Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1310/2023 R.g.a.c.
TRA
nato Siracusa il1.9.1953,c.f ,rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv Giorgio Seminara, per procura in atti
-appellante-
E
L' nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_1 della Strada, in persona del legale rappresentante, con sede a Bologna, nella via
Stalingrado n.45, P.I. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Chara Cusi e P.IVA_1
Paolo Cusi, per procura in atti
-appellata-
^^^^^
All'udienza di discussione del 9.6.2025, la causa sulle note conclusive già depositate è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto datato 20.9.2016 citava davanti al Tribunale di Siracusa, Parte_1 la Compagnia nella qualità di impresa assicuratrice designata dal Fondo Controparte_1 di Garanzia per Vittime della Strada, per ottenerne la sua condanna al pagamento della complessiva somma di € 40.000,00 a titolo di risarcimento per i danni riportati alla all'incolumità psico-fisica a seguito del sinistro stradale avvenuto in Siracusa in data
25.2.2013.
L'attore deduceva che in data 25.2.2013, intorno alle ore 17,00 , mentre percorreva alla guida del proprio motociclo, marca Piaggio Aprilia, targato DJ04026, la via Largo Foro
1
che il procedimento avviato a carico di ignoti si era concluso con archiviazione.
Si costituiva in giudizio la , quale impresa designata dal Controparte_2
F.G.V.S che innanzitutto esternava i propri dubbi sull'effettiva dinamica del sinistro, tenuto conto che, dal rapporto d'incidente redatto dalla Polizia Municipale, l'incidente era stato classificato come autonomo;
esprimeva anche perplessità sull'impossibilità di identificare la presunta autovettura rimasta ignota, indicata dell'attore come responsabile del sinistro, in considerazione del fatto che il tratto stradale in cui era avvenuto il riferito incidente era caratterizzato da alta densità di traffico veicolare che escludeva la possibilità della fuga repentina da parte del dedotto veicolo responsabile. Deduceva anche singolare che. a distanza di anni dal sinistro, l'attore aveva intrapreso l'iniziativa giudiziaria nei confronti del FGVS senza aver mai in precedenza (compreso in citazione) indicato l'esistenza e l'identità di eventuali testimoni, in grado di sovvertire l'esito del rapporto redatto dalla Polizia Municipale.Nel merito contestava l'an ed il quantum debeatur, essendo emerso da rapporto dell'incidente stradale che il sinistro aveva origine autonoma, pertanto, la responsabilità per le conseguenze derivate andava ascritta in via esclusiva all'attore
Concessi i termini per le memorie istruttorie, ex art 183 comma VI cpc, con la prima memoria l'attore replicava alle deduzione di parte avversaria, rilevando che aveva presentato la denuncia- querela per l'identificazione del veicolo responsabile rimasto ignoto e che ciò, di per sé, poteva assurgere ad indice presuntivo della veridicità dell'incidente; con riferimento ai testimoni, deduceva che la compagnia convenuta non gli aveva chiesto in passato informazione sull'esistenza o sull'identità dei testimoni;
che comunque, nella denuncia- querela presentata aveva indicato l'identità del testimone che aveva assistito al sinistro, nella persona di , testimone oculare Testimone_1 quest'ultima poi formalmente indicata come teste da escutere in giudizio con la seconda
2 memoria istruttoria contente gli articolati di prova. L'Assicurazione convenuta ha articolato richiesta di interogatorio formale;
si è opposta all'ammissione della prova testimoniale richiesta da parte attrice, in quanto il teste non era stato indicato in conformità all'art 244 cpc, ossia in modo sufficientemente specifico per la sua identificazione in quanto indicati soltanto il nome ed il cognome.
Il giudice istruttore disponeva l'espletamento dell'interrogatorio formale e con ordinanza del 10.4.2019 ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attore e con successiva ordinanza del 14.12-2020 il medesimo istruttore revocava l'ordinanza del 10.4.2019 con la quale aveva ammesso la prova testimoniale richiesta di parte attrice per la motivazione che il teste non era sufficientemente identificato. All'udienza di rinvio l'8.4.2021 il procuratore dell'attore ha insistito per la revoca dell'ordinanza del 14.12.2020 e per l'espletamento della prova testimoniale alla quale controparte si è opposta. Il giudice disattesa l'istanza di revoca testè citata ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.6.2022 ove il procuratore dell'attore è tornato ad insistere per la revoca dell'ordinanza del 14.12.2020 e per l'ammissione della prova testimoniale. Il giudice, posta la causa in decisione, con la sentenza n. 1550/202023 pubblicata il 17.8.2023, ha rigettato la domanda attrice e condannato l'attore al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato il 16.10.2023 affidato al motivo di seguito esposto ed ha reiterato la richiesta di prova testimoniale rigettata nel grado precedente e l'espletamento di Ctu medico legale per quantificare i danni residuati dal sinistro.
Si è costituita l' nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S. che Controparte_1 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per la sua manifesta infondatezza ed ha resistito nel merito all'appello chiedendone il rigetto.
La Corte con ordinanza del 22.3.2024 ha rigettato le istanze istruttorie ed ha rinviato per la discussione orale all'udienza dell'8.7.2024 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive conclusive. A tale udienza la causa è stata posta in decisione e in seguito con ordinanza del 17.10.2024 rimessa sul ruolo per la modifica del Collegio giudicante, a seguito del trasferimento del Presidente presso altro ufficio giudiziario
All'udienza di rinvio del 9.6.202025 la causa sulle note conclusive già depositate è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello la parte deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
3 L'appellante nel ribadire che la dinamica del sinistro si è svolta nella modalità rappresentata nell'atto di citazione, contesta la decisione del giudice di prime cure, perché fondata esclusivamente sull'acquisizione del rapporto di incidente stradale e sull'esito del proprio interrogatorio formale;
contesta altresì la motivazione utilizzata dal giudice di prime cure per rigettare la propria domanda fondata sull'assunto errato che l'odierno appellante non aveva fornito la prova del coinvolgimento del veicolo rimasto ignoto.
Osserva la parte che il primo giudice dalle proprie dichiarazioni, rese in sede di interrogatorio formale, e dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale, che avevano classificato autonomo il sinistro, ha tratto l'errata convinzione che non vi era stato alcuno scontro tra i veicoli. Osserva, in contrario che “in sede di interrogatorio formale, aveva confermato la dinamica del sinistro, specificando soltanto che tra i mezzi coinvolti non vi era stata alcuna collisione ma al tempo stesso aveva anche precisato “ che non era caduto da solo” ; inoltre, aveva anche spiegato in sede di interrogatorio formale, come era giunto a citare in giudizio la teste , quale testimone oculare del sinistro, poiché “ individuata tra le tante persone presenti sul luogo del sinistro” Aggiunge che sarebbero infondati i sospetti dell'appellata in quanto l'identità della persona indicata come teste era stata già svelata nella denuncia-querela, presentata in data 4.4.2013
Pertanto ritiene l'appellante che la decisione del primo giudice di non ammettere la prova testimoniale ha provocato un grave vulnus al proprio diritto di provare la domanda e a tal fine riproduce i capitoli di prova che aveva articolato per dimostrare che se la prova testimoniale fosse stata ammessa, dal suo espletamento avrebbe trovato conferma oltre che prova la rappresentazione fatta in giudizio dell'incidente.
Cita l'appellante alcune pronunce della S.C. nelle quali il giudice di legittimità ha dichiarato nulle le sentenze emesse dal giudice del merito che avevano rigettato le domande per la motivazione che non erano stati provati i fatti costituitivi e al tempo stesso avevano rigettato le richieste istruttorie indispensabili a tale dimostrazione.
Per quanto esposto l'appellante insiste per l'accoglimento della propria domanda e dei mezzi istruttori richiesti.
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L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto premesso che non è condivisibile la motivazione utilizzata dal giudice di prime cure per revocare la prova testimoniale inizialmente ammessa - in quanto l'indicazione soltanto del nome del cognome del teste-. non era sufficiente per la sua corretta individuazione. Ed infatti, l'art 244 cpc non- precisa quali sono i dati che necessariamente devono essere indicati per ritenere sufficientemente individuato il teste
4 per renderne ammissibile la testimonianza e sulla costituzionalità della formulazione dell'art 244 cpc si è già espressa la Corte Costituzione con la sentenza n. 75/1993. Inoltre anche la Corte di Cassazione ha chiarito che il nome e cognome sono requisiti minimi e sufficienti per ritenere ammissibile la prova, potendo soltanto in seguito all'ammissione porsi la questione diversa se un'imperfetta o incompleta designazione degli elementi identificativi del teste (nome, cognome, residenza ecc.) sono stati in grado di procurare un vulnus alla difesa e al contraddittorio qualora dovesse risultare che l'incompleta identificazione del teste abbia provocato in concreto la citazione e l'assunzione come teste di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, così da spiazzare l'aspettativa della controparte. Così si è infatti espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26058/2013, la cui massima recita: La regola di cui all'art. 244 cod. proc. civ., la quale stabilisce che la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare (e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata), va coordinata con il principio della nullità a rilevanza variabile enucleabile dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale la nullità può essere pronunciata solo quando l'atto manchi dei requisiti di forma-contenuto indispensabili al raggiungimento dello scopo, cosicché, pur dovendo il teste essere indicato in maniera sufficientemente determinata o comunque determinabile, un'imperfetta o incompleta designazione dei relativi elementi identificativi (nella specie, del nome del testimone) è idonea ad arrecare un "vulnus" alla difesa e al contraddittorio solo se provochi in concreto la citazione e l'assunzione di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, così da spiazzare l'aspettativa della controparte”.
Tuttavia la prova testimoniale, a parere di questo Collegio, andava comunque dichiarata inammissibile per la motivazione diversa che non era in grado di fornire alcun contributo dimostrativo ai fini della decisione poiché prospettava una dinamica del sinistro diversa da quella rappresenta in causa dall'attore nel proprio atto introduttivo, e si poneva anche in contrasto con l'oggetto della confessione giudiziale resa dall'attore Ed infatti nell'atto di citazione l'attore ha riferito che la propria caduta all'origine dei danni era l'effetto di una brusca frenata che era stato costretto ad effettuare per evitare la collisione con l'autovettura rimasta ignota che lo precedeva, la quale senza segnalare il cambio di direzione aveva effettuato un'inversione di marcia che aveva comportato l'invasione della propria corsia. Dalla descrizione teste citata poteva comunque evincersi che la caduta era stata determinata dall'azione frenante effettuata dall'odierno appellante, dinamica che, peraltro, egli stesso aveva confermato all'udienza del 23.11.2018 in sede di interrogatorio formale ove aveva anche confessato che “non c'era stato impatto con l'auto pirata “con
5 l'aggiunta che “ non era vero che ero caduto da solo”. Sulla base di detta confessione che escludeva la collisione tra i due mezzi non era ammissibile la prova testimoniale che tendeva a rimettere in discussone un fatto- l'assenza di collisione- già accertato per effetto della già resa confessione giudiziale.
Ed infatti si riportano testualmente gli articolai di prova: a) prova per testi con la Sig.ra
sulle seguenti circostanze: 1) “Vero o no che in data 25/02/2013, alle Testimone_1 ore 17,00 circa percorreva alla guida del motociclo Piaggio Parte_1
Aprilia targato DJ04026, la Via Largo Foro Siracusano, del centro abitato di Siracusa, con direzione di marcia verso C.so Gelone”;2) “Vero o no che giunto nel punto in cui si intersecano il detto C.so Gelone e Via Agatocle, un mezzo, spostandosi da destra verso sinistra, eseguiva una inversione di marcia, verso Via Catania, invadendo la corsia di marcia dove transitava ”; 3)“Vero o no che Parte_1 Parte_1 cercò di evitare la collisione effettuando una brusca frenata a causa della quale scivolava, rovinando a terra”;4)“Vero o no che dopo la collisione il conducente dell'autovettura non si fermava ma anzi si dava alla fuga”;5) “Vero o no che
[...]
dopo la collisione rimaneva a terra, lamentando dolore”. Parte_1
Si aggiunga che la prova testimoniale, anche laddove - in ipotesi- disposta sarebbe stata irrilevante in quanto non in grado di sovvertire il convincimento espresso in sentenza sulla origine autonoma del sinistro. Ed infatti poiché danni chiesti in risarcimento era pacifico che avevano trovato origine nella caduta dell'attore dal motociclo, sarebbe stato irrilevante accertare l'eventuale infrazione commessa dal supposto conducente l'auto pirata (spostamento non segnalato di corsia e conseguente invasione) per l'assenza di un diretto rapporto causale tra la descritta infrazione e la caduta all'origine dei danni.
Inoltre, è irrilevante che l'appellante abbia presentato la denuncia querela a carico di ignoti, così come, sarebbe stato altrettanto irrilevante se non l'avesse presentata, in quanto entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro ma non certo prova dello stesso. Infatti, si è affermato che "nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del
6 responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (Cass n. 450/2025; Cass., n. 3019/2016;
Cass n. 11656/2022; Cass., 12304/2005).
Ciò comporta che al richiedente l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di un veicolo non identificato, spetta comunque per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto." (Cass. n. 10540-2023; Cass n. 4213/2024).
In ordine al valore probatorio del rapporto dell'incidente redatto dalla Polizia Municipale di Siracusa deve osservarsi che la giurisprudenza costante della Suprema Corte ritiene che i rapporti e i verbali della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso solo per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato, salvo il potere del giudice di valutare liberamente, ai fini del proprio convincimento, l'esattezza delle operazioni effettuate e i relativi risultati (Cass.
n. 4208/2014; Cass. n. 491/2000; Cass. n. 3057/1982; Cass. n. 862/1970).
Nel caso di specie il rapporto dell'incidente stradale è assistito da fede privilegiata nella parte - che qui rileva - in cui i vigili hanno dato atto, avendolo personalmente constatato, dell'assenza di testimoni sul posto. D'altra parte, se ai vigili non è sfuggito di verbalizzare che dopo l'incidente era intervenuta la moglie dell' , ,perché Pt_1 Controparte_3 sarebbe dovuta sfuggire ai medesimi verbalizzanti la presenza di Testimone_1 indicata dall'odierno appellante come testimone oculare, se com'è noto per pratica costante nell'imminenza dell'incidente, tra le prime e principali attività svolte dalle forze intervenute, dopo i soccorsi sanitari e i rilievi, c'è quella di assumere informazioni tra i presenti, quali possibili testimoni, per la ricostruzione della dinamica dell'incidente o per altre utili informazioni.
7 Sul punto la S.C. considera la mancata indicazione nel rapporto dell'incidente della presenza di testimoni, che solo in seguito si palesano come testimoni oculari un elemento a sfavore per la genuinità del teste (Cass n. 33357/2021) e l'intera vicenda all'esame è connotata da una non sufficiente chiarezza a partire dalla dinamica del sinistro che prospetta svariate ipotesi all'origine della caduta, tra queste, la disattenzione dell'odierno appellante nella guida: la violazione da parte sua della regola prevista dall'art 149 del
CDS, che impone ai conducenti il mantenimento della distanza di sicurezza con il veicolo che li precede onde evitare il tamponamento o, come sembra probabile accaduto nella fattispecie, improvvise frenate,; non senza escludere l'inidoneità del motociclo alla circolazione (compromissione sistema frenante, pneumatici privi di aderenza) in quanto dal rapporto dell'incidente in atti risulta che il predetto veicolo non era stato sottoposto alla periodica revisione prevista dall'art 80 del CDS.
Da quanto emerso, ne consegue che l'odierno appellante non ha assolto all'onere della prova, non essendo emersi dall'istruttoria espletata elementi in grado di fondare l'obbligazione risarcitoria, a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
In conclusione - ritenuto che in caso di sinistro causato da veicolo non identificato- le prove offerte vadano valutate con il dovuto rigore, considerata la natura eminentemente solidaristica della norma che prevede il risarcimento del danno a carico del Fondo di
Garanzia e la difficoltà per quest'ultimo di fornire prova dell'accaduto, del quale non può avere, evidentemente, conoscenza diretta, la mera allegazione di parte risulta insufficiente oltre che poco convincente.
Le ravvisate contraddizioni e le carenze dimostrative da un lato e la presenza di evidenze probatorie contrarie comportano la conferma della pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento danni, spiegata da il quale, per quanto detto, non Parte_1 risulta avere assolto all'onere probatorio, su di lui incombente, ex art. 2697 cc., di provare il fatto generatore del danno di cui chiedeva il risarcimento e, più specificamente, di provare il coinvolgimento nel sinistro di un'autovettura rimasta non identificata, permanendo, all'esito dell'istruttoria svolta, numerosi e gravi elementi di dubbio in proposito.
Per le esposte ragioni, va respinto l'appello proposto da ed avuto Parte_1 riguardo dei motivi di censura, per il principio della soccombenza la parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado, che si liquidano in conformità al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00) con applicazione dei valori medi tariffari.
8 L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1310/2023, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa n,1550/202023 pubblicata il 17.8.2023, che per l'effetto conferma;
condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore Parte_1 dell' nella qualità di impresa designata dal Fondo di Controparte_2
Garanzia per le Vittime della Strada, che liquida in complessivi € 9.991,00 (€ 2.058,00 per la fase di studio, €1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale) otre il rimborso forfettario nella misura del
15% ,Iva e C.p.a.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
30.05.2002, n. 115, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Catania addì 19.6. 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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