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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/01/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9178/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202303821944692077652818 I.C.I. 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202303821944692077652818 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il Dott. Difensore_1 produce rinuncia alla lite e chiede la cessata materia del contendere Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 29 Novembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'avviso di fermo amministrativo n. 202303821944692077652818, concernente l'avviso di accertamento n. 2010/0011825, relativa a ICI 2010, asseritamente notificato il 28 febbraio 2014, recante la somma di euro 475,83, l'avviso di accertamento n. 2011/0009562, relativa a ICI 2011, asseritamente notificato in data 28 febbraio 2014, recante la somma di euro 472,76 e
contro
Resistente_1 s.p.a..
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Nullità derivata ex art. 19 comma 3 D.Lgs. 546/92 dell'Atto opposto (avviso di fermo) frutto del c.d. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione dei prodromici Avvisi bonari o invito al contraddittorio ed Avvisi di pagamento. In via preliminare ed assorbente si eccepisce la nullità derivata dell'avviso di fermo, qui impugnato frutto dell'omessa rituale notificazione dei prodromici avvisi bonari o invito al contraddittorio ed avviso di pagamento in esso indicato, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973. Da tale disposizione normativa emerge claris verbis che il rispetto della procedura di notifica degli atti presupposti costituisce, in sé e per sé, presupposto essenziale ed inderogabile di legittimità per tutti i successivi atti, come pure l'intimazione di pagamento e, nella specie, l'avviso di fermo amministrativo, che in mancanza del rispetto procedurale l'atto successivo andrà senz'altro annullato. Nullità dell'atto coatto (Intimazione /
Pignoramento o Preavviso di fermo, ecc.) impugnato per difetto di motivazione ob relationem – ex artt. 7 e
17 della Legge n. 212/2000. L'opposto avviso di fermo si palesa, altresì, illegittimo ed assolutamente improduttivo di effetti giuridici in quanto “carente di motivazione”, richiesta per tutti gli atti amministrativi dall'art.3 della Legge 7 agosto 1990, numero 241, nonché specificamente dagli articoli 7 e 17 della Legge
27 luglio 2000, numero 212, per tutti gli atti emessi dall'Agente della Riscossione. Nella fattispecie che ci occupa, al contrario di quanto normativamente previsto, la motivazione dell'atto impugnato risulta assolutamente inesistente. nella fattispecie che ci involge, l'opposto avviso di fermo o atto esecutivo risulta motivato ob relationem ai prodromici avvisi bonari ed avvisi di pagamento, mai ritualmente notificati al
Ricorrente. Sicchè, l'atto opposto per ritenersi congruamente motivato avrebbe dovuto contenere in allegato i suddetti avvisi di pagamento. L'omessa allegazione dei suddetti atti riscossivi genera, pertanto, un evidente difetto di motivazione del contestato avviso di fermo. L'assoluto difetto di motivazione dell'atto impugnato trova ulteriore conferma nella parte dello stesso dedicata ad interessi, alle sanzioni ed all'aggio. Infatti nello stesso vengono complessivamente indicate le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio, senza in alcun modo poter individuare i criteri di calcolo di tali somme e le date dalle quali far decorrere tali conteggi.
Nullità dell'opposto avviso di fermo quale conseguenza della inesistenza giuridica dei sottostanti ruoli per difetto e/o invalidità della sua sottoscrizione, in violazione dell'art.12 c.
4- DPR n. 602/73 e dell'art. 21 septies- legge n. 241/1990. La mancata allegazione all'opposto avviso di fermo degli atti sottesi, nello specifico, degli avvisi bonari e degli avvisi di pagamento, produce la nullità della pretesa tributaria azionata e della presente escussione esattoriale, in quanto sorretti su titoli esecutivi inesistenti o viziati per non essere stati allegati né specificamente richiamati, con l'indicazione degli estremi, nell'atto qui impugnato. Nullità dell'opposto provvedimento esecutivo in relazione alle somme richieste a titolo di tributi, interessi e sanzioni ivi riportati. L'Resistente_1 Spa avrebbe dovuto notificare gli atti prodromici, di cui, però, non c'è prova della esistente rituale notifica, sopraggiungendo così la decadenza del suo potere riscossivo. Ed, altresì, non si può non rilevare, in ogni caso la caducazione del potere di riscossione del Concessionario di ciascun atto non essendovi alcuna prova circa la correttezza della procedura di notificazione degli atti prodromici. Il termine di prescrizione è di natura quinquennale in relazione alle somme dovute per tributi (erariali e locali), interessi e sanzioni, nonchè di natura triennale per eventuali importi richiesti a titolo di tasse automobilistiche. Nullità dell'opposto avviso di fermo amministrativo in quanto i sottostanti Avvisi di pagamento contengono Sanzioni solo in apparenza di natura amministrativa in realtà sanzioni di natura euro-penale per cui sono in netto contrasto con i principi della Carta sui diritti dell'uomo. L'opposto avviso di fermo è nullo per evidente violazione delle elementari norme CEDU in quanto contiene sanzioni euro-penali e solo in apparenza di natura amministrative poiché esse hanno un carattere decisamente afflittivo (sanzione del 30%) e non risarcitorio come più volte ribadito, invece, dalla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Nullità dell'opposto avviso di fermo amministrativo per mancata prova della fondatezza delle somme richieste a titolo di tributi locali. L'
Resistente_1 Spa con la sua azione coattiva manifestata attraverso il presente avviso di fermo amministrativo, non ha neppure tenuto conto che si tratta di bene strumentale necessario allo svolgimento della propria attività di medico curante. L'esattore che agisce per conto del Comune non offre alcuna valida motivazione,
e neppure alcuna valida, prova circa la pretesa avanzata. Infatti, agli atti non v'è prova che possa giustificare un'azione coattiva di tale portata ed aggressività. Inapplicabilità del fermo amministrativo al Contribuente poiché l'auto in questione rientra a tutti gli effetti tra i beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività professionale e lavorativa del ricorrente e non può essere oggetto di fermo dell'auto senza che ciò arrechi un concreto pregiudizio al suo ordinario svolgimento.
L'Auto oggetto di avviso di fermo amministrativo non può essere sottoposto a tale provvedimento coatto di fermo senza arrecare un forte pregiudizio al ricorrente il quale è un soggetto che svolge attività in ambito sanitario e necessita del mezzo per i suoi frequenti spostamenti quotidiani con ricadute negative sui propri pazienti.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
In data 7 Gennaio deposita istanza di rinuncia alla lite pendente.
Resistente_1 s.p.a., chiamata in causa, non risulta costituita in giudizio.
All'udienza del 07 gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, osserva che a seguito della dichiarazione della parte ricorrente di rinuncia al ricorso, va dichiarata la estinzione del processo per rinuncia al ricorso ex art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania il 07 Gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9178/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202303821944692077652818 I.C.I. 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202303821944692077652818 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il Dott. Difensore_1 produce rinuncia alla lite e chiede la cessata materia del contendere Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 29 Novembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'avviso di fermo amministrativo n. 202303821944692077652818, concernente l'avviso di accertamento n. 2010/0011825, relativa a ICI 2010, asseritamente notificato il 28 febbraio 2014, recante la somma di euro 475,83, l'avviso di accertamento n. 2011/0009562, relativa a ICI 2011, asseritamente notificato in data 28 febbraio 2014, recante la somma di euro 472,76 e
contro
Resistente_1 s.p.a..
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Nullità derivata ex art. 19 comma 3 D.Lgs. 546/92 dell'Atto opposto (avviso di fermo) frutto del c.d. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione dei prodromici Avvisi bonari o invito al contraddittorio ed Avvisi di pagamento. In via preliminare ed assorbente si eccepisce la nullità derivata dell'avviso di fermo, qui impugnato frutto dell'omessa rituale notificazione dei prodromici avvisi bonari o invito al contraddittorio ed avviso di pagamento in esso indicato, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973. Da tale disposizione normativa emerge claris verbis che il rispetto della procedura di notifica degli atti presupposti costituisce, in sé e per sé, presupposto essenziale ed inderogabile di legittimità per tutti i successivi atti, come pure l'intimazione di pagamento e, nella specie, l'avviso di fermo amministrativo, che in mancanza del rispetto procedurale l'atto successivo andrà senz'altro annullato. Nullità dell'atto coatto (Intimazione /
Pignoramento o Preavviso di fermo, ecc.) impugnato per difetto di motivazione ob relationem – ex artt. 7 e
17 della Legge n. 212/2000. L'opposto avviso di fermo si palesa, altresì, illegittimo ed assolutamente improduttivo di effetti giuridici in quanto “carente di motivazione”, richiesta per tutti gli atti amministrativi dall'art.3 della Legge 7 agosto 1990, numero 241, nonché specificamente dagli articoli 7 e 17 della Legge
27 luglio 2000, numero 212, per tutti gli atti emessi dall'Agente della Riscossione. Nella fattispecie che ci occupa, al contrario di quanto normativamente previsto, la motivazione dell'atto impugnato risulta assolutamente inesistente. nella fattispecie che ci involge, l'opposto avviso di fermo o atto esecutivo risulta motivato ob relationem ai prodromici avvisi bonari ed avvisi di pagamento, mai ritualmente notificati al
Ricorrente. Sicchè, l'atto opposto per ritenersi congruamente motivato avrebbe dovuto contenere in allegato i suddetti avvisi di pagamento. L'omessa allegazione dei suddetti atti riscossivi genera, pertanto, un evidente difetto di motivazione del contestato avviso di fermo. L'assoluto difetto di motivazione dell'atto impugnato trova ulteriore conferma nella parte dello stesso dedicata ad interessi, alle sanzioni ed all'aggio. Infatti nello stesso vengono complessivamente indicate le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio, senza in alcun modo poter individuare i criteri di calcolo di tali somme e le date dalle quali far decorrere tali conteggi.
Nullità dell'opposto avviso di fermo quale conseguenza della inesistenza giuridica dei sottostanti ruoli per difetto e/o invalidità della sua sottoscrizione, in violazione dell'art.12 c.
4- DPR n. 602/73 e dell'art. 21 septies- legge n. 241/1990. La mancata allegazione all'opposto avviso di fermo degli atti sottesi, nello specifico, degli avvisi bonari e degli avvisi di pagamento, produce la nullità della pretesa tributaria azionata e della presente escussione esattoriale, in quanto sorretti su titoli esecutivi inesistenti o viziati per non essere stati allegati né specificamente richiamati, con l'indicazione degli estremi, nell'atto qui impugnato. Nullità dell'opposto provvedimento esecutivo in relazione alle somme richieste a titolo di tributi, interessi e sanzioni ivi riportati. L'Resistente_1 Spa avrebbe dovuto notificare gli atti prodromici, di cui, però, non c'è prova della esistente rituale notifica, sopraggiungendo così la decadenza del suo potere riscossivo. Ed, altresì, non si può non rilevare, in ogni caso la caducazione del potere di riscossione del Concessionario di ciascun atto non essendovi alcuna prova circa la correttezza della procedura di notificazione degli atti prodromici. Il termine di prescrizione è di natura quinquennale in relazione alle somme dovute per tributi (erariali e locali), interessi e sanzioni, nonchè di natura triennale per eventuali importi richiesti a titolo di tasse automobilistiche. Nullità dell'opposto avviso di fermo amministrativo in quanto i sottostanti Avvisi di pagamento contengono Sanzioni solo in apparenza di natura amministrativa in realtà sanzioni di natura euro-penale per cui sono in netto contrasto con i principi della Carta sui diritti dell'uomo. L'opposto avviso di fermo è nullo per evidente violazione delle elementari norme CEDU in quanto contiene sanzioni euro-penali e solo in apparenza di natura amministrative poiché esse hanno un carattere decisamente afflittivo (sanzione del 30%) e non risarcitorio come più volte ribadito, invece, dalla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Nullità dell'opposto avviso di fermo amministrativo per mancata prova della fondatezza delle somme richieste a titolo di tributi locali. L'
Resistente_1 Spa con la sua azione coattiva manifestata attraverso il presente avviso di fermo amministrativo, non ha neppure tenuto conto che si tratta di bene strumentale necessario allo svolgimento della propria attività di medico curante. L'esattore che agisce per conto del Comune non offre alcuna valida motivazione,
e neppure alcuna valida, prova circa la pretesa avanzata. Infatti, agli atti non v'è prova che possa giustificare un'azione coattiva di tale portata ed aggressività. Inapplicabilità del fermo amministrativo al Contribuente poiché l'auto in questione rientra a tutti gli effetti tra i beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività professionale e lavorativa del ricorrente e non può essere oggetto di fermo dell'auto senza che ciò arrechi un concreto pregiudizio al suo ordinario svolgimento.
L'Auto oggetto di avviso di fermo amministrativo non può essere sottoposto a tale provvedimento coatto di fermo senza arrecare un forte pregiudizio al ricorrente il quale è un soggetto che svolge attività in ambito sanitario e necessita del mezzo per i suoi frequenti spostamenti quotidiani con ricadute negative sui propri pazienti.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
In data 7 Gennaio deposita istanza di rinuncia alla lite pendente.
Resistente_1 s.p.a., chiamata in causa, non risulta costituita in giudizio.
All'udienza del 07 gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, osserva che a seguito della dichiarazione della parte ricorrente di rinuncia al ricorso, va dichiarata la estinzione del processo per rinuncia al ricorso ex art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania il 07 Gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Panebianco)