Art. 12.
Il servizio reso presso l'Amministrazione dello Stato in qualita' di impiegato non di ruolo dal personale, cui si applicano le disposizioni dell' articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , prima dell'assunzione nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, puo' essere riscattato ai fini della pensione applicando le norme che regolano i riscatti dei servizi civili non di ruolo resi allo Stato.
Il servizio reso presso l'Amministrazione dello Stato in qualita' di impiegato non di ruolo dal personale, cui si applicano le disposizioni dell' articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , prima dell'assunzione nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, puo' essere riscattato ai fini della pensione applicando le norme che regolano i riscatti dei servizi civili non di ruolo resi allo Stato.