Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7841
CASS
Sentenza 19 maggio 2003

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L'art. 18, quinto comma, legge n. 300 del 1970, nel testo modificato dalla legge n. 108 del 1990, configura un'ipotesi di risoluzione 'ipso iure' del rapporto di lavoro subordinato, nel caso in cui il lavoratore non riprenda servizio entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito rivoltogli in tal senso dal datore di lavoro, sicché qualora quest'ultimo, successivamente al decorso di detto termine, invii al lavoratore una nuova comunicazione avente ad oggetto la risoluzione del rapporto, la stessa può avere valore meramente ricognitivo della risoluzione già verificatasi, ovvero può costituire manifestazione di una nuova volontà di recesso, ammissibile anche nella fase di esecuzione della sentenza di reintegra nel posto di lavoro, purché concerna fatti nuovi e diversi rispetto a quelli che hanno costituito oggetto di siffatta pronuncia. Pertanto, qualora il lavoratore impugni tale comunicazione, deducendo l'inesistenza dei presupposti per la cessazione del rapporto di lavoro, il giudice del merito deve accertare se essa configuri un nuovo atto di recesso che, in quanto tale, deve essere impugnato entro il termine di cui all'art. 6, legge n. 604 del 1966, ovvero costituisca un atto meramente ricognitivo della avvenuta risoluzione e, in questa ultima ipotesi, è tenuto a verificare l'esistenza dei presupposti per la risoluzione, quindi, tra l'altro, ad accertare se l'invito a riprendere il servizio si riferiva allo stesso posto occupato dal lavoratore illegittimamente licenziato o ad uno di pari valore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7841
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7841
    Data del deposito : 19 maggio 2003

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