Articolo 1 della Legge 12 luglio 1951, n. 561
Articolo 2
Versione
8 agosto 1951
Art. 1.
Agli stabilimenti industriali che entro il 31 dicembre 1955 saranno costruiti sulle aree della zona industriale di Livorno, non ancora utilizzate, anche se gia' vendute alla data della presente legge, si applicano:
a) l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per i materiali di costruzione, per le macchine ed in genere per tutto quanto potra' occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali;
b) l'esenzione, per un periodo di cinque anni dalla data di attivazione degli stabilimenti, dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi derivanti dall'esercizio degli stabilimenti stessi.
Le stesse esenzioni si applicano altresi' agli stabili menti industriali che dovessero essere ricostruiti anche se trasferiti di proprieta', nonche' agli ampliamenti e alle trasformazioni degli stabilimenti gia' esistenti.
Entrata in vigore il 8 agosto 1951