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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1284/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1284/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. ROTONDO LUCA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. ROTONDO LUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 25/05/2012 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
317/2024 pubbl. il 25/07/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 5 lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 25/05/2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 2012 atto numero 45 parte I, serie -, Uff. 1, alle medesime condizioni della separazione, che di sotto si riportano, recepite nella Sentenza n.
317/2024 pubbl. il 25/07/2024 e modificate ai soli punti d. ed e. come di seguito meglio descritti:
a. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, salvo quanto indicato nel punto che segue.
b. La casa coniugale di proprietà del marito, ubicata in via Notturno n. 6, Pescara, costituita da abitazione ai piani terra e 1°, identificata al catasto di detto Comune al foglio 32, particella 924 sub 11 e da locale ripostiglio posto al piano terra identificato al foglio 32, particella 924 sub 10 (di seguito abitazione e ripostiglio insieme denominati la “Casa Coniugale”) viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti;
la moglie rilascerà la Casa Coniugale entro il 30 settembre 2024 e comunicherà la propria nuova residenza al marito. Sino ad allora, il marito autorizza la moglie a trascorre con i figli i periodi indicati al punto d) che segue presso la Casa
Coniugale, successivamente la madre terrà i figli con sé presso la propria nuova abitazione.
c. I figli minori e sono affidati in modo Persona_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso il padre nella Casa Coniugale. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
pagina 3 di 5 d. La madre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorrerà con i figli:
- tre giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi “con pernotto dalla madre”;
- i fine settimana alternati, dalle ore 08:00 fino alle ore 20:00 della domenica;
- per sette giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
“anche il padre trascorrerà con i figli sette giorni consecutivi in estate”;
- per quattro giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta.
e. La madre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, corrisponderà all'altro genitore entro il giorno trenta di ogni mese, “la somma complessiva di € 500,00 al mese, mediante autorizzazione al marito a trattenere per sé l'assegno unico per i due figli erogato dall' per complessivi € 116,00 (salve successive modifiche che CP_2
determineranno eventuali conguagli), tale che la madre verserà per ogni figlio la somma di € 221,00 al mese”, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, mediante versamento in denaro oppure acquisto di alimenti e beni destinati ai figli per un valore equivalente;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate.
f. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. Con g. Il ciclomotore marca modello Symphony 50 telaio n. C000694PE22 già di proprietà del marito rimane di proprietà esclusiva dello stesso.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1284/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. ROTONDO LUCA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. ROTONDO LUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 25/05/2012 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
317/2024 pubbl. il 25/07/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 5 lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 25/05/2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 2012 atto numero 45 parte I, serie -, Uff. 1, alle medesime condizioni della separazione, che di sotto si riportano, recepite nella Sentenza n.
317/2024 pubbl. il 25/07/2024 e modificate ai soli punti d. ed e. come di seguito meglio descritti:
a. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, salvo quanto indicato nel punto che segue.
b. La casa coniugale di proprietà del marito, ubicata in via Notturno n. 6, Pescara, costituita da abitazione ai piani terra e 1°, identificata al catasto di detto Comune al foglio 32, particella 924 sub 11 e da locale ripostiglio posto al piano terra identificato al foglio 32, particella 924 sub 10 (di seguito abitazione e ripostiglio insieme denominati la “Casa Coniugale”) viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti;
la moglie rilascerà la Casa Coniugale entro il 30 settembre 2024 e comunicherà la propria nuova residenza al marito. Sino ad allora, il marito autorizza la moglie a trascorre con i figli i periodi indicati al punto d) che segue presso la Casa
Coniugale, successivamente la madre terrà i figli con sé presso la propria nuova abitazione.
c. I figli minori e sono affidati in modo Persona_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso il padre nella Casa Coniugale. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
pagina 3 di 5 d. La madre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorrerà con i figli:
- tre giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi “con pernotto dalla madre”;
- i fine settimana alternati, dalle ore 08:00 fino alle ore 20:00 della domenica;
- per sette giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
“anche il padre trascorrerà con i figli sette giorni consecutivi in estate”;
- per quattro giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta.
e. La madre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, corrisponderà all'altro genitore entro il giorno trenta di ogni mese, “la somma complessiva di € 500,00 al mese, mediante autorizzazione al marito a trattenere per sé l'assegno unico per i due figli erogato dall' per complessivi € 116,00 (salve successive modifiche che CP_2
determineranno eventuali conguagli), tale che la madre verserà per ogni figlio la somma di € 221,00 al mese”, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, mediante versamento in denaro oppure acquisto di alimenti e beni destinati ai figli per un valore equivalente;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate.
f. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. Con g. Il ciclomotore marca modello Symphony 50 telaio n. C000694PE22 già di proprietà del marito rimane di proprietà esclusiva dello stesso.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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