Articolo 12 della Legge 6 luglio 1962, n. 888
Articolo 11Articolo 13
Versione
9 agosto 1962
Art. 12.
Il servizio reso presso l'Amministrazione dello Stato in qualita' di impiegato non di ruolo dal personale, cui si applicano le disposizioni dell' articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , prima dell'assunzione nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, puo' essere riscattato ai fini della pensione applicando le norme che regolano i riscatti dei servizi civili non di ruolo resi allo Stato.
Entrata in vigore il 9 agosto 1962