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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 4839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4839 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4181/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4181/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 7.02.2025,
TRA
(c.f. ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Walter Gaspari (c.f. ) presso il cui studio è C.F._2
elett.te dom.ta in Napoli, Largo Sermoneta n.24;
- ATTRICE
E
( ) rapp.to e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_3 dall'avv. Francesco Marescalco (c.f. ), presso il cui C.F._4
studio è elett.te dom.to in Portici (Na) alla via Diaz n.180/B;
- CONVENUTO (IN RICONVENZIONALE)
Oggetto: ripetizione indebito oggettivo.
Conclusioni: come verbali ed atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “
1. in via preliminare accertare e dichiarare che il sig.
[...]
in data 23.09.2020 ha distratto ingiustificatamente ed CP_1
illegittimamente dal conto corrente cointesto la somma di euro 71.000,00 così come confermato nel sequestro conservativo di cui al provvedimento del
15.12.2020; 2. sempre in via preliminare accertare che in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 219 c.c., il saldo giacente sino alla data del prelievo forzato da parte del sig. (23.09.2020) è di proprietà indivisa per pari CP_1
quota di entrambi i coniugi nella misura del 50%, oltre interessi;
3. condannare, conseguentemente, per la ingiustificata ed illegittima distrazione della somma di euro 71.000,00 dal conto comune, il sig. Controparte_1
alla restituzione in favore della sig.ra della somma sino Parte_1
alla concorrenza di euro 42.000,00, oltre interessi così come prescritto dalla
Ordinanza cautelare del 15.12.2020 resa dalla seconda sezione civile del
Tribunale di Napoli, confermata poi, in sede di Reclamo con provvedimento reso il 09.02.2021, eseguita con atto di sequestro conservativo presso terzi;
4. condannare, altresì, esso convenuto al pagamento delle spese di soccombenza, e cioè esborsi, compensi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, il tutto in relazione sia alla prima che seconda fase del procedimento cautelare azionato – e, a quanto connesso e consequenziale, oltre che al presente giudizio di merito, il tutto con attribuzione a favore all'avv. Walter Gaspari che si dichiara anticipatario”.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: di aver contratto matrimonio con il in data 26.05.2007, scegliendo il regime della CP_1
separazione dei beni;
che in costanza di matrimonio i coniugi aprivano concordemente un conto corrente cointestato (c/c n. 0001103005363 presso
Unicredit Banca) nel gennaio 2014, sul quale venivano accreditate le retribuzioni ed i risparmi di entrambi, per far fronte alle esigenze familiari;
che in data 23.09.2020 il senza alcuna autorizzazione, prelevava CP_1 dallo stesso conto l'importo di € 71.000,00, trasferendolo su un conto corrente personale acceso presso l'istituto Monte Paschi di Siena, filiale di Portici
- 2 - (Na), via Bernini n. 16; che rimanevano vani i solleciti volti al per la CP_1
ripetizione delle somme indebitamente prelevate dal conto cointestato; che in conseguenza di ciò, ricorreva in via cautelare innanzi al Tribunale di Napoli
(RG.N. 20388/2020) che in data 15.12.2020 emetteva ordinanza di accoglimento, autorizzando il sequestro conservativo fino alla concorrenza di
€ 42.000,00 su tutti i beni mobili, immobili e crediti, anche presso terzi, di
; che di seguito notificava il provvedimento cautelare al Controparte_1
terzo detentore (filiale di Portici del Monte Paschi di Siena) ed al resistente, provvedendo altresì alla trascrizione del sequestro cautelare contro
[...]
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 1 e 2; CP_2
che in data 9.02.2021 seguiva, altresì, provvedimento di rigetto del reclamo proposto da avverso la misura cautelare emessa;
che, a Controparte_1
fronte delle movimentazioni operate dal per scopi esclusivamente CP_1 personali (“pagamenti relativi a deleghe F23/24, tasse, imposte relative ad immobili di sua proprietà, addebiti per spese condominiali, prelievi forzati da sportelli bancomat con frequenza abituale giornaliera e/o settimanale”), vantava il diritto alla metà del saldo giacente sul conto corrente sino alla data del 23.09.2020.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, rassegnava Controparte_1 le seguenti conclusioni: “
1. rigettare la domanda proposta dall'attrice per tutte le ragioni esposte sub A e sub B);
2. condannare - in via riconvenzionale
- la Signora al pagamento, in favore del Sig. CP_3 CP_1
al pagamento della somma di € 12.981,02 (ovvero della diversa
[...] somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito di C.T.U. contabile), per le ragioni illustrate sub C);
3. disporre la revoca del sequestro conservativo precedentemente autorizzato con ordinanza del 14 dicembre 2020 (e confermata con la successiva ordinanza del 9 febbraio
2021), ordinando, contestualmente, al Conservatore dei registri immobiliari presso il quale è avvenuta la trascrizione, la conseguente cancellazione;
4. condannare, per l'effetto, la Signora al pagamento delle Parte_1
- 3 - spese di lite – riferite alla presente procedura ed alle precedenti fasi cautelari
- da liquidare secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre alle spese generali (ex art. 2 del D.M. cit.), C.P.A. ed Iva, come legge, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Esponeva di aver alimentato il conto corrente cointestato, alla data del 23.09.2020, con l'importo complessivo di € 172.473,99, di cui € 5.000,00 in data 1.4.2014 derivante dal rimborso di un libretto postale intestato alla madre (doc. 9), €
12.274,48 in data 9.07.2014 derivante dal rimborso di una polizza cointestata con la madre (doc. 8), € 26.199,51 derivante dagli emolumenti della propria attività lavorativa dall'anno 2014 all'anno 2018 ( docc. 10, 11, 12, 13, 14) ed
€ 129.000,00 in data 22.06.2018 derivante dal ricavato della vendita di un immobile di cui era esclusivo proprietario (docc. 6 e 7). Assumendo quindi l'esclusiva titolarità di tali importi, deduceva la legittimità dell'operazione di giroconto effettuata a suo favore in data 23.09.2020 perché vinta la presunzione di uguale contitolarità del saldo bancario. Ritenendo, al contrario, ingiustificate le operazioni eseguite dalla tra il maggio ed Pt_1
il settembre 2020 (docc. 7 e 17), formulava, in via riconvenzionale, domanda di restituzione dell'importo complessivo di € 12.981,02.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., prodotta documentazione, all'udienza del 7.02.2025 la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
Nel merito, occorre osservare che tanto la domanda principale quanto la domanda riconvenzionale vanno inquadrate nell'alveo applicativo di cui all'art 2033 cc perché avente ad oggetto la ripetizione di somme indebitamente prelevate dai coniugi dal conto corrente cointestato.
Al riguardo, sotto il profilo probatorio, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, e del convenuto in riconvenzionale, il quale, quindi, sono tenuti a dimostrare, in relazione alle rispettive domande, tanto l'avvenuto pagamento quanto la mancanza di una causa che lo
- 4 - giustifichi (Cass. 30713/2018).
Nella fattispecie in esame, mette altresì conto precisare che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali del saldo del conto nei confronti dei terzi, abilitandoli a compiere operazioni separatamente;
nei rapporti interni, però, ciascun cointestatario non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, perché ai sensi dell'art
1298 c.c. le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente, limitazione peraltro valida non solo per il saldo finale del conto, ma anche per l'intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito al solo momento della chiusura del rapporto (Cass. 77/2018; 26991/2013; 4066/2009; 1087/2000;
3241/1989).
Ne deriva che “La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni,
e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. 18777/2015) ed il cui apprezzamento è attività riservata al giudice di merito, insindacabile in Cassazione se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nel caso di omessa e/o apparente motivazione (cfr. tra le tante Cass. n.19309/2006; 28839/2008;
18777/2015; 4838/2021; 28772/2023).
Tanto premesso, è pacifico che i coniugi in lite hanno aperto un conto corrente cointestato per far fronte con le rispettive risorse al ménage familiare.
Su tale conto risultano registrati, in accredito, sia gli stipendi mensili
- 5 - dell'attività lavorativa dell'attrice, a cadenza mensile (cfr. lista movimenti dal
9.01.2014 al 24.11.2020, allegata alla memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 cpc), sia gli introiti del convenuto, derivanti dalla sua attività lavorativa e da elargizioni ricevute dalla madre (cfr. fatture, assegni, copia versamenti e lista movimenti dal 2014 al 2018, allegati alla comparsa di costituzione e riposta) e la somma di euro 129.000,00 (versamento del 22 .06.218, in lista movimenti), ricavata dalla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà.
Sul conto, si evincono altresì operazioni di prelievo/addebito effettuate sistematicamente da ciascun coniuge, che, come è incontestato, sono avvenute senza il consenso espresso o tacito dell'altro coniuge e senza dar conto delle esigenze di famiglia.
Ciò nonostante, i coniugi si dolgono vicendevolmente della distrazione ingiustificata di somme dal conto: l'attrice si duole della distrazione operata dal convenuto, in data 23.09.2020, della somma di euro 71.000,00; il convenuto, dal canto suo, una volta dedotto di aver legittimamente prelevato tale somma (assumendo di aver alimentato il conto in misura maggiore rispetto alla moglie), si duole della distrazione operata dalla moglie della complessiva somma di euro 12.981,02, tra il 6.5.2020 e il 29.9.2020 (due bonifici eseguiti in favore della madre, rispettivamente, di euro 1.201,28 del
6.05.2020 e di euro 3.301,58 il 1.06.2020; due bonifici eseguiti in proprio favore, rispettivamente, di euro 5.001,58 il 28.09.2020 e di euro 3.476,58 il
29.09.2020).
Laddove il convenuto assume di aver versato sul conto corrente il complessivo importo di euro 172.473,99 (dimostrandone il suo versamento a mezzo con gli estratti conto bancari), a fronte dell'inferiore complessivo versamento di euro 127.762,552 da parte dell'attrice, quest'ultima deduce l'esecuzione di numerose operazioni in uscita effettuate dal marito per finalità estranee alla famiglia (richiamando i medesimi estratti conto bancari:
“addebito deleghe F23/24 relativo ad immobili di sua esclusiva proprietà, addebiti relativi ad oneri condominiali per medesimi immobili, addebiti
- 6 - quietanze di pagamento assicurazione vita e veicoli di sua proprietà, addebito
Telepass, nonché i reiterati prelievi forzati attraverso gli sportelli bancomat, il tutto quantificato per difetto, per la somma complessiva di euro
112.934,18”); deducendo altresì che, come si evince dagli estratti conto, dall'aprile 2018 al novembre 2020 il conto era stato alimentato con le sue sole entrate.
Pertanto, da un lato, l'attrice assume il diritto alla metà del saldo del conto corrente cointestato alla data del 23.09.2020 e chiede la restituzione dell'importo complessivo di € 42.000,00 oltre interessi (come da ordinanza ex
671 cpc del 15.12.2020; RG.N. 20388/2020); dall'altro lato, il convenuto assume di aver vinto la presunzione di contitolarità in eguale misura del saldo del conto corrente e la sua esclusiva titolarità dell'importo di euro 71.000,00 già prelevato in data 23.09.2020, chiedendo altresì, in via riconvenzionale, la restituzione dell'ulteriore somma di euro 12.981,02, prelevata dall'attrice con i quattro bonifici richiamati nel periodo maggio/settembre 2020.
Ciò posto, giova innanzitutto osservare che, alla luce del consolidato principio di solidarietà familiare e adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., ciascun coniuge è tenuto a prendersi cura dell'altro e delle necessità della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche. I bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti, non si esauriscono in quelli minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale (Cass. civ. n. 18749/2004).
Ne deriva che, come ha ben chiarito la giurisprudenza di legittimità, tutte le attribuzioni (eccessive o non) eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune, devono ritenersi sorrette da una giusta causa
(Cass. 5385/23) e che le spese effettuate per i bisogni della famiglia e
- 7 - riconducibili alla logica della solidarietà coniugale - in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. - che traggono provvista in un conto cointestato, non determinano alcun diritto al rimborso (Cass.
18749/2004; 10942/2015; 10927/2018; 28772/2023).
La presente fattispecie, peraltro, è caratterizzata dalla circostanza che entrambi i coniugi, da un lato hanno sistematicamente alimentato la provvista del conto corrente con il versamento dei rispettivi introiti, e, dall'altro lato, hanno effettuato anche sistematiche movimentazioni in uscita per finalità non strettamente familiari, che, non risultando doglianze prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio, sono evidentemente avvenute con il tacito consenso dell'uno nei confronti dell'altro.
Del resto, i fatti esposti e documentati e documentati dalle parti non consentono di accertare in quale misura ciascun coniuge avesse voluto destinare le somme di sua esclusiva spettanza ai bisogni strettamente familiari piuttosto che alle esigenze personali.
In particolare, non risultano essere state avanzate dal convenuto rivendicazioni in ordine alla proprietà esclusiva delle somme depositate sul conto corrente cointestato con la moglie, sia prima del versamento del ricavato della vendita del proprio immobile sia nei due anni successivi a tale versamento (22.06.2018- 23.09.2020).
E' poi documentato che il la provvista del conto corrente è stata alimentata anche con le risorse del convenuto solo fino al 2018, mentre l'attrice ha continuato a versare i propri emolumenti da lavoro dipendente, anche successivamente all'anno 2018.
A ben vedere, in definitiva, i variegati flussi di denaro (bene fungibile) in entrata ed in uscita dal conto corrente cointestato, attesa la contribuzione di entrambi i coniugi, non consente di accertare se le somme giacenti sul conto al momento del prelievo di euro 71.000,00 operato dal convenuto il
23.9.2020, fossero di sua esclusiva titolarità anziché a disposizione per i bisogni familiari, sicché non può ritenersi superata la presunzione di pari
- 8 - titolarità delle somme depositate sul conto corrente.
Ne consegue che il prelievo della somma in questione, del 23.9.2020, è privo di causa giustificativa e sostanzia, pertanto, suo indebito arricchimento a danno dell'attrice, per la somma di euro 35.500,00 corrispondente alla metà della somma prelevata.
In tal senso va quindi parzialmente accolta la domanda attrice, con conseguente condanna del convenuto a corrispondere la somma di euro
35.500,00 oltre interessi legali dal 23.9.2020 al soddisfo, a titolo di ripetizione della metà della somma in detta data prelevata dal conto corrente cointestato con il bonifico disposto dal convenuto in proprio favore.
Invero, non trova riscontro in atti la diversa superiore somma (euro
42.000,00) riconosciuta all'attrice con il provvedimento di sequestro cautelare
(NR.G. 20388/2020, ordinanza del 15.12.2020).
Va altresì parzialmente accolta la domanda riconvenzionale.
Sul punto, mette conto evidenziare che la stessa attrice ha Pt_1 alterato l'eguale comproprietà della giacenza bancaria in conto corrente, allorché ha prelevato e tenuto per sé la somma di euro 8.239,05 con le operazioni di bonifico del 28 e 29 settembre 2020.
Richiamando quindi le medesime argomentazioni sin qui esposte in ordine al prelievo operato dal convenuto il 23.9.2020, si deve ritenere che anche il prelievo dell'attrice di detta somma di euro 8.239,05 è privo di causa giustificativa e sostanzia, pertanto, suo indebito arricchimento a danno del convenuto per la somma di euro 4.239,05 corrispondente alla metà della somma prelevata.
Quanto invece alle due operazioni di bonifico del 6.5.2020 e 1.6.2020
(rispettivamente, di euro 1.201,28 e di euro 3.301,58), anch'essi oggetto di domanda riconvenzionale, si tratta di movimentazioni in uscita dal conto corrente per finalità non strettamente familiari (nello specifico, pagamento per degenza e funerale della madre dell'attrice) che, pur tuttavia, come si è visto più sopra, sono evidentemente avvenute con tacito consenso tra i coniugi.
- 9 - Pertanto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale,
l'attrice va condanna al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 4.239,08 oltre interessi legali dal 29.9.2020 al soddisfo, a titolo di ripetizione della metà della somma dei bonifici disposti dall'attrice in proprio favore in data 28-29/09/2020.
Atteso l'esito della lite (accertamento parziale delle contrapposte domande, principale e riconvenzionale) le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese delle due fasi del giudizio cautelare vanno compensate per
1/3 e, per i restanti 2/3, vanno poste o poste a carico del convenuto
[...]
, liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/44 e succ. mm.ii, con CP_1 attribuzione all'avv. Walter Gaspari, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accompagnamento della domanda attorea, condanna
[...]
al pagamento in favore di dell'importo CP_1 Parte_1
complessivo di euro 35.500,00 oltre interessi legali dal 23.9.2020 al saldo;
- rigetta per il resto la domanda attrice;
- in parziale accompagnamento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento in favore di dell'importo Parte_1 Controparte_1
complessivo di euro 4.239,08 oltre interessi legali dal 29.9.2020 al saldo;
- rigetta per il resto la domanda riconvenzionale;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del giudizio di merito e, per la fase cautelare, condanna al pagamento dei 2/3 delle Controparte_1
relative spese che in tale misura liquida in euro 4.700,00 per compenso, oltre rimb. forf. 15%,iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 16.5.2025
Il giudice onorario dott. Aldo Aratro
- 10 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4181/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 7.02.2025,
TRA
(c.f. ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Walter Gaspari (c.f. ) presso il cui studio è C.F._2
elett.te dom.ta in Napoli, Largo Sermoneta n.24;
- ATTRICE
E
( ) rapp.to e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_3 dall'avv. Francesco Marescalco (c.f. ), presso il cui C.F._4
studio è elett.te dom.to in Portici (Na) alla via Diaz n.180/B;
- CONVENUTO (IN RICONVENZIONALE)
Oggetto: ripetizione indebito oggettivo.
Conclusioni: come verbali ed atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “
1. in via preliminare accertare e dichiarare che il sig.
[...]
in data 23.09.2020 ha distratto ingiustificatamente ed CP_1
illegittimamente dal conto corrente cointesto la somma di euro 71.000,00 così come confermato nel sequestro conservativo di cui al provvedimento del
15.12.2020; 2. sempre in via preliminare accertare che in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 219 c.c., il saldo giacente sino alla data del prelievo forzato da parte del sig. (23.09.2020) è di proprietà indivisa per pari CP_1
quota di entrambi i coniugi nella misura del 50%, oltre interessi;
3. condannare, conseguentemente, per la ingiustificata ed illegittima distrazione della somma di euro 71.000,00 dal conto comune, il sig. Controparte_1
alla restituzione in favore della sig.ra della somma sino Parte_1
alla concorrenza di euro 42.000,00, oltre interessi così come prescritto dalla
Ordinanza cautelare del 15.12.2020 resa dalla seconda sezione civile del
Tribunale di Napoli, confermata poi, in sede di Reclamo con provvedimento reso il 09.02.2021, eseguita con atto di sequestro conservativo presso terzi;
4. condannare, altresì, esso convenuto al pagamento delle spese di soccombenza, e cioè esborsi, compensi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, il tutto in relazione sia alla prima che seconda fase del procedimento cautelare azionato – e, a quanto connesso e consequenziale, oltre che al presente giudizio di merito, il tutto con attribuzione a favore all'avv. Walter Gaspari che si dichiara anticipatario”.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: di aver contratto matrimonio con il in data 26.05.2007, scegliendo il regime della CP_1
separazione dei beni;
che in costanza di matrimonio i coniugi aprivano concordemente un conto corrente cointestato (c/c n. 0001103005363 presso
Unicredit Banca) nel gennaio 2014, sul quale venivano accreditate le retribuzioni ed i risparmi di entrambi, per far fronte alle esigenze familiari;
che in data 23.09.2020 il senza alcuna autorizzazione, prelevava CP_1 dallo stesso conto l'importo di € 71.000,00, trasferendolo su un conto corrente personale acceso presso l'istituto Monte Paschi di Siena, filiale di Portici
- 2 - (Na), via Bernini n. 16; che rimanevano vani i solleciti volti al per la CP_1
ripetizione delle somme indebitamente prelevate dal conto cointestato; che in conseguenza di ciò, ricorreva in via cautelare innanzi al Tribunale di Napoli
(RG.N. 20388/2020) che in data 15.12.2020 emetteva ordinanza di accoglimento, autorizzando il sequestro conservativo fino alla concorrenza di
€ 42.000,00 su tutti i beni mobili, immobili e crediti, anche presso terzi, di
; che di seguito notificava il provvedimento cautelare al Controparte_1
terzo detentore (filiale di Portici del Monte Paschi di Siena) ed al resistente, provvedendo altresì alla trascrizione del sequestro cautelare contro
[...]
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 1 e 2; CP_2
che in data 9.02.2021 seguiva, altresì, provvedimento di rigetto del reclamo proposto da avverso la misura cautelare emessa;
che, a Controparte_1
fronte delle movimentazioni operate dal per scopi esclusivamente CP_1 personali (“pagamenti relativi a deleghe F23/24, tasse, imposte relative ad immobili di sua proprietà, addebiti per spese condominiali, prelievi forzati da sportelli bancomat con frequenza abituale giornaliera e/o settimanale”), vantava il diritto alla metà del saldo giacente sul conto corrente sino alla data del 23.09.2020.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, rassegnava Controparte_1 le seguenti conclusioni: “
1. rigettare la domanda proposta dall'attrice per tutte le ragioni esposte sub A e sub B);
2. condannare - in via riconvenzionale
- la Signora al pagamento, in favore del Sig. CP_3 CP_1
al pagamento della somma di € 12.981,02 (ovvero della diversa
[...] somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito di C.T.U. contabile), per le ragioni illustrate sub C);
3. disporre la revoca del sequestro conservativo precedentemente autorizzato con ordinanza del 14 dicembre 2020 (e confermata con la successiva ordinanza del 9 febbraio
2021), ordinando, contestualmente, al Conservatore dei registri immobiliari presso il quale è avvenuta la trascrizione, la conseguente cancellazione;
4. condannare, per l'effetto, la Signora al pagamento delle Parte_1
- 3 - spese di lite – riferite alla presente procedura ed alle precedenti fasi cautelari
- da liquidare secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre alle spese generali (ex art. 2 del D.M. cit.), C.P.A. ed Iva, come legge, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Esponeva di aver alimentato il conto corrente cointestato, alla data del 23.09.2020, con l'importo complessivo di € 172.473,99, di cui € 5.000,00 in data 1.4.2014 derivante dal rimborso di un libretto postale intestato alla madre (doc. 9), €
12.274,48 in data 9.07.2014 derivante dal rimborso di una polizza cointestata con la madre (doc. 8), € 26.199,51 derivante dagli emolumenti della propria attività lavorativa dall'anno 2014 all'anno 2018 ( docc. 10, 11, 12, 13, 14) ed
€ 129.000,00 in data 22.06.2018 derivante dal ricavato della vendita di un immobile di cui era esclusivo proprietario (docc. 6 e 7). Assumendo quindi l'esclusiva titolarità di tali importi, deduceva la legittimità dell'operazione di giroconto effettuata a suo favore in data 23.09.2020 perché vinta la presunzione di uguale contitolarità del saldo bancario. Ritenendo, al contrario, ingiustificate le operazioni eseguite dalla tra il maggio ed Pt_1
il settembre 2020 (docc. 7 e 17), formulava, in via riconvenzionale, domanda di restituzione dell'importo complessivo di € 12.981,02.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., prodotta documentazione, all'udienza del 7.02.2025 la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
Nel merito, occorre osservare che tanto la domanda principale quanto la domanda riconvenzionale vanno inquadrate nell'alveo applicativo di cui all'art 2033 cc perché avente ad oggetto la ripetizione di somme indebitamente prelevate dai coniugi dal conto corrente cointestato.
Al riguardo, sotto il profilo probatorio, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, e del convenuto in riconvenzionale, il quale, quindi, sono tenuti a dimostrare, in relazione alle rispettive domande, tanto l'avvenuto pagamento quanto la mancanza di una causa che lo
- 4 - giustifichi (Cass. 30713/2018).
Nella fattispecie in esame, mette altresì conto precisare che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali del saldo del conto nei confronti dei terzi, abilitandoli a compiere operazioni separatamente;
nei rapporti interni, però, ciascun cointestatario non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, perché ai sensi dell'art
1298 c.c. le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente, limitazione peraltro valida non solo per il saldo finale del conto, ma anche per l'intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito al solo momento della chiusura del rapporto (Cass. 77/2018; 26991/2013; 4066/2009; 1087/2000;
3241/1989).
Ne deriva che “La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni,
e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (Cass. 18777/2015) ed il cui apprezzamento è attività riservata al giudice di merito, insindacabile in Cassazione se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nel caso di omessa e/o apparente motivazione (cfr. tra le tante Cass. n.19309/2006; 28839/2008;
18777/2015; 4838/2021; 28772/2023).
Tanto premesso, è pacifico che i coniugi in lite hanno aperto un conto corrente cointestato per far fronte con le rispettive risorse al ménage familiare.
Su tale conto risultano registrati, in accredito, sia gli stipendi mensili
- 5 - dell'attività lavorativa dell'attrice, a cadenza mensile (cfr. lista movimenti dal
9.01.2014 al 24.11.2020, allegata alla memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 cpc), sia gli introiti del convenuto, derivanti dalla sua attività lavorativa e da elargizioni ricevute dalla madre (cfr. fatture, assegni, copia versamenti e lista movimenti dal 2014 al 2018, allegati alla comparsa di costituzione e riposta) e la somma di euro 129.000,00 (versamento del 22 .06.218, in lista movimenti), ricavata dalla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà.
Sul conto, si evincono altresì operazioni di prelievo/addebito effettuate sistematicamente da ciascun coniuge, che, come è incontestato, sono avvenute senza il consenso espresso o tacito dell'altro coniuge e senza dar conto delle esigenze di famiglia.
Ciò nonostante, i coniugi si dolgono vicendevolmente della distrazione ingiustificata di somme dal conto: l'attrice si duole della distrazione operata dal convenuto, in data 23.09.2020, della somma di euro 71.000,00; il convenuto, dal canto suo, una volta dedotto di aver legittimamente prelevato tale somma (assumendo di aver alimentato il conto in misura maggiore rispetto alla moglie), si duole della distrazione operata dalla moglie della complessiva somma di euro 12.981,02, tra il 6.5.2020 e il 29.9.2020 (due bonifici eseguiti in favore della madre, rispettivamente, di euro 1.201,28 del
6.05.2020 e di euro 3.301,58 il 1.06.2020; due bonifici eseguiti in proprio favore, rispettivamente, di euro 5.001,58 il 28.09.2020 e di euro 3.476,58 il
29.09.2020).
Laddove il convenuto assume di aver versato sul conto corrente il complessivo importo di euro 172.473,99 (dimostrandone il suo versamento a mezzo con gli estratti conto bancari), a fronte dell'inferiore complessivo versamento di euro 127.762,552 da parte dell'attrice, quest'ultima deduce l'esecuzione di numerose operazioni in uscita effettuate dal marito per finalità estranee alla famiglia (richiamando i medesimi estratti conto bancari:
“addebito deleghe F23/24 relativo ad immobili di sua esclusiva proprietà, addebiti relativi ad oneri condominiali per medesimi immobili, addebiti
- 6 - quietanze di pagamento assicurazione vita e veicoli di sua proprietà, addebito
Telepass, nonché i reiterati prelievi forzati attraverso gli sportelli bancomat, il tutto quantificato per difetto, per la somma complessiva di euro
112.934,18”); deducendo altresì che, come si evince dagli estratti conto, dall'aprile 2018 al novembre 2020 il conto era stato alimentato con le sue sole entrate.
Pertanto, da un lato, l'attrice assume il diritto alla metà del saldo del conto corrente cointestato alla data del 23.09.2020 e chiede la restituzione dell'importo complessivo di € 42.000,00 oltre interessi (come da ordinanza ex
671 cpc del 15.12.2020; RG.N. 20388/2020); dall'altro lato, il convenuto assume di aver vinto la presunzione di contitolarità in eguale misura del saldo del conto corrente e la sua esclusiva titolarità dell'importo di euro 71.000,00 già prelevato in data 23.09.2020, chiedendo altresì, in via riconvenzionale, la restituzione dell'ulteriore somma di euro 12.981,02, prelevata dall'attrice con i quattro bonifici richiamati nel periodo maggio/settembre 2020.
Ciò posto, giova innanzitutto osservare che, alla luce del consolidato principio di solidarietà familiare e adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., ciascun coniuge è tenuto a prendersi cura dell'altro e delle necessità della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche. I bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti, non si esauriscono in quelli minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale (Cass. civ. n. 18749/2004).
Ne deriva che, come ha ben chiarito la giurisprudenza di legittimità, tutte le attribuzioni (eccessive o non) eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune, devono ritenersi sorrette da una giusta causa
(Cass. 5385/23) e che le spese effettuate per i bisogni della famiglia e
- 7 - riconducibili alla logica della solidarietà coniugale - in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. - che traggono provvista in un conto cointestato, non determinano alcun diritto al rimborso (Cass.
18749/2004; 10942/2015; 10927/2018; 28772/2023).
La presente fattispecie, peraltro, è caratterizzata dalla circostanza che entrambi i coniugi, da un lato hanno sistematicamente alimentato la provvista del conto corrente con il versamento dei rispettivi introiti, e, dall'altro lato, hanno effettuato anche sistematiche movimentazioni in uscita per finalità non strettamente familiari, che, non risultando doglianze prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio, sono evidentemente avvenute con il tacito consenso dell'uno nei confronti dell'altro.
Del resto, i fatti esposti e documentati e documentati dalle parti non consentono di accertare in quale misura ciascun coniuge avesse voluto destinare le somme di sua esclusiva spettanza ai bisogni strettamente familiari piuttosto che alle esigenze personali.
In particolare, non risultano essere state avanzate dal convenuto rivendicazioni in ordine alla proprietà esclusiva delle somme depositate sul conto corrente cointestato con la moglie, sia prima del versamento del ricavato della vendita del proprio immobile sia nei due anni successivi a tale versamento (22.06.2018- 23.09.2020).
E' poi documentato che il la provvista del conto corrente è stata alimentata anche con le risorse del convenuto solo fino al 2018, mentre l'attrice ha continuato a versare i propri emolumenti da lavoro dipendente, anche successivamente all'anno 2018.
A ben vedere, in definitiva, i variegati flussi di denaro (bene fungibile) in entrata ed in uscita dal conto corrente cointestato, attesa la contribuzione di entrambi i coniugi, non consente di accertare se le somme giacenti sul conto al momento del prelievo di euro 71.000,00 operato dal convenuto il
23.9.2020, fossero di sua esclusiva titolarità anziché a disposizione per i bisogni familiari, sicché non può ritenersi superata la presunzione di pari
- 8 - titolarità delle somme depositate sul conto corrente.
Ne consegue che il prelievo della somma in questione, del 23.9.2020, è privo di causa giustificativa e sostanzia, pertanto, suo indebito arricchimento a danno dell'attrice, per la somma di euro 35.500,00 corrispondente alla metà della somma prelevata.
In tal senso va quindi parzialmente accolta la domanda attrice, con conseguente condanna del convenuto a corrispondere la somma di euro
35.500,00 oltre interessi legali dal 23.9.2020 al soddisfo, a titolo di ripetizione della metà della somma in detta data prelevata dal conto corrente cointestato con il bonifico disposto dal convenuto in proprio favore.
Invero, non trova riscontro in atti la diversa superiore somma (euro
42.000,00) riconosciuta all'attrice con il provvedimento di sequestro cautelare
(NR.G. 20388/2020, ordinanza del 15.12.2020).
Va altresì parzialmente accolta la domanda riconvenzionale.
Sul punto, mette conto evidenziare che la stessa attrice ha Pt_1 alterato l'eguale comproprietà della giacenza bancaria in conto corrente, allorché ha prelevato e tenuto per sé la somma di euro 8.239,05 con le operazioni di bonifico del 28 e 29 settembre 2020.
Richiamando quindi le medesime argomentazioni sin qui esposte in ordine al prelievo operato dal convenuto il 23.9.2020, si deve ritenere che anche il prelievo dell'attrice di detta somma di euro 8.239,05 è privo di causa giustificativa e sostanzia, pertanto, suo indebito arricchimento a danno del convenuto per la somma di euro 4.239,05 corrispondente alla metà della somma prelevata.
Quanto invece alle due operazioni di bonifico del 6.5.2020 e 1.6.2020
(rispettivamente, di euro 1.201,28 e di euro 3.301,58), anch'essi oggetto di domanda riconvenzionale, si tratta di movimentazioni in uscita dal conto corrente per finalità non strettamente familiari (nello specifico, pagamento per degenza e funerale della madre dell'attrice) che, pur tuttavia, come si è visto più sopra, sono evidentemente avvenute con tacito consenso tra i coniugi.
- 9 - Pertanto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale,
l'attrice va condanna al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 4.239,08 oltre interessi legali dal 29.9.2020 al soddisfo, a titolo di ripetizione della metà della somma dei bonifici disposti dall'attrice in proprio favore in data 28-29/09/2020.
Atteso l'esito della lite (accertamento parziale delle contrapposte domande, principale e riconvenzionale) le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
Le spese delle due fasi del giudizio cautelare vanno compensate per
1/3 e, per i restanti 2/3, vanno poste o poste a carico del convenuto
[...]
, liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/44 e succ. mm.ii, con CP_1 attribuzione all'avv. Walter Gaspari, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accompagnamento della domanda attorea, condanna
[...]
al pagamento in favore di dell'importo CP_1 Parte_1
complessivo di euro 35.500,00 oltre interessi legali dal 23.9.2020 al saldo;
- rigetta per il resto la domanda attrice;
- in parziale accompagnamento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento in favore di dell'importo Parte_1 Controparte_1
complessivo di euro 4.239,08 oltre interessi legali dal 29.9.2020 al saldo;
- rigetta per il resto la domanda riconvenzionale;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del giudizio di merito e, per la fase cautelare, condanna al pagamento dei 2/3 delle Controparte_1
relative spese che in tale misura liquida in euro 4.700,00 per compenso, oltre rimb. forf. 15%,iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 16.5.2025
Il giudice onorario dott. Aldo Aratro
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