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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5677 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12331 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Mascalucia (CT), Via Grazia Deledda n. 7, ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Monfalcone
n. 22, presso lo studio dell'Avv. Fortunato D. Creaco da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- ATTORE -
E
(C.F. , nata ad [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]
- CONVENUTA CONTUMACE -
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
corrente in Roma, via XX Settembre n. 97, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina,
149, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, da cui è rappresentato e difeso per legge;
- CONVENUTO –
E NEI CONFRONTI in persona del Direttore pro tempore, corrente in Roma, via XX Controparte_3
Settembre n. 97, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, da cui è rappresentata e difesa per legge
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26-30.10.2020, conveniva Parte_1
inizialmente in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, ed il CP_1 [...]
, in persona del Ministro pro-tempore, ed esponeva di possedere da Controparte_2
oltre vent'anni l'immobile, sito nel Comune di Acireale (CT), Via Marzulli n. 52-54, al piano terra, censito al catasto dei fabbricati al foglio 61, particella 2172, Categoria A/4, Classe 6, di vani 3,5.
Precisava altresì il di avere goduto del possesso del predetto immobile sin dal mese Pt_1
di ottobre 1998 allorchè l'attore, ne aveva preso possesso, al fine di effettuare un investimento per l'apertura di un locale da adibire alla ristorazione quale succursale dell'attività che aveva già avviato, con degustazione di prodotti tipici dell'Etna nonché di pubblicizzazione dell'Hotel Corsaro, appartenente alla famiglia di esso attore sin dalla sua costruzione.
Riferiva ancora al Tribunale che la proprietaria, , nata ad [...] il Persona_1
26.06.1909 ed ivi deceduta il 05.02.1999, aveva avviato, all'epoca, con il trattative per la Pt_1
vendita dell'immobile che, a causa di divergenze sul prezzo, furono interrotte, ma l'attore continuava ad esercitare il possesso sul bene in questione nonostante la diffida pervenuta all'attore, con cui gli si intimava di rilasciare il possesso dell'immobile, possesso che gli era stato concesso in precedenza onde avviare le opportune valutazioni su come organizzare la propria attività.
2 Precisava ulteriormente il che a tale diffida non era poi seguita alcuna ulteriore Pt_1
attività a contestazione del possesso in capo ad esso attore dell'immobile oggetto di causa. Peraltro
l'attore aveva già provveduto a effettuare spese preparative per il successivo impiego e, visto il disinteresse della , il continuava ad esercitare il possesso del bene, comportandosi Per_1 Pt_1
da effettivo proprietario.
L'attore riferiva pure che, sempre nell'ottica di predisporre l'immobile per gli usi accennati, aveva iniziato a predisporre gli allacci di gas e acqua nonché, in data 09.11.2015, provvedeva a far aggiornare i dati di superficie catastali. Il tutto per preparare la documentazione idonea ai necessari lavori di ristrutturazione.
Il aggiungeva che tali progetti si erano interrotti bruscamente quando una parte Pt_1
dell'immobile aveva subito un cedimento rendendo necessari urgenti interventi di consolidamento che il non intendeva affrontare se non dopo avere formalizzato la titolarità dell'immobile, Pt_1
acquisita per averla usucapita, essendosi comportato uti dominus, per oltre un ventennio senza aver ricevuto mai alcuna contestazione nè in via giudiziaria nè stragiudiziale, e senza che alcuno ne avesse mai rivendicato la proprietà.
Al riguardo, poi, circa i soggetti da ritenere titolari passivi del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, documentava che le ricerche effettuate avevano consentito di identificare negli originari convenuti i legittimati passivi della domanda di usucapione de qua.
Sulla scorta di tali considerazioni l'attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento integrale della domanda attrice e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - Accertare e dichiarare che la sig.ra e lo Stato italiano, CP_1
CP_ ciascuno per la quota di ½ sono eredi: la sig.ra della sig.ra e lo Stato Italiano del sig. Persona_2
e, conseguentemente, legittimati passivi nel presente procedimento, ciascuno per la quota di ½ CP_4
dell'immobile sito Acireale (CT), Via marzulli n. 52-54, al piano terra, censito al catasto dei fabbricati al foglio
61, particella 2172, Categoria A/4, Classe 6, di vani 3,5; - Dichiarare usucapita in favore del Sig. Pt_1
nato a [...] il [...], per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale, la piena,
[...]
assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile sito Acireale (CT), Via marzulli n. 52-54, al piano terra, censito al catasto dei fabbricati al foglio 61, particella 2172, Categoria A/4, Classe 6, di vani 3,5; - Ordinare la trascrizione nei competenti RR.II. di Catania e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia
3 delle Entrate direzione Provinciale di Catania ufficio provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i
Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo;
- Condannare i resistenti, anche solidalmente, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio…”.
La convenuta , sebbene ritualmente evocata in giudizio, riteneva di non CP_1
doversi costituire nel presente procedimento.
Invece, si costituiva ritualmente in giudizio il il quale, Controparte_2
preliminarmente, eccepiva la improcedibilità della domanda attorea per mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Rilevava, altresì, sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del
, atteso che, dall'1.1.2001 (giusta D.M. 28 dicembre 2000) Controparte_2
erano state attivate le Agenzie fiscali istituite ex D.l.vo n. 300/1999 e pertanto per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici erano state istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia , l'agenzia del CP_5
territorio e l'agenzia del demanio, alla quale ultima risultava essere state attribuite tutte le funzioni inerenti l'Amministrazione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato, e nella gestione dei beni dello Stato l' svolgeva tutti i compiti in precedenza assolti dalla Direzione Centrale CP_3
del Demanio.
Pertanto, evidenziava la carenza di integrità del contraddittorio.
Ancora in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'amministrazione atteso che, in tesi della P.A. convenuta, non risultava in alcun modo provata la mancanza di eredi legittimi della intestataria formale del bene immobile oggetto di domanda.
Pertanto, non risultando accertata l'inesistenza di eventuali eredi legittimi, non poteva considerarsi avvenuta la successione dello Stato ex art. 586 c.c. e, di conseguenza, la legittimazione passiva dell'Amministrazione Statale.
Ancora eccepiva la mancanza di qualsiasi comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 1, comma 260, legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) da parte dell'attore al fine di comunicare di essere in possesso del bene sul quale asserisce di esercitare attività corrispondente al diritto.
4 Nel merito contestava la domanda attorea asserendo l'insussistenza, in capo a parte attrice, del presupposto richiesto dalla legge (v. art. 1158 c.c.: possesso continuato per venti anni) per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione, ciò atteso che il , secondo la P.A., non aveva Pt_1
fornito alcuna prova in merito all'asserito utilizzo pacifico, libero, ininterrotto ed esclusivo del bene, nè aveva indicato il preciso momento a decorrere dal quale sarebbe iniziato il possesso dell'immobile con animus domini.
Aggiungeva ancora la P.A. che solo da tale momento, infatti, potrebbe farsi decorrere il termine ventennale necessario per l'eventuale usucapione dell'immobile e che, anche a voler assumere, in denegata ipotesi, che nel caso di specie si fosse verificata la successione ex lege dello
Stato sul bene e che su tale bene controparte avesse effettivamente esercitato un possesso uti dominus, tale possesso sarebbe stato comunque viziato da violenza e clandestinità e, pertanto, non sarebbe stato utile ad usucapionem ai sensi della disposizione di cui all'art. 1, comma 260, legge
296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007).
Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa declaratoria della carenza di legittimazione passiva del ritenere improcedibili e/o rigettare in toto, le domande di parte Controparte_2
attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio…”.
Alla prima udienza del 25.3.21, tenuta in modalità cartolare in conseguenza delle restrizioni ex COVID 19, questo decidente disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria conclusosi con verbale negativo;
pertanto in esito a tale procedura conciliativa, all'udienza del
17.3.22 – tenutasi sempre con modalità cartolare – a parte attrice veniva ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti dell . Controparte_3
Quest'ultima si costituiva in giudizio adducendo argomentazioni difensive che ricalcavano nella sostanza quelle a suo tempo svolte dal e rassegnando al Tribunale le Controparte_2
seguenti conclusioni “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa declaratoria della carenza di legittimazione passiva dell' ritenere improcedibili e/o Controparte_3
rigettare in toto, le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio...”.
5 Integrato in tal modo il contraddittorio, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie e la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento di CTU sull'immobile oggetto di causa.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 19.06.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta , la quale, CP_1
sebbene ritualmente citata, non hanno ritenuto di doversi costituire in giudizio per resistere alla domanda attorea.
Sempre in via preliminare va dichiarata procedibile la domanda attorea, in quanto, è stato, in corso di causa, regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definito con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata in atti).
Ancora in via preliminare va dichiarato che parte attrice ha correttamente individuato le parti titolari sotto il profilo passivo del rapporto dedotto in giudizio avendo provveduto alla notificazione dell'atto introduttivo oltre che alla ed al CP_1 Controparte_2
anche all . Controparte_3
Invero, diversamente da quanto sostenuto in citazione da parte attrice, la quale aveva
CP_ ritenuto di dovere individuare tale titolarità passiva del rapporto – oltre che sulla - in capo al
, nella fattispecie, per come anche eccepito dal convenuto, il Controparte_2 CP_2
soggetto titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, deve essere individuato, ai sensi dell'art. 586 c.c., nello Stato – e quindi per esso nell - e non già nel Controparte_3 [...]
atteso che nel caso che occupa gli immobili oggetto di causa risultano CP_2 Controparte_2
CP_ avere, oltre la un altro originario intestatario ( i cui eredi hanno però rinunziato alla CP_4
di lui eredità).
6 Ciò stante che, nel caso che occupa, diversamente da quanto sostenuto dalle PP.AA. costituite, parte attrice ha documentato che, in relazione alla quota di proprietà intestata al
[...]
, ci si trovi in ipotesi di eredità vacante regolamentata dalla norma di cui all'art. 586 c.c., CP_4
disposizione che trova, appunto, applicazione in caso di mancanza di indizi circa l'esistenza di eventuali eredi dell'intestatario, di decorso del termine ex art. 480 c.c. e/o, come nella fattispecie, in ipotesi di rinuncia all'eredità dei successibili.
Invero, in relazione alla legittimazione passiva, ex art. 586 c.c., – nella specie in capo allo Stato
Italiano e per esso all com'è noto non vi è necessità che venga raggiunta la Controparte_3
certezza assoluta dell'inesistenza di altri chiamati, essendo sufficiente un alto grado di probabilità come nel caso che occupa di mancanza di eredi, per come anche risultante dalla relazione notarile ipocatastale acquisita in corso di causa.
Quanto sopra a maggior ragione in quanto non esiste nei registri immobiliari alcuna trascrizione “contro” l'originaria titolare dell'immobile oggetto di causa.
Non risultando quindi trascritta alcuna successione ed atteso che la medesima intestataria formale del bene è deceduta lasciando come eredi diretti la – convenuta in giudizio CP_1
– ed il di lei germano – i cui eredi, tuttavia, hanno rinunciato alla di lui eredità - ne CP_4
deriva che la quota del 50% della proprietà dell'immobile de quo – riferibile al , sia stata CP_4
acquisita dallo Stato, che l'ha lasciato abbandonato.
Peraltro, è parimenti pacifico in giurisprudenza che il termine decennale, previsto dall'art. 480 C.C., va considerato nel suo decorso obiettivo, senza possibilità di deroga alcuna in considerazione dell'esigenza di certezza giuridica obiettiva circa i passaggi patrimoniali, ragione per cui dopo la scadenza del decennio la devoluzione deve ritenersi comunque certa.
Per altro verso, mette conto richiamare l'orientamento - ormai costante riportato in comparsa dalle PP.AA. convenute - della Giurisprudenza di legittimità secondo cui “…il D.Lgs. 30 luglio 1999,
n. 300, art. 57, ha previsto la istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze. Testualmente, il citato art. 57, al comma 1, dispone che "Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del sono istituite l'agenzia delle CP_2
entrate, l' l' e l' , di seguito denominate agenzie Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3
7 fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia"; - all'Agenzia del demanio è attribuita
l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili" (vedi art. 65, comma 1)” (ex multiis Cass. Ord. Sez. 2 n.
23293/2021).
Ne consegue che il giudizio di usucapione di un bene devoluto in tutto e/o pro quota ex lege al patrimonio dello Stato (per assenza di successibili e/o comunque per l'intervenuta prescrizione del diritto ad accettare) non può che essere incoato solo nei confronti dell dal Controparte_3
momento che il ha dismesso – in forza del D. Lgs. 30 luglio Controparte_2
1999, n. 300 - anche la funzione di organo rappresentativo dello Stato ai fini giudiziali.
Da quanto sopra discende che va dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo al
. Controparte_2
Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158
c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo alluopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass.
n.11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione
8 della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436,
Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “…chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n.
22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2
n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU,
9 come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Orbene, dalla documentazione versati in atti dall'attore e dall'espletamento della CTU, è, invero, emerso che il – a far data dal mese di ottobre 1998 - ha posseduto il bene Parte_1
immobile oggetto di causa per ben oltre il ventennio richiesto dalla legge.
Quanto sopra ha trovato peraltro indiretta conferma, in particolare, nella condotta tenuta dalla convenuta nell'intera vicenda atteso che la medesima, per un verso, non si è CP_1
costituita nel presente giudizio per resistere alla domanda attorea, per altro verso, ha partecipato alla mediazione disposta d'ufficio da questo decidente nel corso del presente giudizio dichiarano di aderire alla domanda attorea.
CP_
Tale condotta della convenuta ha, sebbene lo si ripete solo indirettamente, evidenziato che il potere sull'immobile oggetto di causa da parte dell'attore è stato esercitato sempre in modo sostanzialmente assolutamente indisturbato, continuo e non interrotto per ben oltre un ventennio;
mai nessuno ebbe infatti a contestare il suddetto possesso in modo giuridicamente rilevante.
Al riguardo, invero, non può rilevare in senso contrario alla maturazione del termine ventennale di possesso la circostanza che l'originaria proprietaria (per come ha Persona_2
riferito la stessa parte attrice) abbia inviato all'attore una diffida a rilasciare il possesso dell'immobile de quo, ciò stante che per orientamento giurisprudenziale consolidato da cui questo decidente non ravvede ragioni per discostarsene, ha ormai chiarito che un semplice atto di diffida, per la
Cassazione (ex multis Sentenza n. 20611/2017), non è idoneo ad interrompere il possesso ad usucapionem atteso che è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso solamente ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziari diretti ad ottenere la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente.
Ne consegue che, mentre può ritenersi atto interruttivo del possesso la notifica dell'atto di citazione con il quale viene richiesta la materiale consegna del bene immobile sul quale si vanta un diritto di proprietà, atti interruttivi non possono, invece, essere ritenuti né la diffida né la messa in
10 mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale per come avvenuto nel caso di specie.
In tal senso è l'orientamento consolidato della Suprema Corte poco sopra richiamato in virtù del quale “…secondo un orientamento consolidato di questa Corte, infatti, non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere, “ope iudicis”, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, con la conseguenza che, mentre può legittimamente ritenersi… atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell'atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili dei quali si vanti un diritto dominicale… atti interruttivi non risultano, per converso, nè la diffida nè la messa in mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale (Sez. 2, n. 9845 del
2003);…omissis…questa Corte ha già affermato con orientamento cui questo collegio intende dare continuità che “ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli articoli 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare…omissis…deve inoltre ribadirsi che la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del possesso utile all'usucapione non può venir meno, neanche a fronte della rivendicazione da parte dei ricorrenti della proprietà del bene;
si è già citata la giurisprudenza secondo la quale “Gli atti di diffida e di messa in mora, come, nella specie, la richiesta per iscritto di rilascio dell'immobile occupato, sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale” Sez. 2 n. 15927 del 2016 (Rv.
640720)…” (ancora Sentenza n. 20611/2017).
Ulteriori conferme in tal senso si possono desumere dalle risultanze della CTU dalla quale è emerso che l'Ausiliare de Tribunale innanzi tutto ha dato atto che “…Lo scrivente in data 4 dicembre 2023 ha dato inizio alle operazioni di consulenza prendendo visione dei luoghi oggetto del contendere ed eseguendo rilievi metrici e fotografici. Ha presenziato alle operazioni per tutto il tempo la parte attrice - Sig. e Avv. Fortunato Dario Creaco - per mezzo della Parte_1
11 quale è stato possibile l'accesso all'immobile possedendone le chiavi. Nessuno è stato presente, sebbene regolarmente avvisato, per la parti convenute…”.
Tale circostanza assume, ai fini della decisione, indiscutibile rilievo atteso che conferma come la piena e pacifica disponibilità dell'immobile in questione era ed è in capo all'attore; ciò, a fortiori, se si considera che l'unica parte privata, la , ancora titolare formale del bene – CP_1
convenuta nel presente giudizio – in sede di mediazione ha espressamente riconosciuto in capo all'attore il possesso del bene oggetto di causa.
Per altro poi il CTU ha effettivamente confermato tutte le altre circostanze di fatto di cui all'atto di citazione ed inerenti lo stato e le condizioni dell'immobile oggetto di domanda stante che ha relazionato al Tribunale come segue “…RISPOSTE AL MANDATO…omissis…
DESCRIZIONE L'immobile oggetto di causa è ubicato in zona centrale del comune Acireale (CT),
Via Marzulli 52-54….omissis…SITUAZIONE CATASTALE Per come indicato in citazione
l'immobile è censito al catasto fabbricati del comune di Acireale al Foglio 61, Particella 2172,
Categoria A/4, classe 6, Consistenza 3,5 vani, Superficie catastale escluso aree scoperte 47 mq
Totale 49 mq, Rendita euro 130,15 (visura storica ALLEGATO 6). La planimetria catastale è conforme allo stato di fatto a meno - relativamente al vano prospiciente la strada - di una invertita rappresentazione delle aperture interne sul cortiletto (la finestra raffigurata è di fatto una porta e la porta raffigurata è di fatto una finestra) e della presenza di una parete divisoria non a tutta altezza, come meglio evidenziato nel rilievo planimetrico “Pianta stato di fatto” in allegato
(planimetria catastale ALLEGATO 7 e rilievo planimetrico ALLEGATO 8)”.
In conclusione, il Tribunale ritiene che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene de quo corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attore di comportarsi come proprietaria del bene immobile oggetto di causa.
Al giorno della domanda (citazione notificata il 26-30.10.2020) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, secondo quanto richiesto dall'art. 1158 e ss. c.c..
12 Né in senso contrario può assumere rilievo ostativo all'usucapione dell'immobile de quo il disposto di cui all'art. 1 comma 260 della L. 27.12.2007 n. 296 (cd. legge finanziaria 2007), a mente del quale il possesso di beni “vacanti o derivanti da eredità giacenti” si considera viziato ai sensi dell'art. 1163 c.c., sino a quando il possesso stesso non sia notificato all'Agenzia del Demanio.
L'art. 1 comma 260 stabilisce infatti che “Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità' giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali”.
Orbene, occorre innanzi tutto stabilire l'efficacia temporale di detta norma.
Sul punto vi sono due pronunce della Cassazione (Sentenze n. 14655/13 confermativa di n.
1549/10) in cui la Suprema Corte detta il principio per il quale “….la norma non ha carattere retroattivo, non potendo ritenersi meramente interpretativa delle disposizioni di cui all'art. 1163 c.c., in quanto ha introdotto nell'ordinamento una nuova disciplina del possesso utile ad usucapionem relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c. allo scopo di consentirgli effettivo esercizio dei diritti successori ed impedirne l'estinzione a favore di terzi possessori. Infatti, la norma non solo ha imposto a carico di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti
l'onere (prima non sussistente) di darne comunicazione all'Agenzia ma, nel subordinare all'effettuazione di tale adempimento il decorso del termine necessario per l'usucapione, ha previsto una nuova ipotesi di vizio del possesso acquistato sui beni in questione, estendendo la previsione di cui all'art. 1163 c.c.- secondo cui il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui sono cessati la violenza o la clandestinità - quando non sia stato effettuato il suddetto adempimento. Pertanto, la
13 stessa ratio ispiratrice dell'intervento del legislatore, volto ad evitare la perdita di diritti acquistati ai sensi dell'art. 586 c.c. citato su beni di cui l'Amministrazione neppure sia a conoscenza di avere acquistato, non fa altro che confermare che, in coerenza con i principi che regolano l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art.
1163 c.c. nel testo anteriore alla citata modifica legislativa, le ragioni dell'inerzia dello Stato o la mancata comunicazione dell'altrui possesso ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino, atteso che l'acquisto ex art. 1158 c.c. postula, da un lato, l'obiettiva inerzia da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale e, dall'altro, l'acquisto e
l'esercizio del possesso da parte del terzo in modo pubblico e pacifico…” (Cass. civ. sez. II, 11/06/2013,
n.14655; Cass. civ. sez. II, 26/01/2010, n.1549).
Ai fini del presente giudizio, va rilevato che le sentenze poco sopra richiamate riguardavano casi in cui l'usucapione si era già compiuta alla data di entrata in vigore della norma, in relazione ai quali è del tutto pacifico che detta disposizione non abbia efficacia retroattiva e non possa intaccare i diritti acquisiti.
Tale principio deve trovare applicazione anche nel caso in esame in cui parte attrice ha dimostrato di possedere l'immobile oggetto di causa personalmente almeno dall'Ottobre 1998.
In tale ipotesi, però, la situazione sarebbe parzialmente diversa, perché avendo l'attore cominciato personalmente a possedere l'immobile nell'Ottobre 1998, nel 2007 (momento di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 260 dell'art. 1 della L. 296/06) non era ancora trascorso il ventennio.
Con riferimento a questa ipotesi, invero, allo stato, non risultano a questo decidente precedenti espressi dalla Cassazione, mentre la giurisprudenza di merito è divisa.
Esiste effettivamente un orientamento secondo cui, per effetto della modifica legislativa in vigore dall'1.1.2007, a partire da tale data il possesso dell'usucapente non sarebbe più opponibile nei confronti dell in quanto ritenuto possesso clandestino ed inidoneo al Controparte_3
compimento del termine ventennale di usucapione.
Questo Decidente, però, non condivide questa interpretazione ritenendo di dover aderire al diverso orientamento - assai più convincente e rigoroso già sostenuto in numerosissimi precedenti della giurisprudenza di merito (cfr. tra gli altri Tribunale di Como, 21/02/2024, n. 228 e Tribunale
14 di Lecco n. 353/2024) – secondo cui “… l'art. 1, comma 260, della L. n. 296/2006 ha dunque introdotto una nuova ipotesi di vizio del possesso, subordinando all'intervenuta comunicazione da parte di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti all'Agenzia del il decorso del CP_3
termine necessario per l'usucapione. Ebbene, è evidente che tale ulteriore vizio del possesso possa assumere rilevanza soltanto per le situazioni di possesso iniziate dopo l'entrata in vigore di tale norma, atteso che prima di tale momento la mancata comunicazione dell'altrui possesso, ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino (cfr. Cass. Civ.
1549/2010). L'interpretazione della norma fornita da parte convenuta, […], non risulta condivisibile, atteso che seguendo detta interpretazione si perverrebbe di fatto ad una applicazione retroattiva della norma, imponendo ai fini della non clandestinità del possesso utile ai fini dell'usucapione un requisito non previsto dal legislatore nel momento in cui colui che ne aveva interesse ha iniziato ad esercitare il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacente”.
In sostanza pur considerando che la sopracitata giurisprudenza di legittimità si è riferita solo a fattispecie in cui l'usucapione era già maturata al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, vi è da ritenere che i summenzionati principi debbano trovare applicazione anche per il caso in cui il termine per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva sia iniziato a decorrere anteriormente al 2007, seppur ancora non compiutosi alla data dell'1.1.2007.
Infatti, la mancata presenza degli elementi che escludono l'idoneità del possesso ad usucapionem (quale la violenza, ai sensi dell'art. 1163 c.c.) giova esclusivamente nel momento dell'acquisto del possesso stesso, non incidendo la sopravvenienza di tali circostanze in un momento successivo, rispetto al compimento del termine utile per usucapire - in tal senso Tribunale di
Pordenone n. 135/21 - secondo cui “…essendo stato il possesso, per quanto si è scritto, acquistato (art.
1163 c.c.) in modo non violento né clandestino in data comunque ben antecedente all'entrata in vigore della disciplina speciale, esso è proseguito in modo utile ad usucapionem non potendo il sopravvenire dell'art. 1 comma 260 della Legge del 2007 per sé solo trasformare da quel momento in clandestino un possesso non acquistato come tale;
in altri termini, l'affermata non retroattività della disposizione deve intendersi riferita al momento dell'acquisto del possesso, mantenendo pertanto il possesso, già acquistato in modo utile ad usucapire in data antecedente alla sua entrata in vigore, la propria idoneità a completare la fattispecie acquisitiva in epoca
15 successiva, pur senza la comunicazione prevista al fine dell'acquisto del diritto reale anche per un bene di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c….”
In sostanza il carattere innovativo dell'art. 1 comma 260 della legge n. 296/06 porta quindi ad escludere che la norma possa trovare applicazione per il passato. Ne consegue che non può definirsi clandestino l'acquisto del possesso da parte del terzo di un bene appartenente allo Stato ai sensi dell'art. 586 che sia avvenuto in epoca antecedente all'1.1.2007, nel periodo in cui non vi era l'onere di comunicare alcunché all'amministrazione.
Il possesso acquistato senza vizi, in modo pacifico e non clandestino, continua ad essere utile ai fini dell'usucapione anche ove la violenza o clandestinità sopravvengano (Cass. n. 1682/82, rv.
419518; n. 1912/87, rv. 451228; n. 6030/88, rv. 460452; n. 26633/19, rv. 655654).
Anche nella fattispecie qui in discussione, quindi, il mancato adempimento dell'onere di comunicazione imposto dalla legge n. 296/06 non incide sul compimento del termine per usucapire, costituendo un'ipotesi di clandestinità sopravvenuta di un possesso che è stato in origine acquistato senza vizi.
Deve allora ritenersi che solo quando il possesso di immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti sia iniziato dopo il 1.1.2007 la notifica all'Agenzia del Demanio costituisca un presupposto perché il termine ventennale inizi a decorrere.
In sintesi, l'acquisto del possesso è un fatto giuridico avvenuto - nel caso oggetto del presente giudizio – nell'ottobre 1998 e si è definitivamente perfezionato secondo il diritto vigente a quell'epoca, in maniera non clandestina e quindi valida ad usucapionem.
Il Legislatore, in generale, non interviene in un momento successivo a modificare la natura di quanto già avvenuto: nella specie, quando la disposizione dell'art. 1 comma 260 della L. 296/06 è entrata in vigore (1.1.2007), l'attore stava possedendo in maniera non clandestina già da quasi 10 anni ed il legislatore non ha inteso intervenire retroattivamente per modificare la natura di quel possesso.
Come più volte rilevato in precedenza, l'art. 1 comma 260 della L.296/2006 disciplina e qualifica, dichiaratamente, il solo momento dell'acquisto del possesso, mediante l'esplicito rimando all'art. 1163 c.c. (“Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata”).
16 Detto altrimenti, una volta che l'acquisto del possesso sia avvenuto in modo pubblico e pacifico, l'introduzione in epoca successiva (nel caso di specie, quasi 10 anni dopo) di una norma disciplinante i vizi genetici del possesso non può rilevare ai fini dell'interruzione del termine utile ad usucapire (cfr. Tribunale di Reggio Calabria n. 577/21).
Quanto sopra a maggior ragione se si considera anche che la Cassazione ha evidenziato che
“…l'inerzia dell'Amministrazione non può ritenersi conseguenza di una situazione di oggettiva impossibilità per lo Stato di conoscere l'intervenuto acquisto della proprietà del bene oggetto del possesso esercitato da terzi posto che - indipendentemente da quanto è stato poi pure previsto con la citata L. del 2007 proprio per sopperire
a disfunzioni legate alla mancata adozione di idonee misure - lo Stato avrebbe potuto compiere quelle attività, di carattere amministrativo ed organizzativo, dirette all'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato…” (cfr. ancora Cass. civ. sez. II, 11/06/2013,
n.14655; Cass. civ. sez. II, 26/01/2010, n.1549).
La domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ha acquistato, per usucapione, la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Acireale (CT), Via Marzulli n. 52-54, al piano terra, censito al catasto dei fabbricati al foglio 61, particella 2172, Categoria A/4, Classe 6, di vani 3,5 per come accertato anche dal CTU.
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità.
Sulle spese processuali
Le spese di lite possono essere dichiarate interamente compensate tra tutte le parti in causa.
Avuto riguardo al rapporto processuale tra l'attore e la convenuta la CP_1
compensazione delle spese di lite trova giustificazione nella circostanza che la convenuta non ha resistito alla domanda attorea nel presente giudizio e soprattutto ha aderito alla domanda attorea in sede di mediazione. Mentre avuto riguardo al rapporto processuale con le PP.AA. convenute la compensazione delle spese di lite va disposta in considerazione della relativa novità dell'interpretazione (peraltro ancora non unitaria) che la giurisprudenza ha formato in relazione alla disposizione di cui all'art. 1 comma 260 della L.296/2006.
17 Vanno, invece, poste definitivamente ed interamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già liquidate, con separato provvedimento del 14.3.24, in complessivi € 970,42 per compensi ed € 23,10 per spese vive, oltre I.V.A. 22% e cassa previdenza come per legge e se dovuti, detratto quanto eventualmente già versato al professionista a titolo di acconto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 12331/2020, così provvede:
In via preliminare
DICHIARA, la contumacia della convenuta;
CP_1
DICHIARA, per quanto in motivazione, la carenza di legittimazione passiva in capo al
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, Controparte_2
DISPONE l'estromissione dal presente giudizio del in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
Nel merito
DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, che (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], è divenuto proprietario, per intervenuta usucapione nei confronti di e dell , in persona del legale CP_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, dell'immobile sito nel Comune di Acireale (CT), Via Marzulli n. 52-54, al piano terra, censito al catasto dei fabbricati al foglio 61, particella 2172, Categoria A/4, Classe 6, di vani 3,5;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate come da separato provvedimento del 14.3.24, in complessivi € 970,42 per compensi ed € 23,10 per spese vive, oltre
18 I.V.A. 22% e cassa previdenza come per legge e se dovuti, detratto quanto eventualmente già versato al professionista a titolo di acconto
Così deciso in Catania, il 24 Novembre 2025. IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_8
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12331 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Mascalucia (CT), Via Grazia Deledda n. 7, ed elettivamente domiciliato in Catania, Via Monfalcone
n. 22, presso lo studio dell'Avv. Fortunato D. Creaco da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- ATTORE -
E
(C.F. , nata ad [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]
- CONVENUTA CONTUMACE -
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
corrente in Roma, via XX Settembre n. 97, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina,
149, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, da cui è rappresentato e difeso per legge;
- CONVENUTO –
E NEI CONFRONTI in persona del Direttore pro tempore, corrente in Roma, via XX Controparte_3
Settembre n. 97, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, da cui è rappresentata e difesa per legge
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26-30.10.2020, conveniva Parte_1
inizialmente in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, ed il CP_1 [...]
, in persona del Ministro pro-tempore, ed esponeva di possedere da Controparte_2
oltre vent'anni l'immobile, sito nel Comune di Acireale (CT), Via Marzulli n. 52-54, al piano terra, censito al catasto dei fabbricati al foglio 61, particella 2172, Categoria A/4, Classe 6, di vani 3,5.
Precisava altresì il di avere goduto del possesso del predetto immobile sin dal mese Pt_1
di ottobre 1998 allorchè l'attore, ne aveva preso possesso, al fine di effettuare un investimento per l'apertura di un locale da adibire alla ristorazione quale succursale dell'attività che aveva già avviato, con degustazione di prodotti tipici dell'Etna nonché di pubblicizzazione dell'Hotel Corsaro, appartenente alla famiglia di esso attore sin dalla sua costruzione.
Riferiva ancora al Tribunale che la proprietaria, , nata ad [...] il Persona_1
26.06.1909 ed ivi deceduta il 05.02.1999, aveva avviato, all'epoca, con il trattative per la Pt_1
vendita dell'immobile che, a causa di divergenze sul prezzo, furono interrotte, ma l'attore continuava ad esercitare il possesso sul bene in questione nonostante la diffida pervenuta all'attore, con cui gli si intimava di rilasciare il possesso dell'immobile, possesso che gli era stato concesso in precedenza onde avviare le opportune valutazioni su come organizzare la propria attività.
2 Precisava ulteriormente il che a tale diffida non era poi seguita alcuna ulteriore Pt_1
attività a contestazione del possesso in capo ad esso attore dell'immobile oggetto di causa. Peraltro
l'attore aveva già provveduto a effettuare spese preparative per il successivo impiego e, visto il disinteresse della , il continuava ad esercitare il possesso del bene, comportandosi Per_1 Pt_1
da effettivo proprietario.
L'attore riferiva pure che, sempre nell'ottica di predisporre l'immobile per gli usi accennati, aveva iniziato a predisporre gli allacci di gas e acqua nonché, in data 09.11.2015, provvedeva a far aggiornare i dati di superficie catastali. Il tutto per preparare la documentazione idonea ai necessari lavori di ristrutturazione.
Il aggiungeva che tali progetti si erano interrotti bruscamente quando una parte Pt_1
dell'immobile aveva subito un cedimento rendendo necessari urgenti interventi di consolidamento che il non intendeva affrontare se non dopo avere formalizzato la titolarità dell'immobile, Pt_1
acquisita per averla usucapita, essendosi comportato uti dominus, per oltre un ventennio senza aver ricevuto mai alcuna contestazione nè in via giudiziaria nè stragiudiziale, e senza che alcuno ne avesse mai rivendicato la proprietà.
Al riguardo, poi, circa i soggetti da ritenere titolari passivi del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, documentava che le ricerche effettuate avevano consentito di identificare negli originari convenuti i legittimati passivi della domanda di usucapione de qua.
Sulla scorta di tali considerazioni l'attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento integrale della domanda attrice e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - Accertare e dichiarare che la sig.ra e lo Stato italiano, CP_1
CP_ ciascuno per la quota di ½ sono eredi: la sig.ra della sig.ra e lo Stato Italiano del sig. Persona_2
e, conseguentemente, legittimati passivi nel presente procedimento, ciascuno per la quota di ½ CP_4
dell'immobile sito Acireale (CT), Via marzulli n. 52-54, al piano terra, censito al catasto dei fabbricati al foglio
61, particella 2172, Categoria A/4, Classe 6, di vani 3,5; - Dichiarare usucapita in favore del Sig. Pt_1
nato a [...] il [...], per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale, la piena,
[...]
assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile sito Acireale (CT), Via marzulli n. 52-54, al piano terra, censito al catasto dei fabbricati al foglio 61, particella 2172, Categoria A/4, Classe 6, di vani 3,5; - Ordinare la trascrizione nei competenti RR.II. di Catania e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia
3 delle Entrate direzione Provinciale di Catania ufficio provinciale del territorio servizi catastali, esonerando i
Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo;
- Condannare i resistenti, anche solidalmente, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio…”.
La convenuta , sebbene ritualmente evocata in giudizio, riteneva di non CP_1
doversi costituire nel presente procedimento.
Invece, si costituiva ritualmente in giudizio il il quale, Controparte_2
preliminarmente, eccepiva la improcedibilità della domanda attorea per mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Rilevava, altresì, sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del
, atteso che, dall'1.1.2001 (giusta D.M. 28 dicembre 2000) Controparte_2
erano state attivate le Agenzie fiscali istituite ex D.l.vo n. 300/1999 e pertanto per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici erano state istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia , l'agenzia del CP_5
territorio e l'agenzia del demanio, alla quale ultima risultava essere state attribuite tutte le funzioni inerenti l'Amministrazione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato, e nella gestione dei beni dello Stato l' svolgeva tutti i compiti in precedenza assolti dalla Direzione Centrale CP_3
del Demanio.
Pertanto, evidenziava la carenza di integrità del contraddittorio.
Ancora in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'amministrazione atteso che, in tesi della P.A. convenuta, non risultava in alcun modo provata la mancanza di eredi legittimi della intestataria formale del bene immobile oggetto di domanda.
Pertanto, non risultando accertata l'inesistenza di eventuali eredi legittimi, non poteva considerarsi avvenuta la successione dello Stato ex art. 586 c.c. e, di conseguenza, la legittimazione passiva dell'Amministrazione Statale.
Ancora eccepiva la mancanza di qualsiasi comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 1, comma 260, legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) da parte dell'attore al fine di comunicare di essere in possesso del bene sul quale asserisce di esercitare attività corrispondente al diritto.
4 Nel merito contestava la domanda attorea asserendo l'insussistenza, in capo a parte attrice, del presupposto richiesto dalla legge (v. art. 1158 c.c.: possesso continuato per venti anni) per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione, ciò atteso che il , secondo la P.A., non aveva Pt_1
fornito alcuna prova in merito all'asserito utilizzo pacifico, libero, ininterrotto ed esclusivo del bene, nè aveva indicato il preciso momento a decorrere dal quale sarebbe iniziato il possesso dell'immobile con animus domini.
Aggiungeva ancora la P.A. che solo da tale momento, infatti, potrebbe farsi decorrere il termine ventennale necessario per l'eventuale usucapione dell'immobile e che, anche a voler assumere, in denegata ipotesi, che nel caso di specie si fosse verificata la successione ex lege dello
Stato sul bene e che su tale bene controparte avesse effettivamente esercitato un possesso uti dominus, tale possesso sarebbe stato comunque viziato da violenza e clandestinità e, pertanto, non sarebbe stato utile ad usucapionem ai sensi della disposizione di cui all'art. 1, comma 260, legge
296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007).
Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa declaratoria della carenza di legittimazione passiva del ritenere improcedibili e/o rigettare in toto, le domande di parte Controparte_2
attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio…”.
Alla prima udienza del 25.3.21, tenuta in modalità cartolare in conseguenza delle restrizioni ex COVID 19, questo decidente disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria conclusosi con verbale negativo;
pertanto in esito a tale procedura conciliativa, all'udienza del
17.3.22 – tenutasi sempre con modalità cartolare – a parte attrice veniva ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti dell . Controparte_3
Quest'ultima si costituiva in giudizio adducendo argomentazioni difensive che ricalcavano nella sostanza quelle a suo tempo svolte dal e rassegnando al Tribunale le Controparte_2
seguenti conclusioni “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa declaratoria della carenza di legittimazione passiva dell' ritenere improcedibili e/o Controparte_3
rigettare in toto, le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio...”.
5 Integrato in tal modo il contraddittorio, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie e la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento di CTU sull'immobile oggetto di causa.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 19.06.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta , la quale, CP_1
sebbene ritualmente citata, non hanno ritenuto di doversi costituire in giudizio per resistere alla domanda attorea.
Sempre in via preliminare va dichiarata procedibile la domanda attorea, in quanto, è stato, in corso di causa, regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definito con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata in atti).
Ancora in via preliminare va dichiarato che parte attrice ha correttamente individuato le parti titolari sotto il profilo passivo del rapporto dedotto in giudizio avendo provveduto alla notificazione dell'atto introduttivo oltre che alla ed al CP_1 Controparte_2
anche all . Controparte_3
Invero, diversamente da quanto sostenuto in citazione da parte attrice, la quale aveva
CP_ ritenuto di dovere individuare tale titolarità passiva del rapporto – oltre che sulla - in capo al
, nella fattispecie, per come anche eccepito dal convenuto, il Controparte_2 CP_2
soggetto titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, deve essere individuato, ai sensi dell'art. 586 c.c., nello Stato – e quindi per esso nell - e non già nel Controparte_3 [...]
atteso che nel caso che occupa gli immobili oggetto di causa risultano CP_2 Controparte_2
CP_ avere, oltre la un altro originario intestatario ( i cui eredi hanno però rinunziato alla CP_4
di lui eredità).
6 Ciò stante che, nel caso che occupa, diversamente da quanto sostenuto dalle PP.AA. costituite, parte attrice ha documentato che, in relazione alla quota di proprietà intestata al
[...]
, ci si trovi in ipotesi di eredità vacante regolamentata dalla norma di cui all'art. 586 c.c., CP_4
disposizione che trova, appunto, applicazione in caso di mancanza di indizi circa l'esistenza di eventuali eredi dell'intestatario, di decorso del termine ex art. 480 c.c. e/o, come nella fattispecie, in ipotesi di rinuncia all'eredità dei successibili.
Invero, in relazione alla legittimazione passiva, ex art. 586 c.c., – nella specie in capo allo Stato
Italiano e per esso all com'è noto non vi è necessità che venga raggiunta la Controparte_3
certezza assoluta dell'inesistenza di altri chiamati, essendo sufficiente un alto grado di probabilità come nel caso che occupa di mancanza di eredi, per come anche risultante dalla relazione notarile ipocatastale acquisita in corso di causa.
Quanto sopra a maggior ragione in quanto non esiste nei registri immobiliari alcuna trascrizione “contro” l'originaria titolare dell'immobile oggetto di causa.
Non risultando quindi trascritta alcuna successione ed atteso che la medesima intestataria formale del bene è deceduta lasciando come eredi diretti la – convenuta in giudizio CP_1
– ed il di lei germano – i cui eredi, tuttavia, hanno rinunciato alla di lui eredità - ne CP_4
deriva che la quota del 50% della proprietà dell'immobile de quo – riferibile al , sia stata CP_4
acquisita dallo Stato, che l'ha lasciato abbandonato.
Peraltro, è parimenti pacifico in giurisprudenza che il termine decennale, previsto dall'art. 480 C.C., va considerato nel suo decorso obiettivo, senza possibilità di deroga alcuna in considerazione dell'esigenza di certezza giuridica obiettiva circa i passaggi patrimoniali, ragione per cui dopo la scadenza del decennio la devoluzione deve ritenersi comunque certa.
Per altro verso, mette conto richiamare l'orientamento - ormai costante riportato in comparsa dalle PP.AA. convenute - della Giurisprudenza di legittimità secondo cui “…il D.Lgs. 30 luglio 1999,
n. 300, art. 57, ha previsto la istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze. Testualmente, il citato art. 57, al comma 1, dispone che "Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del sono istituite l'agenzia delle CP_2
entrate, l' l' e l' , di seguito denominate agenzie Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3
7 fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia"; - all'Agenzia del demanio è attribuita
l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili" (vedi art. 65, comma 1)” (ex multiis Cass. Ord. Sez. 2 n.
23293/2021).
Ne consegue che il giudizio di usucapione di un bene devoluto in tutto e/o pro quota ex lege al patrimonio dello Stato (per assenza di successibili e/o comunque per l'intervenuta prescrizione del diritto ad accettare) non può che essere incoato solo nei confronti dell dal Controparte_3
momento che il ha dismesso – in forza del D. Lgs. 30 luglio Controparte_2
1999, n. 300 - anche la funzione di organo rappresentativo dello Stato ai fini giudiziali.
Da quanto sopra discende che va dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo al
. Controparte_2
Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158
c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo alluopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass.
n.11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione
8 della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436,
Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “…chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n.
22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2
n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU,
9 come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Orbene, dalla documentazione versati in atti dall'attore e dall'espletamento della CTU, è, invero, emerso che il – a far data dal mese di ottobre 1998 - ha posseduto il bene Parte_1
immobile oggetto di causa per ben oltre il ventennio richiesto dalla legge.
Quanto sopra ha trovato peraltro indiretta conferma, in particolare, nella condotta tenuta dalla convenuta nell'intera vicenda atteso che la medesima, per un verso, non si è CP_1
costituita nel presente giudizio per resistere alla domanda attorea, per altro verso, ha partecipato alla mediazione disposta d'ufficio da questo decidente nel corso del presente giudizio dichiarano di aderire alla domanda attorea.
CP_
Tale condotta della convenuta ha, sebbene lo si ripete solo indirettamente, evidenziato che il potere sull'immobile oggetto di causa da parte dell'attore è stato esercitato sempre in modo sostanzialmente assolutamente indisturbato, continuo e non interrotto per ben oltre un ventennio;
mai nessuno ebbe infatti a contestare il suddetto possesso in modo giuridicamente rilevante.
Al riguardo, invero, non può rilevare in senso contrario alla maturazione del termine ventennale di possesso la circostanza che l'originaria proprietaria (per come ha Persona_2
riferito la stessa parte attrice) abbia inviato all'attore una diffida a rilasciare il possesso dell'immobile de quo, ciò stante che per orientamento giurisprudenziale consolidato da cui questo decidente non ravvede ragioni per discostarsene, ha ormai chiarito che un semplice atto di diffida, per la
Cassazione (ex multis Sentenza n. 20611/2017), non è idoneo ad interrompere il possesso ad usucapionem atteso che è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso solamente ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziari diretti ad ottenere la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente.
Ne consegue che, mentre può ritenersi atto interruttivo del possesso la notifica dell'atto di citazione con il quale viene richiesta la materiale consegna del bene immobile sul quale si vanta un diritto di proprietà, atti interruttivi non possono, invece, essere ritenuti né la diffida né la messa in
10 mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale per come avvenuto nel caso di specie.
In tal senso è l'orientamento consolidato della Suprema Corte poco sopra richiamato in virtù del quale “…secondo un orientamento consolidato di questa Corte, infatti, non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere, “ope iudicis”, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, con la conseguenza che, mentre può legittimamente ritenersi… atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell'atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili dei quali si vanti un diritto dominicale… atti interruttivi non risultano, per converso, nè la diffida nè la messa in mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale (Sez. 2, n. 9845 del
2003);…omissis…questa Corte ha già affermato con orientamento cui questo collegio intende dare continuità che “ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli articoli 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare…omissis…deve inoltre ribadirsi che la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del possesso utile all'usucapione non può venir meno, neanche a fronte della rivendicazione da parte dei ricorrenti della proprietà del bene;
si è già citata la giurisprudenza secondo la quale “Gli atti di diffida e di messa in mora, come, nella specie, la richiesta per iscritto di rilascio dell'immobile occupato, sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale” Sez. 2 n. 15927 del 2016 (Rv.
640720)…” (ancora Sentenza n. 20611/2017).
Ulteriori conferme in tal senso si possono desumere dalle risultanze della CTU dalla quale è emerso che l'Ausiliare de Tribunale innanzi tutto ha dato atto che “…Lo scrivente in data 4 dicembre 2023 ha dato inizio alle operazioni di consulenza prendendo visione dei luoghi oggetto del contendere ed eseguendo rilievi metrici e fotografici. Ha presenziato alle operazioni per tutto il tempo la parte attrice - Sig. e Avv. Fortunato Dario Creaco - per mezzo della Parte_1
11 quale è stato possibile l'accesso all'immobile possedendone le chiavi. Nessuno è stato presente, sebbene regolarmente avvisato, per la parti convenute…”.
Tale circostanza assume, ai fini della decisione, indiscutibile rilievo atteso che conferma come la piena e pacifica disponibilità dell'immobile in questione era ed è in capo all'attore; ciò, a fortiori, se si considera che l'unica parte privata, la , ancora titolare formale del bene – CP_1
convenuta nel presente giudizio – in sede di mediazione ha espressamente riconosciuto in capo all'attore il possesso del bene oggetto di causa.
Per altro poi il CTU ha effettivamente confermato tutte le altre circostanze di fatto di cui all'atto di citazione ed inerenti lo stato e le condizioni dell'immobile oggetto di domanda stante che ha relazionato al Tribunale come segue “…RISPOSTE AL MANDATO…omissis…
DESCRIZIONE L'immobile oggetto di causa è ubicato in zona centrale del comune Acireale (CT),
Via Marzulli 52-54….omissis…SITUAZIONE CATASTALE Per come indicato in citazione
l'immobile è censito al catasto fabbricati del comune di Acireale al Foglio 61, Particella 2172,
Categoria A/4, classe 6, Consistenza 3,5 vani, Superficie catastale escluso aree scoperte 47 mq
Totale 49 mq, Rendita euro 130,15 (visura storica ALLEGATO 6). La planimetria catastale è conforme allo stato di fatto a meno - relativamente al vano prospiciente la strada - di una invertita rappresentazione delle aperture interne sul cortiletto (la finestra raffigurata è di fatto una porta e la porta raffigurata è di fatto una finestra) e della presenza di una parete divisoria non a tutta altezza, come meglio evidenziato nel rilievo planimetrico “Pianta stato di fatto” in allegato
(planimetria catastale ALLEGATO 7 e rilievo planimetrico ALLEGATO 8)”.
In conclusione, il Tribunale ritiene che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene de quo corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attore di comportarsi come proprietaria del bene immobile oggetto di causa.
Al giorno della domanda (citazione notificata il 26-30.10.2020) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, secondo quanto richiesto dall'art. 1158 e ss. c.c..
12 Né in senso contrario può assumere rilievo ostativo all'usucapione dell'immobile de quo il disposto di cui all'art. 1 comma 260 della L. 27.12.2007 n. 296 (cd. legge finanziaria 2007), a mente del quale il possesso di beni “vacanti o derivanti da eredità giacenti” si considera viziato ai sensi dell'art. 1163 c.c., sino a quando il possesso stesso non sia notificato all'Agenzia del Demanio.
L'art. 1 comma 260 stabilisce infatti che “Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità' giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali”.
Orbene, occorre innanzi tutto stabilire l'efficacia temporale di detta norma.
Sul punto vi sono due pronunce della Cassazione (Sentenze n. 14655/13 confermativa di n.
1549/10) in cui la Suprema Corte detta il principio per il quale “….la norma non ha carattere retroattivo, non potendo ritenersi meramente interpretativa delle disposizioni di cui all'art. 1163 c.c., in quanto ha introdotto nell'ordinamento una nuova disciplina del possesso utile ad usucapionem relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c. allo scopo di consentirgli effettivo esercizio dei diritti successori ed impedirne l'estinzione a favore di terzi possessori. Infatti, la norma non solo ha imposto a carico di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti
l'onere (prima non sussistente) di darne comunicazione all'Agenzia ma, nel subordinare all'effettuazione di tale adempimento il decorso del termine necessario per l'usucapione, ha previsto una nuova ipotesi di vizio del possesso acquistato sui beni in questione, estendendo la previsione di cui all'art. 1163 c.c.- secondo cui il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui sono cessati la violenza o la clandestinità - quando non sia stato effettuato il suddetto adempimento. Pertanto, la
13 stessa ratio ispiratrice dell'intervento del legislatore, volto ad evitare la perdita di diritti acquistati ai sensi dell'art. 586 c.c. citato su beni di cui l'Amministrazione neppure sia a conoscenza di avere acquistato, non fa altro che confermare che, in coerenza con i principi che regolano l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art.
1163 c.c. nel testo anteriore alla citata modifica legislativa, le ragioni dell'inerzia dello Stato o la mancata comunicazione dell'altrui possesso ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino, atteso che l'acquisto ex art. 1158 c.c. postula, da un lato, l'obiettiva inerzia da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale e, dall'altro, l'acquisto e
l'esercizio del possesso da parte del terzo in modo pubblico e pacifico…” (Cass. civ. sez. II, 11/06/2013,
n.14655; Cass. civ. sez. II, 26/01/2010, n.1549).
Ai fini del presente giudizio, va rilevato che le sentenze poco sopra richiamate riguardavano casi in cui l'usucapione si era già compiuta alla data di entrata in vigore della norma, in relazione ai quali è del tutto pacifico che detta disposizione non abbia efficacia retroattiva e non possa intaccare i diritti acquisiti.
Tale principio deve trovare applicazione anche nel caso in esame in cui parte attrice ha dimostrato di possedere l'immobile oggetto di causa personalmente almeno dall'Ottobre 1998.
In tale ipotesi, però, la situazione sarebbe parzialmente diversa, perché avendo l'attore cominciato personalmente a possedere l'immobile nell'Ottobre 1998, nel 2007 (momento di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 260 dell'art. 1 della L. 296/06) non era ancora trascorso il ventennio.
Con riferimento a questa ipotesi, invero, allo stato, non risultano a questo decidente precedenti espressi dalla Cassazione, mentre la giurisprudenza di merito è divisa.
Esiste effettivamente un orientamento secondo cui, per effetto della modifica legislativa in vigore dall'1.1.2007, a partire da tale data il possesso dell'usucapente non sarebbe più opponibile nei confronti dell in quanto ritenuto possesso clandestino ed inidoneo al Controparte_3
compimento del termine ventennale di usucapione.
Questo Decidente, però, non condivide questa interpretazione ritenendo di dover aderire al diverso orientamento - assai più convincente e rigoroso già sostenuto in numerosissimi precedenti della giurisprudenza di merito (cfr. tra gli altri Tribunale di Como, 21/02/2024, n. 228 e Tribunale
14 di Lecco n. 353/2024) – secondo cui “… l'art. 1, comma 260, della L. n. 296/2006 ha dunque introdotto una nuova ipotesi di vizio del possesso, subordinando all'intervenuta comunicazione da parte di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti all'Agenzia del il decorso del CP_3
termine necessario per l'usucapione. Ebbene, è evidente che tale ulteriore vizio del possesso possa assumere rilevanza soltanto per le situazioni di possesso iniziate dopo l'entrata in vigore di tale norma, atteso che prima di tale momento la mancata comunicazione dell'altrui possesso, ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino (cfr. Cass. Civ.
1549/2010). L'interpretazione della norma fornita da parte convenuta, […], non risulta condivisibile, atteso che seguendo detta interpretazione si perverrebbe di fatto ad una applicazione retroattiva della norma, imponendo ai fini della non clandestinità del possesso utile ai fini dell'usucapione un requisito non previsto dal legislatore nel momento in cui colui che ne aveva interesse ha iniziato ad esercitare il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacente”.
In sostanza pur considerando che la sopracitata giurisprudenza di legittimità si è riferita solo a fattispecie in cui l'usucapione era già maturata al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, vi è da ritenere che i summenzionati principi debbano trovare applicazione anche per il caso in cui il termine per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva sia iniziato a decorrere anteriormente al 2007, seppur ancora non compiutosi alla data dell'1.1.2007.
Infatti, la mancata presenza degli elementi che escludono l'idoneità del possesso ad usucapionem (quale la violenza, ai sensi dell'art. 1163 c.c.) giova esclusivamente nel momento dell'acquisto del possesso stesso, non incidendo la sopravvenienza di tali circostanze in un momento successivo, rispetto al compimento del termine utile per usucapire - in tal senso Tribunale di
Pordenone n. 135/21 - secondo cui “…essendo stato il possesso, per quanto si è scritto, acquistato (art.
1163 c.c.) in modo non violento né clandestino in data comunque ben antecedente all'entrata in vigore della disciplina speciale, esso è proseguito in modo utile ad usucapionem non potendo il sopravvenire dell'art. 1 comma 260 della Legge del 2007 per sé solo trasformare da quel momento in clandestino un possesso non acquistato come tale;
in altri termini, l'affermata non retroattività della disposizione deve intendersi riferita al momento dell'acquisto del possesso, mantenendo pertanto il possesso, già acquistato in modo utile ad usucapire in data antecedente alla sua entrata in vigore, la propria idoneità a completare la fattispecie acquisitiva in epoca
15 successiva, pur senza la comunicazione prevista al fine dell'acquisto del diritto reale anche per un bene di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c….”
In sostanza il carattere innovativo dell'art. 1 comma 260 della legge n. 296/06 porta quindi ad escludere che la norma possa trovare applicazione per il passato. Ne consegue che non può definirsi clandestino l'acquisto del possesso da parte del terzo di un bene appartenente allo Stato ai sensi dell'art. 586 che sia avvenuto in epoca antecedente all'1.1.2007, nel periodo in cui non vi era l'onere di comunicare alcunché all'amministrazione.
Il possesso acquistato senza vizi, in modo pacifico e non clandestino, continua ad essere utile ai fini dell'usucapione anche ove la violenza o clandestinità sopravvengano (Cass. n. 1682/82, rv.
419518; n. 1912/87, rv. 451228; n. 6030/88, rv. 460452; n. 26633/19, rv. 655654).
Anche nella fattispecie qui in discussione, quindi, il mancato adempimento dell'onere di comunicazione imposto dalla legge n. 296/06 non incide sul compimento del termine per usucapire, costituendo un'ipotesi di clandestinità sopravvenuta di un possesso che è stato in origine acquistato senza vizi.
Deve allora ritenersi che solo quando il possesso di immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti sia iniziato dopo il 1.1.2007 la notifica all'Agenzia del Demanio costituisca un presupposto perché il termine ventennale inizi a decorrere.
In sintesi, l'acquisto del possesso è un fatto giuridico avvenuto - nel caso oggetto del presente giudizio – nell'ottobre 1998 e si è definitivamente perfezionato secondo il diritto vigente a quell'epoca, in maniera non clandestina e quindi valida ad usucapionem.
Il Legislatore, in generale, non interviene in un momento successivo a modificare la natura di quanto già avvenuto: nella specie, quando la disposizione dell'art. 1 comma 260 della L. 296/06 è entrata in vigore (1.1.2007), l'attore stava possedendo in maniera non clandestina già da quasi 10 anni ed il legislatore non ha inteso intervenire retroattivamente per modificare la natura di quel possesso.
Come più volte rilevato in precedenza, l'art. 1 comma 260 della L.296/2006 disciplina e qualifica, dichiaratamente, il solo momento dell'acquisto del possesso, mediante l'esplicito rimando all'art. 1163 c.c. (“Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata”).
16 Detto altrimenti, una volta che l'acquisto del possesso sia avvenuto in modo pubblico e pacifico, l'introduzione in epoca successiva (nel caso di specie, quasi 10 anni dopo) di una norma disciplinante i vizi genetici del possesso non può rilevare ai fini dell'interruzione del termine utile ad usucapire (cfr. Tribunale di Reggio Calabria n. 577/21).
Quanto sopra a maggior ragione se si considera anche che la Cassazione ha evidenziato che
“…l'inerzia dell'Amministrazione non può ritenersi conseguenza di una situazione di oggettiva impossibilità per lo Stato di conoscere l'intervenuto acquisto della proprietà del bene oggetto del possesso esercitato da terzi posto che - indipendentemente da quanto è stato poi pure previsto con la citata L. del 2007 proprio per sopperire
a disfunzioni legate alla mancata adozione di idonee misure - lo Stato avrebbe potuto compiere quelle attività, di carattere amministrativo ed organizzativo, dirette all'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato…” (cfr. ancora Cass. civ. sez. II, 11/06/2013,
n.14655; Cass. civ. sez. II, 26/01/2010, n.1549).
La domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ha acquistato, per usucapione, la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Acireale (CT), Via Marzulli n. 52-54, al piano terra, censito al catasto dei fabbricati al foglio 61, particella 2172, Categoria A/4, Classe 6, di vani 3,5 per come accertato anche dal CTU.
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità.
Sulle spese processuali
Le spese di lite possono essere dichiarate interamente compensate tra tutte le parti in causa.
Avuto riguardo al rapporto processuale tra l'attore e la convenuta la CP_1
compensazione delle spese di lite trova giustificazione nella circostanza che la convenuta non ha resistito alla domanda attorea nel presente giudizio e soprattutto ha aderito alla domanda attorea in sede di mediazione. Mentre avuto riguardo al rapporto processuale con le PP.AA. convenute la compensazione delle spese di lite va disposta in considerazione della relativa novità dell'interpretazione (peraltro ancora non unitaria) che la giurisprudenza ha formato in relazione alla disposizione di cui all'art. 1 comma 260 della L.296/2006.
17 Vanno, invece, poste definitivamente ed interamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già liquidate, con separato provvedimento del 14.3.24, in complessivi € 970,42 per compensi ed € 23,10 per spese vive, oltre I.V.A. 22% e cassa previdenza come per legge e se dovuti, detratto quanto eventualmente già versato al professionista a titolo di acconto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 12331/2020, così provvede:
In via preliminare
DICHIARA, la contumacia della convenuta;
CP_1
DICHIARA, per quanto in motivazione, la carenza di legittimazione passiva in capo al
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, Controparte_2
DISPONE l'estromissione dal presente giudizio del in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
Nel merito
DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, che (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], è divenuto proprietario, per intervenuta usucapione nei confronti di e dell , in persona del legale CP_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, dell'immobile sito nel Comune di Acireale (CT), Via Marzulli n. 52-54, al piano terra, censito al catasto dei fabbricati al foglio 61, particella 2172, Categoria A/4, Classe 6, di vani 3,5;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate come da separato provvedimento del 14.3.24, in complessivi € 970,42 per compensi ed € 23,10 per spese vive, oltre
18 I.V.A. 22% e cassa previdenza come per legge e se dovuti, detratto quanto eventualmente già versato al professionista a titolo di acconto
Così deciso in Catania, il 24 Novembre 2025. IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_8
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