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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/08/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel. dr.ssa Barbara Fatale Consigliera avv.Domenico Ottavio Siclari G.O.A.
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 323 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con l'avv. NICCOLI ALFONSO Parte_1 appellante
E
, rappresentato da sé medesimo e dall'avv. CARUSO EUGENIO, CP_1
appellato oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Somministrazione “trattamento con metodologia ABA” e rimborso spese.
FATTO.
1.Con ricorso del 13.5.2019 al tribunale di Cosenza, i genitori del minore , affetto Persona_1 da “disturbo generalizzato dello spettro autistico”, hanno chiesto che l'
[...] gli somministrasse, anche in via indiretta, il “trattamento riabilitativo Parte_1 mediante la metodologia ABA” (acronimo per applied behavior analysis: analisi comportamentale applicata) e rimborsasse loro le spese che hanno già sostenuto presso strutture non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, come documentate in atti, pari ad € € 34.816,20.
2.Il Tribunale ha accolto il ricorso. Cont 2.1-Dopo avere disatteso l'eccezione di prescrizione formulata dall' sul rilievo che i crediti rivendicati in quanto relativi al rimborso delle spese sostenute non hanno natura assistenziale, ha ritenuto che:
1) la documentazione medica prodotta dai ricorrenti comprovi non solo l'esistenza della patologia
(che del resto è incontestata), ma anche la necessità di farvi fronte con l'anzidetta metodologia ABA che, nel caso di specie, risulta applicata “con risultati positivi”;
1 2) l'art. 60 del DPCM del 12.1.2017, che definisce i livelli essenziali di assistenza, e le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, ancora vigenti, contemplino il metodo ABA tra quelli garantiti alle persone con disturbi dello spettro autistico;
3) le allegazioni dell' resistente in merito al diverso trattamento per “la cura dell'autismo” Pt_1 che essa fornisce siano generiche, ed aleatoria appaia la loro efficacia nel caso di specie a fronte dei risultati positivi della terapia in atto: 4) sussistano i requisiti di “appropriatezza” ed “economicità” del trattamento, nonché di “validazione” dello stesso da parte della comunità scientifica.
3. L'Azienda sanitaria appella la sentenza.
3.1. Denuncia Cont 1) l'insussistenza tra l' ed i ricorrenti/appellati di un rapporto obbligatorio che fa nascere un diritto di credito al rimborso, oggetto di prescrizione decennale, configurandosi, invece, una forma di assistenza sanitaria distrettuale1 dalla quale non deriva un diritto ad ottenere rimborsi ma prestazioni assistenziali sanitarie soggette alla prescrizione quinquennale.;
2) la “indeterminatezza e genericità della pronuncia di primo grado”, in quanto il tribunale ha accordato il trattamento terapeutico “senza alcun limite di tempo”, in contrasto con i principi di
“economicità dell'impiego delle risorse”, fissato dall'art. 1, c. 1, del d.lgs. 502/1992 “per
l'erogazione delle prestazioni sanitarie”, e di “compatibilità delle risorse finanziarie” definite dal documento di programmazione economico finanziaria nell'erogazione, da parte del servizio sanitario nazionale, “delle prestazioni contenute nei LEA (livelli essenziali e uniformi di assistenza)”, ai sensi dell'art. 1, c. 3, dello stesso decreto legislativo;
3) la “omessa considerazione del diritto alla salute come diritto condizionato finanziariamente”, giacché il tribunale non ha accertato se “la metodologia Aba applicata al minore risultava essere appropriata e curativa, oltre a soddisfare il criterio di economicità”;
5) la violazione dell'art. 25 del DPCM 12 gennaio 2017 “che disciplina e riconosce nei LEA le prestazioni sanitarie ed i trattamenti da erogarsi per curare l'autismo” e, “superando le linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità” (“pubblicate nell'ottobre 2011 e aggiornate all'aprile 2016”), “non ha previsto e ritenuto come trattamento necessario per curare l'autismo il metodo ABA”, ma garantisce “attività e/o prestazioni sanitarie” alternative a cura dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile territorialmente competente, come quelle che l'azienda sanitaria eroga direttamente e, dal 13.2.2020, anche in regime di convenzione “con la struttura accreditata denominata ANMI-SSIS”;
6) l'assenza di prove che la mancata erogazione del trattamento terapeutico con metodo ABA avrebbe esposto il minore a “un pregiudizio grave ed irreparabile”, poiché i ricorrenti non hanno
2 dimostrato che le unità operative di neuropsichiatria infantile dell'Azienda sanitaria “non garantivano al minore trattamenti adeguati al recupero psicofisico e curativo dell'autismo”;
8) il mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare se “la terapia
ABA effettivamente poteva e possa arrecare un miglioramento alle condizioni di salute del minore”, al fine di soddisfare “il principio dell'appropriatezza e dell'efficacia” della terapia;
9) l'errata interpretazione della sentenza n. 9272/2019 della Cassazione, richiamata dal tribunale, che subordina l'accesso gratuito alle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario nazionale alle concorrenti condizioni che quelle prestazioni siano “validate da parte della comunità scientifica”; siano appropriate secondo un “criterio di stretta necessità” e quindi tali “da conseguire il miglior risultato terapeutico con minore incidenza sulla qualità della vista del paziente”; non siano sostituibili con altre “forme di assistenza meno costose e volte a soddisfare le medesime esigenze”.
3.2. Chiede che, in riforma della gravata sentenza, si rigetti integralmente l'avversa domanda.
4. Si costituisce , essendo nelle more deceduta , e insiste CP_1 Persona_2 nel rigetto dell'appello, poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto.
5. Il Collegio ha disposto l'espletamento di consulenza medica sull'efficacia, infungibilità e misura del trattamento accordato al minore e ha poi trattato l'udienza di discussione nella forma cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c.. All'esito del deposito di note della sola parte appellata, decide con la presente sentenza.
DIRITTO.
6.Il tribunale ha ritenuto che sia sufficiente, ai fini dell'accesso al trattamento riabilitativo e di sostegno rivendicato dai ricorrenti a carico del servizio sanitario nazionale, constatare che il trattamento (a) rientra tra quelli scientificamente validati, in quanto riconosciuti dall'istituto superiore di sanità, e che (b) è stato prescritto, nel caso di specie, dai medici che hanno diagnosticato la patologia da trattare, i quali ne hanno successivamente attestato l'efficacia.
7. Sennonché, ha ragione l' appellante a sostenere che, nell'individuazione delle Parte_1 prestazioni di cui il servizio sanitario nazionale deve farsi carico su richiesta degli assistiti1, non 1Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 502/1992: “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare 3 basta che quelle prestazioni siano capaci, in base alle evidenze scientifiche, di apportare un significativo beneficio alla salute dell'ammalato, ma è necessario, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi in corso di causa, verificare anche se non vi sono altre prestazioni di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze, che siano erogabili dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate2.
8. Secondo i principi ordinari in tema di riparto della prova, l'onere di dimostrare la sussistenza di tali requisiti grava sull'interessato che a quella prestazione, non garantita dalle strutture sanitarie territorialmente competenti, assume di aver diritto3.
9. Ora, nel caso di specie, l'approfondimento istruttorio che la Corte ha esperito mediante consulenza tecnica d'ufficio affidata ad un collegio di specialisti in medicina legale e psicologia ( dott.ssa e dott.ssa , ha consentito di appurare che il trattamento Persona_3 Persona_4 con metodo ABA, a cui è sottoposto il figlio dell' appellato affetto da “Disturbo Persona_1 generalizzato dello sviluppo di tip autistico”, dal 2009 seguito presso l'associazione ANMI SISS di
Rossano (CS) e dal 2022 ricoverato nel Centro residenziale < è appropriato… indicato.. efficace e non fungibile con altri.>.
10. Ai fini della personalizzazione del trattamento, i consulenti non hanno segnalato l'incongruenza, in termini quantitativi, del percorso terapeutico finora praticato, la cui adeguatezza hanno desunto dagli evidenziati effetti benefici, ed hanno quindi concluso che è indicato quello attuale intrapreso presso il Centro residenziale di Rossano, sia per il trattamento farmacologico che per il trattamento pisicoeducativo>.
11. Dalle conclusioni rassegnate dai consulenti, ampiamente motivate anche alla luce delle risposte fornite ai rilievi formulati alla bozza debitamente comunicata alle parti, che non hanno mosso successive contestazioni , non si ha ragione di discostarsi4.
le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza 12. Il metodo ABA, in quanto è risultato essere “ appropriato e indicato per , Persona_1 efficace e non fungibile con altri” presenta le caratteristiche che la giurisprudenza di legittimità richiede affinchè sia erogato gratuitamente dal SSN (Cass. 11114/2021).
In altri termini, si tratta di una prestazione indiretta dello Stato che si fa carico della salute del cittadino garantendogli il rimborso delle spese sostenute. Cont Il credito che l'appellato vanta nei confronti dell' per avere anticipato le spese non è prescritto dovendosi ritenere sottoposto ai sensi dell'art.2947 al termine decennale in assenza di alcuna disposizione che lo riduca a cinque anni.
Esso non è, invero, riconducibile alla previsione dell'art.2948 n. 4, cod. civ.
considerato che
questa norma si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata caratterizzate dalla automaticità della prestazione, vale a dire da prestazioni che sono suscettibili di adempimento con il solo decorso del tempo> (Cass., sez. 1, 18/06/2009, n. 14155), mentre nel caso di specie i pagamenti presuppongono ogni volta la presentazione di un rendiconto che ne condiziona l'esigibilità.
13.Ne consegue la conferma della pronuncia appellata.
14. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Anche le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell'appellante..
15.Stante l'esito dell'impugnazione dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato il 15/03/2021 , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 272/2021 , pubblicata in data 15/02/2021 , così provvede: 4 Cass. n. 3881/2006: " La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito. Qualora sia stata disposta e ne condivida i risultati, il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità". Conforme è Cass. n. 22713/2015: " Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione ...".
5 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 5000,00 oltre accessori di legge;
-pone a carico dell'appellante le spese di ctu liquidate con separati decreti;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.5.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2Cfr. in motivazione Cass. 11114/2021: “per l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie da parte del Controparte_3
si richiede il rispetto dei seguenti criteri: - che le prestazioni presentino, per le specifiche condizioni cliniche
[...]
o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica;
- l'appropriatezza, che impone che vi sia corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente;
- l'economicità nell'impiego delle risorse, che impone infine di valutare la presenza di altre forme di assistenza meno costose e volte a soddisfare le medesime esigenze, di efficacia comparabile, considerando quindi la possibilità di adeguati e tempestivi interventi terapeutici concorrenti o alternativi erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale (così, Cass., Sez. Un. 2923 del 2012) 3
Cfr. Cass. 11713/2014: “… è onere dell'interessato provare la sussistenza del requisito della indispensabilità e insostituibilità del farmaco …”. 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel. dr.ssa Barbara Fatale Consigliera avv.Domenico Ottavio Siclari G.O.A.
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 323 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con l'avv. NICCOLI ALFONSO Parte_1 appellante
E
, rappresentato da sé medesimo e dall'avv. CARUSO EUGENIO, CP_1
appellato oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Somministrazione “trattamento con metodologia ABA” e rimborso spese.
FATTO.
1.Con ricorso del 13.5.2019 al tribunale di Cosenza, i genitori del minore , affetto Persona_1 da “disturbo generalizzato dello spettro autistico”, hanno chiesto che l'
[...] gli somministrasse, anche in via indiretta, il “trattamento riabilitativo Parte_1 mediante la metodologia ABA” (acronimo per applied behavior analysis: analisi comportamentale applicata) e rimborsasse loro le spese che hanno già sostenuto presso strutture non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, come documentate in atti, pari ad € € 34.816,20.
2.Il Tribunale ha accolto il ricorso. Cont 2.1-Dopo avere disatteso l'eccezione di prescrizione formulata dall' sul rilievo che i crediti rivendicati in quanto relativi al rimborso delle spese sostenute non hanno natura assistenziale, ha ritenuto che:
1) la documentazione medica prodotta dai ricorrenti comprovi non solo l'esistenza della patologia
(che del resto è incontestata), ma anche la necessità di farvi fronte con l'anzidetta metodologia ABA che, nel caso di specie, risulta applicata “con risultati positivi”;
1 2) l'art. 60 del DPCM del 12.1.2017, che definisce i livelli essenziali di assistenza, e le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, ancora vigenti, contemplino il metodo ABA tra quelli garantiti alle persone con disturbi dello spettro autistico;
3) le allegazioni dell' resistente in merito al diverso trattamento per “la cura dell'autismo” Pt_1 che essa fornisce siano generiche, ed aleatoria appaia la loro efficacia nel caso di specie a fronte dei risultati positivi della terapia in atto: 4) sussistano i requisiti di “appropriatezza” ed “economicità” del trattamento, nonché di “validazione” dello stesso da parte della comunità scientifica.
3. L'Azienda sanitaria appella la sentenza.
3.1. Denuncia Cont 1) l'insussistenza tra l' ed i ricorrenti/appellati di un rapporto obbligatorio che fa nascere un diritto di credito al rimborso, oggetto di prescrizione decennale, configurandosi, invece, una forma di assistenza sanitaria distrettuale1 dalla quale non deriva un diritto ad ottenere rimborsi ma prestazioni assistenziali sanitarie soggette alla prescrizione quinquennale.;
2) la “indeterminatezza e genericità della pronuncia di primo grado”, in quanto il tribunale ha accordato il trattamento terapeutico “senza alcun limite di tempo”, in contrasto con i principi di
“economicità dell'impiego delle risorse”, fissato dall'art. 1, c. 1, del d.lgs. 502/1992 “per
l'erogazione delle prestazioni sanitarie”, e di “compatibilità delle risorse finanziarie” definite dal documento di programmazione economico finanziaria nell'erogazione, da parte del servizio sanitario nazionale, “delle prestazioni contenute nei LEA (livelli essenziali e uniformi di assistenza)”, ai sensi dell'art. 1, c. 3, dello stesso decreto legislativo;
3) la “omessa considerazione del diritto alla salute come diritto condizionato finanziariamente”, giacché il tribunale non ha accertato se “la metodologia Aba applicata al minore risultava essere appropriata e curativa, oltre a soddisfare il criterio di economicità”;
5) la violazione dell'art. 25 del DPCM 12 gennaio 2017 “che disciplina e riconosce nei LEA le prestazioni sanitarie ed i trattamenti da erogarsi per curare l'autismo” e, “superando le linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità” (“pubblicate nell'ottobre 2011 e aggiornate all'aprile 2016”), “non ha previsto e ritenuto come trattamento necessario per curare l'autismo il metodo ABA”, ma garantisce “attività e/o prestazioni sanitarie” alternative a cura dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile territorialmente competente, come quelle che l'azienda sanitaria eroga direttamente e, dal 13.2.2020, anche in regime di convenzione “con la struttura accreditata denominata ANMI-SSIS”;
6) l'assenza di prove che la mancata erogazione del trattamento terapeutico con metodo ABA avrebbe esposto il minore a “un pregiudizio grave ed irreparabile”, poiché i ricorrenti non hanno
2 dimostrato che le unità operative di neuropsichiatria infantile dell'Azienda sanitaria “non garantivano al minore trattamenti adeguati al recupero psicofisico e curativo dell'autismo”;
8) il mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare se “la terapia
ABA effettivamente poteva e possa arrecare un miglioramento alle condizioni di salute del minore”, al fine di soddisfare “il principio dell'appropriatezza e dell'efficacia” della terapia;
9) l'errata interpretazione della sentenza n. 9272/2019 della Cassazione, richiamata dal tribunale, che subordina l'accesso gratuito alle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario nazionale alle concorrenti condizioni che quelle prestazioni siano “validate da parte della comunità scientifica”; siano appropriate secondo un “criterio di stretta necessità” e quindi tali “da conseguire il miglior risultato terapeutico con minore incidenza sulla qualità della vista del paziente”; non siano sostituibili con altre “forme di assistenza meno costose e volte a soddisfare le medesime esigenze”.
3.2. Chiede che, in riforma della gravata sentenza, si rigetti integralmente l'avversa domanda.
4. Si costituisce , essendo nelle more deceduta , e insiste CP_1 Persona_2 nel rigetto dell'appello, poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto.
5. Il Collegio ha disposto l'espletamento di consulenza medica sull'efficacia, infungibilità e misura del trattamento accordato al minore e ha poi trattato l'udienza di discussione nella forma cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c.. All'esito del deposito di note della sola parte appellata, decide con la presente sentenza.
DIRITTO.
6.Il tribunale ha ritenuto che sia sufficiente, ai fini dell'accesso al trattamento riabilitativo e di sostegno rivendicato dai ricorrenti a carico del servizio sanitario nazionale, constatare che il trattamento (a) rientra tra quelli scientificamente validati, in quanto riconosciuti dall'istituto superiore di sanità, e che (b) è stato prescritto, nel caso di specie, dai medici che hanno diagnosticato la patologia da trattare, i quali ne hanno successivamente attestato l'efficacia.
7. Sennonché, ha ragione l' appellante a sostenere che, nell'individuazione delle Parte_1 prestazioni di cui il servizio sanitario nazionale deve farsi carico su richiesta degli assistiti1, non 1Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 502/1992: “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare 3 basta che quelle prestazioni siano capaci, in base alle evidenze scientifiche, di apportare un significativo beneficio alla salute dell'ammalato, ma è necessario, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi in corso di causa, verificare anche se non vi sono altre prestazioni di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze, che siano erogabili dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate2.
8. Secondo i principi ordinari in tema di riparto della prova, l'onere di dimostrare la sussistenza di tali requisiti grava sull'interessato che a quella prestazione, non garantita dalle strutture sanitarie territorialmente competenti, assume di aver diritto3.
9. Ora, nel caso di specie, l'approfondimento istruttorio che la Corte ha esperito mediante consulenza tecnica d'ufficio affidata ad un collegio di specialisti in medicina legale e psicologia ( dott.ssa e dott.ssa , ha consentito di appurare che il trattamento Persona_3 Persona_4 con metodo ABA, a cui è sottoposto il figlio dell' appellato affetto da “Disturbo Persona_1 generalizzato dello sviluppo di tip autistico”, dal 2009 seguito presso l'associazione ANMI SISS di
Rossano (CS) e dal 2022 ricoverato nel Centro residenziale < è appropriato… indicato.. efficace e non fungibile con altri.>.
10. Ai fini della personalizzazione del trattamento, i consulenti non hanno segnalato l'incongruenza, in termini quantitativi, del percorso terapeutico finora praticato, la cui adeguatezza hanno desunto dagli evidenziati effetti benefici, ed hanno quindi concluso che è indicato quello attuale intrapreso presso il Centro residenziale di Rossano, sia per il trattamento farmacologico che per il trattamento pisicoeducativo>.
11. Dalle conclusioni rassegnate dai consulenti, ampiamente motivate anche alla luce delle risposte fornite ai rilievi formulati alla bozza debitamente comunicata alle parti, che non hanno mosso successive contestazioni , non si ha ragione di discostarsi4.
le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza 12. Il metodo ABA, in quanto è risultato essere “ appropriato e indicato per , Persona_1 efficace e non fungibile con altri” presenta le caratteristiche che la giurisprudenza di legittimità richiede affinchè sia erogato gratuitamente dal SSN (Cass. 11114/2021).
In altri termini, si tratta di una prestazione indiretta dello Stato che si fa carico della salute del cittadino garantendogli il rimborso delle spese sostenute. Cont Il credito che l'appellato vanta nei confronti dell' per avere anticipato le spese non è prescritto dovendosi ritenere sottoposto ai sensi dell'art.2947 al termine decennale in assenza di alcuna disposizione che lo riduca a cinque anni.
Esso non è, invero, riconducibile alla previsione dell'art.2948 n. 4, cod. civ.
considerato che
questa norma si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata caratterizzate dalla automaticità della prestazione, vale a dire da prestazioni che sono suscettibili di adempimento con il solo decorso del tempo> (Cass., sez. 1, 18/06/2009, n. 14155), mentre nel caso di specie i pagamenti presuppongono ogni volta la presentazione di un rendiconto che ne condiziona l'esigibilità.
13.Ne consegue la conferma della pronuncia appellata.
14. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Anche le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico dell'appellante..
15.Stante l'esito dell'impugnazione dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato il 15/03/2021 , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 272/2021 , pubblicata in data 15/02/2021 , così provvede: 4 Cass. n. 3881/2006: " La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito. Qualora sia stata disposta e ne condivida i risultati, il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità". Conforme è Cass. n. 22713/2015: " Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione ...".
5 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 5000,00 oltre accessori di legge;
-pone a carico dell'appellante le spese di ctu liquidate con separati decreti;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.5.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2Cfr. in motivazione Cass. 11114/2021: “per l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie da parte del Controparte_3
si richiede il rispetto dei seguenti criteri: - che le prestazioni presentino, per le specifiche condizioni cliniche
[...]
o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica;
- l'appropriatezza, che impone che vi sia corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente;
- l'economicità nell'impiego delle risorse, che impone infine di valutare la presenza di altre forme di assistenza meno costose e volte a soddisfare le medesime esigenze, di efficacia comparabile, considerando quindi la possibilità di adeguati e tempestivi interventi terapeutici concorrenti o alternativi erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale (così, Cass., Sez. Un. 2923 del 2012) 3
Cfr. Cass. 11713/2014: “… è onere dell'interessato provare la sussistenza del requisito della indispensabilità e insostituibilità del farmaco …”. 4