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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ER AN, Presidente
SILIPO NC, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 796/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Piazza Del Mercato N. 52 04023 Formia LT
elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Gaeta - V 04024 Gaeta LT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monte Lepini Km 51.260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202500002340000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202500002340000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Nessuno è comparso
Resistente:Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776202500002340000 notificata il 02/04/2025, unitamente agli atti presupposti
(cartelle di pagamento e avvisi di accertamento), deducendo vizi di legittimità, prescrizione e decadenza, nonché carenza di legittimazione passiva.
gli enti chiamati in giudizio sono i seguenti:
Agenzia delle Entrate Riscossione
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina, Ufficio Territoriale di Formia.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina
Comune di Gaeta.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2.
Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara.
Il ricorso è stato notificato alle controparti in data 02/06/2025 e depositato presso la Segreteria della Corte in data 03/07/2025.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto per vari motivi, tra cui:
Violazione del giusto processo (pendenza di altro giudizio sul medesimo oggetto). Carenza di legittimazione passiva (richiamo all'art. 2462 c.c. per responsabilità limitata della società fallita).
Mancata notifica delle cartelle esattoriali prodromiche e prescrizione dei tributi, sanzioni e interessi.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina ha controdedotto:
Inammissibilità per ne bis in idem.
Regolare notifica degli atti prodromici.
Infondatezza delle eccezioni su prescrizione e decadenza.
Chiede l'inammissibilità del ricorso
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara si è costituito con controdeduzioni, eccependo:
Inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/92.
Regolare notifica dell'avviso di accertamento (compiuta giacenza).
Nessuna decadenza e prescrizione (termine decennale).
Richiesta di rigetto e condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, il Comune di Gaeta e l' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2 – RE non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per ben due motivi:
1. Inammissibilità per tardivo deposito (art. 22 D.Lgs. 546/1992)
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992, il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica alle controparti. Nel caso di specie, il termine scadeva il 02/07/2025, mentre il deposito è avvenuto il
03/07/2025.
Pertanto, il ricorso è tardivo e inammissibile.
2. Inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem
Gran parte degli atti impugnati erano già oggetto di precedente ricorso (RGR 000056/2025) contro analogo preavviso di iscrizione ipotecaria. Una nuova pronuncia sugli stessi atti e motivi violerebbe il principio del ne bis in idem.
Le spese seguono la soccombenza solo per L'Agenzia delle Entrate di Latina e l'Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara, nulla per gli altri enti che non si sono costituiti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla refusione in favore delle due parti resistente costituite delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di euro 2.000,00 per ciascuna di esse, oltre oneri di legge ove dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ER AN, Presidente
SILIPO NC, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 796/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Piazza Del Mercato N. 52 04023 Formia LT
elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Gaeta - V 04024 Gaeta LT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monte Lepini Km 51.260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202500002340000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202500002340000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Nessuno è comparso
Resistente:Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05776202500002340000 notificata il 02/04/2025, unitamente agli atti presupposti
(cartelle di pagamento e avvisi di accertamento), deducendo vizi di legittimità, prescrizione e decadenza, nonché carenza di legittimazione passiva.
gli enti chiamati in giudizio sono i seguenti:
Agenzia delle Entrate Riscossione
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina, Ufficio Territoriale di Formia.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina
Comune di Gaeta.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2.
Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara.
Il ricorso è stato notificato alle controparti in data 02/06/2025 e depositato presso la Segreteria della Corte in data 03/07/2025.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto per vari motivi, tra cui:
Violazione del giusto processo (pendenza di altro giudizio sul medesimo oggetto). Carenza di legittimazione passiva (richiamo all'art. 2462 c.c. per responsabilità limitata della società fallita).
Mancata notifica delle cartelle esattoriali prodromiche e prescrizione dei tributi, sanzioni e interessi.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina ha controdedotto:
Inammissibilità per ne bis in idem.
Regolare notifica degli atti prodromici.
Infondatezza delle eccezioni su prescrizione e decadenza.
Chiede l'inammissibilità del ricorso
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara si è costituito con controdeduzioni, eccependo:
Inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/92.
Regolare notifica dell'avviso di accertamento (compiuta giacenza).
Nessuna decadenza e prescrizione (termine decennale).
Richiesta di rigetto e condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, il Comune di Gaeta e l' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2 – RE non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per ben due motivi:
1. Inammissibilità per tardivo deposito (art. 22 D.Lgs. 546/1992)
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992, il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica alle controparti. Nel caso di specie, il termine scadeva il 02/07/2025, mentre il deposito è avvenuto il
03/07/2025.
Pertanto, il ricorso è tardivo e inammissibile.
2. Inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem
Gran parte degli atti impugnati erano già oggetto di precedente ricorso (RGR 000056/2025) contro analogo preavviso di iscrizione ipotecaria. Una nuova pronuncia sugli stessi atti e motivi violerebbe il principio del ne bis in idem.
Le spese seguono la soccombenza solo per L'Agenzia delle Entrate di Latina e l'Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara, nulla per gli altri enti che non si sono costituiti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla refusione in favore delle due parti resistente costituite delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di euro 2.000,00 per ciascuna di esse, oltre oneri di legge ove dovuti.