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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/09/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1626 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Valentina Ponte e Davide Ponte
- RICORRENTE -
contro
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 legale in Rogno, Via Santa Caterina da Siena n. 4 (c.f. ), indirizzo Pec P.IVA_1 estratto dal registro Emai_1 Email_2
- RESISTENTE CONTUMACE –
Oggetto: retribuzione
Nell'udienza di discussione, il procuratore della parte concludeva come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 7.7.25, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, per sentirla condannare al pagamento di €
9.540,40 (di cui euro 3.485,50 a titolo di retribuzione di cui alle buste paga di luglio, agosto e settembre 2024, euro 4.251,37 a titolo di spettanze di fine rapporto, euro 1.803,53 a titolo di
T.F.R.), con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
La parte ricorrente a sostegno ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 15.5.2023 al 28.8.2024, in qualità di operaio, 2° livello retributivo a norma del CCNL Metalmeccanici PMI, full-time,
1 - di non aver percepito la retribuzione di luglio, agosto e settembre 2024, il rateo di 13a mensilità e tutte le competenze di fine rapporto,
La parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita.
Il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione - ha deciso la controversia depositando ex art. 127 ter c.p.c. la sentenza.
DIRITTO
La parte ricorrente ha dedotto di essere rimasta creditrice alla cessazione del rapporto della retribuzione la retribuzione di luglio, agosto e settembre 2024, il rateo di 13a mensilità e tutte le competenze di fine rapporto.
***
Parte convenuta, non costituendosi non ha offerto la prova del pagamento delle predette competenze.
Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consenta di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
***
La convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente gli importi richiesti, essendo stati correttamente calcolati sulla scorta della disciplina legale e contrattuale in materia e alla luce dei cedolini paga consegnati.
Tali importi andranno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili o della cessazione del rapporto per le competenze di fine rapporto per il pagamento al saldo effettivo.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, scomputando la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente € 9.540,40 (di cui 1.803,53
a titolo di T.F.R.), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;
2 - condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
2.109,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 4 settembre 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Valentina Ponte e Davide Ponte
- RICORRENTE -
contro
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 legale in Rogno, Via Santa Caterina da Siena n. 4 (c.f. ), indirizzo Pec P.IVA_1 estratto dal registro Emai_1 Email_2
- RESISTENTE CONTUMACE –
Oggetto: retribuzione
Nell'udienza di discussione, il procuratore della parte concludeva come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 7.7.25, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, per sentirla condannare al pagamento di €
9.540,40 (di cui euro 3.485,50 a titolo di retribuzione di cui alle buste paga di luglio, agosto e settembre 2024, euro 4.251,37 a titolo di spettanze di fine rapporto, euro 1.803,53 a titolo di
T.F.R.), con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
La parte ricorrente a sostegno ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 15.5.2023 al 28.8.2024, in qualità di operaio, 2° livello retributivo a norma del CCNL Metalmeccanici PMI, full-time,
1 - di non aver percepito la retribuzione di luglio, agosto e settembre 2024, il rateo di 13a mensilità e tutte le competenze di fine rapporto,
La parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita.
Il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione - ha deciso la controversia depositando ex art. 127 ter c.p.c. la sentenza.
DIRITTO
La parte ricorrente ha dedotto di essere rimasta creditrice alla cessazione del rapporto della retribuzione la retribuzione di luglio, agosto e settembre 2024, il rateo di 13a mensilità e tutte le competenze di fine rapporto.
***
Parte convenuta, non costituendosi non ha offerto la prova del pagamento delle predette competenze.
Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consenta di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
***
La convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente gli importi richiesti, essendo stati correttamente calcolati sulla scorta della disciplina legale e contrattuale in materia e alla luce dei cedolini paga consegnati.
Tali importi andranno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili o della cessazione del rapporto per le competenze di fine rapporto per il pagamento al saldo effettivo.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, scomputando la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente € 9.540,40 (di cui 1.803,53
a titolo di T.F.R.), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;
2 - condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
2.109,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 4 settembre 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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