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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/05/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6922/2013 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6922/2013 R.G. promossa da:
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
(c.f. , in persona del curatore fallimentare pro- Parte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentate e difese dall'avv. PENNACCHIA CRISTIANO ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Diaz n. 14, giusta procura a margine dell'atto di citazione datato 05/11/2013 e giusta procura allegata in atti al ricorso in riassunzione;
attori in riassunzione contro
(c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. DI MURO SERENA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale dello Statuto n. 1, giusta procura generale allegata in atti;
convenuta in riassunzione nonché contro
(c.f./p.i. ) e, per essa, quale mandataria per la gestione del credito Controparte_1 P.IVA_3
(già , denominazione assunta da con CP_2 CP_3 Controparte_4 delibera dall'Assemblea Straordinaria del 30 ottobre 2015, verbale del Notaio di Persona_1
pagina 1 di 17 Milano rep. 12539 racc.6528), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti DAMINELLI SIMONA, TOFFOLETTO ALBERTO, LETTENMAYER FLORA
JOSEPHINE ALDA, CIPOLLA LUCIANA, , ed CP_5 Controparte_6 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Cavalcanti sito in Latina (LT), Via San Carlo da Sezze n. 118, giusta procura generale alle liti allegata in atti;
convenuta in riassunzione
con l'intervento di
c.f. , e per essa, c.f. ), in persona CP_7 P.IVA_4 Controparte_8 P.IVA_5 dell'A.d. pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti DI DONATO GIACINTO, GIANNELLI
ANDREA, PARLATORE STEFANO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano
(MI), Via Broletto n. 20, in virtù di procura generale alle liti allegata all'atto di intervento ex art. 111
c.p.c. depositato in data 21.9.2022; intervenuta ex art. 111 c.p.c. con l'intervento di
(c.f.: ), in persona dell'A.D. e legale rappresentante pro- Controparte_9 P.IVA_6 tempore, e, per essa, (c.f.: ), in persona dell'A.D. e legale Controparte_10 P.IVA_5 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DI DONATO GIACINTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), Via Barberini, n. 86, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di intervento depositato in data 20/05/2024;
intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito e di accertamento negativo del credito;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 04.03.2025 per gli attori in riassunzione e Parte_1 Controparte_11
“CHIEDE Al Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, di
[...]
voler a) Condannare la banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società attrice della somma emersa a credito di quest'ultima Parte_1
pagina 2 di 17 e quantificata dal CTU Dr.ssa nella somma di Euro Euro 73.269,27 maggiorata Persona_2 degli interessi di mora dalla data della notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, da calcolarsi nella misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, secondo le disposizioni dell'art. 1284 c.c. III comma c.c. a norma del quale “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; b) Accertare il minor debito in capo all'attrice pari ad Euro € 53.197,89. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da Parte_2 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria.” (vd. comparsa conclusionale del
05.05.2025); per la convenuta in riassunzione “Con le presenti note, , Controparte_1 CP_1 riportandosi agli scritti difensivi depositati nell'interesse della Banca convenuta ed alle conclusioni rassegnate in atti, chiede che il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione. sollevata in via preliminare da questa difesa, dichiari l'improcedibilità della domanda giudiziale stante la tardività della produzione del verbale di mediazione in quanto successiva al decorso del termine ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.. Nel merito, chiede che il Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria eccezione ed istanza, anche istruttoria, voglia rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa.” (vd. note di trattazione scritta del 20.05.2024); per la convenuta in riassunzione “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via principale e nel merito: - respingere le domande formulate da parte attrice opponente, in quanto infondate in fatto e diritto, per le ragioni esposte in atti. In via istruttoria: - rigettare tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso.
In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA come per legge.” (vd. note di trattazione scritta dell'11.09.2023); per l'interveniente ex art. 111 c.p.c. VELA 2023 e, per essa, CP_9 Controparte_8
“Che la S.V. Ill.ma, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, voglia così giudicare: In via preliminare: - dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato rispetto dei pagina 3 di 17 termini del procedimento di mediazione obbligatoria;
- rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto. Nel merito: - rigettare integralmente tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.” (vd. nota udienza del 4.3.2025).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la la in bonis Parte_1 Parte_2
(ora, , convenivano in giudizio - innanzi l'intestato Tribunale – Controparte_11
l' al fine di accertare, rispetto al conto corrente n.719709 (già n.5568757, n.119/59 Controparte_1
e n.10325/51), assistito da apertura di credito, e correlati conti anticipi, intestato alla prima, e al conto corrente n.30410/401294946, assistito da apertura di credito, intestato alla seconda, l'addebito da parte della di poste a titolo di interessi, commissioni, competenze e costi non pattuiti per iscritto, CP_12
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, la mancata pattuizione della c.m.s. e, comunque, la sua nullità per genericità, illegittima antergazione e postergazione dei giorni valuta ed, infine, l'applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia usura ex L.108/1996, anche durante lo svolgimento dei rapporti.
Le società attrici chiedevano, pertanto, previa declaratoria della nullità della clausola relativa agli interessi, alle commissioni e della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, il ricalcolo del saldo dei c/c, nonché l'accertamento delle loro qualità di creditrici nei confronti della Banca convenuta delle somme indebitamente percepite da quest'ultima, come indicate nella perizia econometrica a firma del Dott. (all. 3, citazione), oltre al risarcimento del maggior danno conseguente al Persona_3
diminuito valore del credito e alla mancata disponibilità delle somme di cui non era stato possibile l'impiego nel ciclo produttivo aziendale, nonché interessi e rivalutazione monetaria.
La convenuta costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
18.03.2014, eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione, e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree per essere le stesse infondate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/12/2015, si costituiva altresì la CP_3
(già, , quale mandataria speciale di
[...] Controparte_13 Controparte_1 pagina 4 di 17 limitatamente al c/c n.30410/401294946, intrattenuto dalla sola riportandosi a tutte le Parte_2
precedenti domande, eccezioni e conclusioni, in surroga, prosecuzione e sostituzione del precedente creditore e del suo difensore.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza del 14.11.2019 veniva dichiarata l'interruzione del presente giudizio per sopravvenuto decesso dell'avv. Taranto Giuseppe, nuovo procuratore della CP_3
Riassunto tempestivamente il giudizio da parte delle società attrici con ricorso depositato in data
12.02.2020, si costituiva (già , quale procuratrice e mandataria di CP_2 CP_3
limitatamente al c/c n. (vd. comparsa di costituzione avv. Ferrari Controparte_1 PartitaIVA_7
Michele del 22.07.2020).
Ordinata l'esibizione alla Banca convenuta degli estratti conto indicati nella missiva attorea del
10.07.2015 (vd. ordinanza G.I., 11.01.2021), nelle more, con atto del 21.09.2022, interveniva ex art. 111 c.p.c. in giudizio la quale procuratrice di n.q. di cessionaria del credito CP_8 CP_7
rinveniente dal c/c n. 30410/401294946, senza richiesta di estromissione della Banca cedente (vd. intervento ex art. 111 c.p.c. del 21.09.2022), e la (già e Controparte_1 CP_2 CP_3
, si costituiva limitatamente al c/c in commento, riportandosi a quanto eccepito e dedotto dal
[...]
precedente procuratore, facendo proprio il contenuto di tutti gli atti precedentemente depositati e a tutte le precedenti domande, eccezioni e conclusioni (vd. comparsa di costituzione di nuovo difensore avv.ti prof. Toffoletto Alberto, , , Cipolla Luciana, Lettenmayer Flora e CP_5 Controparte_6
Daminelli del 18.10.2022).
Intervenuto frattanto, giusta sentenza del Tribunale di Latina del 16.03.2021 (RG. n. 175/20), il e riassunto tempestivamente il presente giudizio, intervenuta altresì ai Parte_3 sensi dell'art. 111 c.p.c. la n.q. di cessionaria del credito rinveniente dal c/c Controparte_9
n.30410/401294946, riportandosi a tutte le precedenti domande, eccezioni e conclusioni e chiedendo l'estromissione della sola (vd. intervento ex art. 111 c.p.c. del 20.05.2024), la causa, istruita CP_7 in via documentale e tramite c.t.u. contabile, all'udienza del 4/3/2025, veniva trattenuta in decisione dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a decorrere dall'1.7.2022, previa concessione alle parti dei termini massimi di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle pagina 5 di 17 memorie di replica.
In via preliminare, è da ritenersi ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. dispiegato dalla CP_9
e, per essa, in luogo dell'originario interveniente
[...] Controparte_10 CP_7 non soggiacendo predetto intervento alle forme e ai termini prescritti dall'art. 269 c.p.c. (Cass. S.U., n.
21690/2019) e risultando altresì non espressamente contestata la sua qualità di cessionaria pro soluto del credito oggetto di giudizio.
Alla luce di quanto sopra, può altresì trovare accoglimento la richiesta formulata dalla predetta parte interveniente di estromettere dal giudizio il precedente soggetto intervenuto, in luogo del quale è subentrata la prima, posto il tacito consenso dell'originario soggetto intervenuto a tale richiesta, agevolmente desumibile dal fatto che entrambi gli intervenienti sono patrocinati dal medesimo procuratore e dal mancato espletamento di atti difensivi da parte dell'originario intervenuto a seguito del dispiegato intervento in parola.
Ne consegue che ndrà estromessa dal presente giudizio. CP_7
Ciò posto, va preliminarmente respinta l'eccezione di parte convenuta riguardo l'asserita improcedibilità della domanda giudiziale per tardiva produzione del verbale di mediazione (vd. p. 14, comparsa conclusionale dep. 5.5.2025, avv. Di Muro).
La condizione di procedibilità è stata correttamente assolta essendo il procedimento di mediazione stato espletato in data 25.2.2015, come evincibile dalla documentazione prodotta in giudizio (vd. dep. attoreo del 28/2/24), ovvero prima dell'udienza di rinvio fissata dal G.I., nulla peraltro eccependo la difesa del convenuto Istituto di credito all'udienza successiva di verifica, tanto a significare l'effettivo espletamento della condizione di procedibilità (vd. verbale ud. 17/12/2015).
Ciò premesso, le domande svolte dalle società attrici, sostanzialmente riconducibili a fattispecie di azioni di ripetizione di indebito e di accertamento negativo del credito, sono fondate e meritevoli di accoglimento per le ragioni qui di seguito illustrate.
Non è superfluo rammentare i principi applicabili alla fattispecie in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che, in materia di contenzioso bancario, è destinato a ripartirsi in maniera diversa a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga intrapresa dalla Banca o dal cliente.
In proposito, è opportuno ricordare che, nei giudizi promossi dal cliente, sia esso correntista o pagina 6 di 17 mutuatario, per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in c/c grava su di lui l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova.
Come rammenta la giurisprudenza di legittimità, spetta all'attore, in caso di ripetizione di indebito, fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi, ovvero del successivo venir meno di questa (Cass. 6.2.2024, n.3310; ex plurimis: Cass. 9.2.2023, n. 4083; Cass.
7.12.2022, n.35979).
Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive, - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, dell'anatocismo, dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute -, ha lo specifico onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite e gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della detta documentazione poiché, alla luce dell'art. 117 T.U.B., un esemplare del contratto è consegnato al cliente e, in ogni caso, quest'ultimo in qualsiasi momento può richiedere alla banca ex art. 119 T.U.B.
“copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, inoltre, il regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche nel caso in cui venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito: “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere” (Cass. 22.3.2021, n.8018. Ex multis: Cass.
8.4.2022, n.11436; Cass. 11.1.2017, n.500).
In ogni caso, secondo il seguito indirizzo ermeneutico, il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla in dipendenza di quelle clausole, circoscrivendo, pertanto, la CP_12
prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda.
La produzione incompleta degli estratti conto (ed anche delle schede contrattuali) non comporta, quindi, di per sé, il rigetto della domanda. pagina 7 di 17 La Suprema Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha ribadito che «in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il giudice, "qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione dei rapporto in modo lacunoso e incompleto", valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente "sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti" (Cass. 31187/2018)» (Cass. 14.2.2022, n.4718).
Ciò posto, in relazione al rapporto di c/c n.719709, intestato a risultano depositati agli Parte_1
atti di causa i seguenti documenti: contratti di c/c n.10325/51, sottoscritto in data 29.7.1993 (vd. all.to n. 3, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., avv. Di Muro), e n.119/59 (vd. all.to n. 4, CP_1
memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., avv. Di Muro e all.to n. 14, nota di deposito del CP_1
10.6.21), entrambi rappresentanti la precedente numerazione del conto corrente in parola, i contratti di apertura di credito del 21.12.04 (vd. all.to n. 5, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., avv. CP_1
Di Muro) e del 25.11.05 (vd. all.to n. 6, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., avv. Di CP_1
Muro), la comunicazione relativa ai fidi in essere datata 25.11.05 (vd. all.to n. 7, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., avv. Di Muro), gli estratti conto parziali a partire dal primo trimestre CP_1 dell'anno 1994 recante un saldo debitore di £ 13.183.099 (vd. all.to n. 1, citazione, e all.ti nn. 1-13, nota di deposito del 10.6.21).
In riferimento al rapporto di c/c n. 30410/401294946, intestato a in bonis, risultano Parte_2
depositati agli atti di causa i seguenti documenti: contratto di c/c sottoscritto in data 26.1.2010 (vd. all.to, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., avv. Carfagna), la comunicazione di apertura di CP_3
credito del 27.7.2010 (vd. pp. 34-37, all.to n. 2, citazione), nonché gli estratti conto completi (vd. all.to n. 2, citazione).
In merito alla documentazione prodotta dalla con la nota di deposito del 10.6.2021, in CP_12 ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal precedente G.I., di cui l'Istituto di
Credito contesta la sussistenza dei presupposti per la sua emissione (vd. pp. 5-8, comparsa pagina 8 di 17 conclusionale dep. 5.5.25, avv. Di Muro), si rileva che la convenuta ha eseguito l'ordine stesso, consolidandone definitivamente i suoi effetti, precludendosi la possibilità di eccepirne successivamente la legittimità.
Ciò posto, dalla disamina della documentazione in atti si evince che la stessa sia parzialmente completa, non rinvenendosi le schede contrattuali relative ai rapporti di conto anticipi, e connessi estratti conto, cui fa riferimento parte attorea nell'atto di citazione, sicché le doglianze attoree rispetto ai predetti rapporti non potranno essere vagliate in questa sede.
Tanto esposto, la prova dei rapporti di c/c e delle connesse aperture di credito si può, comunque, ritenere raggiunta.
Si rammenta, infatti, che il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere: in base al principio di acquisizione, tutte le risultanze istruttorie, comunque, ottenute
-, quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate -, concorrono alla formazione del convincimento del giudice.
La documentazione agli atti ha consentito al nominato C.T.U. di effettuare la verifica delle competenze illegittimamente addebitate dalla in riferimento ai periodi documentati dagli estratti conto in atti CP_12
(vd. p. 15, c.t.u.).
Orbene, in riferimento al c/c n.719709, l'incompletezza della documentazione contabile prodotta dalle parti non ha permesso all'ausiliario la ricostruzione del saldo del conto dall'origine, ma solo dal primo estratto conto disponibile a debito dell'attrice “L'andamento del rapporto risulta Parte_1
documentato dagli estratti conto prodotti che coprono il periodo compreso tra il I trimestre 1994, con saldo iniziale a debito per lire 13.183.099 (€ 6.808,50) ed il 31/01/2012, data alla quale il conto evidenzia un saldo debitore di € 1,29, con le lacune puntualmente indicate nell'Allegato 2.” (vd. p. 23,
c.t.u. dep. 26/2/2025).
A tale riguardo, pertanto, il tecnico ha coerentemente e condivisibilmente proceduto alla ricostruzione del rapporto partendo dal saldo indicato nel primo estratto conto disponibile, nel caso di specie a debito della correntista, procedendo “a raccordare i periodi documentati portando a zero il saldo dei trimestri per i quali non si dispone di prova dell'andamento del rapporto (non risultando depositati né i pagina 9 di 17 movimenti né i saldi scalari giornalieri) o di prova della composizione delle competenze (non risultando depositato il prospetto di liquidazione delle stesse): in tal modo, si è garantito di non aver incluso nel ricalcolo alcun elemento di stima o approssimazione, ricalcolando le competenze dei soli periodi sufficientemente documentati dalla parte correntista attrice” (vd. p. 23, c.t.u.).
Tale modalità di ricalcolo si ritiene aderente ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in argomento.
Ed invero, come costantemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, se il correntista sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione;
in mancanza
l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto” (Cass. 4.4.2025, n.8912; ex multis, Cass. 19.3.2025, n.7374), intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile.
Quanto rilevato rende, dunque, priva di pregio l'eccezione di parte convenuta formulata nella comparsa conclusionale (vd. pp. 9-10, comparsa conclusionale dep. 5.5.25, avv. Di Muro) e, in precedenza, formulata dal c.t.p. della Banca in sede di osservazioni all'elaborato peritale (vd. pp. 49- 50, c.t.u.), riguardo l'illegittimità del metodo di ricalcolo utilizzato dall'ausiliario nominato dal Tribunale.
Sull'argomento, il C.T.U. ha avuto modo di chiarire “di non aver provveduto all'azzeramento del saldo iniziale del rapporto né dei saldi intermedi non documentati, come si evince chiaramente dal prospetto di ricalcolo allegato alla CTU (cfr. allegato 3, pag. 1) evidenzia nel saldo scalare ricalcolato il medesimo saldo iniziale del saldo scalare banca. La scrivente CTU..ha ritenuto infatti che
l'indicazione di azzerare i saldi si riferisse ai periodi intermedi non documentati, che sono stati portati
a zero non per fornire un vantaggio alla parte correntista attrice (tanto è vero che dopo ciascuna carenza documentale il saldo è stato riportato al livello del saldo banca, eventualmente ridotto del solo recupero maturato nei precedenti periodi documentati), ma per garantire, come chiaramente illustrato pagina 10 di 17 in perizia, che alla stessa non venisse riconosciuto alcun recupero per i periodi per i quali non ha documentato l'esistenza delle illegittimità lamentate” (vd. pp. 53, c.t.u.).
Le superiori considerazioni sono del tutto superflue rispetto al c/c n.30410/401294946, intestato alla in bonis, in quanto risulta agli atti di causa la serie completa degli estratti conto del Parte_2
rapporto, a partire dalla sua apertura e sino alla chiusura (vd. pp. 37-38, c.t.u.).
Nel merito, ad avviso del Tribunale, possono ritenersi esaustive ed attendibili le conclusioni cui è addivenuto l'ausiliario per entrambi i rapporti di c/c e, precisamente, per quanto riguarda il c/c n.71979, in ordine all'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. (pur con le precisazioni che si diranno), alla storno delle spese, all'espunzione della c.m.s. e della commissione di disponibilità fondi, all'eliminazione delle competenze addebitate per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'esclusione di interessi usurari e all'illegittimità dei giorni valuta, mentre, per quanto concerne il c/c n. 30410/401294946, in ordine alla legittimità di tutte le condizioni economiche pattuite, ad eccezione della sola commissione di massimo scoperto.
Seguendo l'ordine delle singole problematiche affrontate nell'elaborato peritale, in relazione a ciascun rapporto di conto, la prima questione riguarda la valida pattuizione o meno dei tassi di interesse.
Orbene, relativamente al c/c n.71979, il C.T.U., in sede di ricalcolo, ha applicato ai saldi creditori ed ai saldi di conto scoperto ed extrafido i tassi convenzionali “in quanto legittimati sin dalla pattuizione del
29/07/1993”, mentre agli affidamenti concessi in conto ha provveduto ad applicare i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. “fino alla data della prima pattuizione del tasso entro fido del 21/12/2004, per poi applicare i tassi convenzionali attestati nei prospetti di liquidazione” (vd. p. 25, c.t.u.).
Difatti, sia il contratto di c/c del 29.7.1993, sia il successivo contratto di c/c rinumerato n.119/59, riportano la sola pattuizione del tasso debitore “per eccezionale, transitorio scoperto di conto”, mentre la prima pattuizione del tasso di interesse applicabile all'affidamento si rinviene nel contratto datato
21.12.2004.
Invero, come rilevato dalla giurisprudenza, “in tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità - a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo
2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, D.Lgs. n. 385 del 1993..(cfr. Cass. civ. n. 926 del pagina 11 di 17 13/01/2022). Relativamente alla forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992
e successivamente l'art. 117, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993, abilitano la Banca d'Italia, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta, "in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto", va inteso nel senso che
l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
"contratto figlio" (cfr. Cass. civ. n. 27836 del 22/11/2017)” (Trib. Roma 24.1.2023, n.1112).
Ciò esposto, a fronte di un contratto di conto (quello del 29.7.93), dal quale si evince la sussistenza di un affidamento, non compiutamente disciplinato, spettava alla e non al correntista fornire la CP_12
prova della pattuizione del tasso di interesse, avendo, di fatto, parte attrice già provato, attraverso il contratto in parola, sia la sussistenza di un'apertura di credito, sia la mancata pattuizione delle condizioni economiche.
Quanto acclarato dal C.T.U. si ritiene conforme agli indirizzi giurisprudenziali ed ermeneutici in materia, anche riguardo l'annullamento delle variazioni peggiorative del tasso non precedute da proposte di modifica unilaterale delle condizioni ex art. 118 T.U.B..
In merito al c/c n.30410/401294946, il C.T.U. ha rilevato la valida pattuizione dei tassi di interesse sia nel contratto di accensione del 26.1.2010, sia nella comunicazione di concessione affidamento del
27.7.2010, evidenziando, tuttavia, che quest'ultimo documento, pur essendo stato prodotto dalla società correntista, non risulta da essa sottoscritto (vd. pp. 38-39, c.t.u.).
In tal senso, rispetto alla comunicazione in parola, l'Ausiliario ha predisposto una duplice ipotesi di ricalcolo: l'una, considerando valida la pattuizione dei tassi e, quindi, mantenendo i tassi debitori applicati dalla Banca, epurati solo dalle variazioni negative non legittimate da proposte di modifica unilaterale del contratto ex art. 117 T.U.B., l'altra, considerando invalida la pattuizione dei tassi debitori ed applicando, quindi, i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B., epurati inoltre dalle variazioni negative non legittimate da proposte di modifica unilaterale del contratto (vd. p. 40, c.t.u.).
Orbene, ad avviso del Tribunale l'unica ipotesi apprezzabile sia la prima, alla luce della circostanza che pagina 12 di 17 la predetta comunicazione è stata prodotta in giudizio dalla stessa parte attrice, in assenza di alcuna contestazione circa la mancata sottoscrizione del documento, manifestando, in tal modo, la volontà di volersene avvalere.
Condivisibile l'operato del Consulente riguardo l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. in relazione all'affidamento autoliquidante di € 30.000,00, privo di una valida pattuizione dei tassi di interesse (vd. p. 40, c.t.u.).
Riguardo le spese addebitate nel c/c n.719709, il tecnico, nel ricalcolo ha correttamente provveduto alla loro eliminazione, in quanto la aveva addebitato i relativi importi in assenza di espressa CP_12
pattuizione scritta (vd. p. 26, c.t.u.), mentre alcuno storno è stato effettuato rispetto al c/c n.
n.30410/401294946, in cui risultano validamente pattuite (vd. p. 40, c.t.u.).
La medesima operazione è stata correttamente effettuata rispetto alla c.m.s., la cui modalità di calcolo non risulta esplicitata nei contratti relativi al c/c n.719709, risultando indeterminata, nonché rispetto alla commissione disponibilità fondi e alla commissione per utilizzi oltre disponibilità fondi, prive di pattuizione scritta in relazione ad entrambi i rapporti bancari oggetto dell'odierno giudizio (vd. pp. 27-
29, 41-43, c.t.u.).
Per quanto riguarda la capitalizzazione trimestrale degli interessi, si osserva che il contratto di c/c n.719709 è stato sottoscritto il 29.7.1993 e, dunque, in data antecedente l'emanazione del D.L.vo n.
342/1999 ed alla successiva delibera CICR 9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000.
Orbene, mentre per il periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR summenzionata, è ormai pacificamente acclarato come la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia del tutto illegittima e, se applicata, legittimi la relativa ripetizione, la disciplina introdotta nell'anno 2000, in deroga al principio codicistico posto dall'art. 1283 c.c., ha, invece, legittimato l'anatocismo per l'attività bancaria, purché sia prevista la pari periodicità della capitalizzazione.
Sul punto, il C.T.U. ha evidenziato come “non risulta depositato alcun contratto, successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00, che rispecchi i requisiti indicati dall'art. 6 della menzionata
Delibera (pari periodicità di capitalizzazione, indicazione dei tassi nominali ed effettivi, sottoscrizione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c. della clausola)”, provvedendo, pertanto, all'eliminazione per tutto il periodo considerato degli interessi illegittimamente capitalizzati (vd. pp. 29-30, c.t.u.). pagina 13 di 17 Al riguardo, alcuna espunzione è stata, invece, effettuata rispetto al c/c n. 30410/401294946, in quanto il relativo contratto, acceso in data 26.1.2010, ovvero dopo l'entrata in vigore della delibera CICR
9.2.2000, rispetta i requisiti richiesti dalla normativa in parola (vd. pp. 43-44, c.t.u.).
Le conclusioni peritali in commento possono, dunque, essere integralmente condivise e recepite da questo G.I., in quanto conformi ai principi di diritto sopra richiamati.
Ugualmente meritano di essere condivise le conclusioni cui è pervenuto l'Ausiliario in merito alla decisione di non effettuare la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia usura alla data della sottoscrizione del contratto di c/c n.719709 (c.d. usura originaria) (vd. p. 32, c.t.u.).
Il contratto di c/c è stato sottoscritto il 29.7.1993, antecedentemente all'entrata in vigore della L.
n.108/1996, dacché la relativa disciplina, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, non risulta applicabile al caso di specie: “la natura usuraria del tasso di interesse va verificata con riguardo al momento della pattuizione e non a quello della dazione. Depone in tal senso l'art. 1 del D.L. n.
394/2000, norma interpretativa della L. n. 108/1996, derivando da ciò l'inapplicabilità del meccanismo dei tassi soglia alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente all'entrata in vigore della legge antiusura del 1996, ancorché riferite a rapporti perduranti anche dopo tale data”
(Cass. 19.1.2016, n.801).
Per quanto riguarda, invece, i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge in parola, il C.T.U. ha escluso la pattuizione di interessi usurari, così come è stato verificato il rispetto della soglia usura rispetto al c/c n.30410/4012949446 (vd. p. 32-34, 43-46, c.t.u.).
La questione non può porsi nemmeno in merito alla c.d. usura sopravvenuta, considerato che la
Suprema Corte di Cassazione ha chiarito come, nell'ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n.108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia né della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, né della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula. Pertanto, la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass., Sez. Unite, pagina 14 di 17 19.10.2017, n.24675).
Tale principio è stato ritenuto pacificamente applicabile anche al contratto di conto corrente, posto che l'art. 1815, co. 2, c.c., si riferisce non solo ai rapporti di mutuo, ma anche a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, ossia a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione (Cass. 1.7.24, n.18013; Cass. 11.0.24, n.16233).
Quanto, infine, alle valute, il C.T.U. ha evidenziato, per il c/c n.719709, come nessuno dei documenti in atti riporti la disciplina relativa all'applicazione alle diverse operazioni bancarie e, pertanto, in modo condivisibile, ha provveduto, in sede di ricalcolo, “a riordinare i movimenti per data operazione, espungendo in tal modo il costo derivante dalle valute” (vd. p. 34, c.t.u.).
Per il c/c n.30410/4012949446, invece, è stato mantenuto l'ordinamento dei saldi per data valuta, essendo disciplinate nel relativo contratto le date valuta per ogni singola operazione (vd. p. 46, c.t.u.).
Il C.T.U., infine, epurando i due c/c di corrispondenza dalle poste illegittimamente addebitate dalla
Banca, ha accertato per il c/c n.719709, intestato alla un nuovo saldo positivo di euro Parte_1
73.269,27 in luogo di quello debitore pari ad euro - 1,29 (vd. p. 37, c.t.u.), quale credito del correntista e debito della Banca, nonché per il c/c n.30410/4012949446, intestato alla in bonis, un Parte_2
saldo negativo di euro 70.109,96 in luogo di quello negativo rinveniente dal saldo di euro – CP_12
89.596,80 (vd. p. 48, c.t.u.).
Alla luce delle superiori argomentazioni, risulta dunque superflua la rimessione della causa sul ruolo per un'integrazione della perizia, come richiesto nelle comparse conclusionali dai procuratori delle parti convenute.
Conclusivamente, la domanda attorea di ripetizione indebito e di accertamento negativo del credito merita accoglimento, sicché, rettificato in attivo il saldo del c/c n.719709, intestato alla Parte_1 per € 73.269,27, e rettificato il saldo debitore del c/c n.30410/4012949446, intestato alla Parte_2 in bonis, per € 70.109,96, la Banca convenuta andrà condannata alla restituzione della somma di €
73.269,27 in favore di Parte_1
Gli importi oggetto di restituzione vanno maggiorati di interessi al tasso legale dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Va, invece, respinta la domanda attorea di liquidazione degli interessi di mora previsti dalla legislazione pagina 15 di 17 speciale e derivanti da ritardi nelle transazioni commerciali, posto che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, tali interessi, invero, “svolgono una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti del debitore inadempiente in relazione ad una predeterminata transazione commerciale caratterizzata dal mancato pagamento del corrispettivo pattuito. La loro finalità e la loro stessa peculiare disciplina (automaticità, termine di decorrenza legato tendenzialmente alla scadenza dell'obbligazione, etc.) sono, con evidenza, estranei all'azione di ripetizione dell'indebito, fattispecie diversa che ricorre allorquando un soggetto, sia esso o meno un imprenditore commerciale, esegua un pagamento in difetto di una causa giustificativa e chiami in giudizio l'accipiens per la restituzione di quanto da questi indebitamente percepito..ne' la circostanza che entrambe le parti dell'azione di ripetizione dell'indebito possano eventualmente appartenere alla categoria degli imprenditori commerciali (uno dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 2002, articolo 2) costituisce un elemento sufficiente, in difetto degli altri, per ritenere comunque applicabile la normativa di cui al presente motivo” (Cass. 14.12.2022, n.36595).
In ragione di quanto sopra ne consegue altresì la reiezione dell'intervento dispiegato da CP_9
nella veste di cui in epigrafe.
[...]
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità media), tenuto conto della complessità della causa, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Cristiano Pennacchia.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e solidalmente a carico della convenuta e di come in epigrafe Controparte_1 Controparte_9
indicate, nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in via preliminare, dichiara l'estromissione dal presente giudizio dell'interveniente CP_7
[...]
b) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido la convenuta Controparte_1 pagina 16 di 17 come in epigrafe indicate, alla restituzione in favore della ricorrente in riassunzione Parte_1
per il c/c n. 719709 (e successive numerazioni), della complessiva somma di euro
[...]
73.269,27, nonché alla rettifica del saldo debitore del c/c n. n.30410/4012949446, intestato alla in € 70.109,96, oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda sino Parte_2 all'effettivo soddisfo;
c) condanna in solido la convenuta e l'interveniente nella Controparte_1 Controparte_9
veste di cui in epigrafe, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 10.860,00 per compensi di avvocato, euro 469,13 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Cristiano Pennacchia;
d) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico della convenuta e dell'interveniente come in epigrafe Controparte_1 Controparte_9
indicate, nella misura di metà ciascuna.
Così deciso in Latina, 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6922/2013 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6922/2013 R.G. promossa da:
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
(c.f. , in persona del curatore fallimentare pro- Parte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentate e difese dall'avv. PENNACCHIA CRISTIANO ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Diaz n. 14, giusta procura a margine dell'atto di citazione datato 05/11/2013 e giusta procura allegata in atti al ricorso in riassunzione;
attori in riassunzione contro
(c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. DI MURO SERENA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale dello Statuto n. 1, giusta procura generale allegata in atti;
convenuta in riassunzione nonché contro
(c.f./p.i. ) e, per essa, quale mandataria per la gestione del credito Controparte_1 P.IVA_3
(già , denominazione assunta da con CP_2 CP_3 Controparte_4 delibera dall'Assemblea Straordinaria del 30 ottobre 2015, verbale del Notaio di Persona_1
pagina 1 di 17 Milano rep. 12539 racc.6528), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti DAMINELLI SIMONA, TOFFOLETTO ALBERTO, LETTENMAYER FLORA
JOSEPHINE ALDA, CIPOLLA LUCIANA, , ed CP_5 Controparte_6 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Cavalcanti sito in Latina (LT), Via San Carlo da Sezze n. 118, giusta procura generale alle liti allegata in atti;
convenuta in riassunzione
con l'intervento di
c.f. , e per essa, c.f. ), in persona CP_7 P.IVA_4 Controparte_8 P.IVA_5 dell'A.d. pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti DI DONATO GIACINTO, GIANNELLI
ANDREA, PARLATORE STEFANO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano
(MI), Via Broletto n. 20, in virtù di procura generale alle liti allegata all'atto di intervento ex art. 111
c.p.c. depositato in data 21.9.2022; intervenuta ex art. 111 c.p.c. con l'intervento di
(c.f.: ), in persona dell'A.D. e legale rappresentante pro- Controparte_9 P.IVA_6 tempore, e, per essa, (c.f.: ), in persona dell'A.D. e legale Controparte_10 P.IVA_5 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DI DONATO GIACINTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), Via Barberini, n. 86, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di intervento depositato in data 20/05/2024;
intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito e di accertamento negativo del credito;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 04.03.2025 per gli attori in riassunzione e Parte_1 Controparte_11
“CHIEDE Al Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, di
[...]
voler a) Condannare la banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società attrice della somma emersa a credito di quest'ultima Parte_1
pagina 2 di 17 e quantificata dal CTU Dr.ssa nella somma di Euro Euro 73.269,27 maggiorata Persona_2 degli interessi di mora dalla data della notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, da calcolarsi nella misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, secondo le disposizioni dell'art. 1284 c.c. III comma c.c. a norma del quale “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; b) Accertare il minor debito in capo all'attrice pari ad Euro € 53.197,89. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da Parte_2 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria.” (vd. comparsa conclusionale del
05.05.2025); per la convenuta in riassunzione “Con le presenti note, , Controparte_1 CP_1 riportandosi agli scritti difensivi depositati nell'interesse della Banca convenuta ed alle conclusioni rassegnate in atti, chiede che il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione. sollevata in via preliminare da questa difesa, dichiari l'improcedibilità della domanda giudiziale stante la tardività della produzione del verbale di mediazione in quanto successiva al decorso del termine ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.. Nel merito, chiede che il Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria eccezione ed istanza, anche istruttoria, voglia rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa.” (vd. note di trattazione scritta del 20.05.2024); per la convenuta in riassunzione “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via principale e nel merito: - respingere le domande formulate da parte attrice opponente, in quanto infondate in fatto e diritto, per le ragioni esposte in atti. In via istruttoria: - rigettare tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso.
In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA come per legge.” (vd. note di trattazione scritta dell'11.09.2023); per l'interveniente ex art. 111 c.p.c. VELA 2023 e, per essa, CP_9 Controparte_8
“Che la S.V. Ill.ma, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, voglia così giudicare: In via preliminare: - dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato rispetto dei pagina 3 di 17 termini del procedimento di mediazione obbligatoria;
- rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto. Nel merito: - rigettare integralmente tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.” (vd. nota udienza del 4.3.2025).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la la in bonis Parte_1 Parte_2
(ora, , convenivano in giudizio - innanzi l'intestato Tribunale – Controparte_11
l' al fine di accertare, rispetto al conto corrente n.719709 (già n.5568757, n.119/59 Controparte_1
e n.10325/51), assistito da apertura di credito, e correlati conti anticipi, intestato alla prima, e al conto corrente n.30410/401294946, assistito da apertura di credito, intestato alla seconda, l'addebito da parte della di poste a titolo di interessi, commissioni, competenze e costi non pattuiti per iscritto, CP_12
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, la mancata pattuizione della c.m.s. e, comunque, la sua nullità per genericità, illegittima antergazione e postergazione dei giorni valuta ed, infine, l'applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia usura ex L.108/1996, anche durante lo svolgimento dei rapporti.
Le società attrici chiedevano, pertanto, previa declaratoria della nullità della clausola relativa agli interessi, alle commissioni e della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, il ricalcolo del saldo dei c/c, nonché l'accertamento delle loro qualità di creditrici nei confronti della Banca convenuta delle somme indebitamente percepite da quest'ultima, come indicate nella perizia econometrica a firma del Dott. (all. 3, citazione), oltre al risarcimento del maggior danno conseguente al Persona_3
diminuito valore del credito e alla mancata disponibilità delle somme di cui non era stato possibile l'impiego nel ciclo produttivo aziendale, nonché interessi e rivalutazione monetaria.
La convenuta costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
18.03.2014, eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione, e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree per essere le stesse infondate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/12/2015, si costituiva altresì la CP_3
(già, , quale mandataria speciale di
[...] Controparte_13 Controparte_1 pagina 4 di 17 limitatamente al c/c n.30410/401294946, intrattenuto dalla sola riportandosi a tutte le Parte_2
precedenti domande, eccezioni e conclusioni, in surroga, prosecuzione e sostituzione del precedente creditore e del suo difensore.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza del 14.11.2019 veniva dichiarata l'interruzione del presente giudizio per sopravvenuto decesso dell'avv. Taranto Giuseppe, nuovo procuratore della CP_3
Riassunto tempestivamente il giudizio da parte delle società attrici con ricorso depositato in data
12.02.2020, si costituiva (già , quale procuratrice e mandataria di CP_2 CP_3
limitatamente al c/c n. (vd. comparsa di costituzione avv. Ferrari Controparte_1 PartitaIVA_7
Michele del 22.07.2020).
Ordinata l'esibizione alla Banca convenuta degli estratti conto indicati nella missiva attorea del
10.07.2015 (vd. ordinanza G.I., 11.01.2021), nelle more, con atto del 21.09.2022, interveniva ex art. 111 c.p.c. in giudizio la quale procuratrice di n.q. di cessionaria del credito CP_8 CP_7
rinveniente dal c/c n. 30410/401294946, senza richiesta di estromissione della Banca cedente (vd. intervento ex art. 111 c.p.c. del 21.09.2022), e la (già e Controparte_1 CP_2 CP_3
, si costituiva limitatamente al c/c in commento, riportandosi a quanto eccepito e dedotto dal
[...]
precedente procuratore, facendo proprio il contenuto di tutti gli atti precedentemente depositati e a tutte le precedenti domande, eccezioni e conclusioni (vd. comparsa di costituzione di nuovo difensore avv.ti prof. Toffoletto Alberto, , , Cipolla Luciana, Lettenmayer Flora e CP_5 Controparte_6
Daminelli del 18.10.2022).
Intervenuto frattanto, giusta sentenza del Tribunale di Latina del 16.03.2021 (RG. n. 175/20), il e riassunto tempestivamente il presente giudizio, intervenuta altresì ai Parte_3 sensi dell'art. 111 c.p.c. la n.q. di cessionaria del credito rinveniente dal c/c Controparte_9
n.30410/401294946, riportandosi a tutte le precedenti domande, eccezioni e conclusioni e chiedendo l'estromissione della sola (vd. intervento ex art. 111 c.p.c. del 20.05.2024), la causa, istruita CP_7 in via documentale e tramite c.t.u. contabile, all'udienza del 4/3/2025, veniva trattenuta in decisione dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a decorrere dall'1.7.2022, previa concessione alle parti dei termini massimi di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle pagina 5 di 17 memorie di replica.
In via preliminare, è da ritenersi ammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. dispiegato dalla CP_9
e, per essa, in luogo dell'originario interveniente
[...] Controparte_10 CP_7 non soggiacendo predetto intervento alle forme e ai termini prescritti dall'art. 269 c.p.c. (Cass. S.U., n.
21690/2019) e risultando altresì non espressamente contestata la sua qualità di cessionaria pro soluto del credito oggetto di giudizio.
Alla luce di quanto sopra, può altresì trovare accoglimento la richiesta formulata dalla predetta parte interveniente di estromettere dal giudizio il precedente soggetto intervenuto, in luogo del quale è subentrata la prima, posto il tacito consenso dell'originario soggetto intervenuto a tale richiesta, agevolmente desumibile dal fatto che entrambi gli intervenienti sono patrocinati dal medesimo procuratore e dal mancato espletamento di atti difensivi da parte dell'originario intervenuto a seguito del dispiegato intervento in parola.
Ne consegue che ndrà estromessa dal presente giudizio. CP_7
Ciò posto, va preliminarmente respinta l'eccezione di parte convenuta riguardo l'asserita improcedibilità della domanda giudiziale per tardiva produzione del verbale di mediazione (vd. p. 14, comparsa conclusionale dep. 5.5.2025, avv. Di Muro).
La condizione di procedibilità è stata correttamente assolta essendo il procedimento di mediazione stato espletato in data 25.2.2015, come evincibile dalla documentazione prodotta in giudizio (vd. dep. attoreo del 28/2/24), ovvero prima dell'udienza di rinvio fissata dal G.I., nulla peraltro eccependo la difesa del convenuto Istituto di credito all'udienza successiva di verifica, tanto a significare l'effettivo espletamento della condizione di procedibilità (vd. verbale ud. 17/12/2015).
Ciò premesso, le domande svolte dalle società attrici, sostanzialmente riconducibili a fattispecie di azioni di ripetizione di indebito e di accertamento negativo del credito, sono fondate e meritevoli di accoglimento per le ragioni qui di seguito illustrate.
Non è superfluo rammentare i principi applicabili alla fattispecie in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che, in materia di contenzioso bancario, è destinato a ripartirsi in maniera diversa a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga intrapresa dalla Banca o dal cliente.
In proposito, è opportuno ricordare che, nei giudizi promossi dal cliente, sia esso correntista o pagina 6 di 17 mutuatario, per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in c/c grava su di lui l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova.
Come rammenta la giurisprudenza di legittimità, spetta all'attore, in caso di ripetizione di indebito, fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi, ovvero del successivo venir meno di questa (Cass. 6.2.2024, n.3310; ex plurimis: Cass. 9.2.2023, n. 4083; Cass.
7.12.2022, n.35979).
Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive, - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, dell'anatocismo, dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute -, ha lo specifico onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite e gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della detta documentazione poiché, alla luce dell'art. 117 T.U.B., un esemplare del contratto è consegnato al cliente e, in ogni caso, quest'ultimo in qualsiasi momento può richiedere alla banca ex art. 119 T.U.B.
“copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, inoltre, il regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche nel caso in cui venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito: “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere” (Cass. 22.3.2021, n.8018. Ex multis: Cass.
8.4.2022, n.11436; Cass. 11.1.2017, n.500).
In ogni caso, secondo il seguito indirizzo ermeneutico, il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla in dipendenza di quelle clausole, circoscrivendo, pertanto, la CP_12
prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda.
La produzione incompleta degli estratti conto (ed anche delle schede contrattuali) non comporta, quindi, di per sé, il rigetto della domanda. pagina 7 di 17 La Suprema Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha ribadito che «in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il giudice, "qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione dei rapporto in modo lacunoso e incompleto", valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente "sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti" (Cass. 31187/2018)» (Cass. 14.2.2022, n.4718).
Ciò posto, in relazione al rapporto di c/c n.719709, intestato a risultano depositati agli Parte_1
atti di causa i seguenti documenti: contratti di c/c n.10325/51, sottoscritto in data 29.7.1993 (vd. all.to n. 3, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., avv. Di Muro), e n.119/59 (vd. all.to n. 4, CP_1
memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., avv. Di Muro e all.to n. 14, nota di deposito del CP_1
10.6.21), entrambi rappresentanti la precedente numerazione del conto corrente in parola, i contratti di apertura di credito del 21.12.04 (vd. all.to n. 5, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., avv. CP_1
Di Muro) e del 25.11.05 (vd. all.to n. 6, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., avv. Di CP_1
Muro), la comunicazione relativa ai fidi in essere datata 25.11.05 (vd. all.to n. 7, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., avv. Di Muro), gli estratti conto parziali a partire dal primo trimestre CP_1 dell'anno 1994 recante un saldo debitore di £ 13.183.099 (vd. all.to n. 1, citazione, e all.ti nn. 1-13, nota di deposito del 10.6.21).
In riferimento al rapporto di c/c n. 30410/401294946, intestato a in bonis, risultano Parte_2
depositati agli atti di causa i seguenti documenti: contratto di c/c sottoscritto in data 26.1.2010 (vd. all.to, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., avv. Carfagna), la comunicazione di apertura di CP_3
credito del 27.7.2010 (vd. pp. 34-37, all.to n. 2, citazione), nonché gli estratti conto completi (vd. all.to n. 2, citazione).
In merito alla documentazione prodotta dalla con la nota di deposito del 10.6.2021, in CP_12 ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal precedente G.I., di cui l'Istituto di
Credito contesta la sussistenza dei presupposti per la sua emissione (vd. pp. 5-8, comparsa pagina 8 di 17 conclusionale dep. 5.5.25, avv. Di Muro), si rileva che la convenuta ha eseguito l'ordine stesso, consolidandone definitivamente i suoi effetti, precludendosi la possibilità di eccepirne successivamente la legittimità.
Ciò posto, dalla disamina della documentazione in atti si evince che la stessa sia parzialmente completa, non rinvenendosi le schede contrattuali relative ai rapporti di conto anticipi, e connessi estratti conto, cui fa riferimento parte attorea nell'atto di citazione, sicché le doglianze attoree rispetto ai predetti rapporti non potranno essere vagliate in questa sede.
Tanto esposto, la prova dei rapporti di c/c e delle connesse aperture di credito si può, comunque, ritenere raggiunta.
Si rammenta, infatti, che il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere: in base al principio di acquisizione, tutte le risultanze istruttorie, comunque, ottenute
-, quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate -, concorrono alla formazione del convincimento del giudice.
La documentazione agli atti ha consentito al nominato C.T.U. di effettuare la verifica delle competenze illegittimamente addebitate dalla in riferimento ai periodi documentati dagli estratti conto in atti CP_12
(vd. p. 15, c.t.u.).
Orbene, in riferimento al c/c n.719709, l'incompletezza della documentazione contabile prodotta dalle parti non ha permesso all'ausiliario la ricostruzione del saldo del conto dall'origine, ma solo dal primo estratto conto disponibile a debito dell'attrice “L'andamento del rapporto risulta Parte_1
documentato dagli estratti conto prodotti che coprono il periodo compreso tra il I trimestre 1994, con saldo iniziale a debito per lire 13.183.099 (€ 6.808,50) ed il 31/01/2012, data alla quale il conto evidenzia un saldo debitore di € 1,29, con le lacune puntualmente indicate nell'Allegato 2.” (vd. p. 23,
c.t.u. dep. 26/2/2025).
A tale riguardo, pertanto, il tecnico ha coerentemente e condivisibilmente proceduto alla ricostruzione del rapporto partendo dal saldo indicato nel primo estratto conto disponibile, nel caso di specie a debito della correntista, procedendo “a raccordare i periodi documentati portando a zero il saldo dei trimestri per i quali non si dispone di prova dell'andamento del rapporto (non risultando depositati né i pagina 9 di 17 movimenti né i saldi scalari giornalieri) o di prova della composizione delle competenze (non risultando depositato il prospetto di liquidazione delle stesse): in tal modo, si è garantito di non aver incluso nel ricalcolo alcun elemento di stima o approssimazione, ricalcolando le competenze dei soli periodi sufficientemente documentati dalla parte correntista attrice” (vd. p. 23, c.t.u.).
Tale modalità di ricalcolo si ritiene aderente ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in argomento.
Ed invero, come costantemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, se il correntista sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione;
in mancanza
l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto” (Cass. 4.4.2025, n.8912; ex multis, Cass. 19.3.2025, n.7374), intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile.
Quanto rilevato rende, dunque, priva di pregio l'eccezione di parte convenuta formulata nella comparsa conclusionale (vd. pp. 9-10, comparsa conclusionale dep. 5.5.25, avv. Di Muro) e, in precedenza, formulata dal c.t.p. della Banca in sede di osservazioni all'elaborato peritale (vd. pp. 49- 50, c.t.u.), riguardo l'illegittimità del metodo di ricalcolo utilizzato dall'ausiliario nominato dal Tribunale.
Sull'argomento, il C.T.U. ha avuto modo di chiarire “di non aver provveduto all'azzeramento del saldo iniziale del rapporto né dei saldi intermedi non documentati, come si evince chiaramente dal prospetto di ricalcolo allegato alla CTU (cfr. allegato 3, pag. 1) evidenzia nel saldo scalare ricalcolato il medesimo saldo iniziale del saldo scalare banca. La scrivente CTU..ha ritenuto infatti che
l'indicazione di azzerare i saldi si riferisse ai periodi intermedi non documentati, che sono stati portati
a zero non per fornire un vantaggio alla parte correntista attrice (tanto è vero che dopo ciascuna carenza documentale il saldo è stato riportato al livello del saldo banca, eventualmente ridotto del solo recupero maturato nei precedenti periodi documentati), ma per garantire, come chiaramente illustrato pagina 10 di 17 in perizia, che alla stessa non venisse riconosciuto alcun recupero per i periodi per i quali non ha documentato l'esistenza delle illegittimità lamentate” (vd. pp. 53, c.t.u.).
Le superiori considerazioni sono del tutto superflue rispetto al c/c n.30410/401294946, intestato alla in bonis, in quanto risulta agli atti di causa la serie completa degli estratti conto del Parte_2
rapporto, a partire dalla sua apertura e sino alla chiusura (vd. pp. 37-38, c.t.u.).
Nel merito, ad avviso del Tribunale, possono ritenersi esaustive ed attendibili le conclusioni cui è addivenuto l'ausiliario per entrambi i rapporti di c/c e, precisamente, per quanto riguarda il c/c n.71979, in ordine all'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. (pur con le precisazioni che si diranno), alla storno delle spese, all'espunzione della c.m.s. e della commissione di disponibilità fondi, all'eliminazione delle competenze addebitate per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'esclusione di interessi usurari e all'illegittimità dei giorni valuta, mentre, per quanto concerne il c/c n. 30410/401294946, in ordine alla legittimità di tutte le condizioni economiche pattuite, ad eccezione della sola commissione di massimo scoperto.
Seguendo l'ordine delle singole problematiche affrontate nell'elaborato peritale, in relazione a ciascun rapporto di conto, la prima questione riguarda la valida pattuizione o meno dei tassi di interesse.
Orbene, relativamente al c/c n.71979, il C.T.U., in sede di ricalcolo, ha applicato ai saldi creditori ed ai saldi di conto scoperto ed extrafido i tassi convenzionali “in quanto legittimati sin dalla pattuizione del
29/07/1993”, mentre agli affidamenti concessi in conto ha provveduto ad applicare i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. “fino alla data della prima pattuizione del tasso entro fido del 21/12/2004, per poi applicare i tassi convenzionali attestati nei prospetti di liquidazione” (vd. p. 25, c.t.u.).
Difatti, sia il contratto di c/c del 29.7.1993, sia il successivo contratto di c/c rinumerato n.119/59, riportano la sola pattuizione del tasso debitore “per eccezionale, transitorio scoperto di conto”, mentre la prima pattuizione del tasso di interesse applicabile all'affidamento si rinviene nel contratto datato
21.12.2004.
Invero, come rilevato dalla giurisprudenza, “in tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità - a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo
2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, D.Lgs. n. 385 del 1993..(cfr. Cass. civ. n. 926 del pagina 11 di 17 13/01/2022). Relativamente alla forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992
e successivamente l'art. 117, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993, abilitano la Banca d'Italia, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta, "in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto", va inteso nel senso che
l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
"contratto figlio" (cfr. Cass. civ. n. 27836 del 22/11/2017)” (Trib. Roma 24.1.2023, n.1112).
Ciò esposto, a fronte di un contratto di conto (quello del 29.7.93), dal quale si evince la sussistenza di un affidamento, non compiutamente disciplinato, spettava alla e non al correntista fornire la CP_12
prova della pattuizione del tasso di interesse, avendo, di fatto, parte attrice già provato, attraverso il contratto in parola, sia la sussistenza di un'apertura di credito, sia la mancata pattuizione delle condizioni economiche.
Quanto acclarato dal C.T.U. si ritiene conforme agli indirizzi giurisprudenziali ed ermeneutici in materia, anche riguardo l'annullamento delle variazioni peggiorative del tasso non precedute da proposte di modifica unilaterale delle condizioni ex art. 118 T.U.B..
In merito al c/c n.30410/401294946, il C.T.U. ha rilevato la valida pattuizione dei tassi di interesse sia nel contratto di accensione del 26.1.2010, sia nella comunicazione di concessione affidamento del
27.7.2010, evidenziando, tuttavia, che quest'ultimo documento, pur essendo stato prodotto dalla società correntista, non risulta da essa sottoscritto (vd. pp. 38-39, c.t.u.).
In tal senso, rispetto alla comunicazione in parola, l'Ausiliario ha predisposto una duplice ipotesi di ricalcolo: l'una, considerando valida la pattuizione dei tassi e, quindi, mantenendo i tassi debitori applicati dalla Banca, epurati solo dalle variazioni negative non legittimate da proposte di modifica unilaterale del contratto ex art. 117 T.U.B., l'altra, considerando invalida la pattuizione dei tassi debitori ed applicando, quindi, i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B., epurati inoltre dalle variazioni negative non legittimate da proposte di modifica unilaterale del contratto (vd. p. 40, c.t.u.).
Orbene, ad avviso del Tribunale l'unica ipotesi apprezzabile sia la prima, alla luce della circostanza che pagina 12 di 17 la predetta comunicazione è stata prodotta in giudizio dalla stessa parte attrice, in assenza di alcuna contestazione circa la mancata sottoscrizione del documento, manifestando, in tal modo, la volontà di volersene avvalere.
Condivisibile l'operato del Consulente riguardo l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. in relazione all'affidamento autoliquidante di € 30.000,00, privo di una valida pattuizione dei tassi di interesse (vd. p. 40, c.t.u.).
Riguardo le spese addebitate nel c/c n.719709, il tecnico, nel ricalcolo ha correttamente provveduto alla loro eliminazione, in quanto la aveva addebitato i relativi importi in assenza di espressa CP_12
pattuizione scritta (vd. p. 26, c.t.u.), mentre alcuno storno è stato effettuato rispetto al c/c n.
n.30410/401294946, in cui risultano validamente pattuite (vd. p. 40, c.t.u.).
La medesima operazione è stata correttamente effettuata rispetto alla c.m.s., la cui modalità di calcolo non risulta esplicitata nei contratti relativi al c/c n.719709, risultando indeterminata, nonché rispetto alla commissione disponibilità fondi e alla commissione per utilizzi oltre disponibilità fondi, prive di pattuizione scritta in relazione ad entrambi i rapporti bancari oggetto dell'odierno giudizio (vd. pp. 27-
29, 41-43, c.t.u.).
Per quanto riguarda la capitalizzazione trimestrale degli interessi, si osserva che il contratto di c/c n.719709 è stato sottoscritto il 29.7.1993 e, dunque, in data antecedente l'emanazione del D.L.vo n.
342/1999 ed alla successiva delibera CICR 9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000.
Orbene, mentre per il periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR summenzionata, è ormai pacificamente acclarato come la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia del tutto illegittima e, se applicata, legittimi la relativa ripetizione, la disciplina introdotta nell'anno 2000, in deroga al principio codicistico posto dall'art. 1283 c.c., ha, invece, legittimato l'anatocismo per l'attività bancaria, purché sia prevista la pari periodicità della capitalizzazione.
Sul punto, il C.T.U. ha evidenziato come “non risulta depositato alcun contratto, successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00, che rispecchi i requisiti indicati dall'art. 6 della menzionata
Delibera (pari periodicità di capitalizzazione, indicazione dei tassi nominali ed effettivi, sottoscrizione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c. della clausola)”, provvedendo, pertanto, all'eliminazione per tutto il periodo considerato degli interessi illegittimamente capitalizzati (vd. pp. 29-30, c.t.u.). pagina 13 di 17 Al riguardo, alcuna espunzione è stata, invece, effettuata rispetto al c/c n. 30410/401294946, in quanto il relativo contratto, acceso in data 26.1.2010, ovvero dopo l'entrata in vigore della delibera CICR
9.2.2000, rispetta i requisiti richiesti dalla normativa in parola (vd. pp. 43-44, c.t.u.).
Le conclusioni peritali in commento possono, dunque, essere integralmente condivise e recepite da questo G.I., in quanto conformi ai principi di diritto sopra richiamati.
Ugualmente meritano di essere condivise le conclusioni cui è pervenuto l'Ausiliario in merito alla decisione di non effettuare la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia usura alla data della sottoscrizione del contratto di c/c n.719709 (c.d. usura originaria) (vd. p. 32, c.t.u.).
Il contratto di c/c è stato sottoscritto il 29.7.1993, antecedentemente all'entrata in vigore della L.
n.108/1996, dacché la relativa disciplina, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, non risulta applicabile al caso di specie: “la natura usuraria del tasso di interesse va verificata con riguardo al momento della pattuizione e non a quello della dazione. Depone in tal senso l'art. 1 del D.L. n.
394/2000, norma interpretativa della L. n. 108/1996, derivando da ciò l'inapplicabilità del meccanismo dei tassi soglia alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente all'entrata in vigore della legge antiusura del 1996, ancorché riferite a rapporti perduranti anche dopo tale data”
(Cass. 19.1.2016, n.801).
Per quanto riguarda, invece, i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge in parola, il C.T.U. ha escluso la pattuizione di interessi usurari, così come è stato verificato il rispetto della soglia usura rispetto al c/c n.30410/4012949446 (vd. p. 32-34, 43-46, c.t.u.).
La questione non può porsi nemmeno in merito alla c.d. usura sopravvenuta, considerato che la
Suprema Corte di Cassazione ha chiarito come, nell'ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n.108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia né della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, né della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula. Pertanto, la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass., Sez. Unite, pagina 14 di 17 19.10.2017, n.24675).
Tale principio è stato ritenuto pacificamente applicabile anche al contratto di conto corrente, posto che l'art. 1815, co. 2, c.c., si riferisce non solo ai rapporti di mutuo, ma anche a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, ossia a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione (Cass. 1.7.24, n.18013; Cass. 11.0.24, n.16233).
Quanto, infine, alle valute, il C.T.U. ha evidenziato, per il c/c n.719709, come nessuno dei documenti in atti riporti la disciplina relativa all'applicazione alle diverse operazioni bancarie e, pertanto, in modo condivisibile, ha provveduto, in sede di ricalcolo, “a riordinare i movimenti per data operazione, espungendo in tal modo il costo derivante dalle valute” (vd. p. 34, c.t.u.).
Per il c/c n.30410/4012949446, invece, è stato mantenuto l'ordinamento dei saldi per data valuta, essendo disciplinate nel relativo contratto le date valuta per ogni singola operazione (vd. p. 46, c.t.u.).
Il C.T.U., infine, epurando i due c/c di corrispondenza dalle poste illegittimamente addebitate dalla
Banca, ha accertato per il c/c n.719709, intestato alla un nuovo saldo positivo di euro Parte_1
73.269,27 in luogo di quello debitore pari ad euro - 1,29 (vd. p. 37, c.t.u.), quale credito del correntista e debito della Banca, nonché per il c/c n.30410/4012949446, intestato alla in bonis, un Parte_2
saldo negativo di euro 70.109,96 in luogo di quello negativo rinveniente dal saldo di euro – CP_12
89.596,80 (vd. p. 48, c.t.u.).
Alla luce delle superiori argomentazioni, risulta dunque superflua la rimessione della causa sul ruolo per un'integrazione della perizia, come richiesto nelle comparse conclusionali dai procuratori delle parti convenute.
Conclusivamente, la domanda attorea di ripetizione indebito e di accertamento negativo del credito merita accoglimento, sicché, rettificato in attivo il saldo del c/c n.719709, intestato alla Parte_1 per € 73.269,27, e rettificato il saldo debitore del c/c n.30410/4012949446, intestato alla Parte_2 in bonis, per € 70.109,96, la Banca convenuta andrà condannata alla restituzione della somma di €
73.269,27 in favore di Parte_1
Gli importi oggetto di restituzione vanno maggiorati di interessi al tasso legale dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Va, invece, respinta la domanda attorea di liquidazione degli interessi di mora previsti dalla legislazione pagina 15 di 17 speciale e derivanti da ritardi nelle transazioni commerciali, posto che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, tali interessi, invero, “svolgono una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti del debitore inadempiente in relazione ad una predeterminata transazione commerciale caratterizzata dal mancato pagamento del corrispettivo pattuito. La loro finalità e la loro stessa peculiare disciplina (automaticità, termine di decorrenza legato tendenzialmente alla scadenza dell'obbligazione, etc.) sono, con evidenza, estranei all'azione di ripetizione dell'indebito, fattispecie diversa che ricorre allorquando un soggetto, sia esso o meno un imprenditore commerciale, esegua un pagamento in difetto di una causa giustificativa e chiami in giudizio l'accipiens per la restituzione di quanto da questi indebitamente percepito..ne' la circostanza che entrambe le parti dell'azione di ripetizione dell'indebito possano eventualmente appartenere alla categoria degli imprenditori commerciali (uno dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 2002, articolo 2) costituisce un elemento sufficiente, in difetto degli altri, per ritenere comunque applicabile la normativa di cui al presente motivo” (Cass. 14.12.2022, n.36595).
In ragione di quanto sopra ne consegue altresì la reiezione dell'intervento dispiegato da CP_9
nella veste di cui in epigrafe.
[...]
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità media), tenuto conto della complessità della causa, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Cristiano Pennacchia.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e solidalmente a carico della convenuta e di come in epigrafe Controparte_1 Controparte_9
indicate, nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in via preliminare, dichiara l'estromissione dal presente giudizio dell'interveniente CP_7
[...]
b) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido la convenuta Controparte_1 pagina 16 di 17 come in epigrafe indicate, alla restituzione in favore della ricorrente in riassunzione Parte_1
per il c/c n. 719709 (e successive numerazioni), della complessiva somma di euro
[...]
73.269,27, nonché alla rettifica del saldo debitore del c/c n. n.30410/4012949446, intestato alla in € 70.109,96, oltre interessi al tasso legale dal dì della domanda sino Parte_2 all'effettivo soddisfo;
c) condanna in solido la convenuta e l'interveniente nella Controparte_1 Controparte_9
veste di cui in epigrafe, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 10.860,00 per compensi di avvocato, euro 469,13 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Cristiano Pennacchia;
d) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico della convenuta e dell'interveniente come in epigrafe Controparte_1 Controparte_9
indicate, nella misura di metà ciascuna.
Così deciso in Latina, 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
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