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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/10/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3640/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3640/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLETTI ALFONSO, Parte_1 C.F._1 domiciliata in CANCELLERIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CONFORTI ANDREA, elettivamente domiciliata in B.GO GARIMBERTI 6 , CP_1 presso il difensore avv. CONFORTI ANDREA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
successivamente all'introduzione, in data 26 settembre 2022, del procedimento ex art. 696 Parte_1 bis c.p.c. n. 3500/2022 R.G., ed al suo svolgimento, ha proposto ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., chiedendo che sia accertata la responsabilità contrattuale o, in via subordinata, extracontrattuale dell' , nell'esecuzione, in data 25.09.2012, di un duplice e Controparte_1 contestuale intervento chirurgico di miotomia selettiva frontale e addominoplastica e che la resistente sia, conseguentemente, condannata al risarcimento dei danni causati alla paziente, quantificati, per quanto riguarda i danni non patrimoniali, comprensivi di danno morale e personalizzazione massima, in misura pari ad euro 25.820,07, oltre rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al saldo, e per quanto riguarda i danni patrimoniali per esborsi già sostenuti, in misura pari ad euro 4.966,74, oltre interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, parte ricorrente ha quantificato il danno patrimoniale per esborsi già sostenuti in euro 6.111,54 e chiesto gli interessi legali anche in relazione al danno non patrimoniale.
L si è costituita eccependo la prescrizione del credito e, Controparte_1 nel merito, contestando la sussistenza della propria responsabilità o, comunque, l'entità dei danni richiesti, in particolare, la sussistenza del danno morale e del diritto alla personalizzazione e, con riguardo al danno patrimoniale, le spese mediche esposte.
Conseguentemente, parte resistente ha chiesto, in via istruttoria, la parziale rinnovazione della Ctu e, nel merito, il rigetto della domanda.
A parere di questo giudicante, la domanda deve essere accolta nei limiti che seguono.
Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di prescrizione.
Trattasi, infatti, nella fattispecie, di responsabilità contrattuale, soggetta al termine decennale, decorrente, ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui la paziente è divenuta consapevole del danno subito, che si ritiene successivo, ma, comunque, ravvicinato, al giorno dell'intervento chirurgico (25/09/2012), quanto alle cicatrici sul volto, considerata la natura visibile delle lesioni lamentate.
Il termine di prescrizione, nel caso di specie, risulta essere stato interrotto sia con atto di costituzione in mora, in particolare del 20/04/2018, come provato dalla documentazione prodotta dalla ricorrente anche con il ricorso cautelare acquisito agli atti, e non contestata da controparte (docc. 4, 13a, 13b, 14,
19, 24), sia, in data 26/09/2022, attraverso l'introduzione del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. e per tutta la pagina 2 di 6 durata di esso.
Quanto alla richiesta di parte resistente, di rinnovazione parziale della Ctu con nomina di nuovo
Collegio peritale, si ritiene che essa vada respinta.
Secondo parte resistente, il Collegio peritale avrebbe errato nel riscontrare la presenza di cicatrici, in quanto sussisterebbero “esclusivamente aree di depressione cutanea quali esiti di una necrosi tissutale dovuta al passaggio dell'ansa coagulatrice del bisturi che potevano essere corretti chirurgicamente dopo l'intervento ma che non sono stati migliorati in quanto la perizianda ha interrotto il rapporto di cura con l' ”. Controparte_1
Dall'esame del materiale fotografico, analizzato anche dal Collegio peritale, nelle quali risultano evidenti le cicatrici, non si ritiene possa essere condiviso quanto sostenuto dalla parte resistente.
In proposito, inoltre, si richiamano le considerazioni del Collegio peritale, il quale, a fronte delle osservazioni del Ct di parte resistente, ha precisato: “Ad ogni modo, se fosse vero quanto affermato dalla Dott.ssa e cioè che le depressioni cutanee “possono essere riconducibili agli esiti di Per_1 una possibile necrosi del tessuto sottocutaneo, conseguenza del passaggio dell'ansa coagulatrice del bisturi che, come descritto in precedenza procede attraverso lo scollamento della cute secondo una linea obliqua che dalla linea mediana si porta all'origine del sopracciglio, sede dell'origine dei muscoli da sezionare”, le depressioni avrebbero dovuto avere una direzione quasi rettilinea che si origina superiormente dalla regione mediana del capillizio dirigendosi alla regione dei muscoli della glabella e non, come in effetti si rileva, da 4-5 cm dalla regione mediana del capillizio per dirigersi verso la regione gabellare e quindi con una direzione francamente obliqua”.
Non si ravvisano, pertanto, ragioni idonee a giustificare sia la sostituzione del collegio peritale
(consentita, ex art. 196 c.p.c., solo “per gravi motivi”) che la rinnovazione parziale delle indagini da parte dello stesso collegio.
Dalla documentazione in atti e dalle risultanze peritali, emerge che l'odierna ricorrente è stata sottoposta ad intervento combinato di resezione dei muscoli corrugatori del sopracciglio, per tentare di eliminare le cefalee ricorrenti da cui era affetta la paziente, e di addominoplastica con trasposizione dell'ombelico e di duplicatura della fascia anteriore dei muscoli retti dell'addome, per un quadro di diastasi dei retti e di lipodistrofia dell'addome.
In merito ai suddetti interventi, la ricorrente ha allegato di non avere risolto o attenuato la problematica lamentata e di avere subito anche gravi danni estetici alle zone trattate.
A tale ultimo proposito, la ricorrente ha lamentato la presenza di due cicatrici chirurgiche evidenti a pagina 3 di 6 livello della fronte.
In merito, la Ctu ha concluso che “Non essendosi trovate in sede di visita peritale altre cicatrici chirurgiche da pregressi interventi, riferibili all'intervento cui la paziente è stata sottoposta, è inevitabile supporre che la resezione endoscopica delle strutture muscolari da trattare sia avvenuta attraverso le due incisioni frontali rilevate all'atto della visita. La scelta di effettuare due incisioni chirurgiche in sedi molto visibili non corrisponde quindi al criterio principale della chirurgia endoscopica della regione frontale che è quello di ottenere reliquati cicatriziali sempre meno evidenti e sempre più accettabili. Le foto scattate durante le operazioni peritali, se raffrontate con quelle preoperatorie (vedi All. 2b del Fascicolo di Parte Ricorrente), ci mostrano, pur essendo sfocate,
l'assenza alla regione frontale delle cicatrici e delle depressioni cicatriziali riscontrate invece durante la visita peritale”. Infatti, le incisioni che “generalmente dovrebbero essere utilizzate in interventi di questo tipo (resezione video assistita per via endoscopica dei muscoli della glabella da sezionare)” consistono in “tre incisioni nel contesto del cuoio capelluto, immediatamente al di sopra del capillizio, in maniera di potere introdurre sia il manipolo collegato alla telecamera che gli strumenti chirurgici specifici per l'intervento, sia per l'emifronte destra che per quella sinistra”, in quanto “tale metodica consente di avere cicatrici chirurgiche limitate al cuoio capelluto e cioè assai poco visibili all'osservatore esterno e non cicatrici assai visibili alle due regioni frontali come nel caso in esame”.
Con riguardo alle altre problematiche, il Collegio peritale ha, invece, così, concluso:
“Riguardo al mancato ottenimento di una risoluzione delle cefalee da cui la paziente era affetta, essa rientra tra le possibilità, ampiamente descritte in letteratura e che erano state comunque prospettate alla paziente;
purtroppo ciò non è imputabile ad un'inadeguata esecuzione tecnica bensì ad un caso non responder non prevedibile ex ante ma solo a posteriori”;
“Per quanto concerne l'addome, una recidiva della diastasi dei muscoli retti a distanza di 5 anni dall'intervento chirurgico risulta possibile e riconducibile ad una recidiva non operatore dipendente, poiché in tale periodo di tempo si possono essere ricreate quelle condizioni locali che l'hanno rideterminata;
il risultato globale dell'addominoplastica con plicatura dei muscoli retti risulta compatibile con interventi similari a distanza di 10 anni dall'intervento chirurgico, per cui non si rilevano censure in merito ai trattamenti eseguiti in sede addominale sulla scorta della documentazione in atti”.
Alla luce di quanto sopra, l'unico danno addebitabile alla struttura sanitaria convenuta è quello permanente al volto, di natura estetica, quantificato nella percentuale del 7%, stima condivisa dal
Collegio peritale con i Ctp (v. pg. 34 Ctu). pagina 4 di 6 Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, come prescritto dall' art. 7, comma 4, della L. n.
24/2017, che richiama gli artt. 138 e 139 del codice delle Assicurazioni, devono applicarsi le Tabelle ministeriali approvate per i danni micro-permanenti, per il periodo 2025-2026. Conseguentemente, considerata l'età della ricorrente al momento del sinistro (59 anni), il danno biologico permanente accertato deve essere liquidato nella misura attualizzata di euro 9.673,98.
Si ritiene, infine, che vada riconosciuto il danno morale, in considerazione disagio cui verosimilmente si ritiene soggetta la ricorrente, stante la specifica tipologia di pregiudizio da essa subito, danno estetico in una donna, in una zona molto visibile (pieno volto), come dalla stessa ricorrente allegato;
danno che appare equo liquidare nella somma attualizzata di euro 3.224,34 (pari ad un terzo del risarcimento base).
Sulla somma complessiva di euro 12.898,32, devalutata e rivalutata annualmente, sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
Con riguardo ai danni patrimoniali, parte ricorrente ha chiesto il rimborso di euro 4.416,74, per spese mediche.
In merito alla pertinenza e congruità delle suddette spese, il collegio peritale non si è pronunciato, in quanto, nel procedimento ante causam non risultavano allegate ricevute di spese sanitarie, che anche nel presente giudizio non sono state prodotte.
La domanda, con riferimento alle suddette spese, deve, pertanto, essere respinta.
L'esito della lite giustifica che le spese di Ctu siano poste a carico di entrambe le parti, nella misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali e di mediazione nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara tenuta e condanna, per il titolo di cui alla parte motiva, l Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti da a
[...] Parte_1 causa dell'intervento chirurgico del 25.09.2012, che liquida nella complessiva somma attualizzata di euro 12.898,32, oltre, previa devalutazione e rivalutazione annuale, agli interessi legali dalla data pagina 5 di 6 dell'evento al saldo.
Respinge nel resto.
Pone le spese di Ctu, come liquidate nel procedimento ante causam, definitivamente a carico di parte ricorrente, nella misura di un terzo, e di parte resistente, nella misura di due terzi.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, anche del procedimento ante causam
e del procedimento di mediazione, nei limiti di due terzi, che liquida, per tale frazione, in euro
5.720,00, per onorari, euro 318,82, per spese di mediazione, oltre ad euro 550,00, per spese esenti, euro
300,00, per spese di Ctp, rimborso forfettario del 15%, sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante terzo.
Parma, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Ioffredi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3640/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLETTI ALFONSO, Parte_1 C.F._1 domiciliata in CANCELLERIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CONFORTI ANDREA, elettivamente domiciliata in B.GO GARIMBERTI 6 , CP_1 presso il difensore avv. CONFORTI ANDREA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
successivamente all'introduzione, in data 26 settembre 2022, del procedimento ex art. 696 Parte_1 bis c.p.c. n. 3500/2022 R.G., ed al suo svolgimento, ha proposto ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., chiedendo che sia accertata la responsabilità contrattuale o, in via subordinata, extracontrattuale dell' , nell'esecuzione, in data 25.09.2012, di un duplice e Controparte_1 contestuale intervento chirurgico di miotomia selettiva frontale e addominoplastica e che la resistente sia, conseguentemente, condannata al risarcimento dei danni causati alla paziente, quantificati, per quanto riguarda i danni non patrimoniali, comprensivi di danno morale e personalizzazione massima, in misura pari ad euro 25.820,07, oltre rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al saldo, e per quanto riguarda i danni patrimoniali per esborsi già sostenuti, in misura pari ad euro 4.966,74, oltre interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, parte ricorrente ha quantificato il danno patrimoniale per esborsi già sostenuti in euro 6.111,54 e chiesto gli interessi legali anche in relazione al danno non patrimoniale.
L si è costituita eccependo la prescrizione del credito e, Controparte_1 nel merito, contestando la sussistenza della propria responsabilità o, comunque, l'entità dei danni richiesti, in particolare, la sussistenza del danno morale e del diritto alla personalizzazione e, con riguardo al danno patrimoniale, le spese mediche esposte.
Conseguentemente, parte resistente ha chiesto, in via istruttoria, la parziale rinnovazione della Ctu e, nel merito, il rigetto della domanda.
A parere di questo giudicante, la domanda deve essere accolta nei limiti che seguono.
Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di prescrizione.
Trattasi, infatti, nella fattispecie, di responsabilità contrattuale, soggetta al termine decennale, decorrente, ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui la paziente è divenuta consapevole del danno subito, che si ritiene successivo, ma, comunque, ravvicinato, al giorno dell'intervento chirurgico (25/09/2012), quanto alle cicatrici sul volto, considerata la natura visibile delle lesioni lamentate.
Il termine di prescrizione, nel caso di specie, risulta essere stato interrotto sia con atto di costituzione in mora, in particolare del 20/04/2018, come provato dalla documentazione prodotta dalla ricorrente anche con il ricorso cautelare acquisito agli atti, e non contestata da controparte (docc. 4, 13a, 13b, 14,
19, 24), sia, in data 26/09/2022, attraverso l'introduzione del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. e per tutta la pagina 2 di 6 durata di esso.
Quanto alla richiesta di parte resistente, di rinnovazione parziale della Ctu con nomina di nuovo
Collegio peritale, si ritiene che essa vada respinta.
Secondo parte resistente, il Collegio peritale avrebbe errato nel riscontrare la presenza di cicatrici, in quanto sussisterebbero “esclusivamente aree di depressione cutanea quali esiti di una necrosi tissutale dovuta al passaggio dell'ansa coagulatrice del bisturi che potevano essere corretti chirurgicamente dopo l'intervento ma che non sono stati migliorati in quanto la perizianda ha interrotto il rapporto di cura con l' ”. Controparte_1
Dall'esame del materiale fotografico, analizzato anche dal Collegio peritale, nelle quali risultano evidenti le cicatrici, non si ritiene possa essere condiviso quanto sostenuto dalla parte resistente.
In proposito, inoltre, si richiamano le considerazioni del Collegio peritale, il quale, a fronte delle osservazioni del Ct di parte resistente, ha precisato: “Ad ogni modo, se fosse vero quanto affermato dalla Dott.ssa e cioè che le depressioni cutanee “possono essere riconducibili agli esiti di Per_1 una possibile necrosi del tessuto sottocutaneo, conseguenza del passaggio dell'ansa coagulatrice del bisturi che, come descritto in precedenza procede attraverso lo scollamento della cute secondo una linea obliqua che dalla linea mediana si porta all'origine del sopracciglio, sede dell'origine dei muscoli da sezionare”, le depressioni avrebbero dovuto avere una direzione quasi rettilinea che si origina superiormente dalla regione mediana del capillizio dirigendosi alla regione dei muscoli della glabella e non, come in effetti si rileva, da 4-5 cm dalla regione mediana del capillizio per dirigersi verso la regione gabellare e quindi con una direzione francamente obliqua”.
Non si ravvisano, pertanto, ragioni idonee a giustificare sia la sostituzione del collegio peritale
(consentita, ex art. 196 c.p.c., solo “per gravi motivi”) che la rinnovazione parziale delle indagini da parte dello stesso collegio.
Dalla documentazione in atti e dalle risultanze peritali, emerge che l'odierna ricorrente è stata sottoposta ad intervento combinato di resezione dei muscoli corrugatori del sopracciglio, per tentare di eliminare le cefalee ricorrenti da cui era affetta la paziente, e di addominoplastica con trasposizione dell'ombelico e di duplicatura della fascia anteriore dei muscoli retti dell'addome, per un quadro di diastasi dei retti e di lipodistrofia dell'addome.
In merito ai suddetti interventi, la ricorrente ha allegato di non avere risolto o attenuato la problematica lamentata e di avere subito anche gravi danni estetici alle zone trattate.
A tale ultimo proposito, la ricorrente ha lamentato la presenza di due cicatrici chirurgiche evidenti a pagina 3 di 6 livello della fronte.
In merito, la Ctu ha concluso che “Non essendosi trovate in sede di visita peritale altre cicatrici chirurgiche da pregressi interventi, riferibili all'intervento cui la paziente è stata sottoposta, è inevitabile supporre che la resezione endoscopica delle strutture muscolari da trattare sia avvenuta attraverso le due incisioni frontali rilevate all'atto della visita. La scelta di effettuare due incisioni chirurgiche in sedi molto visibili non corrisponde quindi al criterio principale della chirurgia endoscopica della regione frontale che è quello di ottenere reliquati cicatriziali sempre meno evidenti e sempre più accettabili. Le foto scattate durante le operazioni peritali, se raffrontate con quelle preoperatorie (vedi All. 2b del Fascicolo di Parte Ricorrente), ci mostrano, pur essendo sfocate,
l'assenza alla regione frontale delle cicatrici e delle depressioni cicatriziali riscontrate invece durante la visita peritale”. Infatti, le incisioni che “generalmente dovrebbero essere utilizzate in interventi di questo tipo (resezione video assistita per via endoscopica dei muscoli della glabella da sezionare)” consistono in “tre incisioni nel contesto del cuoio capelluto, immediatamente al di sopra del capillizio, in maniera di potere introdurre sia il manipolo collegato alla telecamera che gli strumenti chirurgici specifici per l'intervento, sia per l'emifronte destra che per quella sinistra”, in quanto “tale metodica consente di avere cicatrici chirurgiche limitate al cuoio capelluto e cioè assai poco visibili all'osservatore esterno e non cicatrici assai visibili alle due regioni frontali come nel caso in esame”.
Con riguardo alle altre problematiche, il Collegio peritale ha, invece, così, concluso:
“Riguardo al mancato ottenimento di una risoluzione delle cefalee da cui la paziente era affetta, essa rientra tra le possibilità, ampiamente descritte in letteratura e che erano state comunque prospettate alla paziente;
purtroppo ciò non è imputabile ad un'inadeguata esecuzione tecnica bensì ad un caso non responder non prevedibile ex ante ma solo a posteriori”;
“Per quanto concerne l'addome, una recidiva della diastasi dei muscoli retti a distanza di 5 anni dall'intervento chirurgico risulta possibile e riconducibile ad una recidiva non operatore dipendente, poiché in tale periodo di tempo si possono essere ricreate quelle condizioni locali che l'hanno rideterminata;
il risultato globale dell'addominoplastica con plicatura dei muscoli retti risulta compatibile con interventi similari a distanza di 10 anni dall'intervento chirurgico, per cui non si rilevano censure in merito ai trattamenti eseguiti in sede addominale sulla scorta della documentazione in atti”.
Alla luce di quanto sopra, l'unico danno addebitabile alla struttura sanitaria convenuta è quello permanente al volto, di natura estetica, quantificato nella percentuale del 7%, stima condivisa dal
Collegio peritale con i Ctp (v. pg. 34 Ctu). pagina 4 di 6 Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, come prescritto dall' art. 7, comma 4, della L. n.
24/2017, che richiama gli artt. 138 e 139 del codice delle Assicurazioni, devono applicarsi le Tabelle ministeriali approvate per i danni micro-permanenti, per il periodo 2025-2026. Conseguentemente, considerata l'età della ricorrente al momento del sinistro (59 anni), il danno biologico permanente accertato deve essere liquidato nella misura attualizzata di euro 9.673,98.
Si ritiene, infine, che vada riconosciuto il danno morale, in considerazione disagio cui verosimilmente si ritiene soggetta la ricorrente, stante la specifica tipologia di pregiudizio da essa subito, danno estetico in una donna, in una zona molto visibile (pieno volto), come dalla stessa ricorrente allegato;
danno che appare equo liquidare nella somma attualizzata di euro 3.224,34 (pari ad un terzo del risarcimento base).
Sulla somma complessiva di euro 12.898,32, devalutata e rivalutata annualmente, sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
Con riguardo ai danni patrimoniali, parte ricorrente ha chiesto il rimborso di euro 4.416,74, per spese mediche.
In merito alla pertinenza e congruità delle suddette spese, il collegio peritale non si è pronunciato, in quanto, nel procedimento ante causam non risultavano allegate ricevute di spese sanitarie, che anche nel presente giudizio non sono state prodotte.
La domanda, con riferimento alle suddette spese, deve, pertanto, essere respinta.
L'esito della lite giustifica che le spese di Ctu siano poste a carico di entrambe le parti, nella misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali e di mediazione nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara tenuta e condanna, per il titolo di cui alla parte motiva, l Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti da a
[...] Parte_1 causa dell'intervento chirurgico del 25.09.2012, che liquida nella complessiva somma attualizzata di euro 12.898,32, oltre, previa devalutazione e rivalutazione annuale, agli interessi legali dalla data pagina 5 di 6 dell'evento al saldo.
Respinge nel resto.
Pone le spese di Ctu, come liquidate nel procedimento ante causam, definitivamente a carico di parte ricorrente, nella misura di un terzo, e di parte resistente, nella misura di due terzi.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, anche del procedimento ante causam
e del procedimento di mediazione, nei limiti di due terzi, che liquida, per tale frazione, in euro
5.720,00, per onorari, euro 318,82, per spese di mediazione, oltre ad euro 550,00, per spese esenti, euro
300,00, per spese di Ctp, rimborso forfettario del 15%, sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante terzo.
Parma, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Ioffredi
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