Art. 11.
Con la legge di approvazione del bilancio saranno determinati gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri del servizio di rimborso dei prestiti di cui al precedente articolo 7 posti a carico dello Stato.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare, annualmente, nel periodo di validita' della presente legge, le occorrenti variazioni di bilancio.
Con la legge di approvazione del bilancio saranno determinati gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri del servizio di rimborso dei prestiti di cui al precedente articolo 7 posti a carico dello Stato.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare, annualmente, nel periodo di validita' della presente legge, le occorrenti variazioni di bilancio.