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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/06/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 2535/2017R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 187/2017 emesso dal Tribunale di Salerno in data 16.01.2017 e notificato in data 30.1.2017
TRA
CONDOMINIO PALAZZO ARENELLA RINALDI di via Fiume n.4
Salerno in persona dell'amministratore, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Elefante, domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
3 n persona del liquidatore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale della Rocca domiciliata come in atti
OPPOSTO
All'udienza del 14.06 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con decreto ingiuntivo nr. 187/2017 (R.G.N.11350/16) reso dal Giudice
Delegato del Tribunale di Salerno Dott.ssa Valentina Chiosi in data 16.01.2017, notificato in data 30.01.2017, la Società " Controparte_2
", in persona del liquidatore Sig.
[...] CP_1
, ingiungeva al Condominio “Palazzo Arenella Rinaldi” di Via Fiume n.
[...]
4 in Salerno, in persona del suo Amministratore p.t., il pagamento della somma di 5.340,29 oltre Iva nella misura di legge per il preteso saldo dei lavori eseguiti, come quantificati nell'A.T.P., oltre agli interessi ed alle spese e competenze della fase monitoria.
Sosteneva l'impresa di aver ricevuto dal Condominio, a fronte di opere quantificate dal C.T.U. in €uro 43.567,29 oltre Iva, esclusivamente l'importo di
€uro 38.227,00 oltre Iva, per cui residuava il saldo – richiesto nel ricorso per d.i.
– di €uro 5.340,29.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio “Palazzo Arenella
& Rinaldi” di Via Fiume n. 4 in Salerno proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo deducendo l'improcedibilità della domanda di pagamento per mancanza del requisito di esigibilità determinata dalla mancata consegna e dal mancato possesso del D.u.r.c. dell'Impresa, l'erroneità della somma ingiunta alla luce delle richiamate risultanze dell'A.T.P. svolto precedentemente,
l'insussistenza di un credito dell'impresa alla luce delle penali per il ritardo nella esecuzione dei lavori da applicare alla stessa e l'infondatezza della domanda alla luce della imperfetta esecuzione di lavorazioni elementari, realizzate dall'Impresa con una approssimazione parificabile all'imperizia ed alla totale negligenza rispetto all'obiettivo di rendere al committente un'opera eseguita nel rispetto delle normali regole dell'arte. Si costituiva nel giudizio di opposizione l'Impresa Controparte_3
” contestando la domanda del Condominio e facendo istanza per la
[...]
concessione della provvisoria esecutività del monitorio opposto, malgrado il riconoscimento espresso dell'erroneità della somma ingiunta .
Veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e ammessa ctu tecnica.-
Esaurita la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la discussione e trattenuta in decisione senza i termini del 190 cpc all'udienza del 14.06.2024
-------------
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità
o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente ha dimostrato l'inesigibilità del credito.-
La mancanza del D.u.r.c. determina l'impossibilità di riconoscere esigibilità al credito dell'Impresa perché un eventuale pagamento esporrebbe il Condominio alle conseguenze di legge per la responsabilità solidale con l'Impresa per il pagamento delle spettanze dei lavoratori e per la irregolare posizione contributiva e fiscale dei dipendenti di quest'ultima.
Al riguardo, la circolare dell'Agenzia delle Entrate citata dalla opposta Società nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. risale al 2013 è stata superata da altre che rendono applicabile le relative norme anche all'ipotesi dell'appalto privato in Condominio.
Pertanto, atteso che agli atti del ricorso per ingiunzione non risulta essere stato presentato un D.u.r.c. in corso di validità né la pretesa fattura del saldo dei lavori, la relativa domanda di pagamento si manifesta completamente improcedibile, atteso che in conseguenza di tale mancanza il credito non può essere considerato esigibile. Sul punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte affermando in maniera chiara e netta il principio secondo il quale se l'impresa\ditta appaltatrice non consegna il documento di regolarità contributiva (d.u.r.c.), l'appaltante può rifiutarsi di pagare le fatture ex art.1460 cod. civ., stabilendo dunque che “… a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art.29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n.
276” (Corte di Cassazione, Sez. 2 – Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022).-
Sul punto, va rimarcato come anche a seguito dell'espletamento della C.T.U. in corso di causa il documento contributivo non sia mai stato presentato, tant'è che il Consulente d'Ufficio, a afferma con nettezza che “Riguardo al D.u.r.c. … non
è stato rinvenuto nella documentazione di causa”.
Va ancora evidenziato che nel ricorso per ingiunzione di pagamento notificato dall'Impresa si dichiara che il credito azionato con il monitorio, pari ad €uro
5.340,29, deriverebbe dalla differenza tra l'importo dei lavori “accertato” dal
Consulente d'Ufficio della procedura di A.T.P. pari ad €uro 43.567,29 e gli acconti ricevuti dal Condominio che ammonterebbero ad €uro 38.227,00 oltre
Iva .
L'importo dell'ingiunzione è assolutamente errato atteso che, come certificato anche dal C.T.U. Ing. nella relazione di A.T.P., l'impresa nel corso Per_1 dei lavori ha ricevuto acconti per complessivi €uro 43.050,00 Iva inclusa, ovvero €uro 39.136,36 per i lavori ed €uro 3.913,64 per Iva al 10% (come da ricevute di bonifico allegate). Pertanto la differenza tra l'importo dei lavori accertato nel corso dell'A.T.P. (€uro 43.567,29) e gli acconti ricevuti (€uro
39.136,36) è pari ad €uro 4.430,93 e non agli €uro 5.340,29 richiesti con l'ingiunzione.
L'opposizione va pertanto accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.-
Va esaminata ora la penale da ritardo.-
Nel contratto di appalto (cfr art.2) veniva stabilito l'inizio dei lavori per il giorno
03.09.2014 e il loro termine entro la data del 31.01.2015, sebbene nel successivo art.9 si stabiliva che i lavori avrebbero avuto inizio l'08.09.2014 e una durata di 150 giorni naturali e consecutivi (non lavorativi dunque…), per cui le opere avrebbero dovuto essere ultimate entro la data del 05.02.2015 .
Nel medesimo articolo del contratto le parti prevedevano per ciascun giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori una penale in danno dell'Impresa di €uro
100,00giornalieri, salvo il maggior danno. Orbene, considerato che i lavori (che dovevano essere ultimati in data
05.02.2015) venivano arbitrariamente ed illegittimamente sospesi dall'Impresa in data 29.04.2015 e non ripresi malgrado l'ordine di servizio del D.L. del
29.06.2015 e che, in seguito, il cantiere veniva rimosso solo in data 03.08.2015,
è evidente che l'impresa ha accumulato perlomeno 96 giorni liberi e continuativi di ritardo contrattuale che ai sensi dell'art.9 del contratto di appalto determinano l'applicazione in suo danno di una penale economica di almeno
9.600,00 €uro di gran lunga superiore all'importo preteso dalla Società opposta mediante l'ingiunzione di pagamento notificata oltre che a quello – in ogni caso contestato – risultante dalla “Relazione di chiarimenti” del C.T.U. Ing.
[...]
che il Condominio opponente in ogni caso intende opporre in Per_2 compensazione rispetto alla pretesa economica dell'impresa opposta ed all'eventuale credito che alla stessa dovesse essere inopinatamente riconosciuto.
Del pagamento di tale importo, il Condominio ha diritto ad ottenere la residua somma di euro 5.169,07 in compensazione.-
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non può trovare accoglimento perché non provata.-
Le spese di lite comprese quelle di ctu restano compensate tra le parti.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 187/2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 16.01.2017 e notificato in data 30.1.2017 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
187/2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 30.01.2017;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore del condominio opponente in persona dell'amministratore legale rappresentante della somma di €
5.169,07 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
3) Compensa le spese di lite tra le parti comprese quelle di ctu.-
Così deciso in Salerno, 12.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 2535/2017R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 187/2017 emesso dal Tribunale di Salerno in data 16.01.2017 e notificato in data 30.1.2017
TRA
CONDOMINIO PALAZZO ARENELLA RINALDI di via Fiume n.4
Salerno in persona dell'amministratore, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Elefante, domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
3 n persona del liquidatore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale della Rocca domiciliata come in atti
OPPOSTO
All'udienza del 14.06 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con decreto ingiuntivo nr. 187/2017 (R.G.N.11350/16) reso dal Giudice
Delegato del Tribunale di Salerno Dott.ssa Valentina Chiosi in data 16.01.2017, notificato in data 30.01.2017, la Società " Controparte_2
", in persona del liquidatore Sig.
[...] CP_1
, ingiungeva al Condominio “Palazzo Arenella Rinaldi” di Via Fiume n.
[...]
4 in Salerno, in persona del suo Amministratore p.t., il pagamento della somma di 5.340,29 oltre Iva nella misura di legge per il preteso saldo dei lavori eseguiti, come quantificati nell'A.T.P., oltre agli interessi ed alle spese e competenze della fase monitoria.
Sosteneva l'impresa di aver ricevuto dal Condominio, a fronte di opere quantificate dal C.T.U. in €uro 43.567,29 oltre Iva, esclusivamente l'importo di
€uro 38.227,00 oltre Iva, per cui residuava il saldo – richiesto nel ricorso per d.i.
– di €uro 5.340,29.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio “Palazzo Arenella
& Rinaldi” di Via Fiume n. 4 in Salerno proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo deducendo l'improcedibilità della domanda di pagamento per mancanza del requisito di esigibilità determinata dalla mancata consegna e dal mancato possesso del D.u.r.c. dell'Impresa, l'erroneità della somma ingiunta alla luce delle richiamate risultanze dell'A.T.P. svolto precedentemente,
l'insussistenza di un credito dell'impresa alla luce delle penali per il ritardo nella esecuzione dei lavori da applicare alla stessa e l'infondatezza della domanda alla luce della imperfetta esecuzione di lavorazioni elementari, realizzate dall'Impresa con una approssimazione parificabile all'imperizia ed alla totale negligenza rispetto all'obiettivo di rendere al committente un'opera eseguita nel rispetto delle normali regole dell'arte. Si costituiva nel giudizio di opposizione l'Impresa Controparte_3
” contestando la domanda del Condominio e facendo istanza per la
[...]
concessione della provvisoria esecutività del monitorio opposto, malgrado il riconoscimento espresso dell'erroneità della somma ingiunta .
Veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e ammessa ctu tecnica.-
Esaurita la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la discussione e trattenuta in decisione senza i termini del 190 cpc all'udienza del 14.06.2024
-------------
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità
o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente ha dimostrato l'inesigibilità del credito.-
La mancanza del D.u.r.c. determina l'impossibilità di riconoscere esigibilità al credito dell'Impresa perché un eventuale pagamento esporrebbe il Condominio alle conseguenze di legge per la responsabilità solidale con l'Impresa per il pagamento delle spettanze dei lavoratori e per la irregolare posizione contributiva e fiscale dei dipendenti di quest'ultima.
Al riguardo, la circolare dell'Agenzia delle Entrate citata dalla opposta Società nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. risale al 2013 è stata superata da altre che rendono applicabile le relative norme anche all'ipotesi dell'appalto privato in Condominio.
Pertanto, atteso che agli atti del ricorso per ingiunzione non risulta essere stato presentato un D.u.r.c. in corso di validità né la pretesa fattura del saldo dei lavori, la relativa domanda di pagamento si manifesta completamente improcedibile, atteso che in conseguenza di tale mancanza il credito non può essere considerato esigibile. Sul punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte affermando in maniera chiara e netta il principio secondo il quale se l'impresa\ditta appaltatrice non consegna il documento di regolarità contributiva (d.u.r.c.), l'appaltante può rifiutarsi di pagare le fatture ex art.1460 cod. civ., stabilendo dunque che “… a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art.29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n.
276” (Corte di Cassazione, Sez. 2 – Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022).-
Sul punto, va rimarcato come anche a seguito dell'espletamento della C.T.U. in corso di causa il documento contributivo non sia mai stato presentato, tant'è che il Consulente d'Ufficio, a afferma con nettezza che “Riguardo al D.u.r.c. … non
è stato rinvenuto nella documentazione di causa”.
Va ancora evidenziato che nel ricorso per ingiunzione di pagamento notificato dall'Impresa si dichiara che il credito azionato con il monitorio, pari ad €uro
5.340,29, deriverebbe dalla differenza tra l'importo dei lavori “accertato” dal
Consulente d'Ufficio della procedura di A.T.P. pari ad €uro 43.567,29 e gli acconti ricevuti dal Condominio che ammonterebbero ad €uro 38.227,00 oltre
Iva .
L'importo dell'ingiunzione è assolutamente errato atteso che, come certificato anche dal C.T.U. Ing. nella relazione di A.T.P., l'impresa nel corso Per_1 dei lavori ha ricevuto acconti per complessivi €uro 43.050,00 Iva inclusa, ovvero €uro 39.136,36 per i lavori ed €uro 3.913,64 per Iva al 10% (come da ricevute di bonifico allegate). Pertanto la differenza tra l'importo dei lavori accertato nel corso dell'A.T.P. (€uro 43.567,29) e gli acconti ricevuti (€uro
39.136,36) è pari ad €uro 4.430,93 e non agli €uro 5.340,29 richiesti con l'ingiunzione.
L'opposizione va pertanto accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.-
Va esaminata ora la penale da ritardo.-
Nel contratto di appalto (cfr art.2) veniva stabilito l'inizio dei lavori per il giorno
03.09.2014 e il loro termine entro la data del 31.01.2015, sebbene nel successivo art.9 si stabiliva che i lavori avrebbero avuto inizio l'08.09.2014 e una durata di 150 giorni naturali e consecutivi (non lavorativi dunque…), per cui le opere avrebbero dovuto essere ultimate entro la data del 05.02.2015 .
Nel medesimo articolo del contratto le parti prevedevano per ciascun giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori una penale in danno dell'Impresa di €uro
100,00giornalieri, salvo il maggior danno. Orbene, considerato che i lavori (che dovevano essere ultimati in data
05.02.2015) venivano arbitrariamente ed illegittimamente sospesi dall'Impresa in data 29.04.2015 e non ripresi malgrado l'ordine di servizio del D.L. del
29.06.2015 e che, in seguito, il cantiere veniva rimosso solo in data 03.08.2015,
è evidente che l'impresa ha accumulato perlomeno 96 giorni liberi e continuativi di ritardo contrattuale che ai sensi dell'art.9 del contratto di appalto determinano l'applicazione in suo danno di una penale economica di almeno
9.600,00 €uro di gran lunga superiore all'importo preteso dalla Società opposta mediante l'ingiunzione di pagamento notificata oltre che a quello – in ogni caso contestato – risultante dalla “Relazione di chiarimenti” del C.T.U. Ing.
[...]
che il Condominio opponente in ogni caso intende opporre in Per_2 compensazione rispetto alla pretesa economica dell'impresa opposta ed all'eventuale credito che alla stessa dovesse essere inopinatamente riconosciuto.
Del pagamento di tale importo, il Condominio ha diritto ad ottenere la residua somma di euro 5.169,07 in compensazione.-
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non può trovare accoglimento perché non provata.-
Le spese di lite comprese quelle di ctu restano compensate tra le parti.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 187/2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 16.01.2017 e notificato in data 30.1.2017 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
187/2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 30.01.2017;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore del condominio opponente in persona dell'amministratore legale rappresentante della somma di €
5.169,07 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
3) Compensa le spese di lite tra le parti comprese quelle di ctu.-
Così deciso in Salerno, 12.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio