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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/05/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1465/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1465/2022 R.G., avente ad oggetto: divorzio, promossa da nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in LE (EN) alla piazza Carella n. 8 presso lo studio dell'Avv. Salvatore
La Biunda (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 9 nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata in LE (EN) al corso Umberto n. 184 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Giangrasso
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 19.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2022, il sig. ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (rectius, lo scioglimento del matrimonio civile) contratto con la sig.ra , a LE il 24.06.2005, in regime di Controparte_1
separazione dei beni;
atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 10, Parte 1, anno 2005.
Il ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale sono nati i figli (nato a Per_1
LE il 04.09.2005), (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_2 Per_3
28.11.2009) ha dedotto e documentato che il Tribunale di Enna, con Decreto del 20.12.2021, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto al n. 1263/2021 R.G., ove i coniugi hanno concordato l'assegnazione alla moglie della casa familiare, di proprietà esclusiva del marito, sita in LE alla via AR n. 1; l'affidamento condiviso dei tre figli, all'epoca tutti minori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale, con regolamentazione in dettaglio del diritto di visita del padre;
l'obbligo del padre di corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per i tre figli pari ad € 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, specificamente individuate, con espressa rinuncia reciproca di ciascuno dei coniugi a chiedere il mantenimento per sé.
Il ricorrente ha esposto che, a seguito della separazione di fatto, nel mese di giugno 2022, la resistente si è trasferita, insieme al proprio compagno, in Trentino Alto Adige, lasciando i tre figli minorenni, che si sono trasferiti presso il padre, nella casa dei nonni paterni.
Il ricorrente, rilevando come la casa familiare sia stata assegnata alla resistente affinché ivi dimorasse unitamente ai tre figli minori, per evitare loro anche il trauma del distacco dall'habitat familiare, ha pagina 2 di 9 riferito che, nonostante le plurime richieste, la moglie non ha mai acconsentito alla liberazione dell'abitazione affinché il ricorrente ivi tornasse a vivere insieme ai figli.
Il ricorrente ha rappresentato che, nell'ottobre 2022, la resistente è rientrata a LE, presso la casa coniugale, ma che i figli “sentitisi abbandonati, non sono più voluti tornare con la madre, che di tal guisa continua ad abitare la casa di famiglia di via AR (che si ribadisce, è proprietà esclusiva del ricorrente) da sola, senza i figli”; il ricorrente ha riferito che i figli intendono tornare a vivere nella casa familiare solo unitamente al padre (cfr. pagg 5 e 6 del ricorso introduttivo).
Il ricorrente ha altresì rappresentato che, in relazione all'assegno unico INPS, in sede di separazione consensuale al punto 17, i coniugi avevano stabilito che “L'intero importo di chiunque dei genitori percepirà l'assegno unico per i figli, lo destinerà per le spese dei figli”; il ricorrente ha riferito che la resistente ha indebitamente trattenuto per sé l'assegno unico per le mensilità di novembre e dicembre
2022, pari a circa € 630,00 mensili, nonostante l'accordo e nonostante i figli minori vivano di fatto con il padre.
Il ricorrente ha quindi chiesto l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il padre, di statuire a carico della madre un assegno mensile per il mantenimento dei figli pari ad € 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico INPS venga corrisposto in favore del ricorrente, quale genitore collocatario.
In data 24.02.2023, si è costituita in giudizio la sig.ra , preliminarmente eccependo la nullità e/o CP_1
l'inammissibilità del ricorso, non avendo il ricorrente “dedotto nulla in merito ai presupposti per potere addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, non deducendo niente in merito alla sussistenza delle cause di cui all'art. 3 della L. 898/1970 e, quindi, non spiegando se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita”, e non avendo espressamente proposto la domanda di divorzio nelle proprie conclusioni.
Nel merito, la resistente ha rilevato che l'obiettivo del ricorrente sarebbe solo quello di stabilire la residenza presso la casa familiare, al fine di chiedere ed “ottenere il reddito di cittadinanza”.
La resistente ha contestato la versione dei fatti narrata dal ricorrente, rilevando che i figli hanno sempre preferito abitare presso i nonni paterni insieme al padre (in LE alla via Pier Paolo Pasolini n. 54), privilegiando l'abitazione dei nonni ancor prima che i genitori si separassero, e ha riferito che i figli non desiderano tornare nella casa familiare, distante dalle scuole e dalle zone da loro frequentate.
In relazione al proprio trasferimento in Trentino, la resistente ha dedotto e documentato di avere lavorato, con contratto di lavoro stagionale dal 10.06.2022 al 30.09.2022 in provincia di Bolzano, del pagina 3 di 9 quale il ricorrente era a conoscenza, rilevando di non avere abbandonato i figli che hanno semplicemente continuato ad abitare dai nonni paterni.
La resistente ha peraltro riferito che, mentre si trovava fuori per lavoro, ha trasmesso somme per i figli, ricaricando la carta Postepay evolution, consegnata al figlio più grande Per_1
Sull'assegno unico erogato dall'INPS, la resistente ha riferito di avere spontaneamente concesso, già a dicembre 2022 che fosse il padre a percepire l'intero assegno unico e di avere già provveduto alle comunicazioni all'INPS a tal fine.
Sul collocamento dei figli, la resistente ha ritenuto opportuno che fossero gli stessi a decidere.
La resistente ha inoltre rilevato di essere disoccupata, di essere in cerca di lavoro e di vivere solo grazie al reddito di cittadinanza, pari ad € 384,45 mensili, non potendo quindi corrispondere nulla per il mantenimento dei figli.
La resistente ha quindi chiesto di “
1. rigettare il ricorso, dichiarando la nullità e/o la inammissibilità del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. confermare le condizioni della separazione personale;
3. in subordine, disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni Per_1
e con collocazione presso il genitore con cui preferiranno coabitare. Qualora dovessero Per_2 Per_3
decidere di coabitare con il padre, che venga ugualmente assegnata la casa coniugale alla moglie per
l'indigenza in cui sta vivendo e perché i figli comunque preferiscono abitare presso la casa dei nonni paterni;
4.
considerato che
l'assegno unico INPS per i figli sarà percepito dal padre per assenso già espresso dalla resistente e che la stessa è disoccupata e percipiente solo del reddito di cittadinanza di €
384,45, disporre che la madre, qualora non collocataria dei figli, per i periodi in cui non lavorerà e percepirà solo il reddito di cittadinanza non verserà nulla al marito per il mantenimento dei figli, mentre corrisponderà al marito collocatario un assegno mensile di € 300,00 per il mantenimento dei tre figli per i periodi in cui avrà un contratto di lavoro, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere entro il quinto giorno di ogni mese dell'anno”.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti e ascoltate separatamente le stesse all'udienza del
07.03.2023, il Presidente del Tribunale ha disposto l'ascolto dei tre figli, i quali, sentiti all'udienza del
02.05.2023, hanno confermato di essere andati a vivere a casa dei nonni insieme al padre quando la madre si è trasferita per lavoro per alcuni mesi, riferendo che la madre ha un compagno con il quale convive presso abitazione diversa dalla casa familiare e confermando la volontà di rientrare nell'abitazione familiare ma solo insieme al padre.
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 15.05.2023, resa ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 898/1970, ratione temporis vigente e applicabile, il Presidente del Tribunale ha confermato l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori dei figli, disponendone la collocazione presso il padre cui ha assegnato la casa coniugale;
ha disposto il versamento dell'intero importo dell'assegno unico per i figli al padre, nonché onerato la madre di versare al sig. un assegno mensile, quale contributo al mantenimento dei Pt_1
figli e , di € 200,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente Per_3 Per_2
secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 30% delle spese straordinarie necessarie per i predetti.
Nel corpo della medesima ordinanza è stata, inoltre, designato giudice istruttore lo scrivente relatore e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 27.09.2023.
Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative, reiterando le richieste già formulate.
Con la comparsa di costituzione del 15.09.2023, la resistente ha rilevato che, nelle more del procedimento e, segnatamente, ad aprile 2023, il coniuge è stato assunto presso Acquaenna S.c.p.a. e percepisce un reddito di circa € 1.500,00 mensili. In ragione del proprio stato di disoccupazione e della lunga durata del matrimonio, la resistente ha chiesto disporsi un assegno divorzile in proprio favore a carico del marito pari ad € 300,00 mensili ovvero di disporre “che la moglie non versi al marito il mantenimento per i figli fino a quando non troverà un regolare lavoro”.
All'esito dell'udienza del 27.09.2023, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie istruttorie.
Con ordinanza dell'01.02.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., rilevata la tardività del deposito della seconda memoria istruttoria del ricorrente e ritenuta l'inammissibilità e la complessiva irrilevanza ai fini del decidere delle richieste istruttorie formulate dalla resistente, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2024.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, previa richiesta di ammissione delle richieste istruttorie già articolate in atti.
Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, poi depositati da entrambe le parti.
pagina 5 di 9 Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va riqualificata come domanda di scioglimento del matrimonio civile ed è fondata e va accolta.
Invero, con Decreto del 20.12.2021, il Tribunale di Enna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto al n. 1263/2021 R.G. e la separazione si è protratta ininterrottamente ben oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) della Legge n. 898/1970.
In ordine ai provvedimenti relativi alla prole, considerato che il figlio nelle more del giudizio, Per_1
è divenuto maggiorenne, va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_2 Per_3
In relazione al diritto di visita della madre, considerata l'età dei ragazzi, a breve maggiorenni, esso verrà esercitato conformemente ai reciproci impegni e desideri.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare svolta da entrambe le parti, considerato che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337-sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, considerato che i figli hanno scelto di coabitare con il padre, ritiene questo Collegio di confermare quanto statuito in seno all'ordinanza presidenziale, assegnando al ricorrente la casa familiare, sita in LE alla via AR n. 1.
In considerazione dell'accordo delle parti sul punto, deve inoltre disporsi l'integrale assegnazione al padre dell'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.
Sulla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a
pagina 6 di 9 tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass.
15065/2000).
Ebbene, in relazione al mantenimento dei figli, occorre premettere che la madre è in cerca di occupazione ma vanta esperienze lavorative nel settore alberghiero e presso strutture residenziali per anziani e disabili (cfr. scheda anagrafico professionale in atti); il padre è attualmente in cerca di occupazione, avendo lavorato per un solo anno presso Acquaenna S.c.p.a. e poi, da ultimo, fino ad ottobre 2024, presso la Securit Service, gode dell'aiuto dei propri genitori e percepisce integralmente l'assegno unico per i figli già dal 2023 (cfr. pag. 3 e 4 della memoria di replica del ricorrente).
Il figlio maggiorenne sentito all'udienza del 02.05.2023, ha dichiarato di lavorare in proprio Per_1
come giardiniere, sicché nulla va disposto sul suo mantenimento.
Alla luce delle condizioni economiche delle parti, come sopra riportate, il Collegio ritiene equo porre a carico della sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma CP_1 Per_2 Per_3
minima di € 100,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 30% delle spese straordinarie.
Passando ora ad esaminare la domanda della resistente diretta ad ottenere un assegno divorzile a carico del sig. va premesso che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della Legge n. 898/1970, “Con la Pt_1
sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
In aderenza alle indicazioni offerte dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass.
SS.UU. n. 18287/2018), ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in
pagina 7 di 9 considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Alla luce di quanto sopra esposto, il raffronto tra le condizioni economiche dei coniugi non consente di evidenziare un consistente divario.
La resistente, oggi richiedente l'assegno divorzile, ha rinunciato al mantenimento in sede di separazione consensuale, pur essendo già allora disoccupata ma comunque in grado di reperire un'occupazione. Invero, a seguito della separazione, la sig.ra ha lavorato saltuariamente nonché CP_1
fatto ricorso alle misure di sostegno al reddito erogate dallo Stato.
La resistente, quarantaduenne e con pregresse esperienze lavorative, si trova nella piena possibilità di reperire un'adeguata occupazione lavorativa che le consenta di rendersi indipendente;
né la decadenza dalle misure di sostegno al reddito erogate dallo Stato può dirsi determinante della sussistenza dei requisiti per l'assegno divorzile.
Questo Collegio ritiene, pertanto, di rigettare la domanda svolta dalla resistente avente ad oggetto la corresponsione di un assegno divorzile a carico del ricorrente.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra nato ad Parte_1
Acireale (CT) il 22.11.1980 (C.F.: ), e nata a [...] C.F._1 Controparte_1
(EN) il 25.12.1983 (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficiale di Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
LE al n. 10, Parte 1, anno 2005;
- DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 Per_3
prevalente presso il padre, cui è assegnata la casa familiare, e disciplina del diritto di visita della madre come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli e un assegno mensile di € 100,00, da versare Per_2 Per_3
pagina 8 di 9 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta dalla data della domanda, oltre il 30% delle spese straordinarie;
- DISPONE l'integrale assegnazione al padre dell'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.;
- RIGETTA la domanda di assegno divorzile svolta dalla resistente;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1465/2022 R.G., avente ad oggetto: divorzio, promossa da nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in LE (EN) alla piazza Carella n. 8 presso lo studio dell'Avv. Salvatore
La Biunda (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 9 nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata in LE (EN) al corso Umberto n. 184 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Giangrasso
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 19.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2022, il sig. ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (rectius, lo scioglimento del matrimonio civile) contratto con la sig.ra , a LE il 24.06.2005, in regime di Controparte_1
separazione dei beni;
atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 10, Parte 1, anno 2005.
Il ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale sono nati i figli (nato a Per_1
LE il 04.09.2005), (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_2 Per_3
28.11.2009) ha dedotto e documentato che il Tribunale di Enna, con Decreto del 20.12.2021, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto al n. 1263/2021 R.G., ove i coniugi hanno concordato l'assegnazione alla moglie della casa familiare, di proprietà esclusiva del marito, sita in LE alla via AR n. 1; l'affidamento condiviso dei tre figli, all'epoca tutti minori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale, con regolamentazione in dettaglio del diritto di visita del padre;
l'obbligo del padre di corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per i tre figli pari ad € 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, specificamente individuate, con espressa rinuncia reciproca di ciascuno dei coniugi a chiedere il mantenimento per sé.
Il ricorrente ha esposto che, a seguito della separazione di fatto, nel mese di giugno 2022, la resistente si è trasferita, insieme al proprio compagno, in Trentino Alto Adige, lasciando i tre figli minorenni, che si sono trasferiti presso il padre, nella casa dei nonni paterni.
Il ricorrente, rilevando come la casa familiare sia stata assegnata alla resistente affinché ivi dimorasse unitamente ai tre figli minori, per evitare loro anche il trauma del distacco dall'habitat familiare, ha pagina 2 di 9 riferito che, nonostante le plurime richieste, la moglie non ha mai acconsentito alla liberazione dell'abitazione affinché il ricorrente ivi tornasse a vivere insieme ai figli.
Il ricorrente ha rappresentato che, nell'ottobre 2022, la resistente è rientrata a LE, presso la casa coniugale, ma che i figli “sentitisi abbandonati, non sono più voluti tornare con la madre, che di tal guisa continua ad abitare la casa di famiglia di via AR (che si ribadisce, è proprietà esclusiva del ricorrente) da sola, senza i figli”; il ricorrente ha riferito che i figli intendono tornare a vivere nella casa familiare solo unitamente al padre (cfr. pagg 5 e 6 del ricorso introduttivo).
Il ricorrente ha altresì rappresentato che, in relazione all'assegno unico INPS, in sede di separazione consensuale al punto 17, i coniugi avevano stabilito che “L'intero importo di chiunque dei genitori percepirà l'assegno unico per i figli, lo destinerà per le spese dei figli”; il ricorrente ha riferito che la resistente ha indebitamente trattenuto per sé l'assegno unico per le mensilità di novembre e dicembre
2022, pari a circa € 630,00 mensili, nonostante l'accordo e nonostante i figli minori vivano di fatto con il padre.
Il ricorrente ha quindi chiesto l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il padre, di statuire a carico della madre un assegno mensile per il mantenimento dei figli pari ad € 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico INPS venga corrisposto in favore del ricorrente, quale genitore collocatario.
In data 24.02.2023, si è costituita in giudizio la sig.ra , preliminarmente eccependo la nullità e/o CP_1
l'inammissibilità del ricorso, non avendo il ricorrente “dedotto nulla in merito ai presupposti per potere addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, non deducendo niente in merito alla sussistenza delle cause di cui all'art. 3 della L. 898/1970 e, quindi, non spiegando se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita”, e non avendo espressamente proposto la domanda di divorzio nelle proprie conclusioni.
Nel merito, la resistente ha rilevato che l'obiettivo del ricorrente sarebbe solo quello di stabilire la residenza presso la casa familiare, al fine di chiedere ed “ottenere il reddito di cittadinanza”.
La resistente ha contestato la versione dei fatti narrata dal ricorrente, rilevando che i figli hanno sempre preferito abitare presso i nonni paterni insieme al padre (in LE alla via Pier Paolo Pasolini n. 54), privilegiando l'abitazione dei nonni ancor prima che i genitori si separassero, e ha riferito che i figli non desiderano tornare nella casa familiare, distante dalle scuole e dalle zone da loro frequentate.
In relazione al proprio trasferimento in Trentino, la resistente ha dedotto e documentato di avere lavorato, con contratto di lavoro stagionale dal 10.06.2022 al 30.09.2022 in provincia di Bolzano, del pagina 3 di 9 quale il ricorrente era a conoscenza, rilevando di non avere abbandonato i figli che hanno semplicemente continuato ad abitare dai nonni paterni.
La resistente ha peraltro riferito che, mentre si trovava fuori per lavoro, ha trasmesso somme per i figli, ricaricando la carta Postepay evolution, consegnata al figlio più grande Per_1
Sull'assegno unico erogato dall'INPS, la resistente ha riferito di avere spontaneamente concesso, già a dicembre 2022 che fosse il padre a percepire l'intero assegno unico e di avere già provveduto alle comunicazioni all'INPS a tal fine.
Sul collocamento dei figli, la resistente ha ritenuto opportuno che fossero gli stessi a decidere.
La resistente ha inoltre rilevato di essere disoccupata, di essere in cerca di lavoro e di vivere solo grazie al reddito di cittadinanza, pari ad € 384,45 mensili, non potendo quindi corrispondere nulla per il mantenimento dei figli.
La resistente ha quindi chiesto di “
1. rigettare il ricorso, dichiarando la nullità e/o la inammissibilità del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. confermare le condizioni della separazione personale;
3. in subordine, disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni Per_1
e con collocazione presso il genitore con cui preferiranno coabitare. Qualora dovessero Per_2 Per_3
decidere di coabitare con il padre, che venga ugualmente assegnata la casa coniugale alla moglie per
l'indigenza in cui sta vivendo e perché i figli comunque preferiscono abitare presso la casa dei nonni paterni;
4.
considerato che
l'assegno unico INPS per i figli sarà percepito dal padre per assenso già espresso dalla resistente e che la stessa è disoccupata e percipiente solo del reddito di cittadinanza di €
384,45, disporre che la madre, qualora non collocataria dei figli, per i periodi in cui non lavorerà e percepirà solo il reddito di cittadinanza non verserà nulla al marito per il mantenimento dei figli, mentre corrisponderà al marito collocatario un assegno mensile di € 300,00 per il mantenimento dei tre figli per i periodi in cui avrà un contratto di lavoro, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere entro il quinto giorno di ogni mese dell'anno”.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti e ascoltate separatamente le stesse all'udienza del
07.03.2023, il Presidente del Tribunale ha disposto l'ascolto dei tre figli, i quali, sentiti all'udienza del
02.05.2023, hanno confermato di essere andati a vivere a casa dei nonni insieme al padre quando la madre si è trasferita per lavoro per alcuni mesi, riferendo che la madre ha un compagno con il quale convive presso abitazione diversa dalla casa familiare e confermando la volontà di rientrare nell'abitazione familiare ma solo insieme al padre.
pagina 4 di 9 Con ordinanza del 15.05.2023, resa ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 898/1970, ratione temporis vigente e applicabile, il Presidente del Tribunale ha confermato l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori dei figli, disponendone la collocazione presso il padre cui ha assegnato la casa coniugale;
ha disposto il versamento dell'intero importo dell'assegno unico per i figli al padre, nonché onerato la madre di versare al sig. un assegno mensile, quale contributo al mantenimento dei Pt_1
figli e , di € 200,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente Per_3 Per_2
secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 30% delle spese straordinarie necessarie per i predetti.
Nel corpo della medesima ordinanza è stata, inoltre, designato giudice istruttore lo scrivente relatore e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 27.09.2023.
Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative, reiterando le richieste già formulate.
Con la comparsa di costituzione del 15.09.2023, la resistente ha rilevato che, nelle more del procedimento e, segnatamente, ad aprile 2023, il coniuge è stato assunto presso Acquaenna S.c.p.a. e percepisce un reddito di circa € 1.500,00 mensili. In ragione del proprio stato di disoccupazione e della lunga durata del matrimonio, la resistente ha chiesto disporsi un assegno divorzile in proprio favore a carico del marito pari ad € 300,00 mensili ovvero di disporre “che la moglie non versi al marito il mantenimento per i figli fino a quando non troverà un regolare lavoro”.
All'esito dell'udienza del 27.09.2023, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie istruttorie.
Con ordinanza dell'01.02.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., rilevata la tardività del deposito della seconda memoria istruttoria del ricorrente e ritenuta l'inammissibilità e la complessiva irrilevanza ai fini del decidere delle richieste istruttorie formulate dalla resistente, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2024.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, previa richiesta di ammissione delle richieste istruttorie già articolate in atti.
Lo scrivente relatore ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, poi depositati da entrambe le parti.
pagina 5 di 9 Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va riqualificata come domanda di scioglimento del matrimonio civile ed è fondata e va accolta.
Invero, con Decreto del 20.12.2021, il Tribunale di Enna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto al n. 1263/2021 R.G. e la separazione si è protratta ininterrottamente ben oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) della Legge n. 898/1970.
In ordine ai provvedimenti relativi alla prole, considerato che il figlio nelle more del giudizio, Per_1
è divenuto maggiorenne, va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_2 Per_3
In relazione al diritto di visita della madre, considerata l'età dei ragazzi, a breve maggiorenni, esso verrà esercitato conformemente ai reciproci impegni e desideri.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare svolta da entrambe le parti, considerato che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337-sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, considerato che i figli hanno scelto di coabitare con il padre, ritiene questo Collegio di confermare quanto statuito in seno all'ordinanza presidenziale, assegnando al ricorrente la casa familiare, sita in LE alla via AR n. 1.
In considerazione dell'accordo delle parti sul punto, deve inoltre disporsi l'integrale assegnazione al padre dell'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.
Sulla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a
pagina 6 di 9 tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass.
15065/2000).
Ebbene, in relazione al mantenimento dei figli, occorre premettere che la madre è in cerca di occupazione ma vanta esperienze lavorative nel settore alberghiero e presso strutture residenziali per anziani e disabili (cfr. scheda anagrafico professionale in atti); il padre è attualmente in cerca di occupazione, avendo lavorato per un solo anno presso Acquaenna S.c.p.a. e poi, da ultimo, fino ad ottobre 2024, presso la Securit Service, gode dell'aiuto dei propri genitori e percepisce integralmente l'assegno unico per i figli già dal 2023 (cfr. pag. 3 e 4 della memoria di replica del ricorrente).
Il figlio maggiorenne sentito all'udienza del 02.05.2023, ha dichiarato di lavorare in proprio Per_1
come giardiniere, sicché nulla va disposto sul suo mantenimento.
Alla luce delle condizioni economiche delle parti, come sopra riportate, il Collegio ritiene equo porre a carico della sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma CP_1 Per_2 Per_3
minima di € 100,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 30% delle spese straordinarie.
Passando ora ad esaminare la domanda della resistente diretta ad ottenere un assegno divorzile a carico del sig. va premesso che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della Legge n. 898/1970, “Con la Pt_1
sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
In aderenza alle indicazioni offerte dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass.
SS.UU. n. 18287/2018), ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in
pagina 7 di 9 considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Alla luce di quanto sopra esposto, il raffronto tra le condizioni economiche dei coniugi non consente di evidenziare un consistente divario.
La resistente, oggi richiedente l'assegno divorzile, ha rinunciato al mantenimento in sede di separazione consensuale, pur essendo già allora disoccupata ma comunque in grado di reperire un'occupazione. Invero, a seguito della separazione, la sig.ra ha lavorato saltuariamente nonché CP_1
fatto ricorso alle misure di sostegno al reddito erogate dallo Stato.
La resistente, quarantaduenne e con pregresse esperienze lavorative, si trova nella piena possibilità di reperire un'adeguata occupazione lavorativa che le consenta di rendersi indipendente;
né la decadenza dalle misure di sostegno al reddito erogate dallo Stato può dirsi determinante della sussistenza dei requisiti per l'assegno divorzile.
Questo Collegio ritiene, pertanto, di rigettare la domanda svolta dalla resistente avente ad oggetto la corresponsione di un assegno divorzile a carico del ricorrente.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra nato ad Parte_1
Acireale (CT) il 22.11.1980 (C.F.: ), e nata a [...] C.F._1 Controparte_1
(EN) il 25.12.1983 (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficiale di Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
LE al n. 10, Parte 1, anno 2005;
- DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 Per_3
prevalente presso il padre, cui è assegnata la casa familiare, e disciplina del diritto di visita della madre come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli e un assegno mensile di € 100,00, da versare Per_2 Per_3
pagina 8 di 9 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta dalla data della domanda, oltre il 30% delle spese straordinarie;
- DISPONE l'integrale assegnazione al padre dell'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.;
- RIGETTA la domanda di assegno divorzile svolta dalla resistente;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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