CASS
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/07/2025, n. 27261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27261 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: UC TO - Presidente - LA EL PIERANGELO CIRILLO - Relatore - RL NO IO IN Sent. n. sez. 586/2025 UP - 09/05/2025 R.G.N. 8213/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: EL TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 1. Con sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, l’11 gennaio 2023, il Tribunale di Crotone aveva condannato LE NI in ordine al reato di furto, aggravato dall’avere commesso il fatto con destrezza e su cose esposte alla pubblica fede. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27261 Anno 2025 Presidente: TO UC Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 09/05/2025 2 Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, l'imputato si sarebbe impossessato di un trapano professionale, prelevandolo dal bagagliaio dell'autovettura di NZ Elio, che l'aveva lasciato momentaneamente aperto. In particolare, l'imputato, mentre transitava lungo la pubblica via in sella alla propria bicicletta, si sarebbe accorto del fatto che il proprietario aveva lasciato aperto il bagagliaio dell'auto e ne aveva approfittato per impossessarsi del trapano, per poi allontanarsi. L'imputato veniva riconosciuto dal maresciallo NZ Ugo, figlio di Elio, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Crotone. Il NZ, visionando le immagini riprese da un sistema di videosorveglianza installato nella zona, riconosceva nel LE l’autore del delitto. Con sentenza pronunziata il 28 gennaio 2025, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l’imputato per non avere commesso il fatto. In particolare, la Corte di appello ha contestato la rilevanza del riconoscimento effettuato, attraverso la visione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, dal maresciallo NZ. Riconoscimento che, peraltro, si presentava «indebolito» dal fatto che era stato effettuato da un soggetto non indifferente all'episodio e dal fatto che l’imputato non era stato ugualmente riconosciuto da altro agente di polizia giudiziaria, che pure aveva visionato le medesime immagini. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata, «sul piano squisitamente giuridico», nella parte in cui contesta la rilevanza del riconoscimento effettuato dal maresciallo Marzano, mediante la visione delle immagini riprese dal sistema di video sorveglianza. Sotto altro profilo, sostiene che la motivazione sarebbe viziata da una manifesta illogicità nella valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, che sarebbero pienamente idonee a provare il fatto contestato, in quanto connotate dalla gravità, dalla precisione e dalla concordanza. Il maresciallo NZ, invero, aveva riconosciuto con certezza l'imputato. Il riconoscimento sarebbe pienamente attendibile, atteso che: le immagini erano perfettamente nitide e vi erano condizioni ottimali di luce, essendo stato il reato commesso in pieno giorno e sulla pubblica via;
il reo, al momento del furto, aveva il volto scoperto. 3 Il ricorrente ritiene prive di logica le argomentazioni addotte dalla Corte di appello al fine di limitare l'attendibilità del riconoscimento effettuato dal maresciallo NZ. La circostanza che egli fosse il figlio della persona offesa, invero, sarebbe priva di rilevanza, atteso che il maresciallo non avrebbe avuto alcun interesse ad attribuire il fatto proprio all'odierno imputato. La circostanza che l'altro agente di polizia giudiziaria non avesse anch'egli riconosciuto l’imputato sarebbe del tutto neutra. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 1. Il ricorso deve essere accolto. L’unico motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello cade in errore nel contestare la rilevanza di un riconoscimento effettuato da un agente di polizia giudiziaria, attraverso la visione delle immagini riprese da un sistema di videosorveglianza. Al riguardo, va ribadito che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico (cfr. Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925). È vero, poi, che la valutazione di tale indizio è rimessa al giudice di merito, ma è altrettanto vero che il giudice di merito deve motivare, in modo congruo e logico, in ordine all’esercizio di tale potere discrezionale. Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello – peraltro nel ribaltare una sentenza di condanna pronunciata in primo grado – si è limitata a contestare genericamente la rilevanza della fonte di prova e ad addurre argomentazioni che, nei termini in cui sono state esposte, appaiono poco logiche. Quanto alla circostanza che il riconoscimento risulterebbe «indebolito» dal fatto che era stato effettuato da un soggetto non indifferente all'episodio, invero, va rilevato che la Corte territoriale non ha chiarito quale interesse avrebbe avuto il figlio della persona offesa ad attribuire il reato proprio all'odierno imputato. Quanto alla circostanza che l’imputato non era stato ugualmente riconosciuto da altro agente di polizia giudiziaria, che pure aveva visionato le medesime immagini, va rilevato che: dalla sentenza impugnata, si desume che, in un primo 4 momento, il collega del NZ aveva visionato le immagini e non aveva riconosciuto alcuna persona a lui nota;
successivamente, quelle stesse immagini erano state visionate dal maresciallo NZ, che aveva riconosciuto una persona a lui nota, ossia il LE. Ebbene, appare chiaro che, per dare rilevanza al diverso esito che avevano avuto le due visioni dei filmati, sarebbe stato necessario dimostrare che entrambi gli agenti di polizia giudiziaria avessero conoscenza pregressa della persona del LE. Il collega del NZ, infatti, non avrebbe mai potuto riconoscere una persona, se questa non fosse stata a lui nota prima di visionare il filmato. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso, il 9 maggio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LO IR UC RE
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 1. Con sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, l’11 gennaio 2023, il Tribunale di Crotone aveva condannato LE NI in ordine al reato di furto, aggravato dall’avere commesso il fatto con destrezza e su cose esposte alla pubblica fede. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27261 Anno 2025 Presidente: TO UC Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 09/05/2025 2 Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, l'imputato si sarebbe impossessato di un trapano professionale, prelevandolo dal bagagliaio dell'autovettura di NZ Elio, che l'aveva lasciato momentaneamente aperto. In particolare, l'imputato, mentre transitava lungo la pubblica via in sella alla propria bicicletta, si sarebbe accorto del fatto che il proprietario aveva lasciato aperto il bagagliaio dell'auto e ne aveva approfittato per impossessarsi del trapano, per poi allontanarsi. L'imputato veniva riconosciuto dal maresciallo NZ Ugo, figlio di Elio, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Crotone. Il NZ, visionando le immagini riprese da un sistema di videosorveglianza installato nella zona, riconosceva nel LE l’autore del delitto. Con sentenza pronunziata il 28 gennaio 2025, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l’imputato per non avere commesso il fatto. In particolare, la Corte di appello ha contestato la rilevanza del riconoscimento effettuato, attraverso la visione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, dal maresciallo NZ. Riconoscimento che, peraltro, si presentava «indebolito» dal fatto che era stato effettuato da un soggetto non indifferente all'episodio e dal fatto che l’imputato non era stato ugualmente riconosciuto da altro agente di polizia giudiziaria, che pure aveva visionato le medesime immagini. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata, «sul piano squisitamente giuridico», nella parte in cui contesta la rilevanza del riconoscimento effettuato dal maresciallo Marzano, mediante la visione delle immagini riprese dal sistema di video sorveglianza. Sotto altro profilo, sostiene che la motivazione sarebbe viziata da una manifesta illogicità nella valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, che sarebbero pienamente idonee a provare il fatto contestato, in quanto connotate dalla gravità, dalla precisione e dalla concordanza. Il maresciallo NZ, invero, aveva riconosciuto con certezza l'imputato. Il riconoscimento sarebbe pienamente attendibile, atteso che: le immagini erano perfettamente nitide e vi erano condizioni ottimali di luce, essendo stato il reato commesso in pieno giorno e sulla pubblica via;
il reo, al momento del furto, aveva il volto scoperto. 3 Il ricorrente ritiene prive di logica le argomentazioni addotte dalla Corte di appello al fine di limitare l'attendibilità del riconoscimento effettuato dal maresciallo NZ. La circostanza che egli fosse il figlio della persona offesa, invero, sarebbe priva di rilevanza, atteso che il maresciallo non avrebbe avuto alcun interesse ad attribuire il fatto proprio all'odierno imputato. La circostanza che l'altro agente di polizia giudiziaria non avesse anch'egli riconosciuto l’imputato sarebbe del tutto neutra. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 1. Il ricorso deve essere accolto. L’unico motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello cade in errore nel contestare la rilevanza di un riconoscimento effettuato da un agente di polizia giudiziaria, attraverso la visione delle immagini riprese da un sistema di videosorveglianza. Al riguardo, va ribadito che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico (cfr. Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925). È vero, poi, che la valutazione di tale indizio è rimessa al giudice di merito, ma è altrettanto vero che il giudice di merito deve motivare, in modo congruo e logico, in ordine all’esercizio di tale potere discrezionale. Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello – peraltro nel ribaltare una sentenza di condanna pronunciata in primo grado – si è limitata a contestare genericamente la rilevanza della fonte di prova e ad addurre argomentazioni che, nei termini in cui sono state esposte, appaiono poco logiche. Quanto alla circostanza che il riconoscimento risulterebbe «indebolito» dal fatto che era stato effettuato da un soggetto non indifferente all'episodio, invero, va rilevato che la Corte territoriale non ha chiarito quale interesse avrebbe avuto il figlio della persona offesa ad attribuire il reato proprio all'odierno imputato. Quanto alla circostanza che l’imputato non era stato ugualmente riconosciuto da altro agente di polizia giudiziaria, che pure aveva visionato le medesime immagini, va rilevato che: dalla sentenza impugnata, si desume che, in un primo 4 momento, il collega del NZ aveva visionato le immagini e non aveva riconosciuto alcuna persona a lui nota;
successivamente, quelle stesse immagini erano state visionate dal maresciallo NZ, che aveva riconosciuto una persona a lui nota, ossia il LE. Ebbene, appare chiaro che, per dare rilevanza al diverso esito che avevano avuto le due visioni dei filmati, sarebbe stato necessario dimostrare che entrambi gli agenti di polizia giudiziaria avessero conoscenza pregressa della persona del LE. Il collega del NZ, infatti, non avrebbe mai potuto riconoscere una persona, se questa non fosse stata a lui nota prima di visionare il filmato. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso, il 9 maggio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LO IR UC RE