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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/10/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.946/2025 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
3 ottobre 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CC NC
RECLAMANTE
e
COMMISSARIO GIUDIZIALE, Avv. Giovanni Barbera
( ), C.F._1
(C.F. Controparte_1
, in persona del curatore Avv. Antonio Colombo, assistito e difeso P.IVA_1
dall'Avv. MOTTA. GIOVANNI FILIPPO
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI CATANIA
CONFESERFIDI (C.F. , in proprio Parte_2 P.IVA_2
nonché in nome e per conto della società (C.F. Parte_3 P.IVA_3 assistite e difese dall'avv. SALLEMI SEBASTIANO
RECLAMATI
C.F. ); Parte_4 C.F._2
( ); Parte_5 CodiceFiscale_3 (C.F. ) Parte_6 C.F._4
RECLAMTI CONTUMACI
In punto: reclamo avverso sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Catania n. 85/2025 pubblicata IL 20/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. n. 85/2025 pubblicata IL 20/05/2025 il Tribunale di Catania, su istanza della Procura della Repubblica di Catania, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
In particolare il primo giudice riteneva che ricorrevano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, attesa la sussistenza dei presupposti per la revoca della concessione dei termini ex art. 44 co. 2, C.C.I. stante “la mancanza di affidabilità del debitore, per avere taciuto un fatto distrattivo, per di più omesso con artificio contabile;
i tratti di rilevante opacità delle scritture contabili nei rapporti commerciali sia con la controllata CP_2
e sia con la società quest'ultima partecipata integralmente ed Parte_7 amministrata dalla sorella dell'amministratore unico (già destinataria di un rimborso postergato nel corso della procedura sebbene per la minor somma di mille euro poi restituiti), sono circostanze idonee a configurare atti fraudolenti e di dissimulazione dell'attivo, che avrebbero giustificato la revoca dei termini e la conseguente apertura della liquidazione giudiziale e che giustificano oggi il diniego della chiesta proroga per il deposito della proposta. Lo stato di insolvenza è, infatti, evidente a fronte di debiti per 3,6 milioni, perdite di esercizio di 1,6 milioni, in mancanza di un attivo che consenta il pagamento regolare delle obbligazioni. In realtà è uno stato di insolvenza pacifico posto che, prima delle misure protettive, l'amministratore fu costretto a distrarre la somma di 100 mila euro di fronte alle pretese dei creditori per evitare “la paralisi” della società”.
pag. 2/8 Avverso detta sentenza ha proposto reclamo la per i motivi Parte_1 meglio esaminati in motivazione, concludendo nei seguenti termini: Riformare con ogni statuizione e per le ragioni in regesto la sentenza resa il 20 Maggio
2025 dal Tribunale di Catania – Sezione Liquidazioni Giudiziali nel procedimento iscritto al n.76/2025 R.G., depositata e comunicata in pari data;
Per l'effetto, - Revocare la liquidazione giudiziale della soc. Parte_1 con gli effetti e ponendo a carico della reclamante gli obblighi informativi di cui all'art.53 CCII;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale, - Rimettere gli atti al Tribunale di Catania per gli adempimenti consequenziali per il prosieguo della procedura e per la valutazione della domanda di proroga del termine di cui all'art.44, comma 1, lett. a), CCII.
Costituendosi in giudizio, la Curatela della Liquidazione Giudiziale della
[...] ha chiesto di “1) rigettare il presente reclamo proposto dalla Parte_1 [...]
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di apertura Parte_1 della procedura di Liquidazione Giudiziale n.85/2025 emessa dal Tribunale di
Catania e pubblicata il 20/05/25; 2) porre a carico di parte reclamante le spese del presente procedimento.
Si è costituita, altresì, CONFESERFIDI in Parte_2
proprio nonché in nome e per conto della società chiedendo la Parte_3 conferma della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale.
Con memoria di costituzione e intervento, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania ha chiesto il rigetto del reclamo.
Sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio i creditori intervenuti in primo grado e Parte_4 Parte_5 Pt_6
, con conseguente loro contumacia.
[...]
Indi la Corte, all'udienza del 3 ottobre 2025, ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/8 Con il primo motivo, parte reclamante contesta la decisione del Tribunale in Part punto di qualificazione come atto di frode la circostanza che l'AU di , il 31
Gennaio 2025, un mese prima del deposito del ricorso ex art.44 CCII, al solo ed Part esclusivo fine di “tutelare” il patrimonio della da aggressioni esecutive individuali dei creditori, ha richiesto l'emissione di un assegno circolare di euro Part 100.000,00 a peso del conto corrente della per versarlo temporaneamente sul proprio conto personale.
Rileva all'uopo la società che, venuta meno l'esigenza di cautela con il deposito della domanda prenotativa – come rilevato dallo stesso CG – l'AU ha immediatamente provveduto a riversare nelle casse della Società euro 75.000,00
e, a stretto giro, il residuo di euro 25.000,00, così ripristinando la provvista bancaria e quindi – al netto dell'errata denominazione del conto usato per registrazione contabile contestata relativa al rientro della somma prelevata con assegno circolare quale versamento in conto finanziamento soci – nessuna distrazione è stata consumata, essendo la somma prelevata con assegno circolare
– prima del deposito della domanda prenotativa e della quale vi è stata sempre evidenza contabile (come dimostra la rilevazione contabile del CG) – rimasta sempre nella disponibilità della Società (per il tramite del suo AU).
A giustificazione dell'operazione la società reclamante deduce che l'intenzione era ben altra dalla distrazione di somme, cioè quella di preservare e conservare il patrimonio della Società, nella fase immediatamente antecedente l'accesso alla domanda prenotativa ex art.44 CCII, per assicurare la parità di trattamento dei creditori – e, avanti tutto, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione – in un'ottica già concorsuale (evitando il blocco dell'operatività con singoli pignoramenti presso terzi).
A parere del Collegio la deduzione difensiva non coglie nel segno.
Rileva, infatti, la Corte che, innanzitutto, non può affatto ritenersi che la somma prelevata in data 31/01/2025 sia rimasta sempre nella disponibilità della pag. 4/8 Società (per il tramite del suo AU), posto che la stessa è stata trasferita su un conto personale gestito in via esclusiva dall'AU, peraltro senza alcuna causale nelle scritture contabili della società.
Tuttavia ciò che rileva è che solo a seguito della rilevazione da parte del
Commissario Giudiziale della suddetta “distrazione” (16/04/2025) l'AU ha provveduto al ripristino della provvista, ossia dopo ben quattro mesi dall'emissione dell'assegno circolare.
Infine, come specificato dal Tribunale, trattasi non di una mera irregolarità di contabilizzazione - riguardante il fatto che il riaccredito sia stato giustificato erroneamente come “finanziamento soci”- , ma di una vera e propria distrazione volontariamente occultata.
Né la circostanza muta a seguito della giustificazione postuma fornita dalla società - ossia quella di preservare e conservare il patrimonio della Società -, posto che se questa fosse stata la vera finalità dell'emissione dell'assegno il ripristino della provvista sarebbe dovuto avvenire prima della presentazione dell'istanza (27/02/2025) o quanto meno doveva essere reso edotto il Tribunale, e di conseguenza i creditori, della vera natura dell'operazione.
Deve, pertanto, trovare conferma l'affermazione contenuta nella sentenza reclamata, a mente della quale “il carattere distrattivo è pacifico ed è stato motivato proprio per sottrarre le risorse dell'impresa all'azione dei creditori…Il fatto grave è che la circostanza …sia stata taciuta (alla stessa difesa per come rappresentato) al momento del deposito della domanda”.
Con il secondo e terzo motivo, la società reclamante ha censurato la sentenza nella parte riguardante le ulteriori irregolarità contabili che non solo non sono state idoneamente spiegate, pur dopo le segnalazioni del commissario giudiziale, ma che costituiscono fatti gravemente decettivi per il ceto creditorio e sono piuttosto indice di una rappresentazione non veritiera della situazione contabile, dell'attivo patrimoniale e dei rapporti commerciali con le società controllate o
pag. 5/8 collegate, ossia ai rapporti tra la e le società e Parte_1 Parte_7
CP_2
I motivi sono infondati.
Parte reclamante si è limitata a ribadire quanto già riportato nelle vaghe risposte dalla stessa fornite alle osservazioni del Commissario Giudiziale, senza in alcun modo chiarire, neanche nelle note autorizzate, alcuni aspetti rilevanti evidenziati dal Tribunale.
In particolare non risulta affatto spiegata quale sia la causa dell'incremento di valore delle partecipazioni in imprese controllate – e precisamente nell' CP_2
- che nella situazione patrimoniale al 31-1-2025 era pari ad € 210.000, e poi risulta incrementata alla data del 28-2-2025 a € 410.000 (v. relazione del CG): la società reclamante ha ribadito che sarebbe stato “erroneamente rilevato tale movimentazione finanziaria sul capitale sociale della partecipata sotto CP_2 la voce “crediti commerciali” e non invece ad incremento del valore delle immobilizzazioni finanziarie, con la rettifica del valore della partecipazione totalitaria detenuta in (da 200.000 a 410.000), ma senza fornire alcuna CP_2
giustificazione contabile di siffatto incremento, con la conseguenza che siffatta spiegazione resta “del tutto non idonea a rappresentare lo stato reale della situazione economica e patrimoniale della società”.
Con riferimento ai rapporti con la società reclamante, per un Parte_7 verso tace completamente – anche nelle note autorizzate - sul motivo della scomparsa della posta attiva di un credito di 174 mila vantato da nei Parte_1 confronti di (v. relazione del CG in cui si fa presente che “situazione Parte_7
patrimoniale al 31-1-2025 in cui risulta scritturata, alla voce attiva “altri crediti
v/clienti esigibili entro 12 mesi” la posta “ c/finanziamento“ per € Parte_7
174.698), e sulla “trasformazione” nel diverso credito di 371 mila euro nei confronti di un'altra società ( , partecipata integralmente dalla debitrice CP_2
e già ampiamente decotta.
pag. 6/8 La reclamante, inoltre, ribadisce che nel delicato contesto attraversato dalla
[...]
, caratterizzato da evidenti difficoltà economico-finanziarie, ha Pt_1 Parte_7
assunto un ruolo di supporto fondamentale, decidendo di intervenire attraverso la Part fornitura di merce in conto vendita a favore di , senza tuttavia fornire alcuna giustificazione: circa la mancata registrazione in avere nella scheda contabile al
31-3-2025 di alcuna fattura emessa da a fronte del pagamento di € Parte_7
12.200,00 con la causale “acconto fornitura merce”; del motivo di tale pagamento anticipato, del tutto inusuale nella pratica commerciale, come giustamente osservato dal Tribunale. Né la circostanza che vi sia stata la fornitura della merce può essere desunta dalla continuazione dell'attività commerciale da parte di dopo la risoluzione dei contratti tra DG e IR e in attesa della Parte_1
Part conclusione del rapporto commerciale con periodo nel quale ha CP_3
proceduto regolarmente alla vendita di merce ed all'emissione dei relativi corrispettivi, non essendo dimostrato alcun collegamento tra la predetta vendita e la asserita fornitura di merce da parte di . Parte_7
Alla luce delle superiori considerazioni non può, pertanto, che confermarsi la statuizione del primo giudice circa “la mancanza di affidabilità del debitore, per avere taciuto un fatto distrattivo, per di più omesso con artificio contabile;
i tratti di rilevante opacità delle scritture contabili nei rapporti commerciali sia con la controllata e sia con la società quest'ultima CP_2 Parte_7 partecipata integralmente ed amministrata dalla sorella dell'amministratore unico (già destinataria di un rimborso postergato nel corso della procedura sebbene per la minor somma di mille euro poi restituiti), sono circostanze idonee
a configurare atti fraudolenti e di dissimulazione dell'attivo, che avrebbero giustificato la revoca dei termini e la conseguente apertura della liquidazione giudiziale e che giustificano oggi il diniego della chiesta proroga per il deposito della proposta. Lo stato di insolvenza è, infatti, evidente a fronte di debiti per
pag. 7/8 3,6 milioni, perdite di esercizio di 1,6 milioni, in mancanza di un attivo che consenta il pagamento regolare delle obbligazioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, secondo lo scaglione del valore indeterminato di complessità bassa).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Parte_1
85/2025 pubblicata il 20/05/2025 così provvede: rigetta il reclamo e condanna la parte reclamante al pagamento, in favore delle parti reclamate delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, in favore di ciascuna, in € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 03/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonnella Vittoria Balsamo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.946/2025 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
3 ottobre 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CC NC
RECLAMANTE
e
COMMISSARIO GIUDIZIALE, Avv. Giovanni Barbera
( ), C.F._1
(C.F. Controparte_1
, in persona del curatore Avv. Antonio Colombo, assistito e difeso P.IVA_1
dall'Avv. MOTTA. GIOVANNI FILIPPO
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI CATANIA
CONFESERFIDI (C.F. , in proprio Parte_2 P.IVA_2
nonché in nome e per conto della società (C.F. Parte_3 P.IVA_3 assistite e difese dall'avv. SALLEMI SEBASTIANO
RECLAMATI
C.F. ); Parte_4 C.F._2
( ); Parte_5 CodiceFiscale_3 (C.F. ) Parte_6 C.F._4
RECLAMTI CONTUMACI
In punto: reclamo avverso sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Catania n. 85/2025 pubblicata IL 20/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. n. 85/2025 pubblicata IL 20/05/2025 il Tribunale di Catania, su istanza della Procura della Repubblica di Catania, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
In particolare il primo giudice riteneva che ricorrevano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, attesa la sussistenza dei presupposti per la revoca della concessione dei termini ex art. 44 co. 2, C.C.I. stante “la mancanza di affidabilità del debitore, per avere taciuto un fatto distrattivo, per di più omesso con artificio contabile;
i tratti di rilevante opacità delle scritture contabili nei rapporti commerciali sia con la controllata CP_2
e sia con la società quest'ultima partecipata integralmente ed Parte_7 amministrata dalla sorella dell'amministratore unico (già destinataria di un rimborso postergato nel corso della procedura sebbene per la minor somma di mille euro poi restituiti), sono circostanze idonee a configurare atti fraudolenti e di dissimulazione dell'attivo, che avrebbero giustificato la revoca dei termini e la conseguente apertura della liquidazione giudiziale e che giustificano oggi il diniego della chiesta proroga per il deposito della proposta. Lo stato di insolvenza è, infatti, evidente a fronte di debiti per 3,6 milioni, perdite di esercizio di 1,6 milioni, in mancanza di un attivo che consenta il pagamento regolare delle obbligazioni. In realtà è uno stato di insolvenza pacifico posto che, prima delle misure protettive, l'amministratore fu costretto a distrarre la somma di 100 mila euro di fronte alle pretese dei creditori per evitare “la paralisi” della società”.
pag. 2/8 Avverso detta sentenza ha proposto reclamo la per i motivi Parte_1 meglio esaminati in motivazione, concludendo nei seguenti termini: Riformare con ogni statuizione e per le ragioni in regesto la sentenza resa il 20 Maggio
2025 dal Tribunale di Catania – Sezione Liquidazioni Giudiziali nel procedimento iscritto al n.76/2025 R.G., depositata e comunicata in pari data;
Per l'effetto, - Revocare la liquidazione giudiziale della soc. Parte_1 con gli effetti e ponendo a carico della reclamante gli obblighi informativi di cui all'art.53 CCII;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale, - Rimettere gli atti al Tribunale di Catania per gli adempimenti consequenziali per il prosieguo della procedura e per la valutazione della domanda di proroga del termine di cui all'art.44, comma 1, lett. a), CCII.
Costituendosi in giudizio, la Curatela della Liquidazione Giudiziale della
[...] ha chiesto di “1) rigettare il presente reclamo proposto dalla Parte_1 [...]
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di apertura Parte_1 della procedura di Liquidazione Giudiziale n.85/2025 emessa dal Tribunale di
Catania e pubblicata il 20/05/25; 2) porre a carico di parte reclamante le spese del presente procedimento.
Si è costituita, altresì, CONFESERFIDI in Parte_2
proprio nonché in nome e per conto della società chiedendo la Parte_3 conferma della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale.
Con memoria di costituzione e intervento, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania ha chiesto il rigetto del reclamo.
Sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio i creditori intervenuti in primo grado e Parte_4 Parte_5 Pt_6
, con conseguente loro contumacia.
[...]
Indi la Corte, all'udienza del 3 ottobre 2025, ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/8 Con il primo motivo, parte reclamante contesta la decisione del Tribunale in Part punto di qualificazione come atto di frode la circostanza che l'AU di , il 31
Gennaio 2025, un mese prima del deposito del ricorso ex art.44 CCII, al solo ed Part esclusivo fine di “tutelare” il patrimonio della da aggressioni esecutive individuali dei creditori, ha richiesto l'emissione di un assegno circolare di euro Part 100.000,00 a peso del conto corrente della per versarlo temporaneamente sul proprio conto personale.
Rileva all'uopo la società che, venuta meno l'esigenza di cautela con il deposito della domanda prenotativa – come rilevato dallo stesso CG – l'AU ha immediatamente provveduto a riversare nelle casse della Società euro 75.000,00
e, a stretto giro, il residuo di euro 25.000,00, così ripristinando la provvista bancaria e quindi – al netto dell'errata denominazione del conto usato per registrazione contabile contestata relativa al rientro della somma prelevata con assegno circolare quale versamento in conto finanziamento soci – nessuna distrazione è stata consumata, essendo la somma prelevata con assegno circolare
– prima del deposito della domanda prenotativa e della quale vi è stata sempre evidenza contabile (come dimostra la rilevazione contabile del CG) – rimasta sempre nella disponibilità della Società (per il tramite del suo AU).
A giustificazione dell'operazione la società reclamante deduce che l'intenzione era ben altra dalla distrazione di somme, cioè quella di preservare e conservare il patrimonio della Società, nella fase immediatamente antecedente l'accesso alla domanda prenotativa ex art.44 CCII, per assicurare la parità di trattamento dei creditori – e, avanti tutto, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione – in un'ottica già concorsuale (evitando il blocco dell'operatività con singoli pignoramenti presso terzi).
A parere del Collegio la deduzione difensiva non coglie nel segno.
Rileva, infatti, la Corte che, innanzitutto, non può affatto ritenersi che la somma prelevata in data 31/01/2025 sia rimasta sempre nella disponibilità della pag. 4/8 Società (per il tramite del suo AU), posto che la stessa è stata trasferita su un conto personale gestito in via esclusiva dall'AU, peraltro senza alcuna causale nelle scritture contabili della società.
Tuttavia ciò che rileva è che solo a seguito della rilevazione da parte del
Commissario Giudiziale della suddetta “distrazione” (16/04/2025) l'AU ha provveduto al ripristino della provvista, ossia dopo ben quattro mesi dall'emissione dell'assegno circolare.
Infine, come specificato dal Tribunale, trattasi non di una mera irregolarità di contabilizzazione - riguardante il fatto che il riaccredito sia stato giustificato erroneamente come “finanziamento soci”- , ma di una vera e propria distrazione volontariamente occultata.
Né la circostanza muta a seguito della giustificazione postuma fornita dalla società - ossia quella di preservare e conservare il patrimonio della Società -, posto che se questa fosse stata la vera finalità dell'emissione dell'assegno il ripristino della provvista sarebbe dovuto avvenire prima della presentazione dell'istanza (27/02/2025) o quanto meno doveva essere reso edotto il Tribunale, e di conseguenza i creditori, della vera natura dell'operazione.
Deve, pertanto, trovare conferma l'affermazione contenuta nella sentenza reclamata, a mente della quale “il carattere distrattivo è pacifico ed è stato motivato proprio per sottrarre le risorse dell'impresa all'azione dei creditori…Il fatto grave è che la circostanza …sia stata taciuta (alla stessa difesa per come rappresentato) al momento del deposito della domanda”.
Con il secondo e terzo motivo, la società reclamante ha censurato la sentenza nella parte riguardante le ulteriori irregolarità contabili che non solo non sono state idoneamente spiegate, pur dopo le segnalazioni del commissario giudiziale, ma che costituiscono fatti gravemente decettivi per il ceto creditorio e sono piuttosto indice di una rappresentazione non veritiera della situazione contabile, dell'attivo patrimoniale e dei rapporti commerciali con le società controllate o
pag. 5/8 collegate, ossia ai rapporti tra la e le società e Parte_1 Parte_7
CP_2
I motivi sono infondati.
Parte reclamante si è limitata a ribadire quanto già riportato nelle vaghe risposte dalla stessa fornite alle osservazioni del Commissario Giudiziale, senza in alcun modo chiarire, neanche nelle note autorizzate, alcuni aspetti rilevanti evidenziati dal Tribunale.
In particolare non risulta affatto spiegata quale sia la causa dell'incremento di valore delle partecipazioni in imprese controllate – e precisamente nell' CP_2
- che nella situazione patrimoniale al 31-1-2025 era pari ad € 210.000, e poi risulta incrementata alla data del 28-2-2025 a € 410.000 (v. relazione del CG): la società reclamante ha ribadito che sarebbe stato “erroneamente rilevato tale movimentazione finanziaria sul capitale sociale della partecipata sotto CP_2 la voce “crediti commerciali” e non invece ad incremento del valore delle immobilizzazioni finanziarie, con la rettifica del valore della partecipazione totalitaria detenuta in (da 200.000 a 410.000), ma senza fornire alcuna CP_2
giustificazione contabile di siffatto incremento, con la conseguenza che siffatta spiegazione resta “del tutto non idonea a rappresentare lo stato reale della situazione economica e patrimoniale della società”.
Con riferimento ai rapporti con la società reclamante, per un Parte_7 verso tace completamente – anche nelle note autorizzate - sul motivo della scomparsa della posta attiva di un credito di 174 mila vantato da nei Parte_1 confronti di (v. relazione del CG in cui si fa presente che “situazione Parte_7
patrimoniale al 31-1-2025 in cui risulta scritturata, alla voce attiva “altri crediti
v/clienti esigibili entro 12 mesi” la posta “ c/finanziamento“ per € Parte_7
174.698), e sulla “trasformazione” nel diverso credito di 371 mila euro nei confronti di un'altra società ( , partecipata integralmente dalla debitrice CP_2
e già ampiamente decotta.
pag. 6/8 La reclamante, inoltre, ribadisce che nel delicato contesto attraversato dalla
[...]
, caratterizzato da evidenti difficoltà economico-finanziarie, ha Pt_1 Parte_7
assunto un ruolo di supporto fondamentale, decidendo di intervenire attraverso la Part fornitura di merce in conto vendita a favore di , senza tuttavia fornire alcuna giustificazione: circa la mancata registrazione in avere nella scheda contabile al
31-3-2025 di alcuna fattura emessa da a fronte del pagamento di € Parte_7
12.200,00 con la causale “acconto fornitura merce”; del motivo di tale pagamento anticipato, del tutto inusuale nella pratica commerciale, come giustamente osservato dal Tribunale. Né la circostanza che vi sia stata la fornitura della merce può essere desunta dalla continuazione dell'attività commerciale da parte di dopo la risoluzione dei contratti tra DG e IR e in attesa della Parte_1
Part conclusione del rapporto commerciale con periodo nel quale ha CP_3
proceduto regolarmente alla vendita di merce ed all'emissione dei relativi corrispettivi, non essendo dimostrato alcun collegamento tra la predetta vendita e la asserita fornitura di merce da parte di . Parte_7
Alla luce delle superiori considerazioni non può, pertanto, che confermarsi la statuizione del primo giudice circa “la mancanza di affidabilità del debitore, per avere taciuto un fatto distrattivo, per di più omesso con artificio contabile;
i tratti di rilevante opacità delle scritture contabili nei rapporti commerciali sia con la controllata e sia con la società quest'ultima CP_2 Parte_7 partecipata integralmente ed amministrata dalla sorella dell'amministratore unico (già destinataria di un rimborso postergato nel corso della procedura sebbene per la minor somma di mille euro poi restituiti), sono circostanze idonee
a configurare atti fraudolenti e di dissimulazione dell'attivo, che avrebbero giustificato la revoca dei termini e la conseguente apertura della liquidazione giudiziale e che giustificano oggi il diniego della chiesta proroga per il deposito della proposta. Lo stato di insolvenza è, infatti, evidente a fronte di debiti per
pag. 7/8 3,6 milioni, perdite di esercizio di 1,6 milioni, in mancanza di un attivo che consenta il pagamento regolare delle obbligazioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, secondo lo scaglione del valore indeterminato di complessità bassa).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Parte_1
85/2025 pubblicata il 20/05/2025 così provvede: rigetta il reclamo e condanna la parte reclamante al pagamento, in favore delle parti reclamate delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, in favore di ciascuna, in € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 03/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonnella Vittoria Balsamo
pag. 8/8