Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 18/03/2024, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
Nr. 689/2022 R.Lav
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
in composizione monocratica , nella persona del Magistrato:
Dott. Marco Lualdi Giudice
In funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 689 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa con ricorso notificato alla controparte in data 20.10.2022 e definita all'esito della fase di trattazione con modalità telematiche da;
CI TO in qualità di legale rappresentante della MHS ITALY S.R.L.
(CF/Piva 03287310126 ) domiciliato elettivamente in Partinico (PA) alla via J. F. Kennedy n.
34 presso lo studio dell'avv. ALESSI CHRISTIAN che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
INPS Istituto nazionale Previdenza Sociale con sede in Roma, in persona dei legali rappresentanti, domiciliati elettivamente in Varese alla via Volta n. 3/5 con l'avv. Grazia Guerra che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine della comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Oggetto; opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 Legge n. 698/1981
All'esito dell'udienza di discussione con modalità telematiche del 12.3.2024 la causa e' stata definita, con contestuale lettura del dispositivo, sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse del ricorrente;
“Ritenere e dichiarare illegittima l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000269100, per i motivi sopra esposti e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti.
In subordine, qualora si ritenga sussistente la condotta sanzionabile, riformare l'ordinanza- ingiunzione opposta ed applicare il minimo edittale nella misura di euro 10.000,00 o in quella minore per i motivi di cui in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti.
Pag. 1 a 5
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso. “ nell'interesse del resistente INPS
“ in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando le ordinanze ingiunzioni opposte, così come rideterminate nel quantum e dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata, rideterminare le somme ingiunte nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell'INPS delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, ( come in atti ) “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.6.2022 il sig. IC RO, nella sua qualità di legale rappresentante della società MHS Italia S.r.l., ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di
Busto Arsizio - Sezione Lavoro - l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per vedere accolte le conclusioni sopra integralmente riportate.
In particolare la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000269100 emessa da INPS sede di Varese in data 6.5.2022 e notificata in data 27.5.2022 avente ad oggetto le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, insistendo contestualmente per la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo.
La difesa IC contestava la l'ordinanza ingiunzione ed il credito azionato per un duplice ordine di profili;
• insussistenza del titolo per mancata notifica dell'atto di accertamento
• estinzione della condotta sanzionabile per intervenuto pagamento chiedendo da ultimo ed in ogni caso l'applicazione del minimo edittale sulla sanzione irrogata.
Si costituiva ritualmente in giudizio la DPL opponendosi a tutte le richieste attoree e chiedendone il rigetto in quanto da ritenersi infondate in fatto ed in diritto.
Il giudice originariamente assegnatario del fascicolo, con provvedimento in data 1.7.2022, concedeva l'invocata sospensiva.
Nessuna delle parti reiterava le istanze istruttorie per testi e la parte ricorrente dava atto all'udienza in data 13.11.2023, su espressa richiesta del precedente giudice istruttore,
Pag. 2 a 5 dichiarava di non aderire alla rideterminazione delle sanzioni cosi' come formulata dall'Istituto.
Il giudice dava quindi atto della natura documentale della causa fissando termine per il deposito di note conclusive alle parti sino al 18.2.2024 ed ulteriore termine per repliche al
28.2.2024 rinviando contestualmente per la discussione della causa.
Nelle more del procedimento, a seguito di provvedimento di ripartizione tabellare adottato dal Presidente del Tribunale, il fascicolo veniva riassegnato a questo giudice.
Esaurita quindi l'istruttoria, il giudice definiva il procedimento all'esito dell'udienza di discussione mediante collegamenti audiovisivi in data 12.3.2024 con contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto.
L'ordinanza ingiunzione è stata emessa sul presupposto del mancato versamento da parte della MHS Italy S.r.l. di ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai periodi 12/2013, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11/2014 con riferimento ai dipendenti BO PO, MI AL AR,
IE GE e SC EL.
La circostanza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2014 entro i termini di legge ( 01/2014-12/2014) non è oggetto di contestazione ed in ogni caso la stessa parte oggi ricorrente non è stata in grado di fornire alcuna prova documentale di aver effettuato i pagamenti nei termini e per gli importi previsti, essendosi limitata ad effettuare un generico richiamo al proprio allegato 4, “ Cartelle/avvisi pagati dall'anno
2000 “ da cui non è dato desumere non solo l'effettività dei pagamenti con riferimento alle causali indicate nell'OI ma soprattutto la data dell'eventuale pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali poste a fondamento della sanzione irrogata.
Il motivo di impugnazione deve pertanto ritenersi infondato.
L'ulteriore motivo di impugnazione svolto dalla difesa CI si fonda sulla mancata notifica di un atto di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione a mezzo della quale sono state azionate le sanzioni di legge per l'omesso versamento
La difesa dell'Istituto ha allegato agli atti la diffida accertativa prot. n.
INPS.8700.23/08/2017.0209689 ( cron. 584021 – racc. n. 783219603151 ) notificata il
12/09/2017 e diffida accertativa prot. n. INPS.8700.23/08/2017.0209688 ( cron. 584020 – racc. n. 783219603162 ) notificata il 14/09/2017 a mezzo delle quali veniva accertata la violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
Pag. 3 a 5 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 ed irrogate le sanzioni successivamente azionate nell'ordinanza ingiunzione oggi opposta.
Le notifiche si perfezionavano in data 12.9.2017 a mani dell'impiegata della società MHS
Italy come da cartolina allegata ed in data 14.9.2017 al IC RO a seguito di ritiro presso l'ufficio postale come da cartolina allegata.
La prova dell'intervenuta notifica degli avvisi di accertamento con contestuale richiesta di pagamento delle sanzioni rende infondato il motivo di impugnazione che su tale omessa notifica si fonda ed esclude, parimenti, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito cosi' come successivamente azionato nell'ordinanza ingiunzione notificata in data 27.5.2022.
La difesa di parte IC, con note conclusive depositate nel fascicolo telematico solo in data
11.3.2024 e pertanto tardivamente rispetto ai termini concessi dal precedente giudice istruttore nel verbale 13.11.2023, ( note difensive da depositarsi entro il 18.2.2014 e repliche entro il 28.2.2024 ) ha eccepito quale ulteriore ( e tardivo ) motivo di impugnazione anche
• il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata
• l'errata determinazione della sanzione irrogata ed ancora, nel corso dell'udienza di discussione, ha eccepito come la mancanza del codice a barre sulla diffida accertativa prodotta in atti rendesse impossibile accertarne la corrispondenza rispetto alla raccomandata di notifica.
Le note conclusive devono ritenersi inammissibili in quanto depositate oltre il termine perentorio stabilito dal giudice cosi' come devono ritenersi inammissibili i motivi di opposizione tardivamente articolati solo nella memoria depositata fuori termine od addirittura in sede di discussione finale.
Nelle more del procedimento l'INPS, con proprio provvedimento di rettifica di ordinanza ingiunzione in data 26.10.2022, ha provveduto a rideterminare “ .. l'importo della sanzione irrogata nella misura pari ad €. 10.000,oo “ e la stessa difesa dell'Istituto, a pagina 6 della propria memoria di costituzione, dava atto di aver provveduto in via di autotutela alla rideterminazione dell'importo della sanzioni applicate ed ancora “ Si allega il provvedimento di riquantificazione che annulla e sostituisce il precedente, oggetto dell'opposizione già proposta” .
L'infondatezza dei motivi di impugnazione svolti dalla difesa della parte ricorrente e l'intervenuta e definitiva rideterminazione dell'importo delle sanzioni come effettuata
Pag. 4 a 5 dall'Istituto impone la revoca dell'OI oggetto di impugnazione e la conseguente condanna del
IC al pagamento della minore somma cosi' come rideterminata.
Alla soccombenza segue per legge la condanna alle spese di causa, che alla luce del valore della causa, dell'assenza di attività istruttorie e dei contenuti della fase decisoria che si sono limitati ad una identica prospettazione dei contenuti di cui agli atti di costituzione, si liquidano in complessive €. 4.000,oo oltre spese ed accessori come per legge.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto
Revoca l'ordinanza ingiunzione n. OI 000269100 del 27.5.2022.
Condanna IC RO al pagamento della minore somma di €. 10.000,oo a titolo di sanzioni amministrative per mancato versamento ritenute previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Condanna IC RO al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €.
4.000,oo oltre accessori di legge.
Ritenuta la complessità della controversia fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
Busto Arsizio, il 12.3.2024.
Il Giudice
dott. Marco Lualdi
Pag. 5 a 5