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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/12/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.71 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 02.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'01/02/1966), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cartisano, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, via dei Bianchi
n.3, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
EL (VV) il 03/05/1975), rappresentata e difesa dall'avv. Caterina
AN CA, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria, via Crocefisso n.42, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 13/01/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto, ai sensi dell'art.473bis.49 c.p.c., la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
EL (VV) il 12.06.1993;
-considerato che con ordinanza del 12.05.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 02.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in EL (VV) il 12.06.1993; b) dal matrimonio sono nati due figli: (28.09.1194) e (13.05.2000), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 140/2025 pubbl. in data 12.05.2025, regolarmente comunicata al P.M.; -considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all' il quale ha espresso il relativo parere in data Controparte_2
27.05.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ai sensi dell'art.473bis.49 c.p.c., per la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 13/01/2025 da Pt_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in EL (VV) in data 12/06/1993 tra e Parte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di EL (VV), atto n.
2, parte 2, serie A, anno 1993, alle seguenti condizioni: “1. L'abitazione coniugale sita in Reggio Calabria in C. da Saracinello
n. 59/B sarà assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili Parte_2
che la corredano;
2. Il sig. , stante lo stato di disoccupazione cui versa la Parte_1
moglie, verserà un assegno di mantenimento di €. 700,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. La sig.ra provvederà tempestivamente ad effettuare la Parte_2
voltura del contratto di locazione in essere presso la casa familiare di cui al punto 2) - attualmente intestato al sig. - nonché delle utenze Pt_1
domestiche in esso insistenti;
4. L'assegno sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate dalla sig.ra Pt_2
5. Nulla si dispone in ordine ai figli in ragione della raggiunta maggiore età nonché della loro autosufficienza economica;
6. Spese di lite compensate tra le parti”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EL (VV) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 03.12.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.71 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 02.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'01/02/1966), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cartisano, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, via dei Bianchi
n.3, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
EL (VV) il 03/05/1975), rappresentata e difesa dall'avv. Caterina
AN CA, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria, via Crocefisso n.42, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 13/01/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto, ai sensi dell'art.473bis.49 c.p.c., la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
EL (VV) il 12.06.1993;
-considerato che con ordinanza del 12.05.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 02.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in EL (VV) il 12.06.1993; b) dal matrimonio sono nati due figli: (28.09.1194) e (13.05.2000), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 140/2025 pubbl. in data 12.05.2025, regolarmente comunicata al P.M.; -considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all' il quale ha espresso il relativo parere in data Controparte_2
27.05.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ai sensi dell'art.473bis.49 c.p.c., per la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 13/01/2025 da Pt_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in EL (VV) in data 12/06/1993 tra e Parte_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di EL (VV), atto n.
2, parte 2, serie A, anno 1993, alle seguenti condizioni: “1. L'abitazione coniugale sita in Reggio Calabria in C. da Saracinello
n. 59/B sarà assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili Parte_2
che la corredano;
2. Il sig. , stante lo stato di disoccupazione cui versa la Parte_1
moglie, verserà un assegno di mantenimento di €. 700,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. La sig.ra provvederà tempestivamente ad effettuare la Parte_2
voltura del contratto di locazione in essere presso la casa familiare di cui al punto 2) - attualmente intestato al sig. - nonché delle utenze Pt_1
domestiche in esso insistenti;
4. L'assegno sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate dalla sig.ra Pt_2
5. Nulla si dispone in ordine ai figli in ragione della raggiunta maggiore età nonché della loro autosufficienza economica;
6. Spese di lite compensate tra le parti”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EL (VV) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 03.12.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna