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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2014/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott.ssa Vincenza Totaro Consigliere rel.
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 27.3.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2014/2024 R.G. sez. lav.
TRA
Parte_1
rappr. e difeso dall'Avv. D. Naso, come da procura in atti,
APPELLANTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappr.p.t. rappr. e dif. ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
Con ricorso depositato il 18.7.2024 proponeva Parte_1 appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro del 4.7.2024 con la quale era stata accolta la propria domanda e condannato il all'assegnazione in suo favore CP_2 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l'a.s. dal 2022 al 2024, e all'emissione del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, ma erano state compensate per intero le spese di lite. L'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata, contestando la mancata applicazione del principio della soccombenza e l'insussistenza dei presupposti ex art. 92 cpc per procedere alla compensazione delle spese. Domandava, pertanto, la condanna al pagamento integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Ricostituito il contraddittorio, il Controparte_1
invocava il potere discrezionale del giudice di merito cui è
[...] rimessa la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi. Concludeva per il rigetto del gravame. La causa, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame concerne la sola statuizione sulle spese di lite, ritenendo l'appellante che la compensazione delle spese, disposta dal Tribunale, sia erronea per difetto dei presupposti di cui all'art. 92 II co. cpc.
La predetta disposizione, della cui violazione si duole la parte, prevede al comma 2 che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui
“la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”. Inoltre, continua a restare “estranea al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni. ... La valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese, come si è già ricordato, sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089).
Nel caso di specie, come già valutato in altri precedenti di questa Corte, le spese sono state correttamente compensate in ragione del mutamento di giurisprudenza.
Deve, inoltre, darsi atti della sopravvenienza della sentenza della Cassazione risolutiva della questione controversa.
A dispetto di quanto sostiene l'appellante, la questione oggetto di causa non era affatto pacifica, tant'è che è stata rimessa dal Tribunale di Taranto alla Corte di Cassazione con rinvio pregiudiziale ex art 363 bis cpc, siccome mai prima decisa in sede di legittimità e affinchè pronunziasse principi di diritto necessari a risolvere innumerevoli cause di identico oggetto.
Come si legge nella pronunzia di legittimità che ne è conseguita (Ord. n. 29961/23), gli aspetti controversi erano plurimi ed oggetto di diverse tesi interpretative: “L'ordinanza di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi;
spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del Primo Presidente e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del Pubblico Ministero e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro. Il decreto del Primo
Presidente di assegnazione a questa Sezione, fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evidenziati», ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».
Per le ragioni espresse, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi del DM 55/2014.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
-Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 337,00 oltre IVA, CPA e spese generali dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 27.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Vincenza Totaro dott.ssa Raffaella Genovese