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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
23/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
RI EL, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 23/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 509/2021 depositato il 08/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 26/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 09/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW701300278 2017 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.26/2021 la CTP di Oristano ha respinto il ricorso del contribuente Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TW00278/2017, relativo all'anno d'imposta 2011, con il quale l'Ufficio contestata la decadenza dal regime dei c.d. contribuenti minimi, previsto dall'art. 1, commi da 96 a 117, della Legge 244/2007.
l'Ufficio, procedeva all'accertamento e al recupero dell'Iva dovuta sulle operazioni attive che per effetto dell'applicazione del regime agevolato non era stata sottoposta a tassazione. Veniva determinata una maggiore Iva per Euro 689,00 e irrogate sanzioni amministrative per Euro 826,80.
I motivi d'appello possono essere come di seguito riassunti:
1.Decadenza dell'azione accertatrice.
L'Appellante ritiene che il Collegio abbia errato nel valutare la fattispecie dell'omessa dichiarazione Iva, in quanto l'applicazione del regime dei contribuenti minimi esonera dall'obbliga della sua presentazione e, pertanto, non può parlarsi di omissione;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 99, Legge
244/2007.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata, annullamento dell'atto impugnato in primo grado e vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Oristano, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, confermando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto per i seguenti motivi che rappresentano la ragione più liquida per la decisione che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
I motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati.
È preliminarmente necessario analizzare le due eccezioni prelimiri: decadenza dal potere accertativo dell'Ente e illegittima applicazione del termine lungo ex art. 57 DPR 633/72.
L'eccezione preliminare concernente la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo, è infondata. Il
Contribuente sostiene, infatti, che l'avviso di accertamento notificato l'11/10/2017 per l'anno 2011 sia tardivo, poichè il termine ordinario scadeva il 31/12/2016. L'Ufficio invoca il termine lungo (fino al 31/12/2017) sostenendo che, essendo decaduto dal regime dei minimi, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione IVA, che risulta quindi “omessa”, mentre secondo l'Appellante non vi è è stata"omissione" in quanto, al momento della dichiarazione, il contribuente agiva legittimamente come "minimo" ed era esonerato per legge.
Tale tesi non è condivisibile, poichè il Contribuente non poteva usufruire del regime speciale sin dall'origine, pertanto, la dichiarazione "dovuta e non presentata", legittima l'applicazione del termine lungo, ex art. 57,
c.2, DPR 633/1972.
In merito alla seconda eccezione preliminare circa la violazione dell'art. 57, il Contribuente, oggi Appellante, posto che l'Ufficio aveva emesso un precedente avviso per lo stesso anno, poi annullato in autotutela, lo stesso sarebbe affetto da nullità, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del DPR 633/72, in virtù del quale l'emissione di nuovi avvisi è legittima solo in base alla "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi", che devono essere indicati nell'atto a pena di nullità. Il nuovo atto, sempre secondo l'Appellante, sarebbe invece una mera riproposizione del vecchio senza fatti nuovi. L'Ufficio dichiara che l'atto è stato annullato per "motivi interni" e che il nuovo atto non è "integrativo" (che richiede fatti nuovi) ma "sostitutivo" di un atto nullo, emesso tempestivamente.
Sul punto si osserva che la giurisprudenza distingue nettamente tra un atto integrativo, che amplia una pretesa precedente e richiede necessariamente "nuovi elementi", e la rinnovazione di un atto viziato.
Il potere di “autocorrezione” del Fisco non è uno strumento di difesa del contribuente, ma è funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico, esercitabile anche a favore dell'Amministrazione
Le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 30051/2024, sono intervenute a chiarire i confini dell'autotutela tributaria e i rapporti tra autotutela sostitutiva e accertamento integrativo.
Le Sezioni unite evidenziano che l'autotutela tributaria, come l'autotutela amministrativa, consiste nel potere dell'Amministrazione di annullare o rettificare un proprio atto viziato. Anche l'autotutela tributaria è espressione di un potere ancorato al soddisfacimento di un interesse pubblico (ossia reperire le entrate fiscali legalmente accertate) e degli articoli 53, 2, 23 e 97 della Costituzione da cui discende il principio di perennità: il potere di autotutela si fonda sulla stessa norma attributiva del potere e assolve all'esigenza di assicurare la continua e puntuale aderenza dell'azione amministrativa all'interesse pubblico. Le uniche preclusioni alla riedizione del potere si rinvengono nell'intervenuta decadenza per l'esercizio dell'attività di accertamento e nella presenza di un giudicato di merito.
Il motivo è pertanto infondato e deve essere respinto.
Passando al merito, la vicenda processuale può essere riassunta nei suoi passaggi fondamentali. L'Agenzia delle Entrate ha notificato al Sig. Ricorrente_1 un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011. La pretesa fiscale si fonda sulla revoca del "Regime dei Minimi", motivata dal fatto che il contribuente rivestiva la qualifica di socio accomandante in una società in accomandita semplice (S.a.s.), condizione ritenuta ostativa alla permanenza nel regime agevolato.
Legittimità della causa di esclusione dal c.d. “Regime dei Minimi”. Questo punto rappresenta il cuore sostanziale della vertenza, in quanto stabilire se la mera qualifica di socio accomandante in una S.a.s. costituisca, di per sé, una causa ostativa all'applicazione del Regime dei Minimi previsto dalla Legge
244/2007. L'Appellante lamenta un "difetto assoluto di motivazione" o, in subordine, una "motivazione apparente". Sostiene, cioè, che la sentenza impugnata non contenga una reale ed effettiva analisi delle argomentazioni difensive.
Nello specifico, la sentenza della CTP avrebbe liquidato le complesse tesi del contribuente – come l'irrilevanza della partecipazione quale socio accomandante e l'applicabilità analogica della Circolare 17/E – utilizzando frasi di stile e clausole generiche (es. "l'univocità del dettato normativo... rende impossibile una diversa interpretazione"), senza però confutare puntualmente e specificamente i rilievi sollevati.
Per usufruire del regime fiscale di vantaggio di cui alla Legge 244/2007 non deve essere stata esercitata nei tre anni precedenti all'inizio dell'attività, altra attività artistica professionale o di impresa, anche in forma associata o familiare.
Tale chiarimento è stato confermato, peraltro, anche dal provvedimento successivo, per il regime di vantaggio previsto dall'art. 27 del D.L. 98/2011.
Non solo. Sul punto si osserva che il principio di diritto "In claris non fit interpretatio" afferma che se una norma o un testo è chiaro e inequivocabile, non serve ricorrere a interpretazioni extra-testuali.
Detto principio di diritto, codificato nell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile, impone di non attribuire alle leggi un altro senso oltre a quello letterale e connesso, imponendo al giudice di non forzare il significato letterale di una legge o di un contratto. In particolare: "Il primato dell'interpretazione testuale è un principio pacifico (incontestabile, ndr) che esprime l'assiomatica verità per cui l'ordinamento giuridico è costruito attraverso proposizioni formali, i cui enunciati sono espressi in formulazioni linguistiche, con lo scopo di rendere chiaro e intellegibile il significato delle regole poste. La certezza del diritto è garantita innanzitutto dalla precisione del linguaggio e dalla univocità della relazione tra il significante ed il significato. Ciò non implica la neutralizzazione degli altri canoni ermeneutici, che però vengono in rilievo solo se l'interpretazione testuale è ambigua (in claris non fit interpretatio)” ( (cfr.Consiglio di Stato Sez. III del 28.12.2017). Il Giudice di prime cure ha fatto buon governo delle norme, dalla chiara lettura della norma che regola il regime dei contribuenti minimi e cioè l'art. 1 comma 99 lettera d) della Legge 244/2007, si evince l'inapplicabilità del regime dei minimi a chiunque detenga una semplice partecipazione in una società di persone od anche di capitali a prescindere se partecipino o meno attivamente alla gestione della società.
Per i principi di diritto sopra esposti, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'Appellante a rifondere le spese di giudizio all'Appellata che liquida in euro 600,00.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
23/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
RI EL, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 23/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 509/2021 depositato il 08/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 26/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 09/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW701300278 2017 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.26/2021 la CTP di Oristano ha respinto il ricorso del contribuente Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TW00278/2017, relativo all'anno d'imposta 2011, con il quale l'Ufficio contestata la decadenza dal regime dei c.d. contribuenti minimi, previsto dall'art. 1, commi da 96 a 117, della Legge 244/2007.
l'Ufficio, procedeva all'accertamento e al recupero dell'Iva dovuta sulle operazioni attive che per effetto dell'applicazione del regime agevolato non era stata sottoposta a tassazione. Veniva determinata una maggiore Iva per Euro 689,00 e irrogate sanzioni amministrative per Euro 826,80.
I motivi d'appello possono essere come di seguito riassunti:
1.Decadenza dell'azione accertatrice.
L'Appellante ritiene che il Collegio abbia errato nel valutare la fattispecie dell'omessa dichiarazione Iva, in quanto l'applicazione del regime dei contribuenti minimi esonera dall'obbliga della sua presentazione e, pertanto, non può parlarsi di omissione;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 99, Legge
244/2007.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata, annullamento dell'atto impugnato in primo grado e vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Oristano, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, confermando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è infondato e deve essere respinto per i seguenti motivi che rappresentano la ragione più liquida per la decisione che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271).
I motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati.
È preliminarmente necessario analizzare le due eccezioni prelimiri: decadenza dal potere accertativo dell'Ente e illegittima applicazione del termine lungo ex art. 57 DPR 633/72.
L'eccezione preliminare concernente la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo, è infondata. Il
Contribuente sostiene, infatti, che l'avviso di accertamento notificato l'11/10/2017 per l'anno 2011 sia tardivo, poichè il termine ordinario scadeva il 31/12/2016. L'Ufficio invoca il termine lungo (fino al 31/12/2017) sostenendo che, essendo decaduto dal regime dei minimi, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione IVA, che risulta quindi “omessa”, mentre secondo l'Appellante non vi è è stata"omissione" in quanto, al momento della dichiarazione, il contribuente agiva legittimamente come "minimo" ed era esonerato per legge.
Tale tesi non è condivisibile, poichè il Contribuente non poteva usufruire del regime speciale sin dall'origine, pertanto, la dichiarazione "dovuta e non presentata", legittima l'applicazione del termine lungo, ex art. 57,
c.2, DPR 633/1972.
In merito alla seconda eccezione preliminare circa la violazione dell'art. 57, il Contribuente, oggi Appellante, posto che l'Ufficio aveva emesso un precedente avviso per lo stesso anno, poi annullato in autotutela, lo stesso sarebbe affetto da nullità, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del DPR 633/72, in virtù del quale l'emissione di nuovi avvisi è legittima solo in base alla "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi", che devono essere indicati nell'atto a pena di nullità. Il nuovo atto, sempre secondo l'Appellante, sarebbe invece una mera riproposizione del vecchio senza fatti nuovi. L'Ufficio dichiara che l'atto è stato annullato per "motivi interni" e che il nuovo atto non è "integrativo" (che richiede fatti nuovi) ma "sostitutivo" di un atto nullo, emesso tempestivamente.
Sul punto si osserva che la giurisprudenza distingue nettamente tra un atto integrativo, che amplia una pretesa precedente e richiede necessariamente "nuovi elementi", e la rinnovazione di un atto viziato.
Il potere di “autocorrezione” del Fisco non è uno strumento di difesa del contribuente, ma è funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico, esercitabile anche a favore dell'Amministrazione
Le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 30051/2024, sono intervenute a chiarire i confini dell'autotutela tributaria e i rapporti tra autotutela sostitutiva e accertamento integrativo.
Le Sezioni unite evidenziano che l'autotutela tributaria, come l'autotutela amministrativa, consiste nel potere dell'Amministrazione di annullare o rettificare un proprio atto viziato. Anche l'autotutela tributaria è espressione di un potere ancorato al soddisfacimento di un interesse pubblico (ossia reperire le entrate fiscali legalmente accertate) e degli articoli 53, 2, 23 e 97 della Costituzione da cui discende il principio di perennità: il potere di autotutela si fonda sulla stessa norma attributiva del potere e assolve all'esigenza di assicurare la continua e puntuale aderenza dell'azione amministrativa all'interesse pubblico. Le uniche preclusioni alla riedizione del potere si rinvengono nell'intervenuta decadenza per l'esercizio dell'attività di accertamento e nella presenza di un giudicato di merito.
Il motivo è pertanto infondato e deve essere respinto.
Passando al merito, la vicenda processuale può essere riassunta nei suoi passaggi fondamentali. L'Agenzia delle Entrate ha notificato al Sig. Ricorrente_1 un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011. La pretesa fiscale si fonda sulla revoca del "Regime dei Minimi", motivata dal fatto che il contribuente rivestiva la qualifica di socio accomandante in una società in accomandita semplice (S.a.s.), condizione ritenuta ostativa alla permanenza nel regime agevolato.
Legittimità della causa di esclusione dal c.d. “Regime dei Minimi”. Questo punto rappresenta il cuore sostanziale della vertenza, in quanto stabilire se la mera qualifica di socio accomandante in una S.a.s. costituisca, di per sé, una causa ostativa all'applicazione del Regime dei Minimi previsto dalla Legge
244/2007. L'Appellante lamenta un "difetto assoluto di motivazione" o, in subordine, una "motivazione apparente". Sostiene, cioè, che la sentenza impugnata non contenga una reale ed effettiva analisi delle argomentazioni difensive.
Nello specifico, la sentenza della CTP avrebbe liquidato le complesse tesi del contribuente – come l'irrilevanza della partecipazione quale socio accomandante e l'applicabilità analogica della Circolare 17/E – utilizzando frasi di stile e clausole generiche (es. "l'univocità del dettato normativo... rende impossibile una diversa interpretazione"), senza però confutare puntualmente e specificamente i rilievi sollevati.
Per usufruire del regime fiscale di vantaggio di cui alla Legge 244/2007 non deve essere stata esercitata nei tre anni precedenti all'inizio dell'attività, altra attività artistica professionale o di impresa, anche in forma associata o familiare.
Tale chiarimento è stato confermato, peraltro, anche dal provvedimento successivo, per il regime di vantaggio previsto dall'art. 27 del D.L. 98/2011.
Non solo. Sul punto si osserva che il principio di diritto "In claris non fit interpretatio" afferma che se una norma o un testo è chiaro e inequivocabile, non serve ricorrere a interpretazioni extra-testuali.
Detto principio di diritto, codificato nell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile, impone di non attribuire alle leggi un altro senso oltre a quello letterale e connesso, imponendo al giudice di non forzare il significato letterale di una legge o di un contratto. In particolare: "Il primato dell'interpretazione testuale è un principio pacifico (incontestabile, ndr) che esprime l'assiomatica verità per cui l'ordinamento giuridico è costruito attraverso proposizioni formali, i cui enunciati sono espressi in formulazioni linguistiche, con lo scopo di rendere chiaro e intellegibile il significato delle regole poste. La certezza del diritto è garantita innanzitutto dalla precisione del linguaggio e dalla univocità della relazione tra il significante ed il significato. Ciò non implica la neutralizzazione degli altri canoni ermeneutici, che però vengono in rilievo solo se l'interpretazione testuale è ambigua (in claris non fit interpretatio)” ( (cfr.Consiglio di Stato Sez. III del 28.12.2017). Il Giudice di prime cure ha fatto buon governo delle norme, dalla chiara lettura della norma che regola il regime dei contribuenti minimi e cioè l'art. 1 comma 99 lettera d) della Legge 244/2007, si evince l'inapplicabilità del regime dei minimi a chiunque detenga una semplice partecipazione in una società di persone od anche di capitali a prescindere se partecipino o meno attivamente alla gestione della società.
Per i principi di diritto sopra esposti, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'Appellante a rifondere le spese di giudizio all'Appellata che liquida in euro 600,00.