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, palesi sproporzioni tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, comportamenti processuali ed extraprocessuali delle parti.
Il primo giudice motivava la compensazione con la seguente argomentazione: “…a decorrere dal 1-1-2012 l'unica modalità ammessa per la presentazione all' delle CP_1
istanze in esame è quella mediante il canale telematico accessibile tramite pin sul portale dell'Istituto e contact center integrato. Per tali ragioni non avendo documentato la richiesta del pagamento nella modalità sopra indicata la domanda presentata tramite posta elettronica certificata, come nella fattispecie in oggetto, è tamquam non esset.
Per tali ragioni le spese di lite vanno interamente compensate”.
La Corte sul punto non ignora che “In tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall non CP_1
determina l'improponibilità della domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti.” (Cfr. Cass. n. 17159 del 2024).
Rispetto all'ambito della cognizione odierna, limitato alla regolamentazione delle spese di lite del precedente grado, ritiene, però, che la trasmissione dell'AP70 non avvenuta tramite
CP_ portale (come previsto dall'art. 38, comma 5, del d.l. n.78 del 2010 e dalla circolare n.
110 del 2011, ai fini di una facilitazione nella liquidazione) sia circostanza significativa.
L'appellante deduceva il mancato funzionamento della procedura di trasmissione suddetta ma non forniva alcuna prova a fondamento dell'assunto.
A ciò va aggiunto che dagli atti allegati emerge che l'AP70 era inviato a mezzo pec in data
16.06.2022, il decreto di omologa era notificato con raccomandata in data 29.06.2022 –
8.07.2022 (rispettivamente alla sede di Caserta e di Roma), il ricorso era notificato in data
3.12.2022, l'Istituto emanava provvedimento di liquidazione in data 26.01.2023, che eseguiva in data 20.02.2023.
Come osservato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22089 del 2021: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la
CP_ responsabilità dell' per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione”.
La cadenza degli avvenimenti sostanzia, dunque, un concorso di circostanze che delineano l'eccezionalità delle ragioni, nei termini esposti, per le quali appare fondata e condivisibile la pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite. Nulla per le spese di questo grado, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese del grado ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c..
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 16.05.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente