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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/12/2024, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 793/2024 promossa da:
(c.f. ) con gli Avv.ti Salvatore Giannattasio (c.f. Parte_1 C.F._1
e Andrea Giannattasio (c.f. C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) – Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha agito in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in contraddittorio con
l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler, previa adozione del decreto di fissazione udienza
e comparizione parti: ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O
NULLITÀ E/O INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE 1) Del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei. ACCERTARE E DICHIARARE Il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli anni scolastici
2019/20 e 2020/21 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad €
2.070,72, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del
CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. CONDANNARE La convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15
Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 2.070,72, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
La ricorrente, docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)
e nelle correlate graduatorie d'istituto, ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 in forza Controparte_1 di plurimi contratti di supplenza;
in particolare: a.s. 2019/20 per 18 ore settimanali con decorrenza dal 13/02/2020 al 16/04/2020, dal 17/04/2020 al 10/06/2020 e dal
11/06/2020 al 11/06/2020; a.s. 2020/21 per 18 ore settimanali con decorrenza dal
13/10/2020 al 19/12/2020, dal 20/12/2020 al 25/02/2021, dal 26/02/2021 al
30/04/2021 e per 15 ore settimanali dal 01/05/2021 al 10/06/2021, dal 14/16/2021 al
21/06/2021 (cfr. doc. 5 ricorso).
Ha dedotto di aver svolto prestazioni lavorative equivalenti a quelle dei docenti sostituiti.
Ha lamentato di non aver percepito in riferimento alle supplenze temporanee svolte la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL Comporta Scuola del
15.3.2001, corrisposta esclusivamente in favore degli insegnanti di ruolo o di quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, pari alla somma di euro
Pag. 2 di 7 174,50 mensili con orario completo settimanale (€ 5,82 giornaliero), a € 145,00 con orario settimanale part-time a 20 ore di cattedra (€ 4,80 giornaliero), in virtù dell'aumento apportato dall'art. 38 CCNL Scuola 2016-17 (cfr. doc. 3 ricorso).
Ha dedotto che il mancato riconoscimento di un simile emolumento integra una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla normativa eurounitaria ed interna, non sussistendo alcuna ragione oggettiva che possa minimamente giustificare il manifesto trattamento discriminatorio.
Ha quantificato in euro 2.070,72 la somma dovutale a titolo di retribuzione professionale docente per il periodo suindicato, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. La domanda della ricorrente è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
La questione di diritto sottesa alla decisione del presente giudizio è stata recentemente trattata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 20015 del 27.7.2018, la cui parte motiva è di seguito richiamata anche agli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 7, comma 1, del 15.3.2001 ha istituito la Retribuzione Controparte_2
Cont Professionale Docenti (di seguito ), prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”" ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso
Pag. 3 di 7 individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva (che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto: cfr. art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(Cass. 17773/2017).
Tale emolumento, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
Pag. 4 di 7 C307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di Persona_1 non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 2468/2016).
In particolare, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 d.gs. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.
Il Tribunale quindi condivide l'interpretazione del dato normativo offerta dalla Suprema
Corte nella pronuncia già richiamata (Cass. 20015/2018), secondo cui le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti
Pag. 5 di 7 a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.
124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Invero, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la CP_1
RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
Tanto premesso, nel caso di specie, deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea nell'a.s. 2019/2020 dal 13/02/2020 al 16/04/2020, dal 17/04/2020 al 10/06/2020 e dal
11/06/2020 al 11/06/2020 per 18 ore settimanali;
nell'a.s. 2020/21 dal 13/10/2020 al
19/12/2020, dal 20/12/2020 al 25/02/2021, dal 26/02/2021 al 30/04/2021 per 18 ore settimanali e dal 01/05/2021 al 10/06/2021, dal 14/16/2021 al 21/06/2021 per 15 ore settimanali (cfr. doc. 5 ricorso), per il solo fatto di essere stata assunta per ragioni sostitutive, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Appurata l'equivalenza delle mansioni svolte con quelle del lavoratore sostituito, non vi è ragione per ritenere che la ricorrente, con la propria prestazione lavorativa, non abbia contribuito a sostenere il miglioramento del servizio scolastico e, quindi, non abbia anch'essa diritto al riconoscimento della RPD, al pari dei docenti assunti a tempo indeterminato e dei supplenti annuali, posto che per quest'ultime categorie di lavoratori un simile emolumento viene attribuito indipendentemente dall'attività in concreto svolta.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve allora essere riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per il periodo di servizio svolto nel corso degli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, meglio specificati supra, con conseguente condanna del al pagamento in suo Controparte_1 favore della somma dovuta a tale titolo pari ad euro 2.070,72.
A tale importo va aggiunta la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo (cfr. Tribunale Milano, sez. lav.,
12.5.2021, n. 1347).
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di
Pag. 6 di 7 parte convenuta;
tali spese sono liquidate ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza svolta, esclusa la fase istruttoria
(assenza di prove orali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica convenuta di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma di euro 2.070,72 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per il periodo indicato in parte motiva, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida per l'intero in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 4 dicembre 2024
Il Giudice
Emanuele Venzo
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 793/2024 promossa da:
(c.f. ) con gli Avv.ti Salvatore Giannattasio (c.f. Parte_1 C.F._1
e Andrea Giannattasio (c.f. C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) – Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha agito in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in contraddittorio con
l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler, previa adozione del decreto di fissazione udienza
e comparizione parti: ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O
NULLITÀ E/O INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE 1) Del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei. ACCERTARE E DICHIARARE Il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli anni scolastici
2019/20 e 2020/21 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad €
2.070,72, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del
CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. CONDANNARE La convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15
Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 2.070,72, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
La ricorrente, docente precaria inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)
e nelle correlate graduatorie d'istituto, ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 in forza Controparte_1 di plurimi contratti di supplenza;
in particolare: a.s. 2019/20 per 18 ore settimanali con decorrenza dal 13/02/2020 al 16/04/2020, dal 17/04/2020 al 10/06/2020 e dal
11/06/2020 al 11/06/2020; a.s. 2020/21 per 18 ore settimanali con decorrenza dal
13/10/2020 al 19/12/2020, dal 20/12/2020 al 25/02/2021, dal 26/02/2021 al
30/04/2021 e per 15 ore settimanali dal 01/05/2021 al 10/06/2021, dal 14/16/2021 al
21/06/2021 (cfr. doc. 5 ricorso).
Ha dedotto di aver svolto prestazioni lavorative equivalenti a quelle dei docenti sostituiti.
Ha lamentato di non aver percepito in riferimento alle supplenze temporanee svolte la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL Comporta Scuola del
15.3.2001, corrisposta esclusivamente in favore degli insegnanti di ruolo o di quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, pari alla somma di euro
Pag. 2 di 7 174,50 mensili con orario completo settimanale (€ 5,82 giornaliero), a € 145,00 con orario settimanale part-time a 20 ore di cattedra (€ 4,80 giornaliero), in virtù dell'aumento apportato dall'art. 38 CCNL Scuola 2016-17 (cfr. doc. 3 ricorso).
Ha dedotto che il mancato riconoscimento di un simile emolumento integra una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla normativa eurounitaria ed interna, non sussistendo alcuna ragione oggettiva che possa minimamente giustificare il manifesto trattamento discriminatorio.
Ha quantificato in euro 2.070,72 la somma dovutale a titolo di retribuzione professionale docente per il periodo suindicato, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. La domanda della ricorrente è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
La questione di diritto sottesa alla decisione del presente giudizio è stata recentemente trattata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 20015 del 27.7.2018, la cui parte motiva è di seguito richiamata anche agli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 7, comma 1, del 15.3.2001 ha istituito la Retribuzione Controparte_2
Cont Professionale Docenti (di seguito ), prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”" ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso
Pag. 3 di 7 individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva (che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto: cfr. art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(Cass. 17773/2017).
Tale emolumento, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
Pag. 4 di 7 C307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di Persona_1 non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 2468/2016).
In particolare, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 d.gs. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.
Il Tribunale quindi condivide l'interpretazione del dato normativo offerta dalla Suprema
Corte nella pronuncia già richiamata (Cass. 20015/2018), secondo cui le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti
Pag. 5 di 7 a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.
124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Invero, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la CP_1
RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
Tanto premesso, nel caso di specie, deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea nell'a.s. 2019/2020 dal 13/02/2020 al 16/04/2020, dal 17/04/2020 al 10/06/2020 e dal
11/06/2020 al 11/06/2020 per 18 ore settimanali;
nell'a.s. 2020/21 dal 13/10/2020 al
19/12/2020, dal 20/12/2020 al 25/02/2021, dal 26/02/2021 al 30/04/2021 per 18 ore settimanali e dal 01/05/2021 al 10/06/2021, dal 14/16/2021 al 21/06/2021 per 15 ore settimanali (cfr. doc. 5 ricorso), per il solo fatto di essere stata assunta per ragioni sostitutive, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Appurata l'equivalenza delle mansioni svolte con quelle del lavoratore sostituito, non vi è ragione per ritenere che la ricorrente, con la propria prestazione lavorativa, non abbia contribuito a sostenere il miglioramento del servizio scolastico e, quindi, non abbia anch'essa diritto al riconoscimento della RPD, al pari dei docenti assunti a tempo indeterminato e dei supplenti annuali, posto che per quest'ultime categorie di lavoratori un simile emolumento viene attribuito indipendentemente dall'attività in concreto svolta.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve allora essere riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per il periodo di servizio svolto nel corso degli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, meglio specificati supra, con conseguente condanna del al pagamento in suo Controparte_1 favore della somma dovuta a tale titolo pari ad euro 2.070,72.
A tale importo va aggiunta la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo (cfr. Tribunale Milano, sez. lav.,
12.5.2021, n. 1347).
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di
Pag. 6 di 7 parte convenuta;
tali spese sono liquidate ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza svolta, esclusa la fase istruttoria
(assenza di prove orali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica convenuta di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma di euro 2.070,72 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per il periodo indicato in parte motiva, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida per l'intero in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 4 dicembre 2024
Il Giudice
Emanuele Venzo
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