Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14070/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Emanuela Romano Giudice
Dott.ssa Angela Baraldi Giudice Relatrice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14070/2024 promossa da:
(CUI: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIANO Parte_1 C.F._1
FELICIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per la sola ricorrente:
“in via principale: accertare il diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98, con ogni conseguenza”.
All'esito della camera di consiglio del 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 10 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Bologna in data 13.08.2024 e notificatole in data 3.10.2024. 1.1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…L'istante risulta immune da precedenti penali;
L'istante ha riferito di essere entrata in Italia nel 2010 con visto turistico, apposto su passaporto smarrito;
tuttavia. il primo riscontro oggettivo della sua presenza sul territorio italiano risale solo al 06/08/2020, allorquando l'interessata partecipava in qualità di lavoratrice alla procedura di emersione ex art. 103 comma 1 D.L. 34/2020 presso la Prefettura di Ravenna, procedura che si concludeva con esito negativo: L'istante r 'Agata GN (BO) da un cittadino italiano;
- In Italia è presenta la sorella dell'istante, nata il [...] in [...], residente in [...]provincia di Forli-Cesena dal 2017; Non che possano acclarare l'effettivo inserimento nel tessuto sociale italiano della richiedente: - Dagli accertamenti esperiti tramite interrogazione delle banche dati
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alla proposta di lavoro, redatta da non è seguita l'instaurazione di un rapporto di lavoro;
[…] per Parte_2 quanto attiene alla vita familiare, ha riferito di conservare dei legami nel Paese di origine;
in tale contesto non risulta dunque determinante la presenza in Italia di una sorella, posto, peraltro, che la medesima non risulta convivente con l'istante: in base alle circostanze del caso di specie, non si ritiene che l'allontanamento della richiedente costituisca una compromissione della sua vita familiare, dovendosi evidenziare che la richiedente è una donna adulta e priva di particolari profili di vulnerabilità che ne sconsiglino il rimpatrio:
RITENUTO che
, per quanto attiene alla vita privata, la richiedente non ha prodotto elementi idonei a documentare adeguatamente quali sarebbero state le sue condizioni di vita durante gli anni trascorsi sul territorio italiano: in particolare, dalla documentazione allegata e dalle risultanze degli accertamenti condotti dalla Questura di Bologna risulta che l'interessata è stata occupata in passato solamente per brevissimi periodi e in maniera e discontinua, percependo redditi assai esigui;
oltre a ciò, non si rilevano elementi indicativi di un significativo inserimento sociale, posto che l'istante non ha prodotto documentazione relativa all'asserito livello di conoscenza della lingua italiana o ad altre attività rilevanti svolte in Italia e, in merito alla situazione abitativa, è noto solamente che sia stata ospitata dal gennaio 2023 da un cittadino italiano, senza che sia stato chiarito a quale titolo: in conclusione, dalla valutazione degli elementi forniti al momento della presentazione dell'istanza in esame, non risulta che all'asserita lunga durata della permanenza in Italia della richiedente - peraltro avvenuta in gran parte in assenza di un regolare titolo di soggiorno - si sia accompagnato un effettivo percorso di radicamento meritevole di tutela […]non sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto della richiedente al rispetto della propria vita privata e familiare, non essendo emersi dall'istruttoria elementi attestanti la presenza di effettivi e stabili legami familiari e/o sociali ovvero un effettivo inserimento sociale conseguente a un soggiorno in Italia di lunga durata i quali, a confronto con la situazione familiare, sociale o culturale che troverebbe nel Paese di origine, siano tali da rendere l'allontanamento dal territorio nazionale un atto gravemente lesivo di un avvenuto radicamento o del diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri essere umani, anche di natura professionale e commerciale…”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa. L'istante ha dedotto, infine, di essere partita dal proprio paese d'origine quindici anni or sono, senza farvi più ritorno.
1.3. In data 11 ottobre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Sebbene regolarmente legati alla nota di deposito del difensore di parte ricorrente del 16.1.2025) il non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente che, all'udienza del 14.3.2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “...ADR: io lavoro come badante signora anziana che si chiama La Porta Laura, anche se il contratto l'ho stipulato con il figlio sig. che vive a Ravenna. Lavoro presso Per_2 questa signora dal 14 settembre 2024, dormo anche in casa su omunque una giornata di riposo e un'altra mezza giornata libera. Guadagno circa tra i 1.100,00 e i 1.30 mese. Prima ho lavorato sempre in regola e sempre come badante di un'altra signora anziana sig.ra di Ravenna ma purtroppo Persona_3 ta a novembre del 2023; poi ho lavorato sempre con le stesse un'altra donna, la sig.ra di Ravenna. Prima di ottenere la sospensione del provvedimento negativo della Questura di Ravenna ho CP_3 ma in nero perché non avevo nessun permesso: ad esempio, mi sono arrangiata in piccoli lavori come stirare le camicie per alcune famiglie che conoscevano mia sorella che lavora anche lei come badante. ADR: io sono partita dal Marocco e sono arrivata in Italia nel 2010 e da quel momento non sono andata più via da qui. Mia sorella si era già trasferita in Italia ma io non sapevo dove fosse. Sono andata a vivere con un mio cugino e sua moglie a Torino dove sono rimasta per sette anni. Poi lui e sua moglie si sono trasferiti in Francia per lavoro ed io sono rimasta a Torino da sola. Lavora ndo le pulizie ma sempre in nero perché non avevo il permesso. Tramite mia madre con la quale mia sorella ogni tanto si sentiva, sono riuscita a mettermi in contatto con
Pagina 2 aveva cambiato diverse volte abitazione e residenza tanto che è stato difficile per me rintracciarla. Anche
mi ha detto che mi stava cercando. E così tra il 2017 e il 2018 ho raggiunto mia sorella a Gatteo Marte, vincia di Forlì-Cesena, e sono rimasta a casa sua. Lei ha un permesso per lavoro subordinato, mi ha aiutato con le pratiche per la mia regolarizzazione anche se nel 2020 con la procedura di emersione la mia richiesta è stata rifiutata per alcuni problemi del mio datore di lavoro. Nel 2021 ho potuto lavorare in regola sempre come badante per una signora che poi è morta. ADR: come documenti d'identità personali io ho solo il codice fiscale italiano e la ricevuta della Questura di Ravenna dopo la sospensiva del Tribunale. Non posso prendere ancora la residenza ma ho il medico di base. Ho anche il passaporto marocchino. ADR: ho programmati alcuni esami del sangue sia ad aprile che a maggio ed una visita dermatologica il 20 agosto perché ho iniziato ad avvertire dolore e bruciore sulle dita delle mani e dei piedi che si gonfiano pure. La dottoressa mi ha detto che sospetta che io abbia l'artrite reumatoide. ADR: io sono nata in [...] e precisamente nella città di Khouribga a distanza di 120 Km da Casablanca dove vivono ancora i miei genitori che sono oramai anziani e malati. Poi, ci sono altri cinque fratelli e due sorelle. In tutto siamo nove figli. Mia madre soffre di diabete e di cuore, mio padre non percepisce neppure una pensione minima, uno dei miei fratelli è disabile;
io e prima ancora mia sorella siamo partite dal Marocco per cercare di aiutare la nostra famiglia. ADR: nel poco tempo libero che ho a disposizione mi piace cucinare, io sono uno chef, nel mio paese ho c informatica e di cucina. ADR: sono fidanzata da un anno con un mio connazionale, che lavora a Bari, l'ho conosciuto un Parte_3 po' meno di due anni fa quando lavoravo dalla si a di e che aveva due figlie che avevano, ognuna a Ravenna, una pizzeria;
grazi figlie ho conosciuto Abbiamo intenzione Pt_3 di sposarci in futuro ma lui ora ha suo padre che ha problemi cardiaci e si è dov .”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal modulo di domanda di protezione speciale con contestuale fissazione della convocazione l'appuntamento è stato richiesto in data 23.1.2023: v. doc. 5 ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente,
Pagina 3 si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio f i si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso Per_4 della vita lavorativa che la maggi lle persone ha una significativa, se non la più grande, ità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the Per_5 notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in th,,e course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un serio e fattivo percorso di integrazione sul territorio italiano. Dalla documentazione depositata in atti e come, peraltro, già evidenziato nel provvedimento di sospensione inaudita altera parte del decreto di rigetto dell'organo amministrativo nonché alla luce delle dichiarazioni rese in sede giudiziale, si evince che la ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (parte resistente, giova ribadire, è rimasta contumace e, comunque, nulla è stato segnalato o depositato sul punto), ha avviato un serio percorso di integrazione lavorativa, percependo attualmente una retribuzione media mensile pari ad euro 1100,00-1300,00 euro (v. copie buste-paga depositate unitamente al ricorso vv. docc. 10-12). Risulta, altresì, come l'istante abbia posto in essere ogni sforzo per poter regolarizzare la propria permanenza in Italia dopo sette anni trascorsi con un cugino e la di lui moglie che si trasferivano in Francia, di fatto abbandonandola: infatti, in data 06.08.2020, partecipava in qualità di lavoratrice alla procedura di emersione ex art. 103 comma 1
Pagina 4 D.L. 34/2020 presso la Prefettura di Ravenna, procedura ch esito negativo;
v. doc. 6 ricorso); in data 05.07.2021, veniva assunta dalla Sig.ra nata il [...] in [...]
Romania, con la mansione di badante convivente a te in Ravenna, località Sant' rizzagno n.40 (v. doc. 7 ricorso); in data 05.10.2023, sottoscriveva con la Sig.ra nata il [...] a [...] ( o di lavoro domestico, al fine di Parte_4 assistere, in qualità di badante convivente, la Sig.ra presso la sua abitazione sita a Persona_3
Ravenna (RA), alla Via Faentina n.244 (v. doc. 8 ric di lavoro, quest' interrompeva nel dicembre 2023 con un licenziamento, stante il decesso della Sig.ra Persona_3 avvenuto in data 22.11.2023 a Ravenna (v. doc.9 ricorso); in data 24.0 mansione di badante convivente a tempo indetermi .ra nata il Persona_7
06.03.1966 a Ravenna, al fine di assistere la Sig.ra presso la sua abitazione sita a Parte_5 rea n. 165; (v. doc. 10 ricorso); d lavora alle dipendenze del Sig.
nato il [...] alità di badante convivente a tempo Persona_8 iste la madre, Sig.ra con cui risiede nell'abitazione sita a CP_4
Ravenna, in Via Talamone n.12 (v. doc. 11 ricorso). Ad oggi la ricorrente si trova sul territorio italiano dal 2010 o, stante il tenore sul punto del parere sfavorevole espresso dalla CT di Bologna, dal 2020 (v. verbale udienza del 14.3.2025) e, comunque, da alcuni anni, ciò che le ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. A tal proposito, la ricorrente ha dichiarato di avere instaurato, da un anno circa, una relazione sentimentale in Italia, sia pur allo stato a distanza (v. verbale udienza del 14.3.2025) e di non aver più roprio paese d'origine: sul territorio nazionale è, poi, presente la sorella regolarmente soggiornante con permesso per lavoro subordinato e residente in Persona_1 provincia di Forlì-Cesena (v. doc. 12 ricorso). Alla luce di tutto ciò, i legami con la propria famiglia d'origine, ancora esistenti, non possono che apparire quantomeno affievoliti. La ricorrente ha, altresì, dimostrato, nonostante la mancanza di idonee attestazioni, di avere una buona conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento dell'audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un interprete. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza rispond n “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_9 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consente terferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione della ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che ella ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con
Pagina 5 modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente;
il permesso di soggiorno lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Nulla sulle spese atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata anche sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, il 27 marzo 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
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