Articolo 11 della Legge 27 novembre 1960, n. 1397
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 dicembre 1960
Art. 11.
Agli esercenti le attivita' commerciali indicati agli articoli 1 e 2 e ai loro familiari a carico considerati dalla presente legge, spettano le seguenti prestazioni:
a) assistenza ospedaliera;
b) assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa;
c) assistenza ostetrica.

Le modalita' ed i limiti delle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 12.
L'assemblea di ciascuna Cassa mutua provinciale potra' deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate dalla presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra forma di assistenza integrativa, con gestione distinta da quella per le prestazioni obbligatorie di cui al primo comma.
Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei Consorzi antitubercolari o di altri Enti pubblici, o il cui rischio e' coperto da altri Enti di assicurazione obbligatoria.
Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza di malattia di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento sanitario ai fini della competenza di altri enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.
I medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica l'elenco deve essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.
Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potra' aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con i medici a rapporto di impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite, per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici. In caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.
Fino alla emanazione del regolamento delle prestazioni, alle persone soggette alla assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge le prestazioni sono erogate nelle forme, modalita' e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 , e successive modificazioni e integrazioni.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1960
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