Art. 1.
All'articolo 20 del testo unico sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e all'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463 , sono soppresse, rispettivamente le parole "di fabbricazione italiana" e "di produzione nazionale".
All'articolo 20 del testo unico sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e all'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463 , sono soppresse, rispettivamente le parole "di fabbricazione italiana" e "di produzione nazionale".