Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 100
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto che la vendita dell'immobile da parte della locatrice originaria e la stipula di un nuovo contratto di locazione integrino una sopravvenuta impossibilità giuridica di prosecuzione del contratto del 2015. L'imposta di registro risulta essere stata complessivamente versata dai soggetti titolari dei rapporti locativi. L'onere di provare la persistenza del rapporto locativo alla data del 1° gennaio 2023 non è stato assolto dall'Amministrazione finanziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 100
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 100
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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