Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. n. 305/2025
N. 1373/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 5068/2024, estensore giudice DOTT. TULLIO PERILLO, discussa all'udienza del 2.4.2025 e promossa da:
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GUIDO FREZZA
), elettivamente domiciliato all'indirizzo di pec C.F._1
, presso il Difensore Email_1
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. CONO CP_1 C.F._2 vamente domiciliato all'indirizzo di pec C.F._3
presso il Difensore Email_2
APPELLATO/ APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
Controparte_2
P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CARLA MARIA OMODEI ZORINI , C.F._4 elettivamente domiciliato in MILANO VIA SAVARE' 1, pre
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
1
“chiede alla Corte di Appello adita, previa fissazione della udienza di discussione, di riformare la sentenza impugnata e respingere il ricorso proposto dal sig. avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
o inammissibile ed infondato, per i motivi PartitaIVA_3 dedotti;
condannare il sig. al pagamento delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio, da dist al presente grado, in favore del sottoscritto difensore antistatario, e disponendo la condanna dell'appellato alla restituzione in favore dell' delle spese legali Parte_1 corrisposte dall'Ente in esecuzione della sentenza di primo grado nella misura di € 2.903,00”.
PER LA PARTE APPELLATA CP_1
“Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto accogliere l'appello incidentale”.
PER LA PARTE APPELLATA CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza n. 5068-24 del Tribunale di Milano voglia accogliere la conclusioni tratte nel ricorso in appello proposto da CP_3 da intendersi qui richiamate e ritrascritte e quindi rigettare il ricorso proposto in primo grado da e quindi confermare l'intimazione di pagamento CP_1 impugnata n. 06820239030626825000 ed i crediti ivi imposti con condanna di parte opponente qui appellata al relativo pagamento in favore di per il CP_2 tramite di Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”. CP_3
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 18.12.2024, Parte_1 proponeva impugnazione avverso la quale il TRIBUNALE di MILANO – in accoglimento del ricorso presentato da
– aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati CP_1
e di pagamento n. 06820239030626825000 con riferimento ai seguenti titoli: cartella n. 068 2010 04959996240/000, cartella n. 068 2011 0035437979000, cartella n. 068 2011 043623614000, avviso di addebito n. 36820190031641103000.
Il primo Giudice, ammessa la documentazione prodotta da nonostante la CP_3 tardività della sua costituzione in giudizio, in virtù della conforme istanza istruttoria del creditore sostanziale , e rilevata la genericità del CP_2 disconoscimento compiuto dal ricorrente iguardo agli atti prodotti in copia, aveva ritenuto nulle le notificazioni delle cartelle esattoriali (relative a contributi maturati dal 2006 al 2008), nonché delle successive intimazioni di pagamento nn. 06820139016608065 e 06820139016608166000, in quanto effettuate a persona diversa dal destinatario senza prova di invio della Pt_2
.
[...]
2 Quanto all'avviso di addebito, era stata evidenziata in sentenza la tardività della notificazione, compiuta dall' il 16 gennaio 2020, rispetto all'epoca di CP_2 maturazione dei relativi crediti, risalente al 2013, in difetto di prova della notificazione del sotteso verbale di accertamento del 2018, nonché della fondatezza della pretesa contributiva.
In ragione della soccombenza, ed CP_2 Parte_1 erano stati condannati borsar
[...] CP_1 lite, liquidate in complessivi € 4.638,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante contestava la Parte necessità di invio della c.d. , ravvisata dal TRIBUNALE senza considerare l'inapplicabilità dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 7 L. n. 890/82 alle notificazioni compiute direttamente dal concessionario ai sensi dell'art. 26 DPR n. 602/1973, regolata dal D.M. 1° ottobre 2008.
Nell'ottica del gravame, la notificazione delle cartelle si era regolarmente perfezionata con la consegna degli atti alle persone abilitate, senza necessità di alcun ulteriore adempimento da parte dell'agente postale: di conseguenza, non era maturato il termine di prescrizione, essendo stati successivamente compiuti idonei atti interruttivi.
Con il secondo motivo, la sentenza veniva censurata per avere dichiarato la prescrizione dei crediti, nonostante il consolidamento delle relative pretese, determinato dalla mancata opposizione entro il termine di quaranta giorni – ex art. 24 D.Lgs. 46/99 – dalle rispettive notificazioni, avvenute entro il quinquennio dalla loro maturazione.
Quanto all'epoca successiva, sosteneva di avere documentato la CP_3 tempestiva interruzione del ter estintivo, mediante la notificazione dei seguenti atti:
- per la cartella 06820100495996240000,
o della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06820135360000694009 in data 13.12.2013 (all. sub doc. 6 al fasc. di primo grado),
o dell'avviso di intimazione n. 06820219004197875000 in data 25.11.2021 (all. sub doc. 10 al fasc. di primo grado);
- per la cartella 06820110035437979000,
o dell'avviso di intimazione n. 06820139016608065000 in data 20.5.2013 (all. sub doc. 7 al fasc. primo grado),
o della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06820135360000694009 in data 13.12.2013 (all. sub doc. 6 al fasc. primo grado),
o dell'avviso di intimazione n. 06820179040593505000 in data 13.3.2018 (all. sub doc. 8 fasc. primo grado), dell'avviso di
3 intimazione n. 06820199017357518000 in data 21.5.2019 (all. sub doc. 9 fasc. primo grado),
o dell'avviso di intimazione n. 06820229017058748000 in data 1.7.2022 (all. sub doc. 11 al fasc. primo grado);
- per la cartella 06820110436236140000,
o dell'avviso di intimazione ex art. 50 DPR 602/73 n. 06820139016608166000 in data 20.5.2013 (all. sub doc. 7 al fasc. primo grado),
o della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06820135360000694009 in data 13.12.2013 (all. sub doc. 6 fasc. primo grado),
o dell'avviso di intimazione n. 06820179040593505000 in data 13.3.2018 (all. sub doc. 8 al fasc. primo grado),
o dell'avviso di intimazione n. 06820199017357518000 in data 21.5.2019 (all. sub doc. 9 al fasc. primo grado),
o dell'avviso di intimazione n. 06820229017058748000 in data 1.7.2022 (all. sub doc. 11 al fasc. primo grado).
Con specifico riguardo alla prima delle cartelle sopra elencate (la n. 06820100495996240000), sosteneva l'irrilevanza del quinquennio CP_3 decorso tra la notifica del primo e del secondo atto interruttivo, non essendo la prescrizione stata eccepita tramite tempestiva impugnazione di quest'ultimo.
A sostegno di tale affermazione, l' sosteneva che l'opposizione Pt_1 recuperatoria andasse sollevata nello stesso termine previso per l'impugnazione del titolo, decorrente dalla notifica dell'atto successivo.
Venivano altresì criticate nell'atto di appello le valutazioni compiute dalla sentenza in ordine agli atti interruttivi, con specifico riferimento alla mancata prova della “CAN” relativa alle intimazioni di pagamento n. 06820139016608065000 e 06820139016608166000 ed, in ogni caso, al successivo decorso del termine estintivo quinquennale prima della notificazione dell'intimazione n. 06820179040593505000, avvenuta a marzo 2018.
Secondo l' , tali affermazioni erano, anzitutto, lacunose, poiché riferite Pt_1 solo a tre dei sette atti interruttivi prodotti dall' in primo grado sub Pt_1 docc. nn. da 6 a 11, e – comunque – errone le ragioni esposte a sostegno del primo motivo di gravame, con riguardo all'inapplicabilità dell'obbligo di invio della “CAN” alle notificazioni eseguite direttamente dal concessionario.
evidenziava, inoltre, come tale questione non si potesse, in ogni caso, CP_3 are con riguardo agli ulteriori atti interruttivi compiuti con diverse modalità, quali il preavviso di ipoteca n. 06820135360000694009, inviato con raccomandata ritirata da persona delegata dal destinatario all'ufficio postale (v. doc. 6), e gli avvisi di intimazione nn. 06820179040593505000 e 06820199017357518000 notificati – non già tramite mediante raccomandata postale – bensì tramite messo, il quale aveva attestato nella relata di averne
4 dato comunicazione al destinatario, come confermato dalle ricevute di accettazione di timbrate dall'agente postale, prodotte in primo CP_4 grado sub docc. 8 e 9.
In terzo luogo, si denunciava la violazione dell'art. 24, d. lgs. n. 46/1999, commessa dal TRIBUNALE – secondo l'appellante principale – per avere dichiarato la prescrizione dell'avviso di addebito n. 36820190031641103000, concernente crediti contributivi risalenti al 2013, per mancata produzione del relativo accertamento compiuto nel 2018, nonostante il consolidamento del credito contributivo per mancata impugnazione del titolo nel termine stabilito da tale disposizione di Legge.
Né era maturata, secondo , la prescrizione successiva alla notifica di tale CP_3 atto, avvenuta nel 2020, essendo stati notificati all'appellato:
- l'avviso di intimazione n. 06820229017058748000 in data 1.7.2022 (v. doc. 11 fasc. primo grado);
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2- bis, DPR 602/73 n. 06876202300006238000 in data 25.10.2023 (v. doc. 12 fasc. primo grado).
Pertanto, l' chiedeva che la Corte di Appello, in riforma della gravata Pt_1 sentenza, se il ricorso, proposto da in primo grado, con CP_1 vittoria di spese di entrambe le fasi processuali, da distrarsi, quanto al procedimento di appello, in favore del Difensore antistatario, e con condanna dell'appellato alla restituzione, in favore della stessa, delle spese legali corrisposte dall'Ente in esecuzione della sentenza impugnata, nella misura di € 2.903,00.
L'appellato si costituiva il 21.3.2025, opponendosi all'accoglimento CP_1 del grava ario e ribadendo, in via di appello incidentale, le contestazioni svolte in primo grado relativamente alle notifiche delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento e dei successivi atti interruttivi, con particolare riguardo all'affermata inesistenza del “portiere”, indicato quale consegnatario nelle relate, prive di fede privilegiata al riguardo e, pertanto, suscettibili di prova contraria, che lo stesso esponeva di avere documentalmente fornito tramite la dichiarazione dell'amministratore di condominio e la produzione di preventivi e consuntivi di spesa relativi agli esercizi 2010 e 2011, a suo avviso attestanti l'assenza del servizio di portierato presso lo stabile di residenza.
Analoghe contestazioni venivano svolte con riguardo alla notificazione della cartella n. 06820100049599624000, compiuta in data 02.08.2010 nelle mani di soggetto qualificato come “addetto alla casa Ufficio o Azienda”, del quale negava l'esistenza, con firma illeggibile. CP_1
Quest'ultimo reiterava, pertanto, la richiesta di esibizione degli originali delle relate di notificazione, onde consentire la proposizione della querela di falso.
5 L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 4.3.2025, prestando CP_2 adesione a ello principale e chiedendo, pertanto, che la Corte d'Appello riformasse la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso avanzato in da avanti al TRIBUNALE e conseguentemente confermando l'intimazione CP_1 ento in tale sede impugnata e la sussistenza dei crediti in essa indicati, con condanna dello stesso opponente al relativo pagamento in favore dell'Istituto, per il tramite di , con vittoria di spese, diritti ed onorari. CP_3
All'udienza del 2.4.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
_________________
L'appello principale è solo in parte fondato, mentre va disatteso il gravame avanzato da in via incidentale, per le ragioni di seguito esposte. CP_1
Il primo motivo di impugnazione proposto da , concernente la CP_3 declaratoria di nullità delle notificazioni degli atti interruttivi per mancato invio della c.d. “CAN”, appare alla Corte condivisibile, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidatasi nel senso di escludere la necessità di tale comunicazione – prevista per le notificazioni eseguite a mezzo posta tramite l'Ufficiale giudiziario – relativamente a quelle compiute direttamente dall'Ente creditore o dal Concessionario per la riscossione ex art. 26 DPR n. 602/1973.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9866 dell'11.4.2024, ha infatti ritenuto che andasse “ribadita la consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019)”, secondo cui “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. Il principio è perfettamente applicabile anche all'iscrizione ipotecaria notificata direttamente dall'agente della riscossione. A differenza di quanto ritiene la ricorrente non è pertanto necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (conforme, Cass. 10.4.2019, n. 10037).
Alla luce di tale principio, cui il Collegio ritiene di uniformarsi, non può considerarsi pertinente, rispetto alle notificazioni direttamente eseguite dall'esattore, la pronuncia citata da con la quale la necessaria CP_1
6 “produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale” è stata affermata a fini di prova del perfezionamento della notificazione effettuata “tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982” (Cass. 10012/2021).
Né il principio giurisprudenziale, invocato dal ricorrente in primo grado, risulta conferente con riguardo alle notifiche eseguite – nel caso di specie – tramite messo a mani di terzi, quali il portiere o l'addetto alla casa, poiché esso riguarda il “CAD”, vale a dire l'avviso di deposito presso l'ufficio postale, e non già il “CAN”, tipico del caso in cui il plico venga ricevuto presso l'indirizzo del destinatario, da un diverso soggetto investito delle previste qualifiche.
Infatti, come affermato dal Supremo Collegio con ordinanza n. 34824 del 13.12.2023, in quest'ultima ipotesi non occorre la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica il deposito dell'atto presso l'ufficio postale (o casa comunale), richiesta solo in caso di mancata consegna dell'atto per rifiuto del destinatario o sua temporanea assenza, o per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo.
Così ha, infatti, statuito il Supremo Collegio con la pronuncia da ultimo citata:
“con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della L. 20 novembre 1982 n. 890, è necessario distinguere tra l'ipotesi regolata dagli artt. 8 della Legge 20 novembre 1982 n. 890 e 140 cod. proc. civ., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi degli artt. 139, comma 4, cod. proc. civ., e 7, comma 6, della L. 20 novembre 1982 n. 890, in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa. La prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima, e non anche nel secondo”.
Con la medesima decisione, sono state altresì svolte le seguenti precisazioni, con riguardo alle notificazioni eseguite tramite messo ai sensi dell'art. 60, comma 1 DPR n. 600/1973:
“la notificazione a cura dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'ufficio D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, comma 1, lett. a, deve essere eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 c.p.c. e ss., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo art. 60 che, per quanto ci occupa, dispone, alla lett. b -bis, aggiunta dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 27, lett. a, convertito, con
7 modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 quanto segue: "Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata";
2.6. il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, dunque, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali
o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (cfr. Cass. n. 2868 del 03/02/2017);
2.7. tuttavia, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 2377 del 27/1/2022), il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. b-bis, prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass. 6 settembre 2017, n. 20863; Cass. 3 aprile 2019, n. 9239; Cass. 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, ed il Collegio condivide tale orientamento, rispetto al quale costituisce precedente del tutto isolato l'ordinanza di questa Corte n. 17235 del 2 luglio 2018, superato anche dal successivo pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte, come di seguito illustrato);
2.8. invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, e ciò sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4) che per la notifica a mezzo posta (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 3 e 6, nel testo novellato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31);
2.9. questa Corte ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139 c.p.c., comma 4) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 3 e 6), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata (cfr. Cass. 22 maggio 2015, n. 10554; Cass. 16 giugno 2016, n. 12438; Cass. 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass. 7 giugno 2018, n. 14722; Cass. 12 luglio 2018, n. 18504; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass. 20 luglio 2021, n. 20736)”.
Con le motivazioni sopra riportate, è stato ulteriormente chiarito dalla Suprema Corte come le notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 60, co. I DPR 600/1973, espressamente richiamato dall'art. 26 DPR n. 602/1973, quali nel caso di specie quelle documentate da ai propri allegati nn. 8 e 9 del fascicolo di CP_3
8 primo grado, non richiedessero prova del ricevimento del “CAN”, ma solo della spedizione, adeguatamente fornita da tramite gli allegati prospetti, CP_3 recanti il timbro di . CP_4
La ritualità delle notificazioni dimostrare per tabulas da – oggetto del CP_3 secondo motivo di appello principale – andrà, quindi, valutata alla luce degli invalsi insegnamenti sopra riportati.
Per ragioni di priorità logica, prima dello specifico esame delle singole procedure notificatorie, occorre dare conto dell'infondatezza dell'appello incidentale, con cui ha lamentato il rigetto, ad opera del TRIBUNALE, CP_1 delle contestazioni svolte in primo relativamente alle notifiche ricevute da soggetti indicati come “portiere” o “addetto alla casa”, a suo dire all'epoca inesistenti, invocando la produzione delle relate in originale onde proporre querela di falso.
Questa Corte intende, al riguardo, recepire la condivisa giurisprudenza di legittimità concernente la valenza probatoria della relata di notifica con riguardo al rapporto (di convivenza o di lavoro dipendente) esistente fra il destinatario ed il soggetto che riceve l'atto.
Il Supremo Collegio ha, in proposito, affermato che “la relata di notifica non fa prova fino a querela di falso della sussistenza di detto rapporto, essendo detta efficacia probatoria limitata alle attestazioni concernenti l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, i fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni da lui ricevute, e non estendendosi, quanto ai fatti oggetto di queste ultime, alla loro intrinseca verità, cioè - nella specie - all'effettiva esistenza del rapporto di convivenza. Tuttavia, tali dichiarazioni, in quanto rese a pubblico ufficiale, sono assistite da una presunzione di veridicità, che deve essere superata da chi la contesti con la prova contraria” (Cass. 20.7.1999, n. 77603; conf. Cass. 28.6.2000, n. 8799 relativa alla “qualità di dipendente del destinatario dell'atto attribuita nella relata di notifica”).
Pur non essendo, quindi, necessaria – in difetto di fede privilegiata della relata sul punto – la querela di falso, tuttavia la parte che intenda contestare la qualità del consegnatario è onerata di fornire la prova contraria, rispetto alle indicazioni contenute nell'atto.
A tale onere non ha adeguatamente adempiuto tramite le produzioni CP_1 allegate alla memoria, depositata l'11.7.2024 in primo grado, costituite da una dichiarazione a firma della sedicente amministratrice condominiale IG.ra
, corredata da meri prospetti intitolati “bilancio di gestione 2009 – Parte_3 reventivo 2010 – 2011”, in ordine all'assenza del servizio di portineria durante tali annualità.
Trattasi, infatti, di atti del tutto privi di valenza probatoria relativamente alla veridicità del loro contenuto, in mancanza di alcuna potestà certificatoria in capo al soggetto dichiarante e di alcuna conferma testimoniale, richiesta da
9 per la prima volta solo nella presente fase processuale e, quindi, CP_1 nte.
Così superate le questioni relative ai consegnatari delle notifiche, è possibile rilevare come i titoli ed i successivi atti interruttivi risultino notificati in modo del tutto regolare, potendosi così escludere la maturazione del termine estintivo relativamente all'avviso di addebito, nonchè alle cartelle nn. 06820110035437979000 e 0682011043623614000.
Nello specifico, queste ultime risultano notificate rispettivamente il 7.3.2011 direttamente da parte dell'esattore dell'epoca – UI TR SPA – ed il 13.1.2012, ad opera di UI , in entrambi i casi a mani del CP_5
“portiere” (v. docc. 3 b e 3 c, ADER
Per ciascuna di esse, in mancanza di opposizione nei tempi previsi dall'art. 24, d. lgs. n. 46/1999, il successivo termine estintivo quinquennale è stato tempestivamente interrotto, per entrambe le cartelle, tramite: l'avviso di intimazione n. 06820139016608065000, notificato ex art. 26, cit., da il 20.5.2013 a mani dell'”addetto alla casa” (v. doc. 7 Controparte_6 municazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06820135360000694009, notificata il 13.12.2013, direttamente dalla medesima Concessionaria, a mani del “delegato al ritiro” (v. doc. 6, I CP_3 gr.); gli avvisi di intimazione n. 06820179040593505000 e n. 06820199017357518000, notificati tramite messo, ex art. 60 DPR cit., rispettivamente il 13.3.2018 a mani della “portiera” ed il 21.5.2019 a mani della IG.ra qualificatasi come “moglie”, con regolare invio Persona_1 di comunicazione al destinatario (v. docc. 8 e 9, I gr., sopra già citati) CP_3 ed, infine, mediante l'avviso di intimazione 20229017058748000, notificato direttamente da in data 1.7.2022 a mani del portiere (all. sub CP_3 doc. 11 al fasc. primo grad
Quanto all'avviso di addebito, la mancata proposizione di tempestiva opposizione entro il termine di cui all'art. 24, d. lgs. n. 46/1999, decorrente dalla rituale notificazione eseguita il 16.1.2020 (doc. 1, , ha CP_7 determinato la cristallizzazione del credito contributivo, non o ad impugnazione con riguardo alla sua sussistenza e ad eventuali eventi estintivi, in precedenza verificatisi.
Per tale ragione, appare irrilevante – come correttamente sostenuto da e CP_3
– la mancata dimostrazione della fondatezza della pretesa contributiva, in CP_2 base alla quale il TRIBUNALE ha accolto il ricorso di primo grado con riguardo a tale titolo.
E', infatti, pacifica in giurisprudenza la natura perentoria del citato termine di impugnazione del titolo (v. Cass. 27.2.2007, n. 4506; Cass. 25.6.2007 n. 14692; da ultimo, Cass. 1.7.2008, n. 17978, secondo la quale “in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n.
10 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione. Ne deriva che l'estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale determina l'incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in un diverso giudizio”; nello stesso senso, v. Cass. 5.2.2009, n. 2835, la quale ha precisato che “tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso”).
Tale insegnamento è stato ribadito dal Supremo Collegio con sentenza n. 23397 del 17.11.16, nella quale è stato affermato che “la scadenza del termine
- pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999”, determina “la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione”, cui consegue “l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo” (conf. Cass. 15.5.2018, n. 11800).
La Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che “in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo” (Cass. 22.3.2023, n. 8198).
Giova precisare come neppure sia maturata, con riguardo al titolo in esame, la prescrizione successiva alla notifica, essendo stati notificati all'appellato, direttamente da ai sensi dell'art. 26, d. lgs. 602/1973, l'avviso di CP_3 intimazione n. 06820229017058748000, in data 1.7.2022 a mani del “portiere” (v. doc. 11 I gr.) e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. CP_3
06876202300006238000, in data 25.10.2023 a mani del “delegato al ritiro” del plico presso l'ufficio postale (v. doc. 12 ADER I gr.).
Diverse considerazioni si impongono con riguardo alla cartella n. 06820100049599624000, notificata il 2.8.2010 da UI TR SPA a mani dell'”addetto alla casa, ufficio o azienda”: infatti, fra la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 13.12.13 – doc. 6 I CP_3 gr. – e dell'avviso di intimazione del 25.11.21 – doc. 10 I gr. – è o CP_3 il termine quinquennale di prescrizione.
11 Né può condividersi la tesi dell'odierna appellante principale, che ha valorizzato in proprio favore la mancata impugnazione di quest'ultimo atto, non trovando applicazione nella materia oggetto di causa la disciplina tributaria ex art. 19 co. III d. lgs. 546/92 e la relativa giurisprudenza sull'onere di impugnazione autonoma dell'intimazione di pagamento, invocate a sostegno del gravame.
Tale disposizione di legge fa parte, infatti, della normativa volta a dettare
“disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413” ed è stata applicata dal Supremo Collegio, nella pronuncia n. 5.8.2024, n. 22108, con espresso e specifico riferimento al “contenzioso tributario”.
Il caso di specie verte, invece, su pretesa di carattere contributivo, che prevede l'opposizione avverso il titolo entro il termine di 40 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. n. 46/1999, ma non impone l'impugnazione dei successivi atti interruttivi per far valere i vizi o le cause istintive successivamente verificatisi, né attribuisce all'intimazione di pagamento autonoma valenza sostanziale o esecutiva.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata, dovendosi limitare l'accoglimento del ricorso ai soli crediti portati dalla cartella n. 06820100049599624000, con rigetto dell'azione relativamente ai crediti oggetto dei restanti titoli oggetto di causa, contraddistinti dai nn. 06820110035437979000 e 0682011043623614000 e 36820190031641103000.
Alla luce dell'esito finale della lite, la parziale reciproca soccombenza integra, ad avviso della Corte, i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado per la quota di un quinto, proporzionata al valore della domanda accolta rispetto a quello dei crediti risultati non prescritti, con condanna di alla rifusione del residuo in favore di entrambe le controparti. CP_1
Dette spese vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 3.000,00 per la prima fase processuale e di € 3.500,00 per il procedimento d'appello, per un totale di € 6.500,00, la cui quota di 4/5, posta a carico di ammonta ad € CP_1
5.200,00, in favore di ciascuna controparte.
Le spese, così, liquidate, vanno distratte in favore del Difensore di , CP_3 dichiaratosi antistatario.
Come richiesto da quest'ultima parte, andrà altresì condannato alla CP_1 restituzione dell'importo di € 2.903,00, percepito a titolo di rifusione delle spese della prima fase processuale, in esecuzione della gravata sentenza.
12 Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante incidentale , la sussistenza dei CP_1 presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 5068/2024 del Tribunale di MILANO, respinge le domande di cui al ricorso, proposto da in primo grado con CP_1 riguardo ai crediti oggetto delle cartelle nn. 035437979000 e 0682011043623614000 e dell'avviso di addebito n. 36820190031641103000; conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a rifondere ad e i quattro quinti delle CP_1 CP_3 CP_2 spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella quota in complessivi € 5.200,00 per ciascuna di dette parti, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore di antistatario;
CP_3 condanna a restituire ad l'importo di € 2.903,00, percepito CP_1 CP_3
a titolo di rifusione delle spese della prima fase processuale, in esecuzione della gravata sentenza;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante incidentale , dei CP_1 presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a ibuto unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 2/4/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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