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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6063 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1589/2020 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 27.11.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 1589/2020 R.G., vertente tra:
NO LO, Controparte_1
[...] [...]
rappresentata da Parte_1 CP_2
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore CP_ E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Carlo Palumbo, che si riporta agli atti e verbali di
[..
, nonché alle ultime note.
E' presente, per l'Avvocato Paola Gonnella che si riporta agli atti e verbali di Parte_2 causa, nonché alle ultime note.
Per l'Avvocato Claudio Castellano, che dichiara di essere presente per delega orale Parte_1 dell'avvocato Benedetto Gargani si riporta agli atti e verbali di causa, nonché alle ultime note.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei loro atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. la Corte, dopo discussione sui fatti di causa, si riserva di provvedere in prosieguo.
Il Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra
1 La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. n. 1589/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1589/2020 R.G. - avente ad oggetto appello av- verso la sentenza n. 1483/2020, emessa in data 11.2.2020, dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 24176/2016 R.G. - vertente tra
NO LO (C.F. ) e (CF C.F._1 Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Carlo Palumbo, eletti- C.F._2 vamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Via dei Fiorentini,
n.21; appellanti e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Paola Gonnella, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Portici (NA), Viale Leonardo da
Vinci, n. 69;
appellato nonché
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_2 rappresentata da ( ), in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Benedetto Gargani e Guido Mac- carone, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Roma, Viale di Villa Grazioli, n. 15;
2 interventore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto del 27/7/2016, la chiedeva pronunciarsi l'inefficacia, Parte_2 nei suoi confronti, dell'atto di donazione del 6/5/2013, Rep. 17381/7945, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 1 con nota del 10/5/2013,
Reg. Gen. n.14096, con il quale la Sig.ra NO LO aveva donato al figlio la piena proprietà dell'immobile sito in Napoli, Corso Amedeo di Controparte_1
Savoia, n.190, p.3, int.5.
L'Istituto esponeva: a) di aver concesso alla società Container Shipping Napoli srl, di cui la sig.ra NO era fideiussore, in data 25/8/2010, un finanziamento per €.
300.000,00 - in ordine al quale era creditrice di €.71.056,13 per residuo debito, per capitale ed interessi, al 14/11/2014 – nonché, in data 9/8/2013, un finanziamento per
€. 500.000,00, in ordine al quale era creditrice di €. 375.831,58, per residuo debito, per capitale ed interessi, al 14/11/2014. Il tutto oltre interessi contrattuali maturati dal
15/11/2014 al soddisfo;
b) NO LO, nella qualità di fideiussore della socie- tà debitrice, dichiarata fallita in data 14/11/2014, con l'atto di donazione aveva “con- sapevolmente e preordinatamente posto in essere una donazione che sottraeva parte del suo patrimonio immobiliare destinato ex lege a garanzia verso i terzi e, nel caso de quo, della attesa la garanzia fideiussoria rilasciata per le obbli- Parte_2 gazioni della Società Container Shipping Napoli srl verso detta Azienda di credito dipendenti da operazioni bancarie già consentite ovvero che venissero in seguito consentite”.
Si costituivano NO LO e contestando la domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
1.2 Il Tribunale di Napoli, all'esito, ha così disposto: “in accoglimento della doman- da, revoca e dichiara inefficace nei confronti della la donazio- Parte_2 ne stipulata tra NO LO e , in data 6.5.13, Controparte_1 rep.17381/7945, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 1 il
10.5.13, avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli, al Corso Amedeo di Savoia, n.
190, piano 3, int. 5, riportato N.C.E.U. del comune di Napoli sez ste, foglio 4, map.
105, sub 25 (rx sub 13, ) zona cens. 7, cat. A4, c 1 2, vani 5, rendita catastale euro
157,52; - condanna la NO LO e il alla rifusione inte- Controparte_1 grale delle spese di lite che si liquidano in Euro 551,95 per spese vive, Euro 9000,00 per compensi, oltre IVA, cassa e spese generali come per legge;
- manda alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza alla conservatoria dei registri immobiliari di Napoli”.
Secondo il Tribunale: “nella fattispecie in esame, la NO ha prestato, in data
30.07.2013, la fideiussione a garanzia di un'esposizione della società Container
3 Shipping Napoli s.r.l. fino ad euro 900.000,00 per le obbligazioni verso l'Azienda di credito, dipendenti da “operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite”.
La garanzia è stata, pertanto, rilasciata per l'adempimento delle obbligazioni, as- sunte dalla società nei confronti della banca, sia prima che successivamente alla sot- toscrizione della fideiussione.
Ebbene, tali obbligazioni hanno trovato causa in due finanziamenti, erogati dalla in favore della Container Shipping Napoli s.r.l., il 25.08.2010 e il Parte_2
09.08.2013; in relazione a tali operazioni la banca è rimasta creditrice rispettiva- mente degli importi di Euro 71.056,13 e 375.831,58, otre ulteriori interessi.
Tanto premesso, essendo il credito vantato da parte attrice – e garantito dalla NO
- sorto nel 2010, l'atto di liberalità compiuto dall'odierna convenuta risulta essere successivo in quanto posto in essere il 06.05.2013. Acclarata l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo compiuto dalla garante, occorre procedere all'esame dell'altro requisito oggettivo imposto dall'art.2901 c.c. ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria”.
Il Giudice di prime cure, poi, nell'individuare anche il requisito dell'eventus damni, ha scritto: “sotto tale profilo, appare evidente che la donazione dell'immobile posta in essere dalla NO abbia comportato un attuale pericolo di depauperamento del patrimonio destinato a garantire le pretese creditorie della atteso il Parte_2 contenuto della fideiussione rilasciata.
Si evidenzia, a tal proposito, che parte convenuta, limitandosi ad asserire che, al momento dell'atto di liberalità, non risultava alcun pagamento arretrato relativo al finanziamento del 25/08/2010, non ha contestato in modo specifico, l'asserita incon- sistenza patrimoniale come allegata da parte attrice.
Né il convenuto, ha dimostrato che, nonostante la donazione, il patrimonio sarebbe stato sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie vantate dalla banca con riferimen- to alle rate non ancora scadute e ai futuri finanziamenti concessi alla società. Ciò posto, risulta fornita la prova del pregiudizio subito dalla – nei ter- Parte_2 mini sopradescritti - a seguito della sottrazione, per mezzo dell'atto di liberalità, di parte del patrimonio immobiliare della NO”.
Infine, “venendo all'esame dell'ultimo requisito previsto dall'art. 2901 c.c., trattan- dosi di un atto a titolo gratuito va presa in considerazione la sola “scientia fraudis” del debitore, espressione con la quale si allude, non già ad una specifica intenzione di quest'ultimo di nuocere alle ragioni dei propri creditori, bensì ad una situazione di semplice conoscenza (o addirittura di conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza) del pregiudizio che l'atto posto in essere è in grado di arrecare alla garanzia del proprio ceto creditorio (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez. II, n.
14274/1999).
4 Sotto tale profilo, può legittimamente affermarsi che la NO fosse pienamente con- sapevole del fatto che la donazione dell'immobile facente parte del proprio patrimo- nio - utilmente aggredibile in vista della fideiussione di lì a poco rilasciata - avrebbe reso maggiormente difficoltosa la soddisfazione delle legittime ragioni creditorie
(tanto più se si considerano le tempistiche di tale atto, compiuto il 06.05.2013, ossia pochi mesi prima rispetto al rilascio della fideiussione e all'erogazione del secondo finanziamento da parte della banca).
Ciò comporta che la donante era a conoscenza – visto anche il rapporto di coniugio esistente tra la stessa e il socio ed amministratore unico della Parte_3 società – degli effetti pregiudizievoli che sarebbero derivati in seguito a tale atto di- spositivo, in termini di diminuzione della garanzia patrimoniale.
A tale conclusione si perviene considerando, infine, che, come dimostrato da parte attrice – tramite allegazione del ricorso per decreto ingiuntivo – la NO ha provve- duto ad effettuare nel febbraio del 2014 (pochi mesi prima che la società fallisse) ul- teriori cessioni immobiliari, protese inequivocabilmente a rendere esiguo il proprio patrimonio”.
1.3 Avverso la pronuncia, indicata come notificata in data 28.2.2020, gli istanti, con atto del 26.5.2020 (il termine scadeva il giorno 1.6.2020 per effetto della sospensione straordinaria per l'emergenza coronavirus), hanno proposto appello, costituendosi in data 27.5.2020.
Gli appellanti, con un unico e articolato motivo, hanno evidenziato che, trattandosi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, era necessario dimostrare la dolosa preordinazione del debitore di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale.
Secondo gli istanti, “in relazione al credito derivante dal finanziamento per €.
500.000,00 (residuo €.375.831,58) è da dire che lo stesso è successivo all'atto di do- nazione. La banca, in data 9/8/2013, data della stipula del contratto di finanziamen- to, era a conoscenza – ovvero avrebbe dovuto esserlo utilizzando l'ordinaria diligen- za – che la sig.ra NO non era proprietaria dell'immobile de quo, già donato al fi- glio circa tre mesi prima, in data 10/5/2013. Controparte_1
Ne deriva che l'appellata non può dolersi dell'inconsistenza, al momento della stipu- la del richiamato contratto di finanziamento, del patrimonio della convenuta in quanto con una semplice visura catastale sarebbe venuta a conoscenza della reale capacità restitutoria in capo alla sig.ra NO”.
Sempre per gli istanti, la banca, sulla quale gravava l'onere probatorio, non ha offer- to alcuna dimostrazione, né avrebbe potuto farlo perché inesistente, della ricorrenza della dolosa preordinazione della donante al pregiudizio delle ragioni creditorie.
Ancora, “relativamente al contratto di finanziamento del 25/8/2010 per €.
300.000,00 (residuo €. 71.056,13 alla data del 14/11/2014), è da dire che lo stesso, fino alla data dell'atto di liberalità (6/5/2013) è stato regolarmente pagato.
5 Inoltre, per il successivo anno, e, dunque, anche dopo l'erogazione del secondo fi- nanziamento (avvenuta il 9/8/2013), la società mutuataria ha sempre onorato gli ob- blighi economici posti a suo carico.
Ne deriva che la sig.ra NO non era a conoscenza né era consapevole del pregiudi- zio che tale atto poteva arrecare alle eventuali future ragioni di credito della banca.
Tale circostanza è ancor più confermata dalla erogazione di un ulteriore finanzia- mento, in data 9/8/2013, da parte di in favore della Container Parte_2
Shipping srl”.
Gli istanti hanno quindi chiesto l'accoglimento dell'appello e il rigetto della doman- da proposta in primo grado.
1.4 Si è costituita la contestando l'avverso dedotto e chiedendo il Parte_2 rigetto dell'impugnazione, mentre, in data 19.11.2025, si è costituita la Parte_1
rappresentata da quale cessionaria del credito.
[...] CP_2
La causa, in data 11.2.2025, è stata scardinata dal ruolo di altra sezione e assegnata al relatore, ed è stata chiamata per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'odierna udienza.
2. L'appello
2.1 In via preliminare, va detto che, seppure non vi sia in atti la fideiussione del
30.7.2013, la sua esistenza deve necessariamente reputarsi pacifica, ex art. 342 cpc, e della stessa se ne dà atto nella sentenza impugnata (pag. 4: “nella fattispecie in esa- me, la NO ha prestato, in data 30.07.2013, la fideiussione a garanzia di un'esposizione della società Container Shipping Napoli s.r.l. fino ad euro
900.000,00 per le obbligazioni verso l'Azienda di credito, dipendenti da “operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite””; cfr. anche atto di citazione e comparsa di risposta in primo grado).
Va richiamato il principio a tenore del quale “in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordi- nare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati docu- menti acquisiti nel primo grado” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 16/02/2023, n.
4835).
2.2 Ciò detto, l'appello, ad avviso della Corte, è in parte inammissibile e in parte in- fondato.
Per la sussistenza del requisito soggettivo per l'utile esperimento dell'azione revoca- toria, come noto, in caso di atto posteriore al sorgere del credito, è necessaria e suffi- ciente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non es- sendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n.
6 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è ne- cessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica co- noscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n.
7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, come anche dedotto da parte appellante, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la decisione n.
1898 del 27/01/2025, hanno statuito che “…ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consape- volezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei cre- ditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credi- to, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al de- bito futuro” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
E tuttavia, come accennato, non può essere sottaciuto che il Tribunale, con la senten- za impugnata, ha preso espressamente posizione sulla anteriorità, almeno in parte, del credito: “nella fattispecie in esame, la NO ha prestato, in data 30.07.2013, la fideiussione a garanzia di un'esposizione della società Container Shipping Napoli
s.r.l. fino ad euro 900.000,00 per le obbligazioni verso l'Azienda di credito, dipen- denti da “operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite”. La garanzia è stata, pertanto, rilasciata per l'adempimento delle obbligazioni, assunte dalla società nei confronti della banca, sia prima che successi- vamente alla sottoscrizione della fideiussione.
Ebbene, tali obbligazioni hanno trovato causa in due finanziamenti, erogati dalla in favore della Container Shipping Napoli s.r.l., il 25.08.2010 e il Parte_2
09.08.2013; in relazione a tali operazioni la banca è rimasta creditrice rispettiva- mente degli importi di Euro 71.056,13 e 375.831,58, otre ulteriori interessi.
Tanto premesso, essendo il credito vantato da parte attrice - e garantito dalla NO
- sorto nel 2010, l'atto di liberalità compiuto dall'odierna convenuta risulta essere successivo in quanto posto in essere il 06.05.2013. Acclarata l'anteriorità del credito
7 rispetto all'atto dispositivo compiuto dalla garante, occorre procedere all'esame dell'altro requisito oggettivo imposto dall'art.2901 c.c. ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria”.
Orbene, si reputa che tale statuizione, seppure riportata nell'atto di citazione, non sia stata tempestivamente, univocamente e integralmente contestata con l'atto di appello
(qualche timido accenno si scorge nella memoria del 29.10.2025).
Ed è noto che la formulazione ratione temporis dell'art. 342 c.p.c. richiede che l'ap- pello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il dirit- to potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e con- trasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì
- necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interez- za, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata"
(Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civi- le, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, non- ché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Cass. Sez. U
-, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n. 4541).
L'appello, quindi, in questa parte va anche dichiarato inammissibile perché le censu- re formulate non sono state calibrate sulla motivazione contestata (cfr. Cass. Ordi- nanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronun- cia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure senza farsi carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richie- sto e non ottenuto in primo grado.
In ogni caso, la motivazione rinviene addentellato al principio secondo cui l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione al- le future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore suc-
8 cessivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fi- deiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudi- zievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
15/02/2011, n. 3676; Cass. civ. VI-III 09/10/2015, n. 20376).
Nella specie - si è detto che ormai è circostanza pacifica - era stato stipulato finan- ziamento in data 25.8.2010 (con residuo di euro 71.056,13) a fronte della stipula dell'atto nell'anno 2013.
Ma a ben vedere - e tanto si dice, quale ulteriore ed autonoma ragione di rigetto, con motivazione integrata rispetto a quella del Giudice di prime cure (in tal senso Cass.
Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009; Cass. civ., III, 12/03/2024, n. 6533) – ad avviso del
Collegio, la complessiva ricostruzione della vicenda autorizza a ritenere emersa an- che la dolosa preordinazione della donante (trattandosi di atto a titolo gratuito, non è necessario l'esame dello stato soggettivo del terzo).
Questa si arguisce dalle seguenti circostanze:
• la NO NO è moglie del legale rappresentante della società per la quale ha prestato fideiussione;
• la garante è madre del donatario;
• è stata la stessa appellante non solo a non contestare quanto scritto in sentenza circa la propria inconsistenza patrimoniale (pag. 6), ma anche ad ammettere tale stato (“ne deriva che l'appellata non può dolersi dell'inconsistenza, al momento della stipula del richiamato contratto di finanziamento, del patri- monio della convenuta in quanto con una semplice visura catastale sarebbe venuta a conoscenza della reale capacità restitutoria in capo alla sig.ra Via- no” (pag. 7 dell'appello);
• dunque la garante, prima di rilasciare fideiussione, si è spogliata dell'unico be- ne a sua disposizione, per cui non si comprende come avrebbe potuto prestare seria garanzia;
• lo stretto lasso temporale tra la donazione (6.5.2013) e la prestazione della ga- ranzia (30.7.2013);
• il fatto che la NO NO non poteva non essere a conoscenza del debito o comunque della necessità della società di ottenere finanziamento, avendo pre- stato pochissimo tempo dopo, appunto, fideiussione in favore della detta compagine.
Tutti questi elementi, complessivamente considerati, inducono a ritenere che la sussi-
9 stenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2901 cc, anche in termini di dolosa preordinazione in capo a NO LO, non possa essere posta in discussione.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va rigettato.
3. Le spese
Le spese seguono la soccombenza, in applicazione del DM 55/14 e successive modi- fiche, con applicazione della decurtazione massima, stante la non particolare com- plessità della causa.
Nei rapporti con l'interventrice, stante la sua costituzione in data 19.11.2025, e dun- que a ridosso dell'odierna udienza, ed in ragione che tale attività è comunque indi- pendente da ogni comportamento dell'appellante, si reputa sussistano quelle eccezio- nali ragioni per dichiararle integralmente compensate.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso av- verso la sentenza n. 1483/2020, emessa in data 11.2.2020, dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 24176/2016 R.G., così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudi- zio, sostenute dalla che liquida in euro 7.158,5 per com- Parte_2 pensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui com- pensi, IVA e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra gli appellanti e CP_4
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere NO LO e
[...]
tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_4 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
Così deciso, in Napoli, in data 27.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
Il Presidente
Dott. Giuseppe Vinciguerra
10
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 27.11.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 1589/2020 R.G., vertente tra:
NO LO, Controparte_1
[...] [...]
rappresentata da Parte_1 CP_2
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore CP_ E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Carlo Palumbo, che si riporta agli atti e verbali di
[..
, nonché alle ultime note.
E' presente, per l'Avvocato Paola Gonnella che si riporta agli atti e verbali di Parte_2 causa, nonché alle ultime note.
Per l'Avvocato Claudio Castellano, che dichiara di essere presente per delega orale Parte_1 dell'avvocato Benedetto Gargani si riporta agli atti e verbali di causa, nonché alle ultime note.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei loro atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. la Corte, dopo discussione sui fatti di causa, si riserva di provvedere in prosieguo.
Il Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra
1 La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. n. 1589/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1589/2020 R.G. - avente ad oggetto appello av- verso la sentenza n. 1483/2020, emessa in data 11.2.2020, dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 24176/2016 R.G. - vertente tra
NO LO (C.F. ) e (CF C.F._1 Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Carlo Palumbo, eletti- C.F._2 vamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Via dei Fiorentini,
n.21; appellanti e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Paola Gonnella, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Portici (NA), Viale Leonardo da
Vinci, n. 69;
appellato nonché
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_2 rappresentata da ( ), in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Benedetto Gargani e Guido Mac- carone, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Roma, Viale di Villa Grazioli, n. 15;
2 interventore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto del 27/7/2016, la chiedeva pronunciarsi l'inefficacia, Parte_2 nei suoi confronti, dell'atto di donazione del 6/5/2013, Rep. 17381/7945, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 1 con nota del 10/5/2013,
Reg. Gen. n.14096, con il quale la Sig.ra NO LO aveva donato al figlio la piena proprietà dell'immobile sito in Napoli, Corso Amedeo di Controparte_1
Savoia, n.190, p.3, int.5.
L'Istituto esponeva: a) di aver concesso alla società Container Shipping Napoli srl, di cui la sig.ra NO era fideiussore, in data 25/8/2010, un finanziamento per €.
300.000,00 - in ordine al quale era creditrice di €.71.056,13 per residuo debito, per capitale ed interessi, al 14/11/2014 – nonché, in data 9/8/2013, un finanziamento per
€. 500.000,00, in ordine al quale era creditrice di €. 375.831,58, per residuo debito, per capitale ed interessi, al 14/11/2014. Il tutto oltre interessi contrattuali maturati dal
15/11/2014 al soddisfo;
b) NO LO, nella qualità di fideiussore della socie- tà debitrice, dichiarata fallita in data 14/11/2014, con l'atto di donazione aveva “con- sapevolmente e preordinatamente posto in essere una donazione che sottraeva parte del suo patrimonio immobiliare destinato ex lege a garanzia verso i terzi e, nel caso de quo, della attesa la garanzia fideiussoria rilasciata per le obbli- Parte_2 gazioni della Società Container Shipping Napoli srl verso detta Azienda di credito dipendenti da operazioni bancarie già consentite ovvero che venissero in seguito consentite”.
Si costituivano NO LO e contestando la domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
1.2 Il Tribunale di Napoli, all'esito, ha così disposto: “in accoglimento della doman- da, revoca e dichiara inefficace nei confronti della la donazio- Parte_2 ne stipulata tra NO LO e , in data 6.5.13, Controparte_1 rep.17381/7945, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 1 il
10.5.13, avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli, al Corso Amedeo di Savoia, n.
190, piano 3, int. 5, riportato N.C.E.U. del comune di Napoli sez ste, foglio 4, map.
105, sub 25 (rx sub 13, ) zona cens. 7, cat. A4, c 1 2, vani 5, rendita catastale euro
157,52; - condanna la NO LO e il alla rifusione inte- Controparte_1 grale delle spese di lite che si liquidano in Euro 551,95 per spese vive, Euro 9000,00 per compensi, oltre IVA, cassa e spese generali come per legge;
- manda alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza alla conservatoria dei registri immobiliari di Napoli”.
Secondo il Tribunale: “nella fattispecie in esame, la NO ha prestato, in data
30.07.2013, la fideiussione a garanzia di un'esposizione della società Container
3 Shipping Napoli s.r.l. fino ad euro 900.000,00 per le obbligazioni verso l'Azienda di credito, dipendenti da “operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite”.
La garanzia è stata, pertanto, rilasciata per l'adempimento delle obbligazioni, as- sunte dalla società nei confronti della banca, sia prima che successivamente alla sot- toscrizione della fideiussione.
Ebbene, tali obbligazioni hanno trovato causa in due finanziamenti, erogati dalla in favore della Container Shipping Napoli s.r.l., il 25.08.2010 e il Parte_2
09.08.2013; in relazione a tali operazioni la banca è rimasta creditrice rispettiva- mente degli importi di Euro 71.056,13 e 375.831,58, otre ulteriori interessi.
Tanto premesso, essendo il credito vantato da parte attrice – e garantito dalla NO
- sorto nel 2010, l'atto di liberalità compiuto dall'odierna convenuta risulta essere successivo in quanto posto in essere il 06.05.2013. Acclarata l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo compiuto dalla garante, occorre procedere all'esame dell'altro requisito oggettivo imposto dall'art.2901 c.c. ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria”.
Il Giudice di prime cure, poi, nell'individuare anche il requisito dell'eventus damni, ha scritto: “sotto tale profilo, appare evidente che la donazione dell'immobile posta in essere dalla NO abbia comportato un attuale pericolo di depauperamento del patrimonio destinato a garantire le pretese creditorie della atteso il Parte_2 contenuto della fideiussione rilasciata.
Si evidenzia, a tal proposito, che parte convenuta, limitandosi ad asserire che, al momento dell'atto di liberalità, non risultava alcun pagamento arretrato relativo al finanziamento del 25/08/2010, non ha contestato in modo specifico, l'asserita incon- sistenza patrimoniale come allegata da parte attrice.
Né il convenuto, ha dimostrato che, nonostante la donazione, il patrimonio sarebbe stato sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie vantate dalla banca con riferimen- to alle rate non ancora scadute e ai futuri finanziamenti concessi alla società. Ciò posto, risulta fornita la prova del pregiudizio subito dalla – nei ter- Parte_2 mini sopradescritti - a seguito della sottrazione, per mezzo dell'atto di liberalità, di parte del patrimonio immobiliare della NO”.
Infine, “venendo all'esame dell'ultimo requisito previsto dall'art. 2901 c.c., trattan- dosi di un atto a titolo gratuito va presa in considerazione la sola “scientia fraudis” del debitore, espressione con la quale si allude, non già ad una specifica intenzione di quest'ultimo di nuocere alle ragioni dei propri creditori, bensì ad una situazione di semplice conoscenza (o addirittura di conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza) del pregiudizio che l'atto posto in essere è in grado di arrecare alla garanzia del proprio ceto creditorio (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez. II, n.
14274/1999).
4 Sotto tale profilo, può legittimamente affermarsi che la NO fosse pienamente con- sapevole del fatto che la donazione dell'immobile facente parte del proprio patrimo- nio - utilmente aggredibile in vista della fideiussione di lì a poco rilasciata - avrebbe reso maggiormente difficoltosa la soddisfazione delle legittime ragioni creditorie
(tanto più se si considerano le tempistiche di tale atto, compiuto il 06.05.2013, ossia pochi mesi prima rispetto al rilascio della fideiussione e all'erogazione del secondo finanziamento da parte della banca).
Ciò comporta che la donante era a conoscenza – visto anche il rapporto di coniugio esistente tra la stessa e il socio ed amministratore unico della Parte_3 società – degli effetti pregiudizievoli che sarebbero derivati in seguito a tale atto di- spositivo, in termini di diminuzione della garanzia patrimoniale.
A tale conclusione si perviene considerando, infine, che, come dimostrato da parte attrice – tramite allegazione del ricorso per decreto ingiuntivo – la NO ha provve- duto ad effettuare nel febbraio del 2014 (pochi mesi prima che la società fallisse) ul- teriori cessioni immobiliari, protese inequivocabilmente a rendere esiguo il proprio patrimonio”.
1.3 Avverso la pronuncia, indicata come notificata in data 28.2.2020, gli istanti, con atto del 26.5.2020 (il termine scadeva il giorno 1.6.2020 per effetto della sospensione straordinaria per l'emergenza coronavirus), hanno proposto appello, costituendosi in data 27.5.2020.
Gli appellanti, con un unico e articolato motivo, hanno evidenziato che, trattandosi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, era necessario dimostrare la dolosa preordinazione del debitore di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale.
Secondo gli istanti, “in relazione al credito derivante dal finanziamento per €.
500.000,00 (residuo €.375.831,58) è da dire che lo stesso è successivo all'atto di do- nazione. La banca, in data 9/8/2013, data della stipula del contratto di finanziamen- to, era a conoscenza – ovvero avrebbe dovuto esserlo utilizzando l'ordinaria diligen- za – che la sig.ra NO non era proprietaria dell'immobile de quo, già donato al fi- glio circa tre mesi prima, in data 10/5/2013. Controparte_1
Ne deriva che l'appellata non può dolersi dell'inconsistenza, al momento della stipu- la del richiamato contratto di finanziamento, del patrimonio della convenuta in quanto con una semplice visura catastale sarebbe venuta a conoscenza della reale capacità restitutoria in capo alla sig.ra NO”.
Sempre per gli istanti, la banca, sulla quale gravava l'onere probatorio, non ha offer- to alcuna dimostrazione, né avrebbe potuto farlo perché inesistente, della ricorrenza della dolosa preordinazione della donante al pregiudizio delle ragioni creditorie.
Ancora, “relativamente al contratto di finanziamento del 25/8/2010 per €.
300.000,00 (residuo €. 71.056,13 alla data del 14/11/2014), è da dire che lo stesso, fino alla data dell'atto di liberalità (6/5/2013) è stato regolarmente pagato.
5 Inoltre, per il successivo anno, e, dunque, anche dopo l'erogazione del secondo fi- nanziamento (avvenuta il 9/8/2013), la società mutuataria ha sempre onorato gli ob- blighi economici posti a suo carico.
Ne deriva che la sig.ra NO non era a conoscenza né era consapevole del pregiudi- zio che tale atto poteva arrecare alle eventuali future ragioni di credito della banca.
Tale circostanza è ancor più confermata dalla erogazione di un ulteriore finanzia- mento, in data 9/8/2013, da parte di in favore della Container Parte_2
Shipping srl”.
Gli istanti hanno quindi chiesto l'accoglimento dell'appello e il rigetto della doman- da proposta in primo grado.
1.4 Si è costituita la contestando l'avverso dedotto e chiedendo il Parte_2 rigetto dell'impugnazione, mentre, in data 19.11.2025, si è costituita la Parte_1
rappresentata da quale cessionaria del credito.
[...] CP_2
La causa, in data 11.2.2025, è stata scardinata dal ruolo di altra sezione e assegnata al relatore, ed è stata chiamata per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'odierna udienza.
2. L'appello
2.1 In via preliminare, va detto che, seppure non vi sia in atti la fideiussione del
30.7.2013, la sua esistenza deve necessariamente reputarsi pacifica, ex art. 342 cpc, e della stessa se ne dà atto nella sentenza impugnata (pag. 4: “nella fattispecie in esa- me, la NO ha prestato, in data 30.07.2013, la fideiussione a garanzia di un'esposizione della società Container Shipping Napoli s.r.l. fino ad euro
900.000,00 per le obbligazioni verso l'Azienda di credito, dipendenti da “operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite””; cfr. anche atto di citazione e comparsa di risposta in primo grado).
Va richiamato il principio a tenore del quale “in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordi- nare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati docu- menti acquisiti nel primo grado” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 16/02/2023, n.
4835).
2.2 Ciò detto, l'appello, ad avviso della Corte, è in parte inammissibile e in parte in- fondato.
Per la sussistenza del requisito soggettivo per l'utile esperimento dell'azione revoca- toria, come noto, in caso di atto posteriore al sorgere del credito, è necessaria e suffi- ciente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non es- sendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n.
6 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è ne- cessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica co- noscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n.
7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, come anche dedotto da parte appellante, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la decisione n.
1898 del 27/01/2025, hanno statuito che “…ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consape- volezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei cre- ditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credi- to, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al de- bito futuro” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/01/2025, n. 1898).
E tuttavia, come accennato, non può essere sottaciuto che il Tribunale, con la senten- za impugnata, ha preso espressamente posizione sulla anteriorità, almeno in parte, del credito: “nella fattispecie in esame, la NO ha prestato, in data 30.07.2013, la fideiussione a garanzia di un'esposizione della società Container Shipping Napoli
s.r.l. fino ad euro 900.000,00 per le obbligazioni verso l'Azienda di credito, dipen- denti da “operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite”. La garanzia è stata, pertanto, rilasciata per l'adempimento delle obbligazioni, assunte dalla società nei confronti della banca, sia prima che successi- vamente alla sottoscrizione della fideiussione.
Ebbene, tali obbligazioni hanno trovato causa in due finanziamenti, erogati dalla in favore della Container Shipping Napoli s.r.l., il 25.08.2010 e il Parte_2
09.08.2013; in relazione a tali operazioni la banca è rimasta creditrice rispettiva- mente degli importi di Euro 71.056,13 e 375.831,58, otre ulteriori interessi.
Tanto premesso, essendo il credito vantato da parte attrice - e garantito dalla NO
- sorto nel 2010, l'atto di liberalità compiuto dall'odierna convenuta risulta essere successivo in quanto posto in essere il 06.05.2013. Acclarata l'anteriorità del credito
7 rispetto all'atto dispositivo compiuto dalla garante, occorre procedere all'esame dell'altro requisito oggettivo imposto dall'art.2901 c.c. ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria”.
Orbene, si reputa che tale statuizione, seppure riportata nell'atto di citazione, non sia stata tempestivamente, univocamente e integralmente contestata con l'atto di appello
(qualche timido accenno si scorge nella memoria del 29.10.2025).
Ed è noto che la formulazione ratione temporis dell'art. 342 c.p.c. richiede che l'ap- pello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il dirit- to potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e con- trasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì
- necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interez- za, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata"
(Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civi- le, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, non- ché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Cass. Sez. U
-, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n. 4541).
L'appello, quindi, in questa parte va anche dichiarato inammissibile perché le censu- re formulate non sono state calibrate sulla motivazione contestata (cfr. Cass. Ordi- nanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronun- cia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure senza farsi carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richie- sto e non ottenuto in primo grado.
In ogni caso, la motivazione rinviene addentellato al principio secondo cui l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione al- le future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore suc-
8 cessivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fi- deiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudi- zievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
15/02/2011, n. 3676; Cass. civ. VI-III 09/10/2015, n. 20376).
Nella specie - si è detto che ormai è circostanza pacifica - era stato stipulato finan- ziamento in data 25.8.2010 (con residuo di euro 71.056,13) a fronte della stipula dell'atto nell'anno 2013.
Ma a ben vedere - e tanto si dice, quale ulteriore ed autonoma ragione di rigetto, con motivazione integrata rispetto a quella del Giudice di prime cure (in tal senso Cass.
Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009; Cass. civ., III, 12/03/2024, n. 6533) – ad avviso del
Collegio, la complessiva ricostruzione della vicenda autorizza a ritenere emersa an- che la dolosa preordinazione della donante (trattandosi di atto a titolo gratuito, non è necessario l'esame dello stato soggettivo del terzo).
Questa si arguisce dalle seguenti circostanze:
• la NO NO è moglie del legale rappresentante della società per la quale ha prestato fideiussione;
• la garante è madre del donatario;
• è stata la stessa appellante non solo a non contestare quanto scritto in sentenza circa la propria inconsistenza patrimoniale (pag. 6), ma anche ad ammettere tale stato (“ne deriva che l'appellata non può dolersi dell'inconsistenza, al momento della stipula del richiamato contratto di finanziamento, del patri- monio della convenuta in quanto con una semplice visura catastale sarebbe venuta a conoscenza della reale capacità restitutoria in capo alla sig.ra Via- no” (pag. 7 dell'appello);
• dunque la garante, prima di rilasciare fideiussione, si è spogliata dell'unico be- ne a sua disposizione, per cui non si comprende come avrebbe potuto prestare seria garanzia;
• lo stretto lasso temporale tra la donazione (6.5.2013) e la prestazione della ga- ranzia (30.7.2013);
• il fatto che la NO NO non poteva non essere a conoscenza del debito o comunque della necessità della società di ottenere finanziamento, avendo pre- stato pochissimo tempo dopo, appunto, fideiussione in favore della detta compagine.
Tutti questi elementi, complessivamente considerati, inducono a ritenere che la sussi-
9 stenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2901 cc, anche in termini di dolosa preordinazione in capo a NO LO, non possa essere posta in discussione.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va rigettato.
3. Le spese
Le spese seguono la soccombenza, in applicazione del DM 55/14 e successive modi- fiche, con applicazione della decurtazione massima, stante la non particolare com- plessità della causa.
Nei rapporti con l'interventrice, stante la sua costituzione in data 19.11.2025, e dun- que a ridosso dell'odierna udienza, ed in ragione che tale attività è comunque indi- pendente da ogni comportamento dell'appellante, si reputa sussistano quelle eccezio- nali ragioni per dichiararle integralmente compensate.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso av- verso la sentenza n. 1483/2020, emessa in data 11.2.2020, dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 24176/2016 R.G., così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudi- zio, sostenute dalla che liquida in euro 7.158,5 per com- Parte_2 pensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui com- pensi, IVA e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti tra gli appellanti e CP_4
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere NO LO e
[...]
tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_4 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
Così deciso, in Napoli, in data 27.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
Il Presidente
Dott. Giuseppe Vinciguerra
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