Articolo 3 della Legge 14 luglio 1887, n. 4730
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 agosto 1887
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Versione
8 agosto 1889
Art. 3.
Articolo 3.

Le espropriazioni ed i lavori relativi saranno incominciati e compiuti entro il periodo di anni cinque da potersi prorogare dal Ministero della Pubblica Istruzione, d'accordo col municipio di Roma, nei casi e nei modi indicati all'articolo 13 della legge 25 giugno 1865 sopramentovata. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 7 luglio 1889, n. 6211 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine stabilito dall' art. 3 della legge 14 luglio 1887, N. 4730 , sara' d'anni 10 dalla promulgazione della legge stessa".
Entrata in vigore il 8 agosto 1889