Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4687/2019 R.G. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Notaro, per procura Parte_1
speciale alle liti;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_1 procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Vittori;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: opposizione avverso provvedimento di ripetizione di indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 26.9.2019, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di avere ricevuto da parte dell' un provvedimento Controparte_2
datato 11.10.2017, con il quale era stato comunicato di avere, con una precedente lettera del 04/04/2016, comunicato l'esistenza di un indebito avendo percepito, per il periodo dal
01.01.2014 al 30.11.2015, € 6.951,00 in più sulla pensione n. 07065635 per il seguente motivo: “sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella corrisposta.
Contestava l'illegittimità del provvedimento del 11.10.2017, per difetto di CP_1
motivazione. Deduceva che nel caso di specie non sussisteva il dedotto superamento dei limiti reddituali. Eccepiva inoltre l'assenza di dolo dell'interessato, invocando
1
Tanto premesso chiedeva di dichiarare irripetibile la somma di € 6.951,00 addebitata al CP_ ricorrente con il provvedimento impugnato, con condanna dell' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
CP_ 2.- Si costituiva in giudizio l' rilevando che l'indebito oggetto di contestazione era scaturito dalla ricostituzione batch del 31/10/2015, che aveva rideterminato l'importo della pensione n.07065635 categoria INVCIV a decorrere dal 01/01/2014 al 31/10/2015 sulla base dei redditi comunicati dall'Agenzia dell'Entrate per l'anno 2013 e 2014, rilevanti per il
2014 e 2015 ( 2013: €.63 abitazione, €.2400 lavoro autonomo, €.2948 lavoro dipendente)
(2014: €.63 abitazione, €.2400 lavoro autonomo, €.4593 lavoro dipendente), redditi non CP_ conosciuti dall' superando il limite di reddito previsto per gli invalidi civili parziali
(2014 €.4790,76 - 2015 €.4800,38) e non quello indicato da controparte per gli invalidi civili totali.
Chiedeva pertanto di rigettare il ricorso perché infondato.
3.- Sostituita l'udienza del 20.05.2025 con il deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa.
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4.- Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
26036/2019 e n. 10642/2019), che si ritiene di condividere, il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia», con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore.
In ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art. 3-
2 ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988
(secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L.
537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994).
E' stato quindi affermato che l'indebito assistenziale determinato, come nella specie, dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche di segno contrario, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Va inoltre evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
3 Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in CP_1
via telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma
1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L.
27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' (Cass. 13223/2020). CP_1
Nel caso che ci occupa, dagli atti risulta che i redditi del ricorrente sono stati regolarmente dichiarati all'Agenzia delle Entrate, come dimostrano le dichiarazioni reddituali prodotte dallo stesso resistente. Pertanto il ricorrente non aveva alcun obbligo di trasmettere CP_2
CP_ dette informazioni all'
Appare, quindi, che l' abbia superficialmente erogato il trattamento pensionistico CP_2
nella misura che poi, secondo le indagini dello stesso, si è rilevata non corretta, senza però
4 dedurre in alcun modo il dolo o la malafede del pensionato, con conseguente illegittimità CP_ delle trattenute operate dall'
Le superiori considerazioni rendono superfluo ogni ulteriore accertamento ed impongono
CP_ l'accoglimento del ricorso, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
CP_ accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittime le note impugnate e condanna l'
a restituire le somme indebitamente trattenute;
CP_ condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.310,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face
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