Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 4927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 19/03/2025 nella causa n. 4927/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dalle avv. ISABELLA Parte_1 C.F._1
GAUDIO e CAMILLA SANTUCCI
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dagli avv. FRANCESCA Controparte_1 P.IVA_1
TETTO e TERESIO BOSCO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
1. la ricorrente alle dipendenze della convenuta dal Parte_1
16/01/2019 come operatrice sociosanitaria presso l'Ospedale Maria
Vittoria di , riferisce di essere stata in congedo straordinario ex L. CP_1
104/1992 per l'assistenza alla madre dal 10/08/2020 al 28/12/2021, e di essere stata in congedo per lutto dal 29 al 31 dicembre 2021; afferma di non aver ottemperato all'obbligo vaccinale e di aver ricevuto delibera di sospensione dal servizio con decorrenza dal 01/01/2022 sino al
14/06/2022; la ricorrente espone di essere risultata positiva al Covid-19 in data 22/01/2022, e negativa al tampone del 02/02/2022, e di aver inviato la documentazione all'indirizzo affinché Email_1 venisse interrotta la sospensione;
la ricorrente espone di non aver ricevuto riscontro dalla , e di aver ricevuto in data 04/02/2022 Controparte_2
1
delibera di proroga della sospensione dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale sino al 31/12/2022, scadenza poi anticipata al
03/11/2022 con riammissione della ricorrente in servizio;
2. la sig.ra afferma di non aver percepito le retribuzioni nel periodo Pt_1 gennaio-ottobre 2022 né la relativa contribuzione;
afferma che le previsioni in merito all'obbligo vaccinale degli operatori sanitari, oltre ad introdurre un trattamento discriminatorio tra vaccinati e non vaccinati, tendevano a prevenire l'infezione sull'erroneo presupposto che la vaccinazione fosse efficace a prevenire il contagio, ed agisce per sentir dichiarare l'illegittimità della sospensione operata nei propri confronti dal
01/01/2022 al 31/10/2022 con ogni conseguenza normativa ed economica, ed in particolare per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della retribuzione che sarebbe maturata nel periodo di sospensione, pari ad € 20.090,38, e a regolarizzare la posizione contributiva;
3. l' convenuta si è costituita affermando di aver correttamente CP_3 operato e di aver legittimamente sospeso la lavoratrice, tenuta all'obbligo vaccinale ma mai sottopostasi a vaccinazione;
riferisce di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione all'indirizzo covid.dl44@aslcittàditorino.it dell'avvenuto contagio della lavoratrice e della successiva negativizzazione, e conclude per il rigetto del ricorso;
in subordine contesta la correttezza contabile del conteggio di parte ricorrente;
4. all'udienza del 22/01/2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione della posizione contributiva, ed all'odierna udienza – alla quale le parti hanno dato atto di non aver raggiunto una soluzione conciliativa della controversia – la ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso, chiedendo in via subordinata la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 5.500,00, corrispondente alle mensilità relative al periodo di immunizzazione;
parte convenuta non ha accettato il contraddittorio sulla domanda subordinata, eccependone la tardività;
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5. deve ritenersi che quanto richiesto dalla ricorrente in via subordinata, ovvero il pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate in un periodo più limitato rispetto a quello rivendicato col ricorso, non costituisca una domanda nuova, bensì una richiesta di accoglimento solo parziale del ricorso, motivata da una circostanza appresa dalla ricorrente a seguito della costituzione della convenuta ed evidenziata sin dalla prima udienza, ovvero l'acquisita consapevolezza che la comunicazione del certificato di guarigione era stata inviata ad un indirizzo errato, e non era pertanto pervenuta alla datrice di lavoro;
6. la deliberazione di sospensione dal servizio della ricorrente in data
30/12/2021, “con decorrenza dal 01.01.2022 e sino al 14.06.2022 o a data anteriore nel caso in cui la S.V. abbia dato avvio al ciclo vaccinale primario”
(doc. 1 allegato al ricorso) è stata disposta ai sensi degli artt. 4 e 4 ter DL
01/04/2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla L 28/05/2021 n. 76 che prevedevano l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario: la ricorrente non contesta di rientrare – in ragione delle mansioni svolte – nella platea dei destinatari dell'obbligo vaccinale, ed ammette espressamente di non essersi conformata a tale obbligo;
7. afferma la ricorrente che “la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è stata applicata alla sig.ra per la violazione di una norma che se Pt_1 anche osservata non avrebbe apportato alcun beneficio in termini di prevenzione del contagio sul luogo di lavoro”, in quanto “evidenze scientifiche hanno dimostrato che sia i soggetti vaccinati sia i soggetti non vaccinati potevano contagiare ed essere contagiati e che i contagi avvenivano comunque e non si erano mai interrotti, nonostante la campagna vaccinale pluriennale” (pagg.
4-5 del ricorso): non si comprende come tali considerazioni possano condurre a ritenere illegittima la sospensione disposta conformemente ad una disposizione di legge, pacificamente applicabile alla ricorrente, e della quale non viene neppure adombrato un vizio di legittimità costituzionale (vizio peraltro da escludersi
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a seguito delle note pronunce della Corte Costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023);
8. la ricorrente risulta aver contratto il virus in data 22/01/2022, ed è risultata negativa al tampone effettuato in data 02/02/2022 (doc. 2 di parte ricorrente): è pertanto possibile affermare che vi sarebbero state le condizioni per ottenere una interruzione della sospensione con ripresa dell'attività lavorativa per una durata di tre mesi;
9. sebbene solo a far data dal 25/03/2022, con le modifiche apportate all'art. 4 comma 5 DL 44/2021 dal DL 24/2022, sia stata prevista la cessazione temporanea della sospensione, in caso di intervenuta guarigione, “sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute”, già con la circolare n. 8284 del 03/03/2021 (doc. 10 allegato al ricorso) era stato previsto che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”; la ricorrente non può quindi ritenersi inadempiente all'obbligo vaccinale nel lasso di tempo di 3 mesi dalla data del contagio, perché in quel periodo non avrebbe potuto vaccinarsi e l'obbligo vaccinale era addirittura inconfigurabile (nello stesso senso, Corte d'Appello di Genova, sentenza n.
165 del 01/08/2024);
10. la ricorrente tuttavia avrebbe dovuto attivarsi per portare a conoscenza della datrice di lavoro il venir meno, ancorché temporaneo, delle condizioni che avevano determinato la sospensione (il comma 5 dell'art. 4 DL 55/2014 è chiaro nell'affermare l'efficacia della sospensione fino alla comunicazione da parte dell'interessato del completamento del ciclo vaccinale primario, a cui può assimilarsi la immunizzazione a seguito di guarigione);
11. la ricorrente ha inviato in data 04/02/2022 all'indirizzo una e-mail avente ad oggetto “certificato di Email_1
4 RGL n. 4927/2024
guarigione”, con allegato il certificato del proprio medico ed il testo “allego quanto richiesto per poter interrompere la sospensione. Attendo un gentile riscontro” (docc. 3 e 4 di parte ricorrente); è pacifico che la datrice di lavoro non abbia mai ricevuto tale comunicazione, in quanto inviata ad indirizzo errato, e non a quello preposto a ricevere tali comunicazioni
, già portato a conoscenza della ricorrente Email_2
e dalla stessa utilizzato per precedenti comunicazioni (cfr. docc. 3 e 4 di parte convenuta);
12. la ricorrente, che avrebbe dovuto aspettarsi di essere convocata al più presto per la ripresa dell'attività lavorativa, ciò non accadendo avrebbe dovuto esercitare l'ordinaria diligenza per accertarsi di aver correttamente effettuato la comunicazione della guarigione ed offrire la propria prestazione lavorativa;
nulla risulta aver fatto nell'attesa di un impossibile riscontro datoriale, e neppure ha contattato l'Azienda dopo aver ricevuto in data 13/04/2022 (quando non era ancora cessato il periodo di divieto di vaccinazione post contagio) la delibera di proroga della sospensione per inadempimento all'obbligo vaccinale;
13. non può pertanto ravvisarsi alcuna illegittimità nella condotta datoriale, con conseguente infondatezza della pretesa della ricorrente di vedersi riconoscere le retribuzioni maturate nel periodo di sospensione, posto che tale provvedimento appare pienamente conforme alle disposizioni all'epoca vigenti;
14. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo;
considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di n. 19 documenti, assenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 15%;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
5 RGL n. 4927/2024
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione alla convenuta delle spese di lite, liquidate in € 2.109,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre 15% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre CPA ed IVA come per legge.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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