TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile al numero 2310/2012 R.G.,
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante , elettivamente domiciliata in Lecce, via XXV Parte_2
luglio n. 2/b, presso lo studio associato rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Perrone e Pt_3 dall'Avv. Angelo Valente, per mandato a margine dell'atto di citazione;
OPPONENTE
E
già Controparte_1 CP_1
in persona del curatore , elettivamente domiciliato in Galatina, via Marche n. Persona_1
74, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Galluccio, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Beretta del foro di Busto Arsizio, come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 20.12.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato per la notifica il 24.4.2012 Istituto di vigilanza Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 276/12, emesso il giorno 8.3.2012 dal
Tribunale di Lecce e notificato il 16.3.2012, con cui le aveva intimato il pagamento di CP_1
€ 70.000,00 (di cui € 50.000,00 quale somma residua a fronte della fornitura di pannelli fotovoltaici in esecuzione del contratto d'appalto del 26.5.2010 ed € 20.000,00 quale rimborso di somme anticipate alla ditta . L'opponente domandava la revoca del decreto ingiuntivo eccependo Tes_1
l'inadempimento della società opposta con riguardo all'esecuzione del contratto d'appalto e la circostanza di aver provveduto autonomamente al pagamento della ditta La società Tes_1
opponente concludeva domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto, condannata la società opposta al risarcimento dei danni non patrimoniali e commerciali conseguenti all'emissione del decreto ingiuntivo da mancato pagamento, nonché al risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con colpa grave, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese del giudizio, da liquidarsi in favore dei difensori antistatari. si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione, sostenendo in CP_1
particolare che la società opponente era inadempiente, non avendo provveduto al pagamento della residua somma di € 50.000,00 alla consegna dei pannelli fotovoltaici e al pagamento della somma di € 20.000,00 anticipata dall'opposta alla ditta Inoltre, aggiungeva che l'opponente si era Tes_1
resa inadempiente non provvedendo al pagamento delle ulteriori somme dovute a conclusione dell'esecuzione dell'appalto, precisando che aveva adempiuto correttamente agli CP_1 obblighi contrattuali. Pertanto concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché delle spiegate domande riconvenzionali e domandando, a sua volta, la condanna dell'opponente al pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento, nonché, in subordine, la risoluzione del contratto con condanna dell'opponente alla restituzione per equivalente delle prestazioni già eseguite e al risarcimento dei danni subiti, comunque al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3
c.p.c. per lite temeraria, con vittoria di spese di causa. veniva, altresì, autorizzata a CP_1
chiamare in causa i propri subappaltatori che restava contumace, Controparte_2 [...]
(che si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse pretese e, in via CO riconvenzionale, il pagamento da parte di della somma di € 137.567,70 già fatturata e CP_1 non pagata, con vittoria di spese e autorizzazione a citare in garanzia l'ing. e la E_
, nonché la propria compagnia assicuratrice ON E_
(che si costituiva chiedendo che venisse dichiarata l'infondatezza della domanda
[...] di garanzia assicurativa, nel merito il rigetto della domanda risarcitoria dell'opponente, in subordine il riconoscimento di un concorso di colpa della stessa società opponente, di e di Controparte_2
l'operatività della polizza nei limiti delle franchigie contrattuali, con vittoria CO
di spese di lite).
Previa autorizzata citazione da parte di si costituivano anche l'ing. CO CP
(che eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163, comma 3 nn. 3 e 4 e 164 c.p.c., il
[...] proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito chiedendo il rigetto della domanda di
[...]
nei propri confronti, in subordine il riconoscimento della sussistenza di un concorso CO
di colpa, e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento da parte di della CO somma di € 28.431,00, quale prezzo delle opere commissionate con lettera di incarico del
29.11.2010) e (che eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex artt. ON
163, comma 3 n. 7 e 164 c.p.c. e l'inoperatività della polizza tra le parti, con vittoria di spese).
All'udienza del 12.12.2013 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento di Il processo veniva regolarmente riassunto nei termini di legge, tuttavia il Controparte_2
curatore fallimentare della società fallita restava contumace.
Nel corso della fase istruttoria, all'udienza dell'8.3.2018 veniva nuovamente dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento di La causa veniva CP_1
regolarmente riassunta e il curatore fallimentare della società convenuta, costituendosi, eccepiva, in particolare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, riproposta con l'atto di riassunzione nei confronti del fallimento, dovendo la stessa essere formulata con domanda di ammissione al passivo dinanzi al Giudice delegato del fallimento.
La causa, dunque, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sull'eccezione di improcedibilità delle domande avanzate verso il fallimento all'udienza del 28.3.2019 e quindi veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza parziale n. 1616/2020 del 7.7.2020, veniva dichiarata l'improcedibilità delle domande riconvenzionali proposte dalle parti nel giudizio e sospeso il giudizio inerente alla domanda di opposizione al decreto ingiuntivo impugnato in attesa della definizione delle domande riconvenzionali pregiudiziali, dinanzi al Giudice fallimentare.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza dell'8.9.2021, rigettava la domanda di Parte_1
di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del in quanto Controparte_1
tardiva.
Il presente giudizio veniva riassunto dall'opponente con ricorso depositato il 15.12.2021, notificato nei confronti delle altre parti, e, previa dichiarazione della contumacia di Controparte_7
e la causa veniva rinviata per la precisazione CO Controparte_8
delle conclusioni sulle questioni pregiudiziali inerenti al difetto di legittimazione passiva dei soggetti terzi chiamati in causa al 23.9.2022 con trattazione scritta. In data 2.10.2022, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle questioni pregiudiziali, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte. Con sentenza parziale n. 2636/2023 pubblicata il 4.10.2023, veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 CO E_
e
[...] E_ ON
Nel merito, acquisito il fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo già promosso da nei confronti di (R.G. n. 579/2012), la causa veniva istruita tramite Parte_1 CP_1 prove documentali ed orali e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.12.2024. Alla medesima udienza veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Con riferimento alla pretesa € 20.000,00 quale rimborso di somme anticipate alla ditta Tes_1
parte opposta non ha dimostrato di avere un titolo giuridico che la legittimi ad ottenere la prestazione. Come pacificamente sostenuto dalla Corte di legittimità, infatti “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (vedasi da ultimo Cass. 12.7.2023, n.
19944). Nel caso di specie, peraltro, la fattura della ditta era stata emessa nei confronti Tes_1 dell'ingiungente. Ebbene,, come ammesso dalla stessa parte opposta, il contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 26.5.2010 prevedeva che eventuali costi per “scavi e cemento per plinti di sostegno e opere murarie in genere” fossero posti a carico di Non è stato, invece, Parte_1
dimostrato che vi fosse alcun accordo tra le parti che prevedesse che i costi per tali lavori dovessero essere anticipati da CP_1
Per quanto riguarda la pretesa di € 50.000,00 quale somma residua a fronte della fornitura di pannelli fotovoltaici in esecuzione del contratto d'appalto del 26.5.2010, pur essendo sostenuta da un valido titolo giuridico, peraltro non contestato, all'esito di quanto emerso a seguito dell'acquisizione della CTU depositata nel giudizio per ATP, non risulta essere dovuta. Va accolta, infatti, l'eccezione di inadempimento della parte opponente, essendo emerso il grave inadempimento di In particolare, la tettoia presentava varie fessurazioni con CP_1 infiltrazioni d'acqua e non era stato realizzato il sottotetto in lamiera zincata. Inoltre, gli impianti installati presentavano caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste in contratto. I lavori erano stati terminati non prima di due mesi dopo le previsioni contrattuali, come emerso anche dalla deposizione di tutti i testi escussi. E' acclarato, altresì, che a causa delle Parte_1
infiltrazioni, del ritardato inizio del funzionamento degli impianti, del mancato ottenimento degli incentivi che le sarebbero spettati se gli impianti installati fossero stati conformi alle pattuizioni contrattuali, aveva subito ingenti danni.
Al fine di svolgere tali accertamenti, il consulente d'ufficio ha effettuato diversi sopralluoghi dopo l'inizio delle operazioni peritali, pertanto, appare infondata l'eccezione sollevata da parte opposta in relazione alla asserita invalidità della CTU.
In base a quanto accertato dal consulente d'ufficio, dunque, i costi ulteriori che Parte_1 avrebbe dovuto sostenere per la realizzazione a regola d'arte delle opere previste nel contratto d'appalto e i danni subiti in conseguenza dell'inadempimento risultano notevolmente superiori alla residua somma di € 50.000,00 pretesa da parte opposta.
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione devono, conseguentemente, essere poste a carico della parte opposta, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 276/12, emesso il giorno
8.3.2012 dal Tribunale di Lecce;
2) condanna in persona del curatore fallimentare, al Controparte_1
pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite Parte_1 che si liquidano in € 1.064,00 per spese e in € 14.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Lecce, 20.3.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino