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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/07/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4887 del Ruolo Generale dell'anno 2024, vertente tra
(cf. ), in persona del l.r. pro-tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 in virtù di procura generale notarile alle liti dall'Avvocato Giuseppe Naimo;
opponente
e
P.I.: , in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Massimo Romano opposta
Conclusioni come da note scritte depositate entro il 19.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 564/2024 pronunciato da Parte_1 questo Ufficio su istanza della opposta, formulando le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Catanzaro, contrariis reiectis:
1. dichiarare nulla l'ingiunzione effettuata, e, per
l'effetto, revocare l'opposto D.I.; 2. In subordine, e senza rinuncia alle eccezioni formulate sub 1), dichiarare inesistenti i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., anche in accoglimento delle domande ed eccezioni spiegate in sede di opposizione, dichiarare inoltre che nulla è dovuto all'opposta
[...]
e, di conseguenza, dichiarare che la ricorrente in monitorio non può vantare Controparte_1 alcuna pretesa nei confronti della e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo.
3. Pt_1 con ogni statuizione inerente e conseguente, e vittoria di spese, diritti ed onorari, anche ex art. 96
c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio la società opposta, instando per il rigetto dell'opposizione e chiedendo:
“IN VIA PRELIMINARE, alla luce dell'eccepito difetto di legittimazione della , Parte_1 autorizzare il convenuto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa (e quindi ad integrare il
pagina 1 di 3 contradditorio) il Controparte_2
(C.F.: ), conseguentemente differire, sempre ai sensi dell'art. 269
[...] P.IVA_3
c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la sua costituzione in giudizio;
2°) nel merito, accertare e dichiarare, comunque, il diritto dell'opposta ad ottenere la somma di € 210.334,86 (oltre IVA), oltre interessi legali dal 10/09/2022 al 09/11/2022 ed interessi di mora, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici “D.M. 19 aprile 2000, n. 145”, dal 10/11/2022, all'effetto soddisfo, sulla somma di € 39.728,01= interessi legali dal 31/12/2022 al 01/03/2023 ed interessi di mora, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici “D.M. 19 aprile 2000,
n. 145”, dal 02/03/2023, all'effetto soddisfo, sulla somma di € 47.813,36= interessi legali dall'11/08/2023 al 10/10/2023 ed interessi di mora, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici “D.M. 19 aprile 2000, n. 145”, dall'11/10/2023, all'effetto soddisfo, sulla somma di € 122.793,49; 3°) in via subordinata, accertare e dichiarare, sotto il profilo dell'indebito arricchimento (art. 2041 c.c.), il diritto dell'opposta ad ottenere la somma di € 210.334,86 (oltre IVA), oltre interessi legali dal 10/09/2022 al 09/11/2022 ed interessi di mora, ai sensi dell'art. 30 del
Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici “D.M. 19 aprile 2000, n. 145”, dal 10/11/2022, all'effetto soddisfo, sulla somma di € 39.728,01= interessi legali dal 31/12/2022 al 01/03/2023 ed interessi di mora, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici “D.M. 19 aprile 2000, n. 145”, dal 02/03/2023, all'effetto soddisfo, sulla somma di € 47.813,36= interessi legali dall'11/08/2023 al 10/10/2023 ed interessi di mora, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici “D.M. 19 aprile 2000, n. 145”, dall'11/10/2023, all'effetto soddisfo, sulla somma di € 122.793,49; 6°) condannare l'attrice-opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., nella misura di legge.”
Nelle more del giudizio, con istanza dell'8.5.2025, l'opposta formulava espressa rinuncia al ricordo per decreto ingiuntivo e agli atti in ragione dell'avvenuto pagamento del credito da parte del terzo chiamato, chiedendo estinzione per cessata materia del contendere.
Dopo aver richiesto chiarimenti in ordine alla natura dell'istanza, parte opponente dichiarava di rinunciare alla pretesa creditoria e, quindi, all'azione; pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, mentre l'opponente insisteva per il pagamento delle spese di lite.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione stante la rinuncia ai termini ex art. 189 cod. proc. civ.
***
pagina 2 di 3 Ciò premesso, a fronte del pagamento effettuato dal terzo in favore della creditrice e della rinuncia di quest'ultima alla domanda, va dichiarata la cessata materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 564/2024.
Ed invero, con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice intende prestare adesione, ha affermato che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione (in tal senso Cass., n. 8428/2014).
Quanto alle spese di lite, stante il contrasto tra le parti, occorre una sommaria valutazione per stabilire la soccombenza virtuale.
Invero, con l'opposizione spiegata, la ha eccepito il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva (rectius: titolarità passiva del rapporto obbligatorio); eccezione che ha spinto il creditore a chiamare in causa il terzo il quale, nelle more, ha adempiuto la prestazione.
L'erronea individuazione del soggetto obbligato nella richiesta del decreto ingiuntivo impone, pertanto, di porre a carico della le spese di lite, essendo stata la Controparte_1 Pt_1
costretta ingiustamente a difendersi con la proposizione del presente giudizio.
[...]
Quanto alla liquidazione, tenuto conto del valore del credito, va riconosciuta la sola fase di studio e introduttiva ai valori minimi, anche in ragione dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 564/2024;
2. condanna l'opposta al pagamento, nei confronti dell'opponente, delle spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per esborsi ed € 2.090,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge.
12 luglio 2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4887 del Ruolo Generale dell'anno 2024, vertente tra
(cf. ), in persona del l.r. pro-tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 in virtù di procura generale notarile alle liti dall'Avvocato Giuseppe Naimo;
opponente
e
P.I.: , in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Massimo Romano opposta
Conclusioni come da note scritte depositate entro il 19.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 564/2024 pronunciato da Parte_1 questo Ufficio su istanza della opposta, formulando le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Catanzaro, contrariis reiectis:
1. dichiarare nulla l'ingiunzione effettuata, e, per
l'effetto, revocare l'opposto D.I.; 2. In subordine, e senza rinuncia alle eccezioni formulate sub 1), dichiarare inesistenti i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., anche in accoglimento delle domande ed eccezioni spiegate in sede di opposizione, dichiarare inoltre che nulla è dovuto all'opposta
[...]
e, di conseguenza, dichiarare che la ricorrente in monitorio non può vantare Controparte_1 alcuna pretesa nei confronti della e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo.
3. Pt_1 con ogni statuizione inerente e conseguente, e vittoria di spese, diritti ed onorari, anche ex art. 96
c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio la società opposta, instando per il rigetto dell'opposizione e chiedendo:
“IN VIA PRELIMINARE, alla luce dell'eccepito difetto di legittimazione della , Parte_1 autorizzare il convenuto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa (e quindi ad integrare il
pagina 1 di 3 contradditorio) il Controparte_2
(C.F.: ), conseguentemente differire, sempre ai sensi dell'art. 269
[...] P.IVA_3
c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la sua costituzione in giudizio;
2°) nel merito, accertare e dichiarare, comunque, il diritto dell'opposta ad ottenere la somma di € 210.334,86 (oltre IVA), oltre interessi legali dal 10/09/2022 al 09/11/2022 ed interessi di mora, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici “D.M. 19 aprile 2000, n. 145”, dal 10/11/2022, all'effetto soddisfo, sulla somma di € 39.728,01= interessi legali dal 31/12/2022 al 01/03/2023 ed interessi di mora, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici “D.M. 19 aprile 2000,
n. 145”, dal 02/03/2023, all'effetto soddisfo, sulla somma di € 47.813,36= interessi legali dall'11/08/2023 al 10/10/2023 ed interessi di mora, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici “D.M. 19 aprile 2000, n. 145”, dall'11/10/2023, all'effetto soddisfo, sulla somma di € 122.793,49; 3°) in via subordinata, accertare e dichiarare, sotto il profilo dell'indebito arricchimento (art. 2041 c.c.), il diritto dell'opposta ad ottenere la somma di € 210.334,86 (oltre IVA), oltre interessi legali dal 10/09/2022 al 09/11/2022 ed interessi di mora, ai sensi dell'art. 30 del
Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici “D.M. 19 aprile 2000, n. 145”, dal 10/11/2022, all'effetto soddisfo, sulla somma di € 39.728,01= interessi legali dal 31/12/2022 al 01/03/2023 ed interessi di mora, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici “D.M. 19 aprile 2000, n. 145”, dal 02/03/2023, all'effetto soddisfo, sulla somma di € 47.813,36= interessi legali dall'11/08/2023 al 10/10/2023 ed interessi di mora, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici “D.M. 19 aprile 2000, n. 145”, dall'11/10/2023, all'effetto soddisfo, sulla somma di € 122.793,49; 6°) condannare l'attrice-opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., nella misura di legge.”
Nelle more del giudizio, con istanza dell'8.5.2025, l'opposta formulava espressa rinuncia al ricordo per decreto ingiuntivo e agli atti in ragione dell'avvenuto pagamento del credito da parte del terzo chiamato, chiedendo estinzione per cessata materia del contendere.
Dopo aver richiesto chiarimenti in ordine alla natura dell'istanza, parte opponente dichiarava di rinunciare alla pretesa creditoria e, quindi, all'azione; pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, mentre l'opponente insisteva per il pagamento delle spese di lite.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione stante la rinuncia ai termini ex art. 189 cod. proc. civ.
***
pagina 2 di 3 Ciò premesso, a fronte del pagamento effettuato dal terzo in favore della creditrice e della rinuncia di quest'ultima alla domanda, va dichiarata la cessata materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 564/2024.
Ed invero, con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice intende prestare adesione, ha affermato che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione (in tal senso Cass., n. 8428/2014).
Quanto alle spese di lite, stante il contrasto tra le parti, occorre una sommaria valutazione per stabilire la soccombenza virtuale.
Invero, con l'opposizione spiegata, la ha eccepito il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva (rectius: titolarità passiva del rapporto obbligatorio); eccezione che ha spinto il creditore a chiamare in causa il terzo il quale, nelle more, ha adempiuto la prestazione.
L'erronea individuazione del soggetto obbligato nella richiesta del decreto ingiuntivo impone, pertanto, di porre a carico della le spese di lite, essendo stata la Controparte_1 Pt_1
costretta ingiustamente a difendersi con la proposizione del presente giudizio.
[...]
Quanto alla liquidazione, tenuto conto del valore del credito, va riconosciuta la sola fase di studio e introduttiva ai valori minimi, anche in ragione dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 564/2024;
2. condanna l'opposta al pagamento, nei confronti dell'opponente, delle spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per esborsi ed € 2.090,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge.
12 luglio 2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 3 di 3