Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
8/04/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. GAUDIO VINCENZO
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappr. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio ANDRIULLI, Francesco
CERTOMA', Antonio BRANCACCIO e Rita BATTIATO
- Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO PER MAGGIORAZIONE SOCIALE: ACCERTAMENTO NEGATIVO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21/02/2023 la ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare da lei non dovuta la restituzione della somma di € 3.813,
94 richiestagli dall , giusta nota del 20 ottobre 2021, quale recupero di un asserito CP_1
indebito relativo all'anno 2018, con riferimento alla maggiorazione sociale erogata
favore delle somme recuperate, oltre accessori e rifusione di spese.
Si costituiva l' chiedendo rigettarsi il ricorso. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, avuto riguardo alla disciplina che regolamenta il recupero da parte dell degli indebiti relativi a CP_1
prestazioni di natura assistenziale.
Ed invero, deve innanzitutto rilevarsi che, nel caso di specie, la prestazione cui si riferisce l'indebito preteso in restituzione dall ha certamente natura assistenziale, CP_1
la quale in linea generale deve essere individuata – secondo gli autorevoli arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 20 MAGGIO 2021 N° 13915) – allorquando si tratti di prestazioni riconducibili all'art. 38 comma 1 Cost., laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.
Inoltre, per l'art. 128 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dalla L. n. 328 del
2000 art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
Pertanto è da riconoscere siffatta natura non solo alle misure che accedono a prestazioni assistenziali, ma anche alle misure che - eventualmente anche agendo in via trasversale, riguardando cioè sia prestazioni fondate su presupposti contributivi sia prestazioni che ne sono prive - siano comunque mirate a garantire un importo minimo, gravando sulla fiscalità generale e non attingendo ad alcuna provvista contributiva.
Orbene, questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo ormai univocamente adottato dalla secondo il quale (cfr. CASS. SEZ. VI- CP_2
LAV. 30 GIUGNO 2020 N° 13223): « … … se è vero che, come sostiene l' in materia CP_1
di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 L. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno bensì applicati i principi di settore, propri CP_1
dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della Per_1
previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000
- che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (SEZ. L, SENTENZA
N. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di CASS. SEZ. L, SENTENZA N. 28771 del 9/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza
(CASS. SEZ. L, N. 31372 del 2/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens". Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n.
1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431). Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza Per_1
n. 10454 del 21/5/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione CASS. 31372/2019 e CASS. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003
- prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale Ministero CP_1
dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme CP_1
erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della
IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre CASS. N.
28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. CP_1
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito CP_1
e rafforzato dall'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " CP_1 [...]
" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e Controparte_3
di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' CP_1
soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1
dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' Infine va osservato che in CP_1
nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' CP_1 CP_1
già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_1
situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della CP_1
attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L.
30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "CASELLARIO CP_1
” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e Controparte_3
di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2 stabilisce "Il costituisce l'anagrafe CP_3
generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del CASELLARIO avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche
Cass. n. 1446/2008 est. Picone)…».
In sostanza, deve ritenersi che nell'indebito assistenziale per motivi reddituali e socio-economici, sono ripetibili solo le prestazioni erogate dopo il provvedimento dell' che accerta l'insussistenza dei relativi requisiti, a meno che non ricorrano CP_1
ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens".
E dunque, facendo applicazione al caso di specie dei suddetti principi di diritto, va pertanto affermato che le prestazioni richieste all'assistito dall non sono ripetibili CP_1
in quanto, in primis, non risulta mai notificato un atto dell riconducibile alla CP_1
“sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa” e, come tale, idoneo a far decorrere il termine di 60 giorni allo spirare del quale la legge prevede che la mancata comunicazione del reddito determina il venir meno del diritto alla pensione per gli anni in cui esso rileva, a prescindere dal fatto che, in concreto, il limite reddituale sia stato o no superato.
Sebbene l ravvisi la sospensione in questione, e la sua conoscibilità, anche CP_1 nella trattenuta operata da agosto 2021, deve rilevarsi che la natura sanzionatoria e la gravità della conseguenza ivi prevista, ovvero la perdita della prestazione a prescindere dall'esistenza o meno di redditi ostativi, impongono una interpretazione letterale rigorosa ed inequivoca del comma 10 bis dell'art. 35 del decreto-legge n. 207/2008 laddove prevede la revoca in caso di mancata comunicazione dei redditi entro 60 giorni dalla sospensione della prestazione.
Il fatto che, nell'intento del legislatore, la sospensione sia chiaramente destinata a provocare la comunicazione dei redditi da parte del suo destinatario, rende evidente che, ad integrarla, non può bastare la sola sospensione dell'erogazione della prestazione, essendo necessario che essa sia accompagnata da una comunicazione all'interessato che la ricolleghi espressamente alla norma in questione e specifichi le conseguenze sanzionatorie del decorso di 60 giorni senza comunicazione dei redditi.
Pertanto, essendo tale comunicazione un atto necessariamente recettizio, il dies a quo del termine di 60 giorni non può che essere individuato nella sua ricezione da parte dell'interessato.
Orbene, come si è visto, nel caso di specie l' non ha mai notificato alla CP_1
ricorrente alcuna comunicazione di sospensione ed ha attuato una semplice trattenuta sulla busta paga.
Dunque, il termine non ha mai iniziato a decorrere.
A ciò si aggiunga che il provvedimento di revoca è stato notificato alla ricorrente solo ad ottobre 2021, e quindi le erogazioni ritenute indebite non sono successive alla data del provvedimento che ha accertato l'indebito; pertanto in base alle coordinate ermeneutiche su riferite, in tal caso si deve tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare, per le ragioni su esposte l'art. 2033 c.c.
Il tutto considerando che non sussiste nessuna allegazione in relazione ad un eventuale dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di CP_1
conoscere.
Infatti, va richiamato l'orientamento di legittimità espresso da ultimo da Cass. 13223/2020 secondo cui l'omessa comunicazione da parte del pensionato di un reddito non costituisce elemento da se solo idoneo a costituire l'elemento del dolo ai fini della ripetibilità delle somme rilevando l'errore dell'istituto e la situazione di conoscibilità di tali redditi da parte dell'ente.
Per le ragioni esposte, non potendo ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 35 comma 10 bis, deve pertanto dichiararsi non dovuta la restituzione delle somme richieste dall giusta nota del 20 ottobre 2021, con conseguente condanna CP_1
dell' a restituire alla parte ricorrente gli importi già trattenuti, oltre a rivalutazione CP_1
e interessi legali ex art. 16, co. 6, L. 30.12.91 n. 412, dal dovuto al saldo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la restituzione della somma di euro 3.813,94, richiesta dall' giusta nota del 20 ottobre 2021 e, CP_1
per l'effetto, condanna l a restituire alla parte ricorrente gli importi già CP_1
trattenuti, oltre accessori di legge;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi € 600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Gaudio, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 10 aprile 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
DOTT.SSA VIVIANA DI PALMA Taranto,
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)