Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
L'art. 18, quinto comma, legge n. 300 del 1970, nel testo modificato dalla legge n. 108 del 1990, configura un'ipotesi di risoluzione 'ipso iure' del rapporto di lavoro subordinato, nel caso in cui il lavoratore non riprenda servizio entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito rivoltogli in tal senso dal datore di lavoro, sicché qualora quest'ultimo, successivamente al decorso di detto termine, invii al lavoratore una nuova comunicazione avente ad oggetto la risoluzione del rapporto, la stessa può avere valore meramente ricognitivo della risoluzione già verificatasi, ovvero può costituire manifestazione di una nuova volontà di recesso, ammissibile anche nella fase di esecuzione della sentenza di reintegra nel posto di lavoro, purché concerna fatti nuovi e diversi rispetto a quelli che hanno costituito oggetto di siffatta pronuncia. Pertanto, qualora il lavoratore impugni tale comunicazione, deducendo l'inesistenza dei presupposti per la cessazione del rapporto di lavoro, il giudice del merito deve accertare se essa configuri un nuovo atto di recesso che, in quanto tale, deve essere impugnato entro il termine di cui all'art. 6, legge n. 604 del 1966, ovvero costituisca un atto meramente ricognitivo della avvenuta risoluzione e, in questa ultima ipotesi, è tenuto a verificare l'esistenza dei presupposti per la risoluzione, quindi, tra l'altro, ad accertare se l'invito a riprendere il servizio si riferiva allo stesso posto occupato dal lavoratore illegittimamente licenziato o ad uno di pari valore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7841 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PFIZER ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. S. NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE ALBERTO RASI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ST AB;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 12060/01 proposto da:
ST AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIER LUIGI PANICI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
PFIZER ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. S. NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE ALBERTO RASI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 34609/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 07/11/00 R.G.N. 50877/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato RASI SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 settembre 1990 il Dott. AB RI adiva il Pretore di Roma esponendo: che il datore di lavoro Pfizer Spa lo aveva licenziato una prima volta in data 14 aprile 1984, e dopo l'annullamento di tale licenziamento in virtù di sentenza (poi passata in giudicato) del Pretore di Roma del 27 marzo - 24 aprile 1985, una seconda volta in data 5 giugno 1986: anche questo secondo licenziamento, peraltro, era stato annullato come illegittimo, dal Pretore di Roma con sentenza 22 dicembre 1987, passata parimenti in giudicato;
che con lettera 29.7.1989 la Pfizer lo aveva invitato presso la sede Direzione del Personale di Roma, proponendogli la reintegra, ma in mansione del tutto diversa, e per di più con adibizione ad unità produttiva con meno di 15 addetti e quindi non soggetta (nella disciplina legale di allora, precedente alla legge 108/1990) a regime di stabilità reale dei posti di lavoro;
a seguito del suo rifiuto, la Pfizer gli comunicava con lettera 11 ottobre 1989 che: "In relazione alla nostra del 29 luglio 1989, con cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 secondo comma legge 20 maggio 1970 n. 300, la invitavamo a riprendere servizio,
giusta la sentenza del Pretore di Roma Dott. Tomasone, ed in relazione alla sua lettera del 22 settembre 1989, abbiamo preso atto del suo rifiuto ad esser reintegrato in servizio e comunque della Sua mancata presentazione in azienda. Pertanto con la presente Le comunichiamo che il rapporto con noi intercorrente si intende risolto ad ogni effetto di legge e di contratto con decorrenza 22 settembre 1989".
Chiedeva che il Pretore dichiarasse tale comunicazione inefficace e giuridicamente irrilevante.
Si doleva poi, sotto il profilo economico, che la Pfizer Spa non avesse dato regolare esecuzione a dette sentenze, omettendo in larga parte, e dopo il giugno 1986 addirittura in modo totale, il pagamento delle retribuzioni perdute;
chiedeva pertanto statuizione di condanna della stessa Pfizer alla corresponsione degli importi indicati con riferimento agli anni compresi tra il 1984 ed il giorno della emananda sentenza.
Ritualmente costituitasi, la Pfizer Spa eccepiva che nella sua comunicazione del 10 ottobre 1989 si doveva configurare un atto di licenziamento, non impugnato dal ricorrente Dott. RI nel termine decadenziale di 60 giorni.
Per conseguenza si sarebbe potuto parlare di suoi crediti per risarcimento o arretrati retributivi (discendenti dai due precedenti licenziamenti annullati) non oltre la data del 22 settembre 1989, ma ciò solo in astratto, in quanto il ricorso doveva, sullo specifico punto, essere considerato nullo per indeterminatezza, non contenendo, a giudizio della società convenuta, sufficienti elementi di determinazione e controllo degli importi richiesti. Il Pretore, in accoglimento delle eccezioni preliminari della Pfizer, con sentenza dell'11 dicembre 1992 rigettava la domanda relativa alla dichiarazione della nullità e inefficacia della comunicazione Pfizer Italiana Spa dell'11.10.1989, e dichiarava la nullità della domanda relativa al pagamento delle retribuzioni maturate dal 14.4.1984.
Su appello del RI, il Tribunale di Roma, previa ctu contabile, ritenuta infondata l'eccezione di nullità del ricorso, condannava la Pzifer Spa al pagamento di L. 156.342.156; con riguardo, invece al capo di domanda proposto dall'appellante in ordine alla ancor attuale sussistenza del rapporto, respingeva il gravame, ravvisando nella comunicazione suddetta un atto negoziale di recesso, non impugnato nel termine decadenziale di 60 giorni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale la Pfizer, con due motivi.
L'intimato si è costituito con controricorso, resistendo e proponendo ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata, perché basata su ctu fondata su quesito erroneamente formulato;
infatti il Tribunale aveva assegnato al ctu il compito di accertare il dovuto sulla base della lettera 8.2.1990, che però proviene dallo stesso preteso creditore, e che quindi non può fare prova a suo favore, e che il debitore non aveva onere di contestare specificamente.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 116, 421 e 437, contesta le conseguenze che il Tribunale avrebbe tratto dalla mancata contestazione.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.
Infatti la ricorrente non deduce, quale che sia il quesito assegnato dal Tribunale, errori giuridici o di calcolo della ctu, soli rilevanti ai fini della decisione. Il Tribunale, poi, ha basato la sua decisione sugli accertamenti di detta ctu, e non su pretesi effetti confessori o ammissivi della mancata contestazione. Con i due motivi del ricorso incidentale, il RI, deducendo rispettivamente violazione e falsa applicazione dell'art. 18, 5^ comma, Legge 20 maggio 1970, n. 300 in relazione agli artt. 1 e 3
Legge 15 luglio 1999, n. 640 (legge non esistente, da intendersi:
Legge 15 luglio 1966, n. 604) e omessa motivazione, contesta la qualificazione operata dalla sentenza impugnata della lettera di presa d'atto della mancata ripresa del lavoro al termine dei 30 giorni di cui all'art. 18 comma 2^, ultima parte, Legge 20 maggio 1970, n. 300 come atto di recesso. Sostiene che, non essendo tale comunicazione soggetta all'onere della impugnazione a norma dell'art. 6 Legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice avrebbe dovuto valutare nel merito la giustificatezza dei motivi addotti dal RI per la mancata ripresa del lavoro.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
Quanto alla censura di violazione di legge, l'art. 18 (già comma 2^, ultima parte, ed ora, dopo le modifiche dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, 5^ comma) dispone "Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, ne' abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti". Tale norma configura una automatica risoluzione del rapporto derivante "ipso iure" dalla mancata presentazione del dipendente entro il termine di trenta giorni al riguardo previsto (Cass. 13.1.1993 n. 314; Cass. 10.4.1990 n. 3032), che presuppone l'accertamento della esistenza dei presupposti per la risoluzione (Cass. 24.3.1987 n. 2857; nella specie la sufficiente precisione dell'invito).
Ove il datore di lavoro emetta, dopo l'invito, una ulteriore comunicazione, il giudice del merito deve esaminare se tale comunicazione abbia valore ricognitivo, e cioè costituisca una mera presa d'atto della risoluzione già verificatasi ipso jure, oppure costituisca un atto volitivo, e cioè la manifestazione di volontà di un nuovo recesso, consentito al datore di lavoro anche nella fase di esecuzione della sentenza di reintegra, limitatamente a fatti nuovi e diversi da quelli oggetto della declaratoria di illegittimità del licenziamento, nuovo recesso che il lavoratore ha l'onere di impugnare entro il termine di cui all'art. 6 Legge 15 luglio 1966, n. 604. La sentenza impugnata è pertanto incorsa in un duplice errore. Essa ha individuato nella lettera in esame un atto di recesso, senza tener conto della distinzione di cui sopra e senza dare spiegazione adeguata della esegesi effettuata della lettera del datore di lavoro (la cui interpretazione il ricorrente implicitamente censura, pur senza menzionare le norme codicistiche che esprimono i canoni interpretativi), laddove la considera tout court un atto di recesso, senza valutare le plurime espressioni letterali che esprimono la volontà di dare esecuzione alla sentenza di reintegra e di prendere atto del rifiuto del lavoratore a riprendere servizio. In secondo luogo, il giudice d'appello, quale conseguenza del primo errore, ha omesso di valutare se il rifiuto riferito nella lettera del datore di lavoro poteva essere giustificato, secondo l'insegnamento di questa Corte, secondo cui "L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato, salva la facoltà del datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra sede nel concorso delle circostanze di cui all'art. 2103 cod. civ.; il datore di lavoro non può sottrarsi all'esatto adempimento dell'ordine di reintegrazione sostenendo che esigenze organizzative lo hanno indotto a coprire con altro dipendente il posto di lavoro in precedenza occupato dal lavoratore licenziato, atteso che l'esigenza di "copertura" del posto reso vacante trae origine non da esigenze organizzative, ma dallo stesso licenziamento del quale è stata accertata l'illegittimità, ed è perciò da ricondurre in via esclusiva all'illecito comportamento del datore di lavoro (Cass.
7.1.1998 n. 77). Il ricorso incidentale va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Roma, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto:
"l'art. 18 (già comma 2^, ultima parte, ed ora, dopo le modifiche dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, 5^ comma) configura una automatica risoluzione del rapporto derivante "ipso iure" dalla mancata presentazione del dipendente entro il termine di trenta giorni dall'invito del datore di lavoro a riprendere il servizio;
pertanto, ove, decorso tale termine, il datore di lavoro emetta una ulteriore comunicazione, il giudice del merito deve esaminare se tale comunicazione abbia valore ricognitivo, e cioè costituisca una mera presa d'atto della risoluzione già verificatasi ipso jure, oppure costituisca un atto volitivo, e cioè la manifestazione di volontà di un nuovo recesso, consentito al datore di lavoro anche nella fase di esecuzione della sentenza di reintegra, limitatamente a fatti nuovi e diversi da quelli oggetto della declaratoria di illegittimità del licenziamento. Solo in questa seconda ipotesi il lavoratore ha l'onere di impugnare il nuovo atto di recesso, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 6 Legge 15 luglio 1966, n. 604. Viceversa, ove la comunicazione del datore di lavoro costituisca una mera presa d'atto della risoluzione del rapporto a suo avviso avvenuta, il giudice del merito deve accertare la esistenza dei presupposti per la risoluzione, in primis che l'invito a riprendere il servizio si riferisca allo stesso posto che il lavoratore aveva prima del licenziamento dichiarato illegittimo, o di pari valore".
Il giudice del rinvio provvedere altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 13 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003