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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/09/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 681/2023 promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Pt_1
Rizzo.
APPELLANTE Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Todaro. Controparte_1
APPELLATA
All'udienza del 10 luglio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso proposto dinanzi al G.L. del Tribunale di Palermo, agiva Controparte_1 contro la comunicazione inviatale dall' in data 17/11/2021 con la quale le era stata Pt_1 chiesta la restituzione dell'indebito di € 4.743,70 corrisposto alla dante causa Per_1 tra l'1/1/2015 ed il 31/12/2015 sulla pensione di invalidità civile n.
[...] Numer_1
Deduceva l'irripetibilità della somma in quanto percepita in buona fede, la decadenza dall'azione di recupero esercitata soltanto nel 2021 e in ogni caso l'erronea imputazione dell'intero debito alla deducente , essendo la stessa chiamare a risponderne in proporzione alLa quota ereditaria. Si costituiva l il quale opponeva che la prestazione era stata revocata e la Pt_1 restituzione era stata chiesta a causa della omessa comunicazione dei dati reddituali a partire dal 2014. Con note depositate in data 1/3/2023 la replicava che la aveva CP_1 Per_1 provveduto , entro il termine del 31/3/2017 assegnato dall'Istituto con comunicazione del 15/12/2016, a dichiarare i redditi percepiti e che tanto era rilevabile dalla comunicazione del 17/02/2017 registrata sul portale Webdom dell' Pt_1
Con sentenza del 5/6/2023 il G.L. accoglieva la domanda.
Osservava il G.L. che l' non aveva dimostrato, pur essendone onerato, che la Pt_1 Per_1 aveva omesso di presentare la dichiarazione reddituale agli uffici finanziari né che i redditi della pensionata per gli anni in questione avessero superato i limiti di legge. Anzi, il comportamento dell' il quale , successivamente alla intervenuta revoca della Pt_1 prestazione, aveva accolto una nuova domanda di ricostituzione della pensione -a decorrere dal marzo 2018 - sulla scorta delle comunicazioni reddituali per gli anni 2014- 2015-2016-2017-2018 , appariva significativo del fatto che proprio sulla scorta dei redditi in contestazione la prestazione le sarebbe spettata sia per l'anno 2014 che per il 2015 e per gli anni successivi. La sentenza di primo grado è stata impugnata dall' il quale contesta l'applicazione del Pt_1 criterio di riparto dell'onere della prova, deduce la violazione dell'art. 35 coma 10 bis del D.L. n. 20772008 convertito in Legge n. 14/2009 introdotto dall'art. 13 comma 6° lett. c) D.L. n. 7872010 convertito in Legge n. 122/2010 e ribadisce che la ragione del disposto recupero poggiava sul fatto che la , per essendone obbligata, aveva omesso di Per_1 comunicare propri dati reddituali all' . Pt_1
Contesta altresì il dato fuorviante riguardante la supposta comunicazione dei redditi asseritamente intervenuta in data 17/2/2017 , stante che unica annotazione registrata in tale data sul Portale dell' riguardava la presentazione di una domanda di Pt_1 supplemento di pensione. Resiste la la quale ripropone ad ogni buon conto l'eccezione inerente la CP_1 violazione dei termini decadenziali di cui all'art. 13 Legge n. 412/1991 e quella riguardante l'errata imputazione in capo all'erede dell'intera esposizione debitoria della dante causa. Ciò posto, in ordine alla violazione dell'art. 2697 c.c., il rilievo è fondato. Il principio che rispetto alle controversie volte al riconoscimento di una prestazione previdenziale e/o assistenziale ricada sull'attore il compito di allegare e dimostrare i requisiti sanitari e socioeconomici cui è subordinato il diritto, comporta che il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228 del 2011; Cass. n. 2739 del 2016; Cass. n. 31832 del 2019). Risulta poi consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919/2018); Ora, l'interrogativo posto dalla odierna controversia è se possa configurarsi un onere di comunicazione a carico del pensionato anche in assenza di modificazioni del quadro reddituale . A tal proposito appare legittimo il richiamo quale fonte dell'obbligo all'art. 35 comma 10 bis D.L. n. 207/2008 introdotto dall'art. 13 comma 6° lett. c) D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010. Al dichiarato scopo di mettere ordine nella controversa relazione informativa intercorrente tra i beneficiari delle prestazioni sociali e l'ente erogatore il legislatore ha stabilito che :” Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. Risulta allora evidente la volontà del legislatore di regolare gli obblighi informativi gravanti in carico ai titolari di prestazioni collegati al reddito, i quali devono intendersi soggetti al predetto onere nella misura in cui non comunichino all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale “incidente sulle prestazioni in godimento” con il conseguente esonero da ogni obbligo di comunicazione nel caso in cui la situazione reddituale tenuta presente dall' al momento del riconoscimento della prestazione Pt_1 risulti immutata. A tale approdo interpretativo pare, peraltro, giunto lo stesso Istituto il quale nella circolare n.195 del 30/11/2015 (sul significato dell'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010) scrive : “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 [tra cui la pensione di invalidità] sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella CP_2 del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente (…). Ha precisato l , che sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali CP_2 all' i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente CP_2 all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.
Al di fuori di tali ipotesi, e certamente nel caso che la situazione reddituale sia rimasta immutata rispetto a quella già conosciuta dall'ente previdenziale, deve escludersi la sussistenza dell'obbligo di comunicazione. E tuttavia, la questione posta dall' ed alla quale la sentenza di primo grado non ha Pt_1 dato adeguata risposta è che in tanto l'omessa comunicazione è inesigibile nei termini sopra precisati in quanto l'ente abbia potuto apprezzare aliunde l'invarianza della situazione reddituale ovvero ne abbia pacificamente dato atto nel processo. Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, nessuna ammissione si rinviene nella difesa dell'istituto riguardo l'asserito mancato superamento dei limiti reddituali. Né tale circostanza appare desumibile dal fatto che nel 2018 la prestazione sia stata riconosciuta a partire da tale anno, ovvero dalla schermata web versata in causa, dalla quale non si ricava in modo intellegibile l'elemento della comunicazione dei dati reddituali per gli anni a partire dal 2014 asseritamente effettuata in data 17/2/2017. Rebus sic stantibus , l'onere della prova rimasto inadempiuto , che l'ordinamento pone a carico del pensionato, è che a fronte della omissione dell'onere formale di comunicazione dei dati reddituali attraverso il previsto mod. RED, sussistesse la prova che l' era Pt_1 consapevole che non era intervenuto alcun mutamento della situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione. Tale essendo il quadro istruttorio accertato, esso ha configurato fattore idoneo a fare ritenere preclusa all' la conoscenza della situazione reddituale legittimandone Pt_1
l'azione di recupero per l'anno in parola. Priva di rilievo è poi l'eccezione di decadenza che attinge dall'applicazione dell'art. 13 della Legge n. 412/1991. Tale disposizione, formulata come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993) stabilisce che "Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite “(comma 1).
Soggiunge poi il comma 2° dell'art. 13 cit. che “L' procede annualmente alla verifica delle Pt_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Si tratta ben vedere di una regolamentazione del sistema dell'indebito previdenziale la quale, senza tradirne la ratio ispiratrice, positivizza un aspetto specifico dell'attività di ricognizione ed accertamento dell'indebito legato a variazioni reddituali assegnando all' dei termini ristretti entro i quali espletarla. Pt_1
E' noto tuttavia che nella interpretazione della S.C., non si presta ad integrazione analogica o ad applicazione estensiva al fi fuori dell'indebito previdenziale (cfr. Cass. n. 13915 del 20/5/2021 per la quale In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.) essendone preclusa pertanto l'applicazione oltre i casi della stessa espressamente considerati.
Quanto infine al rilievo che muove dall'applicazione dell'art. 754 c.c., esso si palesa fondato, nella misura in cui , in mancanza di prova circa il fatto che la fosse CP_1
l'unica erede della pensionata, deve accogliersi la richiesta di circoscrivere l'obbligo ricadente in capo alla ricorrente in proporzione della quota ereditaria di sua pertinenza. Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna di a Controparte_1 restituire all in proporzione alla quota ereditaria di competenza, l'indebito maturato Pt_1 dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 a carico della defunta . Persona_2
Tenuto conto dell'esito della controversia sussistono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 1953/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 5 giugno 2023, condanna a restituire Controparte_1 all' in proporzione alla quota ereditaria di competenza, l'indebito maturato dall'1 Pt_1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 a carico della defunta sulla pensione cat. Persona_2
INVCIV n. 07064900 . Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Palermo 10 luglio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria