Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/06/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. 1697/2024 di R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
SANTONICOLA CIRO e ESPOSITO ALDO e domicilio eletto in Castellammare di Stabia via Amato 7
-ricorrente
Contro
( ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2 di AT, con il patrocinio dell'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dalla dott.ssa FALCO GIUSEPPINA e dal dott. CACCIATORE MARCO e domicilio eletto in via Grigna 13 CP_2
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per il ricorrente Parte_1
Previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione del decreto prot. 6600 del 03.06.2024 emesso dall' di Controparte_3 [...]
di esclusione dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo CP_2 professionale di Collaboratore Scolastico;
Accertamento e declaratoria della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
1
Scolastico;
Dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre
IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.
Per il convenuto : Controparte_1
Rigettare in quanto infondato in fatto in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, il ricorso;
in ogni caso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 28.6.2024, Parte_1 conveniva in giudizio il e i suoi Uffici Controparte_1 CP_4 esponendo quanto segue: “il Sig. , in data 23.10.2017, presentava Parte_1 domanda (allegato n.1) di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di Milano per i profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico all'Istituto Superiore “E. Vanoni” di AT (MI), istituto capofila. Successivamente, in data 17.03.2018, l'istante inoltrava il modello “Allegato D3” con cui indicava le n.30 istituzioni scolastiche della provincia di Milano (allegato 2) per cui chiedeva l'inserimento nelle graduatoria ATA di terza fascia per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. L'aspirante supplente indicava, all'interno di detta domanda, il seguente servizio paritario prestato in qualità di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto paritario “San Remigio” di Nocera Superiore (SA) dal 01.09.2014 al 28.02.2015 per un totale di 6 mesi.
Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale “Fabrizio De Andrè” di ES OM (MI), ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 640/2017, esaminati i titoli e i servizi dichiarati dall'interessato, con decreto prot. 3514 del 04.03.2019 convalidava il punteggio di 16,80 per il profilo CS. Il ricorrente, in quanto presente nelle menzionate graduatorie di terza fascia del triennio 2018/2021 con il punteggio di 16,80 per il profilo Collaboratore Scolastico, veniva individuato quale titolare dei seguenti rapporti di lavoro a tempo determinato:
- a.s. 2018/2019 dal 26.09.2018 al 30.06.2019 presso l'I.C. “Fabrizio De Andrè” di ES OM (allegato 4);
- a.s. 2019/2020 dal 12.09.2019 al 31.08.2020 presso l'I.C. “A. Manzoni” di AT (allegato n.5);
2 - a.s. 2020/2021 dal 08.09.2020 al 31.08.2021 presso l'I.C. “A. Manzoni” di AT (allegato n.6).
Concluso il triennio 2018/2021, in data 30.03.2021, l'istante inoltrava domanda di aggiornamento delle graduatorie di Istituto di III fascia, personale ATA, per il triennio 2021/2024, della provincia di , per i profili professionali di Assistente Controparte_2
Amministrativo e Collaboratore Scolastico. Maturati i 24 mesi di servizio statale come Collaboratore Scolastico, in data 30.04.2021, il ricorrente inoltrava, all'
[...]
di , la domanda di inserimento nella graduatoria Controparte_3 Controparte_2 permanente per l'anno scolastico 2021/22.
In data 01.09.2021, il ricorrente veniva assunto dalla graduatoria permanente ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di AT (MB) con la mansione di Collaboratore Scolastico.
Inopinatamente, l Controparte_5
con nota prot. 16417 del 06.12.2023
[...] comunicava l'avvio di un procedimento disciplinare con audizione fissata in data 29.01.2024. Nel dettaglio si riportano di seguito i fatti disciplinari contestati al Sig. : 'Nonostante la piena conoscenza del disconoscimento da parte Parte_1 dell' del servizio prestato dal 01.09.2014 al 28.02.2015 presso la scuola CP_6 paritaria “Associazione San Remigio”, la S.V., nella domanda di partecipazione alla procedura di cui al D.M. 50 dl 03.03.2021 volta all'aggiornamento del punteggio ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di Istituto del personale ATA per il triennio 2021/24, ha reso una dichiarazione non rispondente al vero ai fini dell'ottenimento di una posizione più vantaggiosa nelle medesime graduatorie e, quindi, ai fini dell'instaurazione di rapporti di lavoro con le istituzioni scolastiche. La S.V. nel momento in cui ha ricevuto comunicazione da parte dell' del CP_6 disconoscimento del servizio prestato dal 01.09.2014 al 28.02.2015 presso la scuola paritaria “Associazione San Remigio”, non ha neanche provveduto a segnalarlo all'amministrazione scolastica ai fini della rideterminazione del punteggio complessivo, continuando ad accettare proposte contrattuali sulla base di un punteggio che la S.V. sapeva non spettarle'.
Il ricorrente, in data 25.01.2024, a mezzo di codesti legali, inviava una memoria difensiva all' nella quale si contestavano i fatti Controparte_7 addebitati chiedendo l'archiviazione del procedimento disciplinare, evidenziando che 'l'aspirante supplente, in data 30.03.2021, in sede di redazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia del triennio 2021/2024, non poteva eliminare il periodo di servizio svolto la scuola San Remigio. Infatti, lo stesso risultava solo consultabile in quanto titolo già dichiarato con l'aggiornamento delle graduatorie secondo il DM 640 del 2017; nel periodo indicato nelle domande ATA terza fascia dei trienni 2018/2021 e 2021/2024, ha prestato regolare servizio nella qualità di Collaboratore Scolastico per 6 ore settimanali presso l'indicato Istituto paritario”;
“l'Istituto Comprensivo Statale “Fabrizio De Andrè” di ES OM (MI), eseguiti i controlli previsti dall'art 7 del DM 640/2017, con decreto prot. 3514 del 04.03.2019 convalidava il punteggio di 16,80 per il profilo CS;
il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati, peraltro mai annullati o revocati, in base ai quali l'esponente aveva maturato la giusta convinzione di poter usufruire del punteggio derivante dal servizio paritario;
l'istante non ha riportato periodi di servizio paritario non svolti;
anche a voler considerare come non valido il
3 titolo di servizio dichiarato, l'Amministrazione dovrebbe comunque considerare la buona fede e valutare il carattere incolpevole dell'affidamento riposto nella sussistenza del titolo di servizi;
ammesso e non concesso che i menzionati titoli di servizio paritario non fossero stati validi, in tal caso l'Istituto Comprensivo Statale
“Fabrizio De Andrè di ES OM (MI), in sede di convalida del punteggio per il triennio 2018/2021, avrebbe dovuto emettere un decreto di rettifica del punteggio da 16,80 a 15,30 per il profilo CS, decurtando i 1,50 punti del servizio paritario (6 mesi);l 'istante avrebbe prestato servizio come CS, nel corso del triennio 2018/2021, anche senza il punteggio di 1,50 derivante dal servizio paritario';
L' Controparte_5 CP_2 [...]
con decreto prot. 4263 del 03.04.2024 irrogava la Controparte_5 sanzione disciplinare della sospensione dal sevizio per tre mesi. L'Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di AT (MB) con decreto prot. n. 1364 del 08.04.2024 dava esecuzione alla sanzione disciplinare della sospensione del servizio a decorrere dal 06.05.2024 con rientro in servizio il 06.08.2024. Nel contempo, l'Istituto Comprensivo “Fabrizio De Andrè” di ES OM (MI) con decreto prot. 6103 del 12.04.2024 disponeva la rideterminazione del punteggio nelle graduatorie ATA terza fascia del triennio 2018/2021 da 16,80 a 15,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico, azzerando il punteggio di 1,50 derivante da i titoli di servizio paritario svolti presso l'Istituto San Remigio di Nocera Inferiore (SA). Inoltre, l'Istituto Comprensivo Statale “Fabrizio De Andrè” dichiarava il servizio prestato dal 26.09.2018 al 30.06.2019 valido di fatto e non di diritto. L'Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di AT (MB), visto il menzionato provvedimento di rettifica, con decreto prot. 1645 del 24.04.2024 dichiarava di fatto e non di diritto il servizio prestato dal Collaboratore dal 12.09.2019 al Parte_2
31.08.2020 e dal 08.09.2020 al 31.08.2021.
L' Controparte_2
con nota avente prot. 5440 del 07.05.2024 comunicava al Sig.
[...] Pt_1
l'avvio di un procedimento ai sensi dell'art. 7 Legge n. 241/90 di esclusione
[...] dalla graduatoria permanente ATA per mancanza del requisito di accesso dei 24 mesi di servizio nel profilo di Collaboratore Scolastico. Il Sig. , in Parte_1 data 15.05.2024, a mezzo degli scriventi legali, inviava all'Amministrazione una memoria difensiva volta a dimostrare l'assenza della dichiarazione mendace e la validità giuridica dei servizi statali svolti nel triennio 2018/2021.
Tuttavia, l di con decreto prot. 6600 del Controparte_3 Controparte_2 03.06.2024 (allegato n.18) disponeva l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della provincia di per l'a.s. 2021/2022 per Controparte_2 carenza di una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi di servizio statale).
A questo punto, l'I.C. “A. Manzoni” di AT (MB) con decreto prot. 2268 del 06.06.2024 (allegato 19) disponeva la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data 06.06.2024 e l'invalidità giudica del servizio reso dal 01.09.2021.
Nel dettaglio, l'Amministrazione scolastica, contestata la veridicità della dichiarazione dei titoli di servizio paritario, svolto presso l'Istituto San Remigio di Nocera Superiore, presente nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA del triennio 2018/2021, ritiene non validi giuridicamente i servizi statali
4 svolti negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, requisito di accesso nella graduatoria permanente ATA 24 mesi”.
Il ricorrente deduceva la violazione del principio del ne bis in idem; l'illegittimità del decreto di depennamento dalla graduatoria permanente per violazione della tempestività della verifica;
l'illegittimità in ogni caso del provvedimento di esclusione dalla dichiarazione permanente per dichiarazione mendace;
la validità del servizio svolto negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; il danno subito per effetto del comportamento illegittimo dell'Amministrazione e il diritto al relativo risarcimento.
Rassegnava quindi le conclusioni in epigrafe trascritte.
Il con gli si Controparte_1 Controparte_8 costituiva con memoria difensiva, nella quale contestava le deduzioni avversarie, assumendo che i provvedimenti adottati traevano origine e fondamento dall'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito del procedimento penale nr. 4756/18 RGNR e nr. 4779/2018 RGGIP. Dagli atti acquisiti emergeva che, con riferimento alla scuola paritaria “Associazione San Remigio”,” gli Ispettori (n.d.r. della sede di Nocera CP_6
Inferiore), dopo aver raccolto tutti gli elementi di verifica, con verbale ispettivo n.
2018001673 del 14/11/2019 hanno proceduto a dichiarare nulli i 419 rapporti di lavoro perché non sussistenti i requisiti minimi per valutare genuinamente resa la prestazione di lavoro dipendente così come solo retroattivamente formalizzata e conseguentemente comunicata “a posteriori” dall'Associazione San Remigio”.
Quanto alla posizione del ricorrente, nella citata ordinanza si dava atto che
nato a [...] il [...], risultava assunto Parte_1 alle dipendenze della scuola paritaria ASSOCIAZIONE SAN REMIGIO dal 1/09/2014 al 28/02/2015 e che in data 31/10/2017 ha presentato presso l Controparte_9 via Adda 6 – AT (MI), domanda di inserimento nelle
[...] graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola San Remigio dall'1/09/2014 al 28/02/2015. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo Statale “Fabrizio De Andrè” – via Goldoni, 1 – ES OM, Milano”.
L'accertamento ispettivo dell' aveva comportato l'annullamento del rapporto di CP_6 lavoro intercorso tra il predetto e l'Associazione San Remigio;
il che si ripercuoteva sul pregresso inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, relative agli anni scolastici 2018, 2019, 2020. Veniva pertanto rideterminato il punteggio del ricorrente,
e, poiché la falsa dichiarazione del servizio prestato presso la suddetta scuola si rivelava determinante ai fini dell'ottenimento dei contratti di lavoro a tempo determinato, utili a maturare i 24 mesi di servizio per l'inserimento nella graduatoria permanente provinciale e per la conseguente immissione in ruolo, veniva avviato il procedimento amministrativo, finalizzato all'esclusione della graduatoria e alla conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato.
Rassegnava quindi le conclusioni in epigrafe trascritte.
5 Attesa la natura documentale della controversia, senza necessità di attività istruttoria, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 3.6.2025.
Il ricorso è infondato, e non può perciò essere accolto.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di parte ricorrente afferenti a profili formali della procedura amministrativa, confluita nell'adozione dei contestati provvedimenti.
In particolare, non si ravvisa alcuna violazione del principio del ne bis in idem, poiché l'intervento amministrativo, una volta appreso il contenuto dell'accertamento ispettivo dell' , unitamente alla esistenza del procedimento penale e al relativo CP_6 esito, si articolava su un duplice piano: quello dell'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di cui al decreto nr. 1364 dell'8.4.2024 da parte dell' di AT, e quello dell'URS Controparte_2
Lombardia - ATP Monza e Brianza di esclusione dalla graduatoria provinciale permanente di cui al decreto nr.6600 del 3.6.2024.
Trattasi di misure differenti, destinate a operare su piani diversi e ben distinti: la prima muove nella direzione di sanzionare in sede disciplinare il comportamento del ricorrente, consistito in dichiarazioni mediaci e perciò in contrasto con i doveri di correttezza e di lealtà del dipendente;
il secondo è atto dovuto, alla cui base si pone l'interesse pubblico a rimuovere gli effetti distorsivi di una procedura concorsuale, generati dal compimento di attività illecite. Non vi è pertanto alcuna sovrapposizione o coincidenza, tale (peraltro esclusa dalla stessa diversità delle fonti normative preposte alla regolamentazione) da integrare gli estremi della violazione eccepita dal ricorrente.
Parimenti, non è fondata l'eccezione di tardività e conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria ATA, rispetto alla conoscenza della situazione, che ne ha determinato l'adozione (nella specie, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore). Invero, la normativa invocata dal ricorrente è quella dell'annullamento del provvedimento amministrativo in sede di autotutela (legge nr.77 del 2021), che è tuttavia estranea alla fattispecie in esame, ove i provvedimenti adottati non costituiscono esercizio del potere di autotutela. Questi sono consistiti, oltre che nella irrogazione della sanzione disciplinare, nel depennamento dalla graduatoria quale effetto della condotta antigiuridica del ricorrente, che vi aveva avuto accesso grazie al punteggio aggiuntivo, conseguito in virtù delle false dichiarazioni sul servizio prestato presso la scuola paritaria. Come ricostruito ed esposto da parte resistente, “il punteggio assegnato al servizio svolto presso scuole paritarie, nel profilo professionale di appartenenza, è determinato dal D.M. 640 del 2017 in punti 0,25 per ogni mese di servizio e in punti 3 per ogni anno di servizio”. Il punteggio ottenuto dal ricorrente per effetto della falsa dichiarazione era quindi pari a 1,50, e consentiva l'inserimento nella graduatoria in posizione utile ai fini della stipulazione dei contratti a tempo determinato e dell'assunzione in ruolo, che poi ne è seguita.
L'intervento dell'Amministrazione non era quindi espressione di autotutela, bensì di rimozione del ricorrente da una posizione fraudolentemente conseguita, e dalla conseguenze di favore che ne erano derivate sul piano delle assunzioni, sino all'immissione in ruolo.
6 Ne discende la non conferenza della normativa invocata da parte ricorrente.
Affrontando nel merito le questioni poste con il ricorso, si osserva che, contrariamente a quanto ivi sostenuto, non vi è riscontro della effettività del servizio asseritamente prestato da presso l'Istituto paritario di Nocera Parte_1 Inferiore. Invero, dagli atti di indagine, nonché all'esito dei controlli parallelamente eseguiti dall' , il nominativo dell'odierno ricorrente risultava Controparte_10 inserito tra i 419 soggetti, individuati e qualificati come “falsi lavoratori”, la cui falsa dichiarazione, nella domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto,
“ha fatto lievitare la loro posizione in graduatoria, penalizzando in questo modo i lavoratori onesti, che si sono visti scavalcare dai furbetti della graduatoria” (cfr. ordinanza GIP Tribunale di Nocera Inferiore-doc.2 resist.).
Ininfluente è pertanto la documentazione menzionata dal ricorrente, costituita da certificato di servizio, cedolini degli stipendi e estratto contributivo , proveniente CP_6 dall'Istituto “Associazione San Remigio”, trattandosi di documenti predisposti al solo fine di attestare la prestazione di un'attività, rivelatasi inesistente.
E' altresì fuor di dubbio che del servizio, apparentemente prestato dall'1.9.2014 al 28.2.2015, si serviva, indicandolo nella domanda di inserimento nella Pt_1 graduatorie di circolo e di istituto personale ATA per il triennio 2017/2019 (doc. 6 resist.), e confermandolo in sede di presentazione della domanda di aggiornamento, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie per il triennio 2021/2024 (doc. 7 resist.).
In virtù di tale inserimento, contrassegnato dall'attribuzione di un punteggio superiore per effetto del servizio fittiziamente prestato presso la scuola paritaria, il ricorrente accedeva a contratti di lavoro a tempo determinato, con profilo professionale di collaboratore scolastico, presso Istituti della Provincia di negli Controparte_2 aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e segnatamente presso l'IC “Fabrizio De Andrè di ES OM e presso l'IC “Manzoni” di AT. Ciò determinava quale ulteriore conseguenza la maturazione dei 24 mesi, utili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti ATA per l'a.s. 2020/2021, e ancora l'immissione in ruolo come collaboratore scolastico in data 30.8.2021 (doc. 9 resist.) con stipulazione di contratto a tempo indeterminato presso l'IC “Manzoni” di AT.
E' altresì da disattendere l'osservazione di parte ricorrente, secondo cui le domande presentate non sarebbero inficiate da nessuna dichiarazione falsa, avendole formulate nella incolpevole convinzione della validità del servizio prestato presso l'Istituto paritario sulla base di atti e certificazioni dal medesimo emessi. Si rende evidente, infatti, che - aldilà dell'esistenza di documentazione apparente e formale
- non poteva ignorare la circostanza relativa a un'attività concretamente mai Pt_1 svolta. Ed è quanto emerge dal tenore dell'ordinanza 28.10.2022 del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, ove si legge con riferimento a una platea di soggetti comprensiva dell'odierno ricorrente: “si sono costituiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa, che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggior punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro, che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio”.
7 Non è decisivo, in senso favorevole alla tesi difensiva attorea, il rilievo della sostanziale irrilevanza del punteggio, quand'anche fraudolentemente conseguito, poiché in ogni caso avrebbe avuto i requisiti per stipulare i contratti a tempo determinato. La così prospettata “prova di resistenza” si scontra infatti con il disposto dell'art. 75 DPR 445/2000, che stabilisce in linea generale e preminente che, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Sovviene altresì la disciplina dettata dal D.M. 640/2017 che all'art.
8.2 prevede che l'Amministrazione scolastica “dispone l'esclusione degli aspiranti che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”, e all'art.
8.4 stabilisce che “le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla graduatoria di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000”.
Ciò che assume rilievo è pertanto il mendacio, che ha connotato la condotta del ricorrente e provocato l'alterazione delle graduatorie scolastiche dalla medesima prodotta;
mendacio, sufficiente a determinare e giustificare il disconoscimento della validità giuridica dei contratti a tempo determinato, la cui stipulazione in virtù del punteggio artefatto non può dispiegare alcuna efficacia giuridica (che infatti l'Amministrazione ha provveduto a rimuovere) ai fini dei passaggi successivi sino all'immissione in ruolo.
Ne consegue la legittimità dei provvedimenti adottati, sia di esclusione dalla graduatoria permanente ATA 2020/2021 (decreto prot. 6600 del 3.6.2024), sia di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato (decreto prot. 2268 del 6.6.2024).
Ne discende altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria dei danni, che si assumono dipesi da tali provvedimenti.
Il ricorso deve essere rigettato con statuizione sulle spese di lite a carico della parte soccombente, e liquidazione in base ai parametri di cui al DM 55/14 e al valore delle controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 1800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Monza 3.6.2025
Il Giudice
8 Dott.ssa Simona Improta
9