Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1037/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile - VG
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Carta Elisabetta Giudice
dott.ssa Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1037/20245, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa con ricorso congiunto depositato in data
21.03.2025 Da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Manuela Orgiu presso il cui studio è elettivamente domiciliata e (C.F. Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Piera Veronese presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliato con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
******
Il Tribunale, in composizione collegiale, prende atto e conferma le condizioni dell'affidamento e mantenimento del figlio minore, nato ad [...], il Parte_3
09.03.2023 (C.F. , come indicate nel ricorso e confermate nelle note di C.F._3
trattazione scritta depositate in data 22.05.2025 come di seguito riportate:
1. Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, della quale seguirà la residenza. Le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno pagina 1 di 3
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. Disporre che il minore, in ragione della sua tenera età e in attesa che il sig. trovi una Pt_2
abitazione che sia adeguata ad ospitare il figlio, possa vedere il padre nelle seguenti modalità: settimana 1) starà con il padre il lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita di scuola (che Pt_3
potrà anticiparsi alle ore 13.30) alle ore 16.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre.
Settimana 2) starà con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola (che potrà Pt_3
anticiparsi alle ore 13.30) alle ore 16.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre, il sabato mattina fino alle ore 16.30 e la domenica mattina fino alle ore 16.30.
Con espressa previsione di un graduale pernotto del minore presso l'abitazione paterna quando lo stesso avrà reperito soluzione abitativa.
Previa tempestiva comunicazione alla madre, potrà pernottare presso l'abitazione Pt_3 paterna, nel giorno libero di quest'ultimo, in caso contrario potrà stare con il padre dall'uscita di scuola fino alle ore 19.30 quando lo riporterà presso la madre.
I genitori, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze del minore figlio siano tutelate al meglio.
3. Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro/familiari improrogabili il genitore che dovrebbe prendere in custodia il minore non possa prendersene cura il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero – in ipotesi di impossibilità di entrambi- potranno essere delegati i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonni materni o paterni o altra persona di comune fiducia che i genitori avranno cura di comunicarsi vicendevolmente.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni il minore trascorrerà: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre, saranno alternate tutte le altre festività e/o ponti scolastici, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre.
5. Il minore potrà stare con la madre durante la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come starà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà.
pagina 2 di 3 6. Per il giorno del compleanno di salvo diversi e migliorativi accordi in tal senso Pt_3
che prevedano che il minore trascorra metà giornata con il padre e metà giornata con la madre, il minore starà con i genitori ad anni alterni.
7. Impegno dei genitori nei giorni in cui esercitano il diritto di visita di occuparsi di accompagnare il minore ad eventuali impegni sportivi, ludici, religiosi e sociali.
8. Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente ed esaustivamente all'altro tutte le informazioni relative al figlio di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi, rendimento scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi il medesimo.
9. Premesso che, in occasione della permanenza presso l'uno o l'altro genitore, questi sarà tenuto a soddisfare ogni esigenza del figlio secondo le forme del mantenimento diretto, il sig. Pt_2 verserà alla sig.ra mediante bonifico, entro il giorno quindici del mese, l'importo mensile Pt_1 di € 250,00 con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
10. Disporre che l'assegno unico universale, (pari ad euro 201,00 mensili) doc.5) così come ogni altra provvidenza spettante nell'interesse del figlio, verranno percepiti nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
11. Disporre che le spese straordinarie secondo elencazione del protocollo di intesa CNF del
29/11/2017, nella misura del 50 % tra ciascun genitore.
12. Con possibilità per le parti di scaricare al 50% le spese mediche sanitarie sostenute per il figlio. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
13. I ricorrenti si impegnano fin da ora a definire i loro rapporti economico/patrimoniali obbligandosi reciprocamente, ciascuno per il proprio 50% al pagamento dei debiti comuni sorti in ragione delle necessità familiari, pari a complessivi euro 1.661,57 (pari ad euro 830,79) ciascuno.
Il signor si impegna altresì a rimborsare a mani della signora il 50% delle utenze Pt_2 Pt_1
maturate fino alla data di effettivo rilascio della casa familiare”.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 10.06.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
dott.ssa Stefania Deiana dott. ssa Marta Guadalupi
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