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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1904/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Mazzoni, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura datata 13/7/20, allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Francesca Fabris, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1512 emessa il 31/8/22 dal Tribunale di Padova
(Giudice: dott.ssa Maddalena Saturni).
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata e previo accoglimento della istanza di sospensione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che il IG. non è tenuto al pagamento dell'importo indicato in decreto e, in via Parte_1
riconvenzionale, condannare la al risarcimento dei danni subiti dal Controparte_1
Part IG. nella misura indicativa di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa e che dovesse essere ritenuta di giustizia, con loro eventuale compensazione con quanto risultasse eventualmente dovuto al IG. , con vittoria di Parte_1
spese e compensi professionali, con spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge"
In via istruttoria chiediamo venga ammessa prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli:
1) "Vero che ha dovuto prolungare i termini per la erogazione del mutuo e ciò Parte_2
a causa di gravi irregolarità riscontrate nell'unità immobiliare oggetto della compravendita"
(testi IG.ra , IG. Ing. e IG. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
;
[...]
2) "Vero che per concedere il differimento del termine per la stipula, fissato nel preliminare al 31.10.2013, la UA esigeva il rilascio dell'assegno di € 9.360,00 sulla base di "riepilogo conteggi" datato 27.01.2014" (testi: IG.ra , IG. ); Testimone_1 Tes_5
Part 3) "Vero che, stante la mancata erogazione del mutuo da il IG. è stato Parte_2
costretto a rivolgersi alla Banca di Brescia per l'erogazione del mutuo, a tassi ben più alti di quelli che aveva concesso la (testi: IG.ra , IG. ); Parte_2 Testimone_1 Tes_5
4) "Vero che pochi giorni dopo la stipula del preliminare l'immobile è rimasto improvvisamente senza corrente elettrica" (testi: IG.ra , titolare della ditta Testimone_1
Area Impianti s.n.c., IG. ); Tes_5
5) "Vero che l'Area Impianti è intervenuta il 12.02.2014 per un "pronto intervento", cioè un allacciamento provvisorio" (testi: IG.ra , titolare dell'Area Impianti e IG. Testimone_1
); Tes_5
2 6) "Vero che il primo marzo 2014 l'Area Impianti è dovuta intervenire ancora d'urgenza per riposizionare tutti i cavi ENEL, citofono e cancello e cambio di tubi e corrugati" (testi: IG.ra
, titolare dell'Area Impianti e IG. ); Testimone_1 Tes_5
7) "Vero che sempre pochi giorni dopo la stipula della compravendita sono iniziate copiose infiltrazioni dal tetto, dal muro lato sud (dove è stata posizionata l'antenna) e dalle terrazze
Part (perché prive di guaine, che è stata, poi, posta in opera dal IG. su fornitura del Geom.
)" (testi: IG.ra , Geom. e IG. ); Pt_3 Testimone_1 Persona_1 Tes_5
8) "Vero che dal tubo di aspirazione entravano in cucina degli uccelli" (testi: IG.ra Tes_1
e IG. );
[...] Tes_5
9) "Vero che il tetto dell'unità immobiliare è completamente da rifare" (testi: IG.ra Tes_1
e IG, );
[...] Tes_5
10) "Vero che i tubi elettrici esterni corrono a meno di 10 cm sotto terra" (testi: IG.ra Tes_1
e IG. );
[...] Tes_5
11) "Vero che nel "riepilogo conteggi" del 27.04.2014 sono inserite voci e costi non sostenuti, quali la "pompeiana" e costi concessi, la "fornitura bombole gas" (per far eseguire il massetto, che avrebbe dovuto essere a presa rapida) "consumi gas mesi di dicembre 2013 e gennaio
2014" (senza esibizione di bollette), lo stesso dicasi per i consumi di energia elettrica ed acqua" (testi: IG.ra e ); Testimone_1 Tes_5
12) "Vero che nel conteggio sono stati calcolati gli interessi per il rinvio della stipula" (testi
IG.ra e ). Testimone_1 Tes_5
Chiediamo anche la nomina di un C.T.U. che valuti tutte le difformità ed i vizi dell'opera”.
Per parte appellata:
in via principale
1) Respingere, per tutto quanto esposto nei propri atti difensivi, l'appello formulato da controparte avverso la sentenza n. 1512/2022 emessa dal Tribunale di Padova in data
01/09/2022 e depositata il 1/09/2022 e conseguentemente confermare la sentenza n.
1512/2022 emessa dal Tribunale di Padova in data 01/09/2022 e depositata il 01/09/2022.
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riformi per qualsiasi motivo la sentenza impugnata: accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in atti,
l'intervenuta prescrizione del diritto all'azione di risarcimento danni e, quindi, del diritto al
3 risarcimento danni azionato dall'opponente nel giudizio di primo grado e per l'effetto rigettare Part la domanda riconvenzionale formulata dal sig. confermare la validità, l'efficacia e la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 1441/2020 emesso dal Tribunale di Padova il
21/6/2020 e depositato in cancelleria in data 23/6/2020, in favore di Controparte_1
In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi in cui la Ecc.ma Corte d'Appello riformi per qualsiasi motivo la sentenza impugnata e revochi il decreto ingiuntivo n.
1441/2020 emesso dal Tribunale di Padova il 21/6/2020: accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in atti, l'intervenuta prescrizione del diritto all'azione di risarcimento danni e, quindi, del diritto al risarcimento danni azionato dall'opponente nel giudizio di primo grado e Part per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal sig. condannare il sig.
al pagamento in favore di come sopra rappresentata, Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 9.360,00, oltre interessi legali dal 1/5/2014 al saldo, nonché oltre spese e compensi legali liquidati nel decreto ingiuntivo, ovvero quella diversa secondo giustizia.
2) Condannare il sig. al risarcimento ex art 96 cpc in favore di Parte_1 [...]
Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 6/8/20, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale Parte_4
di Padova, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1441/20 Controparte_2
emesso il 23/6/20 dal medesimo Ufficio, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della
Part somma di € 9.360, portati dall'assegno bancario firmato dal in data 30/4/2014 e rilasciato alla convenuta a garanzia della stipula di un contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile ancora in fase di ultimazione ed il cui ritardo era dovuto ad irregolarità imputabili alla venditrice. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito e la condanna di al risarcimento dei danni patiti per il ritardo nella Controparte_2 consegna dell'immobile.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Con sentenza n. 1512 del 31/8/22, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica,
4 rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando alla Parte_4
rifusione delle spese processuali, oltre a € 3.715,00 per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_4 [...]
regolarmente costituita, resisteva al gravame. Controparte_2
All'udienza del 28/1/25, sostituita dallo scambio di note scritte e conseguente al rinvio per il cambio di relatore, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione senza ulteriore concessione dei termini ex art. 190 cpc, avendone le parti già usufruito.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, in base alle seguenti argomentazioni:
- circa le eccezioni preliminari di nullità del decreto ingiuntivo per mancata notifica del titolo e di mancato esperimento della mediazione, ha ritenuto le stesse infondate;
- nel merito, l'opponente non aveva fornito, come era suo onere, alcuna prova idonea a superare la presunzione di esistenza e validità del rapporto sottostante la promessa di pagamento, contenuta nell'assegno 30/4/2014 (i relativi capitoli di prova testimoniale, anziché dimostrare l'inesistenza del credito, riguardavano le vicende dell'erogazione del mutuo e costi aggiuntivi, senza provare tempi, modi e circostanze dell'accordo modificativo del contenuto del preliminare, senza ricavare che la stipula del definitivo era stata rinviata a causa di qualche inadempimento della per le Controparte_1
“gravi irregolarità” denunciate e mai meglio specificate);
- il controcredito di € 10.000,00, per i danni corrispondenti alle asserite opere necessarie alla regolarizzazione dell'immobile a causa delle lavorazioni non eseguite ad opera Part d'arte, pur sussistendone la contestata legittimazione di quale proprietario del bene all'epoca dei fatti, era ormi prescritto, come eccepito dalla convenuta;
Part
- ha ritenuto che sussistesse la colpa grave del nel resistere alla domanda in considerazione della motivazione espressa in sede di concessione della provvisoria Part esecuzione del decreto ingiuntivo e, pertanto, ha condannato il al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96 cpc, terzo comma, oltre alla rifusione delle spese processuali.
5 ha proposto appello lamentando chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti Parte_4
motivi:
1. erroneo rigetto dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo;
2. erroneo rigetto dell'eccezione di improcedibilità per violazione dell'obbligo di mediazione ex art.5 D.Lgs. 28/2010;
3. erroneo rigetto dell'opposizione e mancata ammissione delle prove orali;
4. erronea affermazione di intervenuta prescrizione del controcredito;
5. errata regolamentazione delle spese di lite, anche ex art. 96, terzo comma, cpc.
***
Con il primo motivo di appello, si duole che il primo giudice abbia rigettato la Parte_4
propria eccezione di nullità del decreto ingiuntivo - derivante dalla notifica del provvedimento monitorio senza i due atti (del 22 aprile 2020 e del 18 maggio 2020), che formavano parte integrante e sostanziale del decreto stesso – con la motivazione secondo cui non era richiesta Part la notifica di tutti i documenti allegati al ricorso, affermazione che il ritiene di non aver mai sostenuto.
Il motivo non può essere accolto.
Non è contestato che il riconoscimento di debito, sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, è rappresentato dall'assegno sottoscritto da in data 30/4/2014, assegno Parte_4
Part oggetto di sequestro (v. doc. 17 opposizione primo grado) a seguito della denuncia-
Part querela proposta dal medesimo emittente (v. doc. 2 opposizione primo grado) che, successivamente all'avvio delle indagini, ha portato all'archiviazione del procedimento penale Part (v. doc. 18 opponente primo grado).
La mancata notifica della documentazione integrativa richiesta dal giudice del monitorio, a completamento dell'istruttoria svolta in quella sede, non inficia di nullità il decreto ingiuntivo emesso, regolarmente notificato, trattandosi di documenti che vanno esaminati, ai fini della loro valenza probatoria funzionale alla pretesa fatta valere, nell'ambito dell'ordinario giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione. Tanto meno assumono rilevanza i provvedimenti interinali adottati dal giudice prima dell'adozione del decreto ingiuntivo, unico atto che definisce la fase monitoria ed unico atto che doveva essere notificato nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 642 e 643 cpc. Del resto, l'appellante non ha indicato, a sostegno
6 della propria affermazione di nullità, quale pregiudizio gli sarebbe derivato.
Part Con il secondo motivo di appello, il lamenta l'erroneità della decisione laddove ha ritenuto tardivamente proposta l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 5, comma 1 bis D.Lgs. 29/2010, nonostante si trattasse di questione rilevabile d'ufficio da cui derivava la revoca del decreto ingiuntivo non avendo il creditore opposto attivato la relativa procedura dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione (cfr. Cass. SU 19596/20).
Il motivo non è fondato.
L'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza nella parte in cui si legge che
“la materia non rientra in alcuno dei casi di cui all'art. 5 del D.lgs. 29/2010”. Nulla dice, sul Part punto, il concentrato unicamente sul rilievo di tardività, nonostante si tratti di rilievo assorbito dalla esclusa applicazione della norma alla fattispecie.
In effetti, la citata norma indica che sono soggette al tentativo obbligatorio di mediazione le controversie”… in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura…”, materie in cui non rientra l'obbligazione nascente dal riconoscimento di debito, inerente ad un contratto di compravendita immobiliare. Priva di pregio giuridico è
l'affermazione secondo cui l'oggetto della controversia attiene alla materia dei diritti reali.
Tanto basta pere rigettare il motivo in esame, senza necessità di rilevare che l'eccezione che, comunque, l'eccezione era stata tardivamente introdotta in occasione del deposito della memoria ex art. 183 cpc, comma 2.
Con il terzo motivo di appello, afferma l'erroneità della sentenza nella parte in Parte_4
cui ha ritenuto che l'assegno sarebbe stato consegnato a titolo di ulteriore acconto sul prezzo già previsto in sede di contratto preliminare del 27/6/2013, mentre così non era, posto che:
- il contratto preliminare prevedeva la consegna dell'immobile "finito" come da capitolato, e l'esecuzione, compresa nel prezzo, di una serie di lavorazioni ulteriori concordate tra le parti;
- la banca mutuante, per istruire la pratica e stante l'affioramento di gravi irregolarità
7 dell'unità immobiliare imputabili alla costruttrice, aveva richiesto l'esecuzione di una perizia valutativa che aveva comportato l'allungamento dei tempi, specie in quanto erano emerse gravi difformità;
- il differimento del termine per la stipula, fissato nel preliminare al 31/10/2013, aveva indotto ad esigere, sulla base di un “riepilogo conteggi” relativo Controparte_1
alle opere di finitura, il rilascio, a garanzia del pagamento, di un assegno di € 9.360,00
(€. 9.000,00 + I.V.A. al 4%), assegno tratto sulla con n. Parte_5
0051921303 e con scadenza al 30 aprile 2014 (cfr. doc. n. 1 fascicolo monitorio);
- pur addivenuti alla stipula del definitivo in data 5/2/2014, venivano però riscontrate una serie di ulteriori gravi irregolarità e difformità sotto il profilo edilizio, che avevano portato la parte acquirente a contestare la debenza della somma portata dall'assegno con diffida rivolta a dal porlo all'incasso, chiedendone Controparte_1
l'immediata restituzione;
Part
- la diffida aveva avuto riscontro negativo, per cui il aveva presentato la denuncia querela cui era seguito il sequestro dell'assegno e l'archiviazione del procedimento penale.
Part Sulla base di tale ricostruzione, il si duole della mancata ammissione delle prove orali che, tutt'altro che irrilevanti o relative a circostanze nuove, avrebbero dimostrato il fondamento dell'opposizione.
Il motivo non può essere accolto.
È noto che la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o
è invalido o si è estinto (cfr. Cass. 31818/24; 2091/22). In sostanza, il riconoscimento di debito costituito dall'assegno, ha un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e, comportando una relevatio ab onere probandi ex art. 1988 cc, dispensa il destinatario del riconoscimento dall'onere di provare il fondamento della pretesa creditoria, presunta fino alla prova contraria fornita dal debitore.
Part Nel caso di specie, invece, nonostante fosse onere del dimostrare l'inesistenza del credito
8 derivante dal rilascio dell'assegno 30/4/2014, fatto valere come riconoscimento di debito, tale prova contraria è mancata.
Né può dirsi che le prove testimoniali richieste avrebbero consentito di superare la presunzione derivante dall'assegno, atteso che, lungi dal dimostrare la dazione dell'assegno a mera garanzia con conseguente obbligo restitutorio o della non spettanza degli interessi per il posticipo del definitivo, dette prove hanno ad oggetto, come evidenziato dal primo giudice, i tempi di erogazione del mutuo, aspetto riguardante unicamente l'acquirente, senza che le non meglio specificate “gravi irregolarità” dell'immobile possano dimostrare alcunché rispetto all'impegno assunto con la promessa di pagamento. E va ricordato che i capitoli di prova su cui dovrebbe fondarsi il superamento della presunzione derivante dall'assegno emesso, sono i seguenti:
“1) Vero che , ha dovuto prolungare i termini per la erogazione del mutuo e ciò Parte_2
a causa di gravi irregolarità riscontrate nell'unità immobiliare oggetto della compravendita;
2) Vero che per concedere il differimento del termine per la stipula, fissato nel preliminare al
31.10.2013, la esigeva il rilascio dell'assegno di € 9.360,00 sulla base di "riepilogo CP_1
conteggi" datato 27.01.2014;
Part 3) Vero che, stante la mancata erogazione del mutuo da , il IG. è stato Parte_2
costretto a rivolgersi alla Banca di Brescia per l'erogazione del mutuo, a tassi ben più alti di quelli che aveva concesso la ”. Parte_2
Nessuno di questi capitoli è utile a dimostrare che nulla di quanto riconosciuto con l'assegno era dovuto o già estinto. Del resto, è documentato che le parti avevano concordato il differimento del rogito in data 31/1/2014, allorché aveva accettato Controparte_2 che il residuo prezzo di € 9.000,00 oltre Iva, sarebbe stato saldato entro il 30/4/2014, data Part portata dall'assegno (v. doc. 9 primo grado . Pertanto, anche a voler ritenere che CP_1
avesse preteso il ricalcolo del dovuto per il differimento della stipula del definitivo, il rilascio dell'assegno fa comunque presumere dovuta la somma a saldo, di talché, ottenuta l'erogazione del mutuo, non può essere rivisto o posto nel nulla il prezzo pattuito adducendo ragioni risarcitorie derivanti dal preteso inadempimento della venditrice.
Infatti, inquadrata la fattispecie nell'ambito di cui all'art. 1988 cc, va rilevato che la ricostruzione in fatto operata dall'appellante finalizzata a sostenere l'inesistenza del credito
9 vantato risulta vaga e inidonea a superare la presunzione iuris tantum Controparte_1
Part in favore dell'ingiungente. Al contrario, la documentazione prodotta dallo stesso in particolare, il documento 9 denominato “riepilogo dei conteggi”, in calce all'aggiornamento Part del 27/01/2014, sottoscritto dall'ingiungente e prodotto dal fonda l'accordo raggiunto tra le parti sull'importo da corrispondere al momento del rogito laddove è specificato che “il restante importo di € 9.000,00 + IVA verrà saldato dalla parte acquirente alla parte venditrice entro e non oltre il giorno 30.04.2014”. Ciò, a comprova della debenza della somma indicata nell'assegno di cui al decreto ingiuntivo opposto, senza che le istanze istruttorie reiterate in questa sede possano ritenersi utili a dimostrare l'inesistenza del predetto credito.
Con il quarto motivo di appello, lamenta che il primo giudice abbia ritenuto Parte_4
prescritto il controcredito derivante dal risarcimento dovuto da per Controparte_2
la gravità dei vizi lamentati.
Part Il motivo è inammissibile, non avendo il precisato in cosa sia consistita l'erroneità del ragionamento contenuto nella sentenza impugnata laddove i generici vizi lamentati sono stati ricondotti alla disciplina di cui agli artt. 1490 cc o art. 1667 cc in base all'entità dei danni lamentati e, come tali, prescritti.
In assenza di una analisi critica alla valutazione del primo giudice circa l'applicabilità della disciplina appena indicata, il motivo di appello non può essere nemmeno esaminato.
Con il quinto motivo di appello, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in Parte_4
cui, oltre alla condanna alle spese secondo la regola della soccombenza, lo ha condannato per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, cpc, nonostante la mancanza di dolo o colpa grave nell'esercizio di un proprio diritto.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Inammissibile, per quanto riguarda la doglianza relativa alla condanna alle spese di lite.
Infatti, sul punto, l'appellante si limita ad una mera enunciazione, senza allegare alcuno degli elementi imposti dall'art. 342 cpc vigente al momento dell'introduzione del presente giudizio;
e, ciò, in contrasto con il fatto che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. SU 27199/2017).
10 Infondato, nella parte relativa alla condanna per lite temeraria.
La condanna ex art. 96, comma 3, cpc risulta giustificata dalla possibilità offerta dal primo giudice all'opponente di abbandonare la causa a spese compensate: basti vedere l'ordinanza
13/11/20, contenente la proposta conciliativa in detti termini nonché il verbale di udienza
13/1/21, contenente l'adesione a tale proposta di e l'immotivato Controparte_2
rifiuto di parte opponente senza la formulazione di alcuna controproposta.
Ora, è pur vero che la difesa delle proprie ragioni rappresenta esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, tuttavia, la norma mira a sanzionare comportamenti che denotano l'irragionevolezza della resistenza al riconoscimento dell'infondatezza della propria pretesa, in violazione del canone della normale prudenza.
Part Nel caso di specie, la verifica del contenuto delle difese del dimostra l'inconsistenza giuridica e la confusione delle stesse, tali da poter essere apprezzate dall'opponente in modo da evitare il protrarsi del giudizio.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza n. 1512 emessa il
31/8/2020 dal Tribunale di Padova.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, per cause di valore corrispondente all'oggetto della causa e tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
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La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1512 emessa il
31/8/2020 dal Tribunale di Padova;
2. condanna alla rifusione a favore di delle spese Parte_4 Controparte_2 processuali del presente giudizio, liquidate in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di . Parte_4
11 Venezia, 28/1/25
Il Presidente
Caterina Passarelli
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